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Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2024, n. 10477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10477 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (IX)
Il Giudice dott. Alfredo Landi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 37818/23 R.G.A.C. vertente
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Foggia, via Lustro n. 29, presso lo studio dell'avv. Andrea Ruocco, che lo rappresenta e difende in virtù della procura allegata telematicamente;
RICORRENTE/ATTORE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora
Lettenmayer, Simona Daminelli giusta procura generale alle liti a rogito del notaio in Milano Ezilda
Mariconda in data 9 aprile 2020 (Rep. 32163 - Racc. 14918) ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio in via Po n.12. CP_2
RESISTENTE/CONVENUTO
OGGETTO: Mutuo – 119 T.U.B.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
Trattenuta in decisione all'udienza in data 29 maggio 2024 ex art.281 sexies, III comma, c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio l' in relazione al contratto di credito Parte_1 Controparte_1 revolving n.000013458649 stipulato dalla parte ricorrente con l'istituto di credito, chiedendo di condannare la società convenuta alla consegna della copia del suddetto contratto e del relativo estratto conto “storico”.
L' si costituiva in giudizio chiedendo, in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare Controparte_1 il difetto di rappresentanza del difensore e/o di inesistenza della procura;
in via preliminare, di accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire del ricorrente in ordine alla domanda di consegna e di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in ordine alla pretesa CP_1 consegna di documentazione;
in via principale, di rigettare le domande avversarie.
Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte.
In via preliminare, si rileva come l'eccepito difetto di rappresentanza, sollevato dalla parte resistente sulla base dell'inesistenza della procura alle liti apposta in calce al ricorso dal momento che la firma non risultava qualificata, deve ritenersi comunque sanato, con effetti sin dal momento della prima notificazione, alla luce dell'art. 182 comma 2 c.p.c., che estende l'applicabilità del principio della sanatoria processuale a qualunque difetto di rappresentanza, inclusi i vizi di rappresentanza tecnica che determinano la nullità o anche l'originaria inesistenza della procura del difensore, sanabili mediante il rilascio o la rinnovazione della procura medesima (v. Cass.
10885/2018).
Il vizio deve pertanto ritenersi sanato, avendo la difesa prodotto in giudizio una nuova procura alle liti sottoscritta di pugno dal ricorrente, con ratifica del difensore.
Nel merito va considerato, preliminarmente, che, con riferimento ai rapporti bancari, il legislatore accorda al cliente uno strumento utile per ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni poste in essere.
Invero, già nell'art. 8 della legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (Norme sulla Trasparenza bancaria), al comma quarto, era espressamente previsto il diritto del cliente di ottenere dalla banca copia della documentazione di ogni singola operazione realizzata in relazione a determinati contratti bancari, quali quello di deposito e di conto corrente. In particolare, la disposizione citata così recitava: “Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre sessanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell'ambito di rapporti di deposito o conto corrente, con facoltà per gli enti e i soggetti di cui all'art. 2 di ottenere il rimborso delle spese”. Una maggiore tutela è stata, poi, contemplata dall'art. 119, ultimo comma, del D.Lgs. n. 385/1993
(Testo Unico Bancario), inserito nel titolo VI dedicato alla disciplina della “Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti”, che, nel testo vigente, prevede in particolare al quarto comma: “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni attuate negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.”
La disposizione, benché abbia una evidente incidenza sulla materia probatoria, dà vita ad una situazione giuridica sostanziale finale e non meramente strumentale, sicché per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione, e deve escludersi, in particolare, che tale utilizzazione debba essere necessariamente funzionale all'esercizio di diritti inerenti il rapporto contrattuale corrente con l'istituto di credito, potendo invece essere finalizzata ad esempio alla ricostruzione ed alla prova di rapporti con soggetti terzi (Sez. 1, Sentenza
n. 11733 del 19/10/1999).
Come autonoma situazione sostanziale è autonomamente tutelabile.
Soccorrono in tal senso anche i chiari principi della giurisprudenza di legittimità alla luce dei quali “in tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede "in executivis". Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti.” (Cass., Sez. I, ord. n. 35039/2022).
Detto diritto è attribuito al cliente a prescindere dalla circostanza che lo stesso potesse avere già in suo possesso il documento richiesto (perché, ad esempio, consegnato al cliente dalla banca al momento della stipula di un contratto o a seguito della trasmissione ad opera dell'istituto di credito di apposite comunicazioni), né la mera richiesta di documenti può concretizzare una condotta scorretta o in mala fede visto l'obbligo degli istituti di conservare la documentazione contrattuale per dieci anni e che l'estrazione dei documenti è a spese del cliente.
Ne consegue che il ricorrente ha diritto ad ottenere la consegna della copia del contratto in esame e del relativo estratto conto, potendosi intendere per estratto di conto corrente “storico” l'estratto conto dall'inizio del rapporto (sempre nei limiti della decennalità). Pertanto, la banca va condannata alla consegna a di copia del contratto di credito Parte_1 revolving n.000013458649 e del relativo estratto conto dall'inizio del rapporto, nei limiti degli ultimi dieci anni.
In considerazione della soccombenza, la parte opposta va condannata alla rifusione, in favore della parte opponente, delle spese di lite liquidate come in dispositivo, in favore del procuratore antistatario secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento ed in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accertato il diritto del ricorrente di ottenere copia dei documenti richiesti, condanna l' CP_1 alla consegna, in favore di di copia del contratto di credito revolving
[...] Parte_1
n.000013458649 e del relativo estratto conto dall'inizio del rapporto, nei limiti degli ultimi dieci anni;
condanna alla rifusione, in favore di delle spese di lite, da Controparte_1 Parte_1 distrarsi in favore del procuratore antistatario, che si liquidano complessivamente nell'importo di euro
3.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 14.6.2024 Il Giudice
Alfredo Landi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (IX)
Il Giudice dott. Alfredo Landi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 37818/23 R.G.A.C. vertente
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Foggia, via Lustro n. 29, presso lo studio dell'avv. Andrea Ruocco, che lo rappresenta e difende in virtù della procura allegata telematicamente;
RICORRENTE/ATTORE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora
Lettenmayer, Simona Daminelli giusta procura generale alle liti a rogito del notaio in Milano Ezilda
Mariconda in data 9 aprile 2020 (Rep. 32163 - Racc. 14918) ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio in via Po n.12. CP_2
RESISTENTE/CONVENUTO
OGGETTO: Mutuo – 119 T.U.B.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
Trattenuta in decisione all'udienza in data 29 maggio 2024 ex art.281 sexies, III comma, c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio l' in relazione al contratto di credito Parte_1 Controparte_1 revolving n.000013458649 stipulato dalla parte ricorrente con l'istituto di credito, chiedendo di condannare la società convenuta alla consegna della copia del suddetto contratto e del relativo estratto conto “storico”.
L' si costituiva in giudizio chiedendo, in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare Controparte_1 il difetto di rappresentanza del difensore e/o di inesistenza della procura;
in via preliminare, di accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire del ricorrente in ordine alla domanda di consegna e di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in ordine alla pretesa CP_1 consegna di documentazione;
in via principale, di rigettare le domande avversarie.
Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte.
In via preliminare, si rileva come l'eccepito difetto di rappresentanza, sollevato dalla parte resistente sulla base dell'inesistenza della procura alle liti apposta in calce al ricorso dal momento che la firma non risultava qualificata, deve ritenersi comunque sanato, con effetti sin dal momento della prima notificazione, alla luce dell'art. 182 comma 2 c.p.c., che estende l'applicabilità del principio della sanatoria processuale a qualunque difetto di rappresentanza, inclusi i vizi di rappresentanza tecnica che determinano la nullità o anche l'originaria inesistenza della procura del difensore, sanabili mediante il rilascio o la rinnovazione della procura medesima (v. Cass.
10885/2018).
Il vizio deve pertanto ritenersi sanato, avendo la difesa prodotto in giudizio una nuova procura alle liti sottoscritta di pugno dal ricorrente, con ratifica del difensore.
Nel merito va considerato, preliminarmente, che, con riferimento ai rapporti bancari, il legislatore accorda al cliente uno strumento utile per ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni poste in essere.
Invero, già nell'art. 8 della legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (Norme sulla Trasparenza bancaria), al comma quarto, era espressamente previsto il diritto del cliente di ottenere dalla banca copia della documentazione di ogni singola operazione realizzata in relazione a determinati contratti bancari, quali quello di deposito e di conto corrente. In particolare, la disposizione citata così recitava: “Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre sessanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell'ambito di rapporti di deposito o conto corrente, con facoltà per gli enti e i soggetti di cui all'art. 2 di ottenere il rimborso delle spese”. Una maggiore tutela è stata, poi, contemplata dall'art. 119, ultimo comma, del D.Lgs. n. 385/1993
(Testo Unico Bancario), inserito nel titolo VI dedicato alla disciplina della “Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti”, che, nel testo vigente, prevede in particolare al quarto comma: “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni attuate negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.”
La disposizione, benché abbia una evidente incidenza sulla materia probatoria, dà vita ad una situazione giuridica sostanziale finale e non meramente strumentale, sicché per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione, e deve escludersi, in particolare, che tale utilizzazione debba essere necessariamente funzionale all'esercizio di diritti inerenti il rapporto contrattuale corrente con l'istituto di credito, potendo invece essere finalizzata ad esempio alla ricostruzione ed alla prova di rapporti con soggetti terzi (Sez. 1, Sentenza
n. 11733 del 19/10/1999).
Come autonoma situazione sostanziale è autonomamente tutelabile.
Soccorrono in tal senso anche i chiari principi della giurisprudenza di legittimità alla luce dei quali “in tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede "in executivis". Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti.” (Cass., Sez. I, ord. n. 35039/2022).
Detto diritto è attribuito al cliente a prescindere dalla circostanza che lo stesso potesse avere già in suo possesso il documento richiesto (perché, ad esempio, consegnato al cliente dalla banca al momento della stipula di un contratto o a seguito della trasmissione ad opera dell'istituto di credito di apposite comunicazioni), né la mera richiesta di documenti può concretizzare una condotta scorretta o in mala fede visto l'obbligo degli istituti di conservare la documentazione contrattuale per dieci anni e che l'estrazione dei documenti è a spese del cliente.
Ne consegue che il ricorrente ha diritto ad ottenere la consegna della copia del contratto in esame e del relativo estratto conto, potendosi intendere per estratto di conto corrente “storico” l'estratto conto dall'inizio del rapporto (sempre nei limiti della decennalità). Pertanto, la banca va condannata alla consegna a di copia del contratto di credito Parte_1 revolving n.000013458649 e del relativo estratto conto dall'inizio del rapporto, nei limiti degli ultimi dieci anni.
In considerazione della soccombenza, la parte opposta va condannata alla rifusione, in favore della parte opponente, delle spese di lite liquidate come in dispositivo, in favore del procuratore antistatario secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento ed in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accertato il diritto del ricorrente di ottenere copia dei documenti richiesti, condanna l' CP_1 alla consegna, in favore di di copia del contratto di credito revolving
[...] Parte_1
n.000013458649 e del relativo estratto conto dall'inizio del rapporto, nei limiti degli ultimi dieci anni;
condanna alla rifusione, in favore di delle spese di lite, da Controparte_1 Parte_1 distrarsi in favore del procuratore antistatario, che si liquidano complessivamente nell'importo di euro
3.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 14.6.2024 Il Giudice
Alfredo Landi