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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/03/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3681/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente rel. dott.ssa Luisa Bettio Giudice dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3681/2024 promossa con ricorso depositato il
23.07.2024 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Camilla Donà Parte_1
ricorrente nei confronti di
nato a [...] il [...] con l'avv. Denise Gibellato Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: altri istituti di diritto di famiglia (regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale figli naturali)
Conclusioni congiunte delle parti: “
1. Affidare i figli minorenni e ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, i quali eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, e esercitando separatamente la responsabilità genitoriale per quanto concerne le decisioni di ordinaria amministrazione;
pagina 1 di 4 2. Assegnare la casa familiare ad Albignasego (PD) in via A. Mantegna alla madre, che ivi vivrà con i figli e il IG. avrà cura di trasferire formalmente la Per_1 Per_2 CP_1
propria residenza entro una settimana dal deposito delle presenti note congiunte;
3. Disporre che il padre possa vedere e tenere con sè i figli, salvo diversi accordi tra le parti che prevedano modalità più ampie, come segue:
● un fine settimana alternato dal venerdì, avendo cura di recuperarli dall'uscita da scuola, o in periodo non scolastico dalla mattina, sino al lunedì mattina;
● ogni lunedì pomeriggio, avendo cura di recuperarli dall'uscita da scuola, o in periodo non scolastico dalla mattina, con pernottamento;
● ogni venerdì pomeriggio, avendo cura di recuperarli dall'uscita da scuola, o in periodo non scolastico dalla mattina, riportandoli dalla madre a ora di cena nei weekend di spettanza materna;
● metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno i seguenti periodi dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 31 dicembre alle ore 12:00, e dal 31 dicembre alle 12:00 sino al termine delle vacanze natalizie;
● l'intera settimana delle vacanze pasquali, alternata di anno in anno;
● le festività di carnevale ad anni alterni, salvo diversi impegni lavorativi dei genitori, che dovranno essere comunicati reciprocamente per tempo;
● festività/ponti religiosi o nazionali alternati, salvo diversi accordi tra i genitori;
● due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo di astensione scolastica, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
I genitori, al fine di coltivare un rapporto dialogante nell'interesse dei figli, si impegnano ad incontrarsi con cadenza almeno mensile per un confronto rispetto all'educazione dei minori, nonché alle decisioni e alle criticità che li riguardano;
4. Disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli con la somma di € 400,00 mensili (€ 200,00 per figlio), da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo adottato dall'intestato tribunale (17.1.2027), che qui si intende integralmente richiamato. Il versamento avrà decorrenza dall'avvenuta voltura di tutte le utenze relative alla casa familiare a nome della IG.ra ; Parte_1
5. Disporre che, ad integrazione del mantenimento per i figli di cui al punto precedente, la madre percepisca per intero l'assegno unico, compresa la quota spettante al padre, a decorrere dall'avvenuta voltura di tutte le utenze relative alla casa familiare a nome della pagina 2 di 4 IG.ra ; qualora maturasse un arretrato a titolo di conguaglio per l'assegno Parte_1
unico 2025 afferente ai figli questo sarà interamente percepito dalla IG.ra ; Pt_1
6. Spese di lite interamente compensate con rinuncia alla solidarietà professionale”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23.7.2024 adiva l'intestato Tribunale per Parte_1 ottenere la regolamentazione dell'affido, collocamento, diritto di visita e mantenimento dei figli e nati rispettivamente il 19.12.2010 e il 12.10.2012 dall'unione non Per_1 Per_2
matrimoniale con . Controparte_1
Si costituiva regolarmente in giudizio in data 20.01.2025 che contestava Controparte_1
integralmente tutto quanto dedotto da controparte e formulava conclusioni differenti in punto regolamentazione di affido, collocamento, diritto di visita e mantenimento dei figli.
All'udienza del 21.02.2025 avanti al Giudice delegato comparivano i procuratori delle parti che rappresentavano che queste erano addivenute ad un accordo, chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e il Giudice fissava udienza per la rimessione della causa al Collegio per la decisione all'11.03.2025.
Con note scritte depositate dalle parti in data 10.03.2025 i procuratori concludevano congiuntamente come sopra e il Giudice rimetteva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Tanto premesso, rilevato che l'accordo non presenta profili di illegittimità e ritenuto che le condizioni di cui alle rassegnate conclusioni sono prive di profili di illegittimità, conformi all'interesse dei figli (nato il [...]) e (nata il [...]), entrambi Per_1 Per_2
minori e non economicamente indipendenti, e coerenti con la situazione personale ed economica dei genitori;
quanto al punto 5. delle condizioni di cui in premessa, si dà atto che sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia
P.Q.M.
Il Tribunale, provvedendo sul ricorso delle parti a regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio:
1. prende atto dell'accordo delle parti di cui alle conclusioni depositate il 10.03.2025 e dispone in conformità alle condizioni di cui ai punti 1., 2., 3. e 4.;
2. spese di lite compensate.
pagina 3 di 4 Si comunichi.
Così deciso in Padova, nella camera di conIGlio del 18.03.2025.
Il Presidente relatore ed estensore dott.ssa Barbara De Munari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente rel. dott.ssa Luisa Bettio Giudice dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3681/2024 promossa con ricorso depositato il
23.07.2024 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Camilla Donà Parte_1
ricorrente nei confronti di
nato a [...] il [...] con l'avv. Denise Gibellato Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: altri istituti di diritto di famiglia (regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale figli naturali)
Conclusioni congiunte delle parti: “
1. Affidare i figli minorenni e ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, i quali eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, e esercitando separatamente la responsabilità genitoriale per quanto concerne le decisioni di ordinaria amministrazione;
pagina 1 di 4 2. Assegnare la casa familiare ad Albignasego (PD) in via A. Mantegna alla madre, che ivi vivrà con i figli e il IG. avrà cura di trasferire formalmente la Per_1 Per_2 CP_1
propria residenza entro una settimana dal deposito delle presenti note congiunte;
3. Disporre che il padre possa vedere e tenere con sè i figli, salvo diversi accordi tra le parti che prevedano modalità più ampie, come segue:
● un fine settimana alternato dal venerdì, avendo cura di recuperarli dall'uscita da scuola, o in periodo non scolastico dalla mattina, sino al lunedì mattina;
● ogni lunedì pomeriggio, avendo cura di recuperarli dall'uscita da scuola, o in periodo non scolastico dalla mattina, con pernottamento;
● ogni venerdì pomeriggio, avendo cura di recuperarli dall'uscita da scuola, o in periodo non scolastico dalla mattina, riportandoli dalla madre a ora di cena nei weekend di spettanza materna;
● metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno i seguenti periodi dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 31 dicembre alle ore 12:00, e dal 31 dicembre alle 12:00 sino al termine delle vacanze natalizie;
● l'intera settimana delle vacanze pasquali, alternata di anno in anno;
● le festività di carnevale ad anni alterni, salvo diversi impegni lavorativi dei genitori, che dovranno essere comunicati reciprocamente per tempo;
● festività/ponti religiosi o nazionali alternati, salvo diversi accordi tra i genitori;
● due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo di astensione scolastica, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
I genitori, al fine di coltivare un rapporto dialogante nell'interesse dei figli, si impegnano ad incontrarsi con cadenza almeno mensile per un confronto rispetto all'educazione dei minori, nonché alle decisioni e alle criticità che li riguardano;
4. Disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli con la somma di € 400,00 mensili (€ 200,00 per figlio), da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo adottato dall'intestato tribunale (17.1.2027), che qui si intende integralmente richiamato. Il versamento avrà decorrenza dall'avvenuta voltura di tutte le utenze relative alla casa familiare a nome della IG.ra ; Parte_1
5. Disporre che, ad integrazione del mantenimento per i figli di cui al punto precedente, la madre percepisca per intero l'assegno unico, compresa la quota spettante al padre, a decorrere dall'avvenuta voltura di tutte le utenze relative alla casa familiare a nome della pagina 2 di 4 IG.ra ; qualora maturasse un arretrato a titolo di conguaglio per l'assegno Parte_1
unico 2025 afferente ai figli questo sarà interamente percepito dalla IG.ra ; Pt_1
6. Spese di lite interamente compensate con rinuncia alla solidarietà professionale”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23.7.2024 adiva l'intestato Tribunale per Parte_1 ottenere la regolamentazione dell'affido, collocamento, diritto di visita e mantenimento dei figli e nati rispettivamente il 19.12.2010 e il 12.10.2012 dall'unione non Per_1 Per_2
matrimoniale con . Controparte_1
Si costituiva regolarmente in giudizio in data 20.01.2025 che contestava Controparte_1
integralmente tutto quanto dedotto da controparte e formulava conclusioni differenti in punto regolamentazione di affido, collocamento, diritto di visita e mantenimento dei figli.
All'udienza del 21.02.2025 avanti al Giudice delegato comparivano i procuratori delle parti che rappresentavano che queste erano addivenute ad un accordo, chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e il Giudice fissava udienza per la rimessione della causa al Collegio per la decisione all'11.03.2025.
Con note scritte depositate dalle parti in data 10.03.2025 i procuratori concludevano congiuntamente come sopra e il Giudice rimetteva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Tanto premesso, rilevato che l'accordo non presenta profili di illegittimità e ritenuto che le condizioni di cui alle rassegnate conclusioni sono prive di profili di illegittimità, conformi all'interesse dei figli (nato il [...]) e (nata il [...]), entrambi Per_1 Per_2
minori e non economicamente indipendenti, e coerenti con la situazione personale ed economica dei genitori;
quanto al punto 5. delle condizioni di cui in premessa, si dà atto che sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia
P.Q.M.
Il Tribunale, provvedendo sul ricorso delle parti a regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio:
1. prende atto dell'accordo delle parti di cui alle conclusioni depositate il 10.03.2025 e dispone in conformità alle condizioni di cui ai punti 1., 2., 3. e 4.;
2. spese di lite compensate.
pagina 3 di 4 Si comunichi.
Così deciso in Padova, nella camera di conIGlio del 18.03.2025.
Il Presidente relatore ed estensore dott.ssa Barbara De Munari
pagina 4 di 4