Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 02/06/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5942/2019 del R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza cartolare del 6 marzo 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
- rappresentata e difesa giusta delega in calce al presente atto Parte_1 dall'avv. Francesca Pellicciotta e dall'avv. Giovanni Fusco, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Francesca Pellicciotta, in Latina, Piazza Mercato, n. 11;
PARTE ATTRICE-opponente
CONTRO
- (di Controparte_1
seguito rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Bossoli ed elettivamente CP_2 domiciliato presso il suo studio in Latina, Viale dello Statuto n.37;
PARTE CONVENUTA-opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 6 marzo 2025 parte opponente concludeva come da note scritte depositate in data 4 marzo 2025 e parte opposta come da note scritte in data 5 marzo 2025 da intendersi richiamate
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione del 31 ottobre 2019 proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1606/2019 emesso dal Tribunale di Latina con il quale era stata ingiunta il pagamento della somma di € 20.487,97 in favore del CP_1
di cui € 14.145,45 in conseguenza del deliberato 28.05.2019 ed € 6.341,52 in
[...] conseguenza del deliberato 17.06.2019 in quanto ritenuta inadempiente in ordine al pagamento della quota alla stessa spettante in base ai millesimi di proprietà deducendo:
a) quale proprietaria dell'unità immobiliare presso il Parte_1 [...]
Fg. 170, mappale 79, sub 147, sita in Latina, Via del Lido Controparte_1
Contr snc, era membro consorziato;
b) con l'assemblea ordinaria del 28.05.2019 era stata approvata l'istituzione di un fondo a titolo di spese consortili per i lavori di ristrutturazione dei blocchi nn. 1, 2, 3
e 4 del Centro Commerciale e con successiva delibera del 17.06.2019 era stata deliberata l'approvazione di un ulteriore fondo spese per il pagamento delle parcelle presentate dallo Studio e dall'Avv. Pier Parte_2
Giorgio Avvisati per un contenzioso instaurato nel 2012 e conclusosi nel 2019;
c) l'illegittimità della costituzione e convocazione delle assemblee giacchè come indicato nei relativi verbali, l'assemblea 28.05.2019 aveva deliberato con la presenza di tre consorziati: del quale era legale rappr.te Controparte_3 [...]
; presente nella persona del delegato e CP_4 Controparte_5 Controparte_4
dell'opponente. L'assemblea 17.06.2019 aveva deliberato, con le medesime modalità, con la presenza di nove consorziati;
d) l'illegittimità per abuso di potere della condotta del signor che aveva CP_4 condotto i consorziati ad impugnare alcune delibere assembleari e due delibere del CdA. In tali giudizi, era stato censurato il comportamento del Presidente / socio del il quale tramite la strumentale esclusione dei soci “scomodi” e CP_1
dissenzienti, indirizzava la formazione delle maggioranze assembleari;
e) l'illegittimità delle delibere impugnate con i contenziosi afferenti le modifiche dello statuto consortile, le modalità di calcolo delle maggioranze e le modalità di riparto delle spese le quali costituivano il presupposto ontologico delle delibere richiamate nel ricorso monitorio, affette quindi da nullità derivata, avendo preso a supporto, ai fini della costituzione del fondo spese costituito per i lavori e per i compensi legali ivi indicati, una ripartizione errata, siccome fondata su millesimi e su spese calcolati secondo le modalità stabilite dallo statuto (“modificato”) impugnato nelle opportune sedi;
f) la presenza di vizi propri nelle delibere. In particolare l'assemblea del 28/05/2019 aveva votato il primo punto all'ordine del giorno, limitandosi ad esaminare i preventivi di spesa acquisiti per i lavori di ristrutturazione del Centro Commerciale ed omettendo di approvare l'esecuzione degli interventi. La trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, e cioè l'approvazione del fondo spese a titolo consortile per il medesimo intervento, non poteva essere trattato in difetto di approvazione dell'esecuzione dei lavori. Inoltre non risultava chiaro neppure il disposto assembleare, eccessivamente vago e lacunoso. La delibera 28.05.2019 era nulla anche nella parte in cui non aveva permesso a di votare in delega Parte_3
della Vip Immobiliare S.r.l. L'estromissione del voto era stata motivata dalla circostanza che egli non aveva depositato la documentazione richiesta nella lettera di convocazione, ma nulla era stato allegato in tal senso;
g) l'illegittimità delle deliberazioni ciò in quanto erano stati estromessi i consorziati asseritamente morosi i quali non venivano indicati a verbale di modo che non se ne conosceva l'identità;
Concludeva pertanto chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis ed in accoglimento della proposta opposizione: a - nel merito, accertare e dichiarare l'invalidità,
l'inammissibilità, la nullità, l'inefficacia e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto, poiché infondato, in fatto e in diritto, non provato, e comunque, fondato su deliberazione radicalmente nulla e, comunque, invalida;
b - il tutto con vittoria di spese e compensi di lite. Con comparsa del 31 marzo 2020 il Controparte_1
si costituiva in giudizio deducendo:
[...]
a) l'insussistenza del vizio derivato delle delibere impugnate oggetto del giudizio giacchè in nessuno dei giudizi richiamati il Tribunale di Latina aveva proceduto all'annullamento o ad una pronuncia di nullità delle delibere impugnate ma, al contrario, erano state pure rigettate sia le istanze di sospensione cautelare delle delibere oggetto di causa che i relativi procedimenti di reclamo instaurati avverso le ordinanze di rigetto delle sospensive in questione;
b) la non applicabilità al consorzio delle regole dettate in materia di condominio di edifici ciò in quanto per tutte le questioni inerenti l'ordinamento interno e l'amministrazione del , fonte primaria della disciplina era l'accordo delle CP_1
parti sancito nell'atto costitutivo ( Regolamento Immobiliare) e nello Statuto, che manteneva carattere vincolante e preminente nella regolamentazione dei rapporti tra i consorziati;
c) in sede di assemblea del 28.05.2019 erano presenti 5 consorziati e non 3 :
[...]
Controparte_6 CP_5 Parte_1 Controparte_7 [...]
. Inoltre dalla lettura dell'art. 19 dello Statuto in vigore Controparte_8
nel , l'assemblea ordinaria riunitasi in seconda convocazione risultava CP_1 pienamente valida e legittima non essendo subordinata ad una percentuale di presenze;
d) in ordine alla contestazione relativa alla presenza in assemblea del Presidente sig.
, cui veniva attribuito un conflitto di interesse, risultava dalla Controparte_4
lettura degli artt. 20 e 22 dello Statuto in vigore nel Consorzio come il signor fosse il legale rappresentante pro tempore della CP_4 Controparte_6
società consorziata. Legittima, quindi, era la sua nomina tra i componenti del CdA e poi anche come Presidente del;
CP_1
e) l'infondatezza della doglianza circa la presenza nelle assemblee di soggetti aventi cariche e funzioni consortili sottoposte al vaglio dell'autorità giudiziaria ( CdA,
Presidenza) in quanto né il Presidente né alcuno dei componenti Controparte_4 il CdA avevano mai ricevuto comunicazioni o altri avvisi di avvenuta apertura di procedimenti a loro carico da parte dell'autorità giudiziaria;
f) la legittimità dell'estromissione dal voto delle società e Controparte_7 [...]
che intervenute all'assemblea del 28.05.2019 non avevano potuto Parte_1
esprimere il proprio voto in quanto ritenute entrambe società morose in virtù dell'art. 7 dello Statuto non avendo queste provveduto al pagamento di molte quote consortili e altri oneri posti a loro carico;
g) con riguardo all' assemblea del 28.05.2019 i lavori straordinari di parti comuni dell'edificio potevano dirsi deliberati con la scelta dell'impresa appaltatrice e una volta approvato il preventivo da essa presentato per la esecuzione delle dette opere;
h) la chiarezza del verbale assembleare del 28.05.2019 non fumoso né lacunoso e la genericità dell'opposizione e delle contestazioni sulle due delibere;
Concludeva pertanto chiedendo: “Voglia la s.v. ill.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese: In via preliminare: atteso che l'opposizione per cui si procede non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 1606 /201 9 – r.g. 4 559/201 9 ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c. nel merito: per tutte le motivazioni meglio dedotte in narrativa: in via principale: accertare e dichiarare comunque la fondatezza della pretesa creditoria avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo n. 1606/2019 al momento dell'emissione del d.i. sulla base delle ragioni illustrate nella presente comparsa e sulla scorta dei documenti depositati e dichiarare l'infondatezza della domanda della Parte_1
[... sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, disporre il rigetto della presente opposizione, confermare il decreto ingiuntivo n. 1606/2019 ( r.g. 4 559/2019) concedendo la provvisoria esecuzione dello stesso. condannare l'opponente alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge. In via istruttoria: fatta salva ogni ulteriore richiesta, ove occorra, e senza inversione dell'onere della prova, si chiede sin d'ora acquisirsi in originale al presente giudizio il fascicolo del monitorio. con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di deduzioni istruttorie, anche alle luce delle eventuali istanze difensive della controparte, nei termini previsti dall'art. 183,
6° comma, c.p.c., dei quali si chiede sin d'ora la concessione”.
All'udienza del 27 ottobre 2020 parte opponente si riportava alla citazione, contestava la comparsa di costituzione e chiedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.. Parte opposta si riportava alla propria comparsa di costituzione, chiedeva la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. Parte opponente si opponeva alla concessione della provvisoria esecuzione perché la delibera del 17 giugno 2019 sulla quale si fondava in parte il decreto ingiuntivo non risultava allegata agli atti mentre quella del 28 maggio 2019 era inesistente poiché non risultava raggiunta la maggioranza dei consensi. Infatti le quote dei presenti erano 3.586,22 e nella delibera si leggeva che essa risultava approvata con 1.683,72 millesimi mentre la metà di 3.586,22 era
1.793,11. Inoltre nella delibera del 28 maggio 2019 risultavano espressi i voti della e della più volte sia quali proprietari sia Controparte_6 Controparte_5
quali delegati dagli esercenti loro affittuari. Produceva sentenza n. 2523 del 2019 del
Tribunale di Latina che aveva stabilito l'illegittimità di siffatto modo di procedere. Inoltre poiché dovevano trovare applicazioni le norme sul condominio laddove incidessero sui diritti dominicali e/o sulla ripartizione millesimale delle spese essendo stata impugnata la delibera consortile con cui erano state modificate le tabelle millesimali non poteva ritenersi corretto il riparto e l'addebito su cui si fondava il decreto opposto né poteva sostenersi che la delibera in esame non fosse stata impugnata atteso che il consorziato/condomino poteva eccepirne l'invalidità anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Infine le somme richieste in monitorio attenevano la manutenzione straordinaria degli immobili che erano di pertinenza del e non al . Da ultimo parte opponente CP_9 CP_1 rilevava che non sussisteva pericolo nel ritardo né veniva allegato considerato che essa come da verbali assembleari era proprietaria di un immobile nel centro commerciale di circa tremila metri quadrati. Parte opposta contestava la ricostruzione prospettata da parte opponente ed in particolare rilevava che le delibere poste a fondamento del monitorio erano pienamente valide ed efficaci non essendo state mai impugnate. Le delibere impugnate relative alle modifiche dei millesimi erano state oggetto di rigetto delle istanze di sospensiva ed allo stato anch'esse erano pienamente valide, infondata si palesava pertanto l'eccezione di invalidità derivata sollevata da parte opponente. Quanto alla natura del si evidenziava che lo stesso era un'associazione non riconosciuta e CP_1
come tale era costituita e retta sulla base dello statuto che aveva carattere vincolante in ordine ai rapporti in essere tra i consorziati. Ne conseguiva che contrariamente a quanto affermato da parte opponente non erano applicabili al tutte le norme dettate in CP_1
materia di condominio degli edifici. Parte opposta osservava a tal proposito che il regolamento immobiliare che regolamentava insieme allo statuto il Controparte_1 demandava all'assemblea dei consorziati ed alle regole dello statuto l'amministrazione la gestione dell'immobile. In merito alla validità delle delibere assembleari si ribadiva la loro validità in quanto trattandosi entrambe di assemblee tenute in seconda convocazione in virtù di quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto in vigore sia per la validità che per l'approvazione di tale seconda convocazione non era subordinata ad alcuna percentuale di presenze. Da ultimo in merito alla sentenza prodotta da parte opponente si rilevava che era stata emessa a seguito di giudizio introdotto nell'anno 2016 e che aveva preso in esame l'art. 6 dello statuto che era stato successivamente modificato. Parte opposta rilevava che il pericolo nel ritardo era da individuare nella stessa natura del e quindi nella CP_1
necessità di poter disporre di somme sia per poter pagare le imprese che avevano effettuato i lavori e sia per rientrare nelle somme pagate ai professionisti. Il Giudice dato atto, si riservava
Con ordinanza del 27 ottobre 2020 il Giudice letti gli atti di causa, a scioglimento della riserva assunta;
sulla richiesta di parte opposta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
rilevato che per la dichiarazione di provvisoria esecutività doveva sussistere prova sufficiente del credito azionato in monitorio, rilevato che l'opposizione era fondata, tra l'altro, sull' asserita illegittimità delle delibere del 28 maggio 2019 e del 17 giugno 2019, considerato quanto stabilito con la sentenza del 23 ottobre 2019 n. 3934/2019 del Tribunale in ordine alla formazione della maggioranza assembleare alla quale concorreva il medesimo soggetto quale titolare e gestore anche se delegato dal primo non concedeva la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto;
vista la richiesta di termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. li concedeva e rinviava la causa all'udienza del 20 aprile
2021 per ammissione prove assegnando alle parti il termine di giorni 15 per l'introduzione della procedura di mediazione
Con memorie ex art. 183 comma 6 primo termine c.p.c. del 24 novembre 2020 parte opponente sosteneva contrariamente a quanto dedotto dall'opposta, che al Giudice non era preclusa la valutazione dei motivi di contestazione della pretesa pecuniaria ex adverso avanzata. Oltre a ciò sosteneva come ai Consorzi di gestione delle cose e/o servizi comuni, aventi ad oggetto immobili, dovevano applicarsi le norme civilistiche in materia di condomini immobiliari. Più nello specifico ai procedimenti deliberativi dei consorzi volti alla gestione delle porzioni immobiliari comuni, dovevano applicarsi le maggioranze previste per i condomini con la conseguenza che qualsiasi modificazione dello statuto, incidendo sui diritti partecipativi dei singoli associati e sulle loro esclusive proprietà, postulava l' approvazione all'unanimità, a pena di nullità e nel caso di specie, le delibere del 29.12.17 e del 27.4.18 avevano modificato lo statuto, includendo anche la modifica dell'art. 14 (avente ad oggetto la ripartizione delle spese), a maggioranza e non all'unanimità; motivo per cui dette delibere erano state impugnate. La delibera del 28.5.19 risultava inoltre in contrasto con il prevalente Regolamento di Condominio giacchè la gestione delle parti comuni del Centro Commerciale era stata attribuita al CP_9
giusto suo regolamento ed atto di costituzione trascritto prima della costituzione del Contr Ne conseguiva che il potere che il , si era attribuito, mediante la CP_10
delibera era inesistente. Con riferimento invece alla delibera 17.6.19, afferente il fondo per spese legali, tutti i voti computati erano stati espressi dal solo sig. , anche CP_4
Contr Presidente del , quale proprietario e/o affittuario e/o delegato dei proprietari ed affittuari il quale acquisiti 3.358,60 millesimi, ossia il modesto 33% dei millesimi totali, aveva assunto da solo la decisione. Il deliberato, inoltre andava coordinato con le Contr precedenti delibere del 20.12.17 e del 28.2.18 con cui si era approvato l'acquisto del credito vantato dai legali da parte del Consorziato che Controparte_11 aveva conseguito il rimborso, mediante compensazione con il proprio debito per oneri maturati e maturandi. Quindi vi era nullità per inesistenza dell'oggetto, atteso che era Contr stato istituito un fondo per il pagamento di un debito del verso i legali, del tutto inesistente.
Con memorie ex art. 183 comma 6 primo termine c.p.c. del 26 novembre 2020 parte opposta osservava che il giudizio di merito prendeva ad esame le delibere del 28.05.2019 e del 17.06.2019 poste a fondamento del ricorso monitorio e non “gli interventi di modifica dello statuto estranei al thema decidendum”. Le questioni relative alla validità delle altre diverse delibere richiamate da parte opponente che avevano modificato lo Statuto consortile erano oggetto di altri e diversi giudizi. Inoltre l'unico Statuto che disciplinava il funzionamento del era, quello adottato con delibera del 10.12.2018. L'originario CP_1
Statuto invece risultava modificato con delibere del 29.12.2017, del 27.04.2018 e, infine, con la delibera del 10.12.2018. Dall'esame dell'ultima delibera emergeva chiaramente che tra gli articoli modificati non vi era l'articolo 28, che prevedeva espressamente che le modifiche statutarie potevano essere adottate, sempre in deroga all'art. 2607 cod. civ., con la maggioranza di almeno il 75% dei consorziati presenti, purché non morosi. Pertanto
l'introduzione di un quorum inferiore per le modifiche statutarie, rispetto a quello originariamente previsto dallo Statuto era stata operata antecedentemente alla delibera del 10.12.2018 e, non avendo controparte dimostrato la nullità delle delibere precedenti, non era ipotizzabile alcuna nullità della delibera del 10.12.2018 che aveva approvato l'ultimo
Statuto. Parte opposta precisava inoltre che dal combinato disposto dello Statuto e del
, emergeva che l'unico organo deliberativo per le questioni attinenti le delibere CP_1
relative alle parti comuni dell'edificio era l'Assemblea dei consorziati proprietari prevista dall'articolo 19 ultimo comma, alla quale trovava applicazione, sia per quanto riguardava le modalità ed i tempi di convocazione dell'Assemblea, sia per quanto concerneva l'esercizio del diritto di voto (ivi inclusa l'esclusione dei consorziati morosi) ed i quorum costitutivo e deliberativo sia in prima che in seconda convocazione, l'articolo 19 dello
Statuto. In seconda convocazione, pertanto, non era richiesto alcun quorum costitutivo e la delibera veniva approvata se otteneva il voto favorevole della maggioranza dei consorziati proprietari presenti, determinata sulla base dei metri quadrati reali. Oltre a ciò dal verbale dell'assemblea del 28.05.2019 e dai relativi allegati emergeva che l'opponente, titolare di mq reali 1.618,00 inizialmente presente all'assemblea, aveva lasciato la seduta mentre era ancora in corso e non aveva quindi espresso il voto che, peraltro, neppure avrebbe potuto esprimere vista la sua morosità. Quanto alla anche ipotizzando che Controparte_7 insieme all'altro consorziato che aveva votato in senso contrario (soc. portatore di CP_8
mq. reali 110), avesse potuto esprimere il proprio voto contrario non avrebbe potuto comunque cambiare l'esito della delibera essendo titolare di soli mq reali 174,50 (
110+174,50= 284,50), La delibera sarebbe stata comunque approvata dalla maggioranza degli altri consorziati presenti che l'avevano approvata con il voto favorevole di mq reali
1.683,72 così come avvenuto. Oltre a ciò i consorziati presenti all'assemblea del 28.05.2019 erano stati solo i consorziati proprietari dei locali/sub in conformità a quanto previsto dall'Art. 19 dello Statuto. Infine all'assemblea del 28.05.2019 l'unica delega era stata quella rilasciata dalla Consorziata proprietaria al sig. , nella sua CP_5 Controparte_4
qualità di l.r.p.t. della consorziata soc. Oltre a ciò Controparte_6
sull'impedimento al signor di votare, parte opposta precisava che la Vip CP_7
Immobiliare, era l'utilizzatrice dell'immobile di proprietà della Controparte_12
come dalla stessa ribadito anche in sede giudiziaria. Oltre a ciò dal verbale dell'assemblea del 17/06/2019 emergeva che l'ordinaria assemblea consortile dei consorziati, riunita in seconda convocazione alla presenza di Consorziati ( tra affittuari e proprietari) rappresentanti complessivamente 3.403,07 mq ponderati, aveva approvato tutti e cinque i punti posti all'ordine del giorno con il preventivo di spesa per i lavori di ristrutturazione del Centro Commerciale il fondo consortile per i suddetti lavori ed il relativo CP_1
piano di riparto con l'approvazione di 3.358,60 mq ponderati favorevoli per ciascuno dei cinque punti votati posti all'ordine ( quindi a maggioranza dei presenti), a fronte di soli
44,47 mq ponderati morosi e non aventi diritto al voto ( . I voti Persona_1
favorevoli erano stati omogenei. Mediante l'applicazione della cd “prova di resistenza” si era dimostrato che anche a voler conteggiare tra i voti contrari quelli di tutti i consorziati che in quanto morosi, non erano stati ammessi a votare, la delibera sarebbe comunque stata approvata, in quanto il numero di metri quadrati ponderati portati da ciascuno dei suddetti consorziati, sommato al numero di metri quadrati portati dai consorziati che avevano espresso voto contrario, sarebbe comunque stato inferiore ai voti favorevoli espressi dai consorziati, pari a 3.358,60 mq ponderati. Inoltre in merito alla delibera del
17.06.2019 la soc. si era fatta carico di anticipare il pagamento delle parcelle allo CP_6
Studio legale al fine di evitare che il subisse una procedura di recupero da parte CP_1 dei legali, andando successivamente a compensarli con le quote ed altri oneri dovuti dalla società medesima al , ciò però non esimeva certamente gli altri consorziati dal CP_1 versare al la propria quota inerente le parcelle. CP_1
Con comparsa del 12 febbraio 2021 e subordinata istanza di riassunzione si costituiva in giudizio l'Avv. PELLICCIOTTA FRANCESCA per parte opponente
Con ordinanza del 15 febbraio 2021 il Giudice letta la comparsa di costituzione di nuovo difensore per la prosecuzione del processo ai sensi dell'art. 302 c.p.c.; rilevato che, ai sensi degli artt. 299 e seguenti, il processo era interrotto salvo che coloro ai quali spettasse proseguirlo si costituissero volontariamente disponeva la prosecuzione del processo confermando i provvedimenti emessi e la fissazione dell'udienza del 20 aprile 2021
Con ordinanza del 12 aprile 2021 il Giudice lette le memorie ex art. 183 comma 6 depositate dalle parti;
rilevato che entrambe le parti chiedevano rinvio per precisazione delle conclusioni rinviava la causa per precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 20 marzo 2025 il Giudice, a seguito di vari rinvii, visti gli atti, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 6 marzo 2025 fissata per la precisazione delle conclusioni lette le note di udienza di parte opponente in data 4 marzo 2025 e da parte opposta in data 5 marzo 2025 assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e assumeva la causa in decisione. Parte opponente depositava comparsa conclusionale in data 29 aprile 2025 così concludendo: “Rinviando agli scritti difensivi depositati nell'interesse della opponente società, per quanto qui non riportato, si chiede che il Tribunale, valutata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo l'illegittimità delle delibere sottese alla pretesa pecuniaria ingiunta, Voglia annullare e/o revocare il decreto opposto, accogliendo le rassegnate conclusioni”.
Parte opposta depositava comparsa conclusionale in data 6 maggio 2025 così concludendo:
“1) nel merito, accertare e dichiarare comunque la fondatezza della pretesa creditoria avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo n. 1606/2019 al momento dell'emissione del d.i. sulla base delle ragioni illustrate nella presente comparsa e sulla scorta dei documenti depositati e dichiarare l'in fondatezza della domanda della sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, Parte_1 disporre il rigetto della presente opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 1606/2019; 2) condannare, sempre, comunque ed in ogni caso, la parte opponente al pagamento dei compensi professionali e delle spese di giudizio, con contributo spese generali, CPA ed IVA come per legge”.
Parte opponente depositava memoria di replica in data 15 maggio 2025 insistendo nelle conclusioni rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e deve pertanto essere accolta.
Dapprima si rende necessaria una premessa circa la natura giuridica del CP_1 finalizzato alla gestione di parti e servizi comuni. I consorzi di urbanizzazione costituiscono aggregazioni volte alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio attraverso la realizzazione o la fornitura di opere e servizi. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che i consorzi di urbanizzazione, aggregazioni preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione o la fornitura di opere e servizi, sono figure atipiche disciplinate principalmente dallo statuto e, solo sussidiariamente, dalla normativa in tema di associazioni non riconosciute e di comunione, non trovando invece applicazione le norme del codice civile in materia di consorzi (Cass. civ., sez. I,
02/07/2021, ord. n. 18792) Ora, va dato atto che conformemente all' orientamento giurisprudenziale emerso nelle più recenti pronunce di questo Tribunale, è stata accertata la coesistenza, in relazione alla gestione del Centro Commerciale di due autonome entità giuridiche, tra loro non CP_1 sovrapponibili nelle rispettive sfere di competenza, ovvero il ed il CP_1 CP_9
atteso che “la realtà del Centro Commerciale è strutturata sia come, competente in merito CP_1
alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni di conservazione ed utilizzo dei beni comuni, sia come , con la diversa finalità di gestire, coordinare e promuovere le attività imprenditoriali del centro svolte dai consorziati” (si richiamano in merito sent. n. 470/2023 ordinanza del 5/1/2023 resa nel giudizio n. 6692/2021ordinanza del 5/11/2022 nella causa n. 1762/2022).
Sul punto le predette pronunce richiamano la sentenza n. 6681/2021 della Corte d'appello di Roma, per la quale “dalla disposizione di cui allo Statuto consortile (art. 2 lett. c) in base alla quale spetta al la 'gestione degli spazi e dei servizi comuni' non può dedursi CP_1 automaticamente il potere in capo allo stesso di riscuotere gli oneri condominiali in nome e per conto proprio. A fondamento di tale convinzione vi è la peculiarità dei due istituti, i cui confini, in termini di disciplina applicabile devono mantenersi ben distinti”. La Corte d'appello richiama la
Suprema Corte, per la quale e pur essendo figure simili, si CP_1 CP_9 differenziano profondamente tra loro per una serie di caratteristiche particolari. Da ciò deriva una conseguenza fondamentale: la normativa in materia di condominio non è applicabile automaticamente al (Cass. civ., sez. I, 28/05/2015, n. 11035). CP_1
Sulla questione, va osservata inoltre la sussistenza di un regolamento condominiale con relative tabelle millesimali (debitamente richiamato in ogni singolo atto di compravendita) del (12/6/1990) e successivo rispetto alla costituzione del (28/9/1989) Tale CP_1
distinzione e la stessa successione temporale degli atti confermano la volontà dei consorziati di distinguere l'organismo destinato alla gestione mutualistica dell'attività di comune collaborazione tra imprese rispetto alla tradizionale gestione degli spazi comuni del complesso immobiliare da affidare ad un ente condominiale, tuttavia mai formalmente sorto per effetto dell' avocazione delle relative funzioni da parte del , in ragione CP_1 delle previsioni statutarie sul punto via via succedutesi nel tempo.
La natura derivata del potere consortile di gestione e regolamentazione dei beni comuni per effetto di previsioni del regolamento condominiale, presuppone l' esistenza di un condominio e pertanto impone che, sotto il profilo strettamente funzionale , il CP_1 debba rispettare le previsioni civilistiche in materia condominiale di carattere imperativo e non derogabile, non potendo in tal caso prevalere previsioni statutarie derogatorie sul punto, che potrebbero avere efficacia relativamente agli aspetti strettamente commerciali ed imprenditoriali di gestione delle struttura ( Cfr Tribunale di Latina sent. n. 1835/2023).
Ed infatti l'art. 1 del regolamento condominiale prevede che il condominio, nel rispetto delle norme statutarie del Consorzio, con il quale dunque, differenziandosi, si pone in relazione, ha lo scopo di regolamentare la corretta utilizzazione dei servizi e delle cose comuni, con disciplina delle spese generali e particolari ripartire secondo le tabelle millesimali allegate al regolamento stesso. Ad ulteriore conferma della differenziazione delle strutture organizzative, prevista nel regolamento, la ripartita previsione di un fondo spese condominiale e di uno relativo alle attività commerciali.
Deriva dunque dall'assunto della predetta distinzione che, data l'indifferenziata ricomprensione nel consorzio dei proprietari, degli affittuari e degli esercenti l'attività commerciale, nel condominio non è consentita l'applicazione delle regole statutarie sul calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi;
che infatti non sono applicabili le disposizioni dello statuto, che privano del diritto di voto il consorziato moroso, laddove nessuna analoga limitazione può essere legittimamente prevista o ritenuta applicabile nei confronti del condomino moroso in assenza di una specifica previsione normativa che lo consenta;
che ancora non può trovare applicazione in sede condominiale la disposizione dell'art. 16 dello statuto consortile per la quale il consorziato proprietario dell'unità immobiliare che esercita contestualmente un'attività commerciale nell'immobile di proprietà ha diritto di esprimere due volte il suo voto.
Pertanto in virtù di tali considerazioni “l'assemblea ordinaria dei consorziati”, non poteva in alcun modo procedere per il primo deliberato all' approvazione dei preventivi di spesa per i lavori di ristrutturazione del centro commerciale e del relativo fondo spese ciò in quanto essa non costituisce ai sensi dell'art.5 dello Statuto attività di spettanza del
. Per di più sulla base dell'articolo 2 dello Statuto è prerogativa del consiglio di CP_1 amministrazione del amministrare la parte immobiliare e commerciale, mentre CP_1
ai sensi dell'art. 13 spetta al consiglio di amministrazione gestire la manutenzione degli immobili e degli impianti comuni avvalendosi o meno di imprese specializzate.
Allo stesso modo per il secondo deliberato non spettava all'assemblea dei consorziati l'approvazione del pagamento di alcune parcelle emesse dallo Studio Legale Associato Accapezzato Palombi e Avv. Avvisati Piergiorgio e il relativo fondo spese per un contenzioso instaurato nel 2012 e conclusosi nel 2019 atteso che anch'essa non costituisce prerogativa del ai sensi dell'art. 5 dello Statuto. CP_1
Dunque, alla luce di tali elementi ne consegue la carenza di legittimazione attiva dell'opposta nell'avanzare la pretesa creditoria e la nullità delle delibere impugnate.
Restano assorbiti tutti i restanti motivi d'impugnativa.
La soccombenza di parte opposta nel merito della domanda regola le spese di lite liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/14 nella misura media.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 1606/2019;
- condanna parte opposta, al pagamento in favore dell'opponente della somma di €
3.397,00 per compensi, in € 145,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge
Lì 2 giugno 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava