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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 2728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2728 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 25572/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Susanna Terni Giudice rel. est. dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 06/07/2023, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del
24.2.2025 , discussa nella Camera di ConIGlio del 31/03/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. con studio in VIA CANDIANI, 10 Parte_2
MELZO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
30/05/1971, rappresentato e difeso dall'avv. CIAPPETTA MAURO ALESSANDRO e dall'avv.
LECCISI GABRIELE elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Piazza Turati n. 6
Cinisello Balsamo (MI) come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E CON
AVV. Curatore speciale dei minori nato il [...] e Controparte_2 Persona_1
Per_ nata il [...], nominata con provvedimento del 16.1.2024, con studio in Milano Via Quintino
Sella n.4
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 3.9.2023
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI.
CONGIUNTE PER ET VA E HI VITO:
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'articolo 151 Parte_1 Controparte_1 comma 1 C.C.
- ordinare al Comune di Pioltello ed eventuali altri comuni di residenza di annotare ananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
Omologare le seguenti condizioni della separazione
-i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
- la casa familiare sita in Settala (MI) via Sandro Pertini 48/ B con gli arredi che la compongono resta assegnata alla IG , la quale continuerà a vivervi con i figli, sino a che gli stessi non Parte_1 saranno economicamente autosufficienti;
- Disporre l'affido all'ente Comune di Settala dei figli minori nato a [...] il [...] Persona_1
nata a [...] il [...], con collocamento abitativo presso la madre nella casa familiare Persona_3 di Settala in via Sandro Pertini 48 B definendo di concerto il diritto di visita paterno che sarà ad ogni modo rimesso alla valutazione primaria dell'ente affidatario;
-porre in capo al IGnor l'obbligo di corrispondere alla IG a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli maggiorenne non economicamente autosufficiente e Per_4 Per_1 Persona_3 entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di euro 600 (€ 200 per ciascun figlio) rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, mediante bonifico sul conto corrente della IG (prima rivalutazione al Parte_1
Marzo 2025)
-il IGnor terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli minori secondo CP_1 le linee guida spese extra assegno approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi… omissis…
-disporre che l'assegno unico e universale per la prole venga erogato in via esclusiva alla IG
[...]
Parte_1
-spese legali compensate”
PER IL CURATORE SPECIALE
“- assegnare la casa coniugale sita in Settala 20049(MI) in via Sandro Pertini 48/B, alla IG.ra Parte_1
che ivi continuerà a vivere insieme ai figli;
[...]
- affidare all'Ente ( Comune di Settala) i figli minori e , con collocamento Per_4 Per_1 Persona_3 abitativo presso la madre nella casa familiare di Settala 20049(MI) in via Sandro Pertini 48/B definendo di concerto il diritto di visita paterno;
- porre in capo al IG. l'obbligo di corrispondere alla IG.ra a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli minori, entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 600,00 (euro 200,00 per ciascun figlio) rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico sul conto corrente della IG.ra ; Parte_1
- disporre che il IG. contribuisca a sostenere il 50% delle spese straordinarie non coperte CP_1 dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per i minori, così come indicate nelle Linee Guida sulle spese straordinarie del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano del 2-12-2017 che si intendono qui conosciute e riportate;
- disporre che l'assegno unico e universale (AUU) per la prole venga erogato in via esclusiva alla IG.ra
; Parte_1
- spese legali compensate.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_1
in Pioltello il 02.09.2000 , trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune atto N.63,
Parte II, Serie- A Ufficio 1 anno 2000; dall'unione coniugale sono nati cinque figli: il 29.08.2001, il 26.11.2002, Per_5 Per_6
Per_ il 28.06.2006, il 09.06.2009 e il 29.07.201, gli ultimi due oggi ancora Per_4 Per_1
minorenni; con ricorso depositato il 6.7.2023 chiedeva preliminarmente la riunione del Parte_1
procedimento con quello pendente innanzi al tribunale per i minorenni di Milano e inerente la responsabilità genitoriale sui figli minori;
in via principale dichiararsi la separazione personale da addebitarsi al marito, l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori con collocamento prevalente presso di sé e conseguente assegnazione della casa coniugale in comproprietà con il marito, previsione dei tempi di permanenza presso il padre come da piano genitoriale allegato;
un assegno di mantenimento per i figli minori e/o non ancora economicamente autosufficienti nella misura di € 600 nonché un assegno di mantenimento per se stessa nella misura mensile di € 250;
a sostegno della domanda narrava di una vita matrimoniale costellata da continue violenze aggressioni e svalutazione la propria persona da parte del marito, che l'avevano peraltro costretta ad allontanarsi in maniera repentina dalla casa coniugale, dove comunque chiedeva di fare ritorno con i figli;
violenze e umiliazioni che spesso non avevano risparmiato neanche i figli, al punto da creare tensioni talmente evidenti all'interno della famiglia da legittimare l'intervento del Tribunale per i minorenni presso il quale pendeva un giudizio per la limitazione della capacità genitoriale;
assumeva, comunque, di essere una madre capace di prendersi cura dei propri figli indebolita soltanto dai comportamenti del marito;
sotto il profilo economico evidenziava una posizione solida del marito il quale a suo dire guadagnava cifre nette mensili che si aggiravano intorno a euro 2.000, evidenziando di essere priva di alcun reddito per scelta familiare, essendosi sempre occupata della crescita dei 5 figli;
sottolineava inoltre che dal momento del proprio allontanamento da casa il resistente non aveva in alcun modo contribuito al loro sostentamento;
fissata la comparizione personale delle parti e scaduti i termini per la costituzione del convenuto, il G.I. con decreto del 10.12.2023 rimetteva le parti dinanzi al Got per un tentativo di conciliazione, all'udienza del 20.12.2023, fissata per l'incombente, compariva personalmente e senza assistenza di avvocato il IGnor il quale nonostante la regolarità della notifica non si Controparte_1
era costituito in giudizio e chiedeva un termine a tal fine, pertanto il Giudice onorario rinviava le parti di fronte al G.I. per l'udienza già fissata del 16.1.2024, in concomitanza con l'udienza si costituiva in giudizio lo , il quale contestava gli CP_1
assunti della moglie, rilevando che la fine del matrimonio non fosse dipesa dalle inesistenti violenze descritte bensì da una relazione extraconiugale intrattenuta dalla e chiedendo pertanto il Parte_1
rigetto della domanda di addebito a lui della separazione;
si opponeva al chiesto affidamento esclusivo dei figli in favore del condiviso, aderendo alla richiesta di collocamento presso la madre con conseguente assegnazione a lei della casa coniugale, tuttavia sottoposta a procedura esecutiva per mancato pagamento delle rate di mutuo;
per ragioni dettagliatamente indicate chiedeva che il contributo per i figli fosse limitato ad € 400,00 mensili mentre nulla fosse disposto per la moglie la quale lavorava sistematicamente in nero e quindi era dotata di piena capacità ed adeguati redditi;
comparse le parti e fallito il tentativo di conciliazione il G.I., in considerazione della delicata situazione dei minori e della pendenza del procedimento dinanzi a T.M., oltre che di quello penale a carico del resistente, nominava curatore speciale l'avv. , già presente nella medesima Controparte_2 veste nel giudizio innanzi al Tribunale per i minorenni;
richiedeva l'acquisizione degli atti di tale procedimento nonché di quelli non coperti dal segreto istruttorio del procedimento penale, quindi rinviava all'udienza del 6.2.2024, alla quale le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo economico;
tuttavia, non essendo presente né costituito il curatore speciale e non essendo ancora pervenuti gli atti del della procura già richiesti, il G.I. rinviava, per i medesimi incombenti, al Pt_3
28.2.2024 nelle more si costituiva il curatore speciale, dando conferma della situazione di elevata precarietà del nucleo familiare e riservando ulteriori determinazioni al prosieguo, quindi all'udienza indicata le parti davano atto dell'assunzione in decisione della causa da parte del sicchè il G.I. Pt_3
ancora rinviava per conoscerne gli esiti, reiterando la richiesta di acquisizione degli atti, all'udienza dell'8.5.2024, il G.I. preso atto delle risultanze del procedimento innanzi al
Tribunale per i minorenni, che si era dichiarato incompetente stante la pendenza della separazione, dell'accordo economico raggiunto dalle parti, della volontà delle parti di confermare l'affidamento al Comune di Settala dei minori, emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati, confermando l'affidamento all'ente e gli incarichi già demandati dal Pt_3 ai servizi sociali e specialistici competenti, recependo l'accordo economico raggiunto dalle parti;
quindi disponeva il deposito di relazioni di aggiornamento da parte dei servizi sociali e rinviava per l'esame - concedendo un termine alle parti ed al curatore per deposito di memorie contenenti osservazioni su detta relazione - al 1.10.2024 , poi d'ufficio al 6.11.2024, udienza alla quale, non essendo potuto intervenire per un impedimento il Curatore speciale ma avendo le parti chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori e di non procedersi all'audizione dei minori, perché superflua, il G.I. nel disporre nuovo rinvio al 19.11.2024 invitava il Curatore speciale ad interloquire, con memoria, sulle richieste genitoriali;
depositato l'atto, all'udienza indicata le parti ed il curatore, stante il raggiungimento di un accordo di massima che comunque prevedeva il mantenimento dell'affidamento all'Ente, chiedevano che il G.I. disponesse che i servizi individuassero dettagliatamente gli interventi cui sottoporre il nucleo familiare, sicchè il Giudice provvedeva in conformità, rinviando ai sensi dell'art. 127 cpc per il deposito di pc congiunte, in data 20.12.2024 i servizi comunicavano quanto richiesto e con le note di trattazione scritta le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate, quindi con ordinanza del 24.2.2025 la causa veniva rimessa al Collegio e discussa e decisa nella camera di conIGlio del 26.3.2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione. Le parti invero, anche in virtù delle conclusioni congiunte depositate, non hanno formulato istanze istruttorie.
Pertanto, il materiale probatorio in atti adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti tanto con riferimento alla responsabilità genitoriale, stante le numerose relazioni dei servizi incaricati, quanto per la decisione sulle domande economiche. In particolare , con riferimento a queste ultime, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass
Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass.
28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte e la pendenza del procedimento penale a carico dello , per le querele sporte dalla moglie, sono invero CP_1 elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
L'addebito della separazione
La con il ricorso introduttivo aveva chiesto che la separazione fossa addebitata al Parte_1
marito per i comportamenti violenti verso di sè tenuti. Tuttavia, la domanda non è stata reiterata nelle conclusioni, peraltro congiunte, e pertanto deve intendersi abbandonata.
La responsabilità genitoriale
Le parti ed il Curatore speciale chiedono, congiuntamente, che i due figli ancora minori,
Per_
e vengano affidati ai Servizi sociali el Comune di Settala, come già previsto dal decreto Per_1
provvisorio del T.M. e confermato dal G.I. con i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Ritiene il Collegio che la soluzione prospettata dalle parti e dal Curatore, nei termini in cui è stata formulata, sia l'unica percorribile. La situazione del nucleo familiare risulta ad oggi ancora molto complessa, carica di tensioni e connotata da fragilità ed incomunicabilità, il che rende i genitori, allo stato, assolutamente inadeguati a svolgere il ruolo che sarebbe loro demandato in caso di affidamento congiunto.
Per_ I minori e vanno, pertanto, necessariamente affidati ai servizi sociali del Comune Per_1
di residenza, Settala, ai quali vengono demandati tutti gli interventi dettagliatamente indicati in dispositivo, non consentendo la delicatezza della situazione - soprattutto con riguardo al figlio ed al serio rischio di dispersione scolastica - che possano essere limitati alla presa in carico Per_1
Per_ psicologica di e ad una eventuale attivazione di ADM per come dagli operatori Per_1
suggerito nella relazione del 19.12.2024.
L'affidamento ai servizi viene stabilito nella durata massima prevista dalla legge, due anni, allo Per_ scadere dei quali l'affidamento di - che sarà ormai prossimo alla maggiore età - e Per_1
tornerà in capo ai genitori nella forma del condiviso, a meno che i servizi sociali affidatari, prima della scadenza, non rinvengano un pregiudizio per i minori, in qual caso attiveranno un intervento del PM presso il TM competente.
I servizi sociali manterranno il collocamento prevalente dei minori presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, e regolamenteranno gli incontri con il padre, anche di concerto con i genitori ma secondo una libera valutazione basata esclusivamente sul maggior interesse dei ragazzi.
L'assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale, di proprietà delle parti, viene assegnata alla , quale conseguenza Parte_1
del collocamento presso di lei dei figli minori e dell'accordo sul punto raggiunto.
Le condizioni economiche Le parti hanno raggiunto un accordo anche in ordine al contributo economico paterno in favore dei due figli minori e del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_4 concordato in € 600,00 mensili, somma che peraltro rispecchia la richiesta iniziale della e Parte_1 coincide con quanto stabilito in via provvisoria ed urgente dal G.I. con ordinanza dell'8.5.2024.
Ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non recepire l'accordo che, considerati i redditi paterni, che si attestano intorno agli € 2.000,00 netti mensili, le spese dallo sostenute per CP_1
l'affitto di una abitazione, l'assegnazione alla della casa coniugale, l'integrale percezione Parte_1 dell'elevato assegno per il nucleo familiare e l'aiuto che la stessa può ricevere dai due figli maggiorenni ed autonomi che con lei convivono, risulta essere rispondente all'interesse dei figli e congruo tenuto conto dei parametri di cui all'art. 337 c.c.
I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per i figli come da
Linee Guida della Corte di appello e del Tribunale di Milano.
L'assegno unico per il nucleo familiare verrà interamente trattenuto da . Parte_1
La ricorrente, poi nelle conclusioni congiunte non ha reiterato la domanda di assegno per sè, che quindi si intende rinunziata.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio quanto alla e l'accordo raggiunto dalle parti CP_3
sulle ulteriori domande, le spese di lite tra le parti vengono integralmente compensate mentre quelle del Curatore speciale, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, verranno liquidate a seguito di apposita istanza e poste a carico dell'erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Dichiara la separazione personale, ex art. 151, comma 1° c.c. dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio concordatario in Pioltello il 02.09.2000 , Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune atto N.63, Parte II, Serie- A Ufficio 1 anno 2000
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pioltello (MI), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. Dispone ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento dei figli minori , nato [...] Per_1
Per_ e nata il [...] al Servizio Sociale del Comune di Settala (MI) per un periodo di anni due;
almeno tre mesi prima della scadenza, il servizio affidatario segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i minori che ostino all'affidamento condiviso ai genitori;
4.Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per ili figli minori relative alla salute, istruzione e educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore;
5.Dispone il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, dei figli minori presso la madre e che il padre possa vederli e tenerli con sé secondo tempi e modalità concertati tra i genitori ed i servizi affidatari, alla cui valutazione e determinazione ultima viene rimesso il prudente apprezzamento, tenuto conto delle condizioni di benessere psicofisico dei figli, della evoluzione e della qualità della relazione intrattenuta con il padre e dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore del minore e dei genitori;
6. Dispone che i genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvedano alla cura ed alla gestione ordinaria dei figli minori;
7. Incarica il Servizio Sociale affidatario in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di avviare/proseguire gli interventi di supporto di socio-educativo anche domiciliari e di supporto psicologico per i minori nonché gli interventi di supporto alla genitorialità e, ove reputati necessari, di supporto psicologico per entrambi i genitori;
8.Incarica il Servizio Sociale affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, trasmettendo al Giudice Tutelare relazioni semestrali di aggiornamento sull'andamento degli interventi di supporto avviati, sui rapporti mantenuti dai minori con ciascun genitore e sull'attuazione del progetto elaborato a sostegno del nucleo familiare e dei minori, segnalando immediatamente, in ogni caso, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni situazioni di grave pregiudizio per il minore;
9.Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli minori e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita dei medesimi, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale Affidatario e dei Servizi Specialistici della ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per i minori, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale.
10. Assegna la casa coniugale in Settala (MI) Via Sandro Pertini n.48/B , a , quale Parte_1
conseguenza del collocamento prevalente presso di sé del figli minori;
11.Pone definitivamente a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, quale contributo perequativo al mantenimento dei due figli minori e del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, la somma mensile complessiva di euro 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) a decorrere da maggio 2024, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT (prima rivalutazione Maggio 2025), oltre al 50% delle spese extra-assegno secondo le linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano come di seguito indicate:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
12.Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga percepito integralmente da Parte_1
[...]
13.Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano, 26.3.2025
Il Giudice rel est. Il Presidente dott. Susanna Terni Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Susanna Terni Giudice rel. est. dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 06/07/2023, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del
24.2.2025 , discussa nella Camera di ConIGlio del 31/03/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. con studio in VIA CANDIANI, 10 Parte_2
MELZO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
30/05/1971, rappresentato e difeso dall'avv. CIAPPETTA MAURO ALESSANDRO e dall'avv.
LECCISI GABRIELE elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Piazza Turati n. 6
Cinisello Balsamo (MI) come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E CON
AVV. Curatore speciale dei minori nato il [...] e Controparte_2 Persona_1
Per_ nata il [...], nominata con provvedimento del 16.1.2024, con studio in Milano Via Quintino
Sella n.4
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 3.9.2023
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI.
CONGIUNTE PER ET VA E HI VITO:
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'articolo 151 Parte_1 Controparte_1 comma 1 C.C.
- ordinare al Comune di Pioltello ed eventuali altri comuni di residenza di annotare ananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
Omologare le seguenti condizioni della separazione
-i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
- la casa familiare sita in Settala (MI) via Sandro Pertini 48/ B con gli arredi che la compongono resta assegnata alla IG , la quale continuerà a vivervi con i figli, sino a che gli stessi non Parte_1 saranno economicamente autosufficienti;
- Disporre l'affido all'ente Comune di Settala dei figli minori nato a [...] il [...] Persona_1
nata a [...] il [...], con collocamento abitativo presso la madre nella casa familiare Persona_3 di Settala in via Sandro Pertini 48 B definendo di concerto il diritto di visita paterno che sarà ad ogni modo rimesso alla valutazione primaria dell'ente affidatario;
-porre in capo al IGnor l'obbligo di corrispondere alla IG a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli maggiorenne non economicamente autosufficiente e Per_4 Per_1 Persona_3 entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di euro 600 (€ 200 per ciascun figlio) rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, mediante bonifico sul conto corrente della IG (prima rivalutazione al Parte_1
Marzo 2025)
-il IGnor terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli minori secondo CP_1 le linee guida spese extra assegno approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi… omissis…
-disporre che l'assegno unico e universale per la prole venga erogato in via esclusiva alla IG
[...]
Parte_1
-spese legali compensate”
PER IL CURATORE SPECIALE
“- assegnare la casa coniugale sita in Settala 20049(MI) in via Sandro Pertini 48/B, alla IG.ra Parte_1
che ivi continuerà a vivere insieme ai figli;
[...]
- affidare all'Ente ( Comune di Settala) i figli minori e , con collocamento Per_4 Per_1 Persona_3 abitativo presso la madre nella casa familiare di Settala 20049(MI) in via Sandro Pertini 48/B definendo di concerto il diritto di visita paterno;
- porre in capo al IG. l'obbligo di corrispondere alla IG.ra a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli minori, entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 600,00 (euro 200,00 per ciascun figlio) rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico sul conto corrente della IG.ra ; Parte_1
- disporre che il IG. contribuisca a sostenere il 50% delle spese straordinarie non coperte CP_1 dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per i minori, così come indicate nelle Linee Guida sulle spese straordinarie del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano del 2-12-2017 che si intendono qui conosciute e riportate;
- disporre che l'assegno unico e universale (AUU) per la prole venga erogato in via esclusiva alla IG.ra
; Parte_1
- spese legali compensate.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_1
in Pioltello il 02.09.2000 , trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune atto N.63,
Parte II, Serie- A Ufficio 1 anno 2000; dall'unione coniugale sono nati cinque figli: il 29.08.2001, il 26.11.2002, Per_5 Per_6
Per_ il 28.06.2006, il 09.06.2009 e il 29.07.201, gli ultimi due oggi ancora Per_4 Per_1
minorenni; con ricorso depositato il 6.7.2023 chiedeva preliminarmente la riunione del Parte_1
procedimento con quello pendente innanzi al tribunale per i minorenni di Milano e inerente la responsabilità genitoriale sui figli minori;
in via principale dichiararsi la separazione personale da addebitarsi al marito, l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori con collocamento prevalente presso di sé e conseguente assegnazione della casa coniugale in comproprietà con il marito, previsione dei tempi di permanenza presso il padre come da piano genitoriale allegato;
un assegno di mantenimento per i figli minori e/o non ancora economicamente autosufficienti nella misura di € 600 nonché un assegno di mantenimento per se stessa nella misura mensile di € 250;
a sostegno della domanda narrava di una vita matrimoniale costellata da continue violenze aggressioni e svalutazione la propria persona da parte del marito, che l'avevano peraltro costretta ad allontanarsi in maniera repentina dalla casa coniugale, dove comunque chiedeva di fare ritorno con i figli;
violenze e umiliazioni che spesso non avevano risparmiato neanche i figli, al punto da creare tensioni talmente evidenti all'interno della famiglia da legittimare l'intervento del Tribunale per i minorenni presso il quale pendeva un giudizio per la limitazione della capacità genitoriale;
assumeva, comunque, di essere una madre capace di prendersi cura dei propri figli indebolita soltanto dai comportamenti del marito;
sotto il profilo economico evidenziava una posizione solida del marito il quale a suo dire guadagnava cifre nette mensili che si aggiravano intorno a euro 2.000, evidenziando di essere priva di alcun reddito per scelta familiare, essendosi sempre occupata della crescita dei 5 figli;
sottolineava inoltre che dal momento del proprio allontanamento da casa il resistente non aveva in alcun modo contribuito al loro sostentamento;
fissata la comparizione personale delle parti e scaduti i termini per la costituzione del convenuto, il G.I. con decreto del 10.12.2023 rimetteva le parti dinanzi al Got per un tentativo di conciliazione, all'udienza del 20.12.2023, fissata per l'incombente, compariva personalmente e senza assistenza di avvocato il IGnor il quale nonostante la regolarità della notifica non si Controparte_1
era costituito in giudizio e chiedeva un termine a tal fine, pertanto il Giudice onorario rinviava le parti di fronte al G.I. per l'udienza già fissata del 16.1.2024, in concomitanza con l'udienza si costituiva in giudizio lo , il quale contestava gli CP_1
assunti della moglie, rilevando che la fine del matrimonio non fosse dipesa dalle inesistenti violenze descritte bensì da una relazione extraconiugale intrattenuta dalla e chiedendo pertanto il Parte_1
rigetto della domanda di addebito a lui della separazione;
si opponeva al chiesto affidamento esclusivo dei figli in favore del condiviso, aderendo alla richiesta di collocamento presso la madre con conseguente assegnazione a lei della casa coniugale, tuttavia sottoposta a procedura esecutiva per mancato pagamento delle rate di mutuo;
per ragioni dettagliatamente indicate chiedeva che il contributo per i figli fosse limitato ad € 400,00 mensili mentre nulla fosse disposto per la moglie la quale lavorava sistematicamente in nero e quindi era dotata di piena capacità ed adeguati redditi;
comparse le parti e fallito il tentativo di conciliazione il G.I., in considerazione della delicata situazione dei minori e della pendenza del procedimento dinanzi a T.M., oltre che di quello penale a carico del resistente, nominava curatore speciale l'avv. , già presente nella medesima Controparte_2 veste nel giudizio innanzi al Tribunale per i minorenni;
richiedeva l'acquisizione degli atti di tale procedimento nonché di quelli non coperti dal segreto istruttorio del procedimento penale, quindi rinviava all'udienza del 6.2.2024, alla quale le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo economico;
tuttavia, non essendo presente né costituito il curatore speciale e non essendo ancora pervenuti gli atti del della procura già richiesti, il G.I. rinviava, per i medesimi incombenti, al Pt_3
28.2.2024 nelle more si costituiva il curatore speciale, dando conferma della situazione di elevata precarietà del nucleo familiare e riservando ulteriori determinazioni al prosieguo, quindi all'udienza indicata le parti davano atto dell'assunzione in decisione della causa da parte del sicchè il G.I. Pt_3
ancora rinviava per conoscerne gli esiti, reiterando la richiesta di acquisizione degli atti, all'udienza dell'8.5.2024, il G.I. preso atto delle risultanze del procedimento innanzi al
Tribunale per i minorenni, che si era dichiarato incompetente stante la pendenza della separazione, dell'accordo economico raggiunto dalle parti, della volontà delle parti di confermare l'affidamento al Comune di Settala dei minori, emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati, confermando l'affidamento all'ente e gli incarichi già demandati dal Pt_3 ai servizi sociali e specialistici competenti, recependo l'accordo economico raggiunto dalle parti;
quindi disponeva il deposito di relazioni di aggiornamento da parte dei servizi sociali e rinviava per l'esame - concedendo un termine alle parti ed al curatore per deposito di memorie contenenti osservazioni su detta relazione - al 1.10.2024 , poi d'ufficio al 6.11.2024, udienza alla quale, non essendo potuto intervenire per un impedimento il Curatore speciale ma avendo le parti chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori e di non procedersi all'audizione dei minori, perché superflua, il G.I. nel disporre nuovo rinvio al 19.11.2024 invitava il Curatore speciale ad interloquire, con memoria, sulle richieste genitoriali;
depositato l'atto, all'udienza indicata le parti ed il curatore, stante il raggiungimento di un accordo di massima che comunque prevedeva il mantenimento dell'affidamento all'Ente, chiedevano che il G.I. disponesse che i servizi individuassero dettagliatamente gli interventi cui sottoporre il nucleo familiare, sicchè il Giudice provvedeva in conformità, rinviando ai sensi dell'art. 127 cpc per il deposito di pc congiunte, in data 20.12.2024 i servizi comunicavano quanto richiesto e con le note di trattazione scritta le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate, quindi con ordinanza del 24.2.2025 la causa veniva rimessa al Collegio e discussa e decisa nella camera di conIGlio del 26.3.2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione. Le parti invero, anche in virtù delle conclusioni congiunte depositate, non hanno formulato istanze istruttorie.
Pertanto, il materiale probatorio in atti adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti tanto con riferimento alla responsabilità genitoriale, stante le numerose relazioni dei servizi incaricati, quanto per la decisione sulle domande economiche. In particolare , con riferimento a queste ultime, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass
Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass.
28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte e la pendenza del procedimento penale a carico dello , per le querele sporte dalla moglie, sono invero CP_1 elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
L'addebito della separazione
La con il ricorso introduttivo aveva chiesto che la separazione fossa addebitata al Parte_1
marito per i comportamenti violenti verso di sè tenuti. Tuttavia, la domanda non è stata reiterata nelle conclusioni, peraltro congiunte, e pertanto deve intendersi abbandonata.
La responsabilità genitoriale
Le parti ed il Curatore speciale chiedono, congiuntamente, che i due figli ancora minori,
Per_
e vengano affidati ai Servizi sociali el Comune di Settala, come già previsto dal decreto Per_1
provvisorio del T.M. e confermato dal G.I. con i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Ritiene il Collegio che la soluzione prospettata dalle parti e dal Curatore, nei termini in cui è stata formulata, sia l'unica percorribile. La situazione del nucleo familiare risulta ad oggi ancora molto complessa, carica di tensioni e connotata da fragilità ed incomunicabilità, il che rende i genitori, allo stato, assolutamente inadeguati a svolgere il ruolo che sarebbe loro demandato in caso di affidamento congiunto.
Per_ I minori e vanno, pertanto, necessariamente affidati ai servizi sociali del Comune Per_1
di residenza, Settala, ai quali vengono demandati tutti gli interventi dettagliatamente indicati in dispositivo, non consentendo la delicatezza della situazione - soprattutto con riguardo al figlio ed al serio rischio di dispersione scolastica - che possano essere limitati alla presa in carico Per_1
Per_ psicologica di e ad una eventuale attivazione di ADM per come dagli operatori Per_1
suggerito nella relazione del 19.12.2024.
L'affidamento ai servizi viene stabilito nella durata massima prevista dalla legge, due anni, allo Per_ scadere dei quali l'affidamento di - che sarà ormai prossimo alla maggiore età - e Per_1
tornerà in capo ai genitori nella forma del condiviso, a meno che i servizi sociali affidatari, prima della scadenza, non rinvengano un pregiudizio per i minori, in qual caso attiveranno un intervento del PM presso il TM competente.
I servizi sociali manterranno il collocamento prevalente dei minori presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, e regolamenteranno gli incontri con il padre, anche di concerto con i genitori ma secondo una libera valutazione basata esclusivamente sul maggior interesse dei ragazzi.
L'assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale, di proprietà delle parti, viene assegnata alla , quale conseguenza Parte_1
del collocamento presso di lei dei figli minori e dell'accordo sul punto raggiunto.
Le condizioni economiche Le parti hanno raggiunto un accordo anche in ordine al contributo economico paterno in favore dei due figli minori e del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_4 concordato in € 600,00 mensili, somma che peraltro rispecchia la richiesta iniziale della e Parte_1 coincide con quanto stabilito in via provvisoria ed urgente dal G.I. con ordinanza dell'8.5.2024.
Ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non recepire l'accordo che, considerati i redditi paterni, che si attestano intorno agli € 2.000,00 netti mensili, le spese dallo sostenute per CP_1
l'affitto di una abitazione, l'assegnazione alla della casa coniugale, l'integrale percezione Parte_1 dell'elevato assegno per il nucleo familiare e l'aiuto che la stessa può ricevere dai due figli maggiorenni ed autonomi che con lei convivono, risulta essere rispondente all'interesse dei figli e congruo tenuto conto dei parametri di cui all'art. 337 c.c.
I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per i figli come da
Linee Guida della Corte di appello e del Tribunale di Milano.
L'assegno unico per il nucleo familiare verrà interamente trattenuto da . Parte_1
La ricorrente, poi nelle conclusioni congiunte non ha reiterato la domanda di assegno per sè, che quindi si intende rinunziata.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio quanto alla e l'accordo raggiunto dalle parti CP_3
sulle ulteriori domande, le spese di lite tra le parti vengono integralmente compensate mentre quelle del Curatore speciale, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, verranno liquidate a seguito di apposita istanza e poste a carico dell'erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Dichiara la separazione personale, ex art. 151, comma 1° c.c. dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio concordatario in Pioltello il 02.09.2000 , Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune atto N.63, Parte II, Serie- A Ufficio 1 anno 2000
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pioltello (MI), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. Dispone ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento dei figli minori , nato [...] Per_1
Per_ e nata il [...] al Servizio Sociale del Comune di Settala (MI) per un periodo di anni due;
almeno tre mesi prima della scadenza, il servizio affidatario segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i minori che ostino all'affidamento condiviso ai genitori;
4.Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per ili figli minori relative alla salute, istruzione e educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore;
5.Dispone il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, dei figli minori presso la madre e che il padre possa vederli e tenerli con sé secondo tempi e modalità concertati tra i genitori ed i servizi affidatari, alla cui valutazione e determinazione ultima viene rimesso il prudente apprezzamento, tenuto conto delle condizioni di benessere psicofisico dei figli, della evoluzione e della qualità della relazione intrattenuta con il padre e dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore del minore e dei genitori;
6. Dispone che i genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvedano alla cura ed alla gestione ordinaria dei figli minori;
7. Incarica il Servizio Sociale affidatario in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di avviare/proseguire gli interventi di supporto di socio-educativo anche domiciliari e di supporto psicologico per i minori nonché gli interventi di supporto alla genitorialità e, ove reputati necessari, di supporto psicologico per entrambi i genitori;
8.Incarica il Servizio Sociale affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, trasmettendo al Giudice Tutelare relazioni semestrali di aggiornamento sull'andamento degli interventi di supporto avviati, sui rapporti mantenuti dai minori con ciascun genitore e sull'attuazione del progetto elaborato a sostegno del nucleo familiare e dei minori, segnalando immediatamente, in ogni caso, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni situazioni di grave pregiudizio per il minore;
9.Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli minori e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita dei medesimi, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale Affidatario e dei Servizi Specialistici della ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per i minori, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale.
10. Assegna la casa coniugale in Settala (MI) Via Sandro Pertini n.48/B , a , quale Parte_1
conseguenza del collocamento prevalente presso di sé del figli minori;
11.Pone definitivamente a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, quale contributo perequativo al mantenimento dei due figli minori e del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, la somma mensile complessiva di euro 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) a decorrere da maggio 2024, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT (prima rivalutazione Maggio 2025), oltre al 50% delle spese extra-assegno secondo le linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano come di seguito indicate:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
12.Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga percepito integralmente da Parte_1
[...]
13.Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano, 26.3.2025
Il Giudice rel est. Il Presidente dott. Susanna Terni Dott. Laura Maria Cosmai