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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 06/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA SEZIONE LAVORO N.R.G. 1025/2017 Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 06/03/2025 ha pronunciato la seguente Parte_1
c.f. , elettivamente domiciliato in Battipaglia (SA) alla via
[...] C.F._1
Dante Alighieri n° 8, presso lo studio dell'Avv. Anna Di Feo, dalla quale è rappresentato e difeso, come da procura agli atti;
RICORRENTE E
(P. IVA , in persona dell'Amministratore, legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., , rappresentata e difesa, come da procura agli atti, dall' avv. Controparte_2
Fabio Russo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cava de' Tirreni in Via A. Balzico n. 10; RESISTENTE NONCHE'
c.f. , (in qualità di socio nonché di liquidatore Controparte_3 C.F._2 della c.f.p.iva ), elettivamente domiciliato in Vallo della Lucania Controparte_4 P.IVA_2
(SA) alla Via Angelo Rubino n° 259 presso lo studio dell'Avv. Luongo Umberto, dal quale, unitamente all'avv. Valletta Lucio, è rappresentato e difeso, come da procura agli atti;
RESISTENTE CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note all'udienza del 06.03.2025, da intendersi qui integralmente trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in riassunzione depositato in data 07.07.2017, il ricorrente , Parte_1 conveniva in giudizio il in persona del legale rapp.te p.t. eControparte_1 CP_3
, (in qualità di socio nonché di liquidatore della , al fine di sentir
[...] Controparte_4 accogliere testualmente le seguenti conclusioni:… “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, a) accertare, a tutti gli effetti di legge, che tra il ricorrente e la resistente società è intercorso rapporto di lavoro subordinato dal 30.05.2015 al 20.08.2015; b) accertare e dichiarare che tra la e la CP_4
è intercorso un rapporto di appalto o di per cui si ritiene integrato il Controparte_5 CP_6 disposto di cui all'art. 29 comma 2 D. Lgs. 276/03; c) per l'effetto condannare resistenti società in via solidale al reintrgro contributivo a favore del ricorrente;
d) per l'effetto condannare le resistenti società in via solidale al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 9.220,57 o di quella maggior o minor somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta a favore del ricorrente;
con la rivalutazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti;
oltre, ancora, agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme rivalutate. Con vittoria di spese e di compensi per la causa, oltre accessori di legge e con sentenza provvisoriamente esecutiva …” Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il resistente in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., contestando la domanda in quanto inammissibile infondata in fatto ed in diritto, e concludendo testualmente:…”affinché il Tribunale adito voglia dichiarare la carenza di legittimazione passiva della , con sede in Marina di Camerota (SA) Loc. Mingardo Controparte_1
– P. IVA - con estromissione della stessa dal giudizio e condannare il ricorrente al P.IVA_1 pagamento di spese e competenze del presente giudizio maggiorate ex art. 96 cpc per lite temeraria;
- in ogni modo rigettare il ricorso perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto con vittoria di spese e competenze legali…” Si costituiva altresì, anche, l'altro resistente (in qualità di socio nonché di Controparte_3 liquidatore della , chiedendo al fine di sentir accogliere testualmente le Controparte_4 seguenti conclusioni:…“ 1. IN VIA PRELIMINARE ED IN RITO, ritenersi e dichiararsi, l'inammissibilità ed inesistenza giuridica del ricorso in riassunzione datato 21.06.2017, con conseguente declaratoria di estinzione del processo, per mancata riassunzione della causa.
2. NEL MERITO, rigettarsi la domanda di parte ricorrente in quanto manifestatamene inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, in ordine sia all'an e sia al quantum.
3. Nella denegata e remota ipotesi di accoglimento del ricorso introduttivo, RITENERE e DICHIARARE parte resistente Signor non Controparte_3 obbligato al pagamento di alcuna somma in favore del Signor ai sensi dell'articolo Parte_1
2495 del Codice Civile, non avendo il Signor e né gli altri soci, riscosso alcuna Controparte_3 somma a seguito della liquidazione della società 4. CONDANNARE, parte CP_4 CP_4 ricorrente, al pagamento delle spese e dei compensi legali professionali, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15,00% del compenso totale per la prestazione, ai sensi del Decreto Ministeriale (Giustizia) 10 Marzo 2014, n° 55, Cassa Avvocati ed I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti anticipatari.
4. EMETTERSI, ogni altro opportuno, pertinente e consequenziale provvedimento di legge in favore de lla resistente ed a carico del ricorrente;
5 . MUNIRE la sentenza della clausola di provvisoria esecuzione come per legge…” Il ricorrente asserisce che tra l'allora e ( CP_4 Parte_2 CP_1
Pineta) sia intercorso un rapporto di appalto o di consorzio ritenendo integrato il disposto di cui all'art. 29 del D.Lgs 276/03. La resistente società Camping Pineta, in risposta, afferma non doversi applicare al caso di specie la normativa succitata e che tra la e la Camping Pineta sia intercorso un CP_4
Pag. 2 di 6 contratto di fitto di azienda idoneo ad escludere qualsiasi solidarietà tra affittante ed affittuario (scrittura privata non autenticata ma registrata e quindi non opponibile ai terzi). Il Tribunale Ordinario Civile di Vallo della Lucania (SA) – Sezione Lavoro, in persona del Signor Giudice del Lavoro, Dott.ssa GAMBARDELLA Roberta, con ordinanza del 07.11.2019 dichiarava l'interruzione del giudizio in conseguenza della cancellazione della CP_4 dal Registro delle Imprese in data 01.03.2019 presso la C.C.I.A.A. di Salerno.
[...]
Con ricorso in riassunzione, depositato in cancelleria con modalità telematica in data 20.01.2020, il Sig. , riassumeva il presente procedimento, venendo fissata Parte_1
l'udienza di discussione per il 21 Maggio 2020. Si procedeva all'escussione dei testi ed all'espletamento della CTU e, successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. Preliminarmente, in merito all'eccezione dell'inammissibilità del ricorso di lavoro in riassunzione datato 07.07.2017, atteso il suo deposito con modalità cartacea, codesto Tribunale ritiene che nel caso in cui la parte abbia proceduto al deposito cartaceo del ricorso in riassunzione e non in via telematica non può esserne dichiarata la sua inammissibilità atteso che: L'art. 16 bis, D.L. 179/2012, dispone: “Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma”. Pertanto, si deve ritenere tempestiva la riassunzione del processo e rigettare l'eccezione sollevata da parte resistente. Nel merito la domanda è fondata e va accolta. Preliminarmente, per ciò che concerne il rapporto intercorrente tra le odierne resistenti, occorre precisare che, come risultante dalla documentazione in atti (cfr. allegato 4 della memoria difensiva di parte resistente), la ha stipulato con la CP_1 Controparte_4 un contratto di affitto di azienda dal 30.05.2015 al 06.09.2015. In punto di diritto, va chiarito che l'affitto di azienda è il contratto con il quale un soggetto (locatore), dietro corrispettivo, trasferisce in godimento ad un altro soggetto (affittuario) un'azienda, cioè un complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa. Il contratto di affitto d'azienda è disciplinato dall'art. 2561 c.c. il quale, pur regolando l'usufrutto di azienda, si applica anche all'ipotesi di
Pag. 3 di 6 affitto in conseguenza del richiamo ad esso effettuato dall'art. 2562 c.c. Orbene, al termine dell'affitto d'azienda, l'affittante risponde in solido con l'affittuario delle obbligazioni assunte da quest'ultimo durante l'affitto (vd. Cass. Civ, sez. I, 09/10/2017, n. 23582). Invero, alla retrocessione dell'azienda a seguito di cessazione dell'affitto si applica il secondo comma dell'articolo 2560 c.c. e il locatore risponde in solido con l'affittuario delle obbligazioni assunte da quest'ultimo. Inoltre, quanto all'eccezione sollevata da parte ricorrente circa la non sussistenza di alcun obbligo in capo al Sig. di pagamento dei debiti della estinta va CP_3 Controparte_4 osservato che la circostanza per cui il creditore della società estinta può soddisfarsi nei confronti dell'ex socio solo nei limiti di quanto costui abbia ricevuto in sede di liquidazione della società, attiene al merito del diritto del creditore di escutere l'ex socio per il credito sociale;
per contro, suddetta circostanza, non vale ad escludere la legittimazione dell'ex socio a stare in giudizio come successore della società originariamente convenuta (Cass. Civ., sez. II, 24/08/2021, n. 23333).
Orbene, parte resistente non ha in alcun modo contestato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso con parte ricorrente. Pertanto, in base al principio di non contestazione, deve darsi per non contestato e provato il rapporto di lavoro. Per quanto concerne le differenze retributive dall'istruttoria è emersa che l'orario di lavoro del ricorrente era dalle ore 09:00 alle ore 15:00 e dalle ore 18:00 alle ore 24:00 (cfr. testimonianza resa da Testimone_1 all'udienza del 07.10.2021) Quanto alla retribuzione percepita da parte ricorrente appare insufficiente a compensare gli orari di lavoro e le mansioni svolte dalla ricorrente. Inoltre, occorre chiarire che parte resistente ha dato prova di aver versato in favore del ricorrente la somma lorda di euro 2.093,64 come da quietanza in atti;
infatti, non è possibile, ai sensi del combinato disposto degli artt.2721 e 2726 c.c., per il datore di lavoro dare prova attraverso la prova testimoniale dell'avvenuto pagamento della retribuzione in contanti restando conseguentemente obbligato a versare gli stipendi che il lavoratore lamenta di non aver percepito. Pertanto, dalla somma individuata come dovuta dal consulente tecnico va detratto tale importo. Per quanto riguarda, invece, l'inquadramento della ricorrente nel contratto di lavoro, si ritiene in base all'attività espletata dalle società resistenti che possa essere applicato il contratto
“II) COMPLESSI TURISTICO - RICETTIVI DELL'ARIA APERTA a) campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere e aree di sosta. II) III) AZIENDE PUBBLICI ESERCIZI a) ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-services, fast foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari;
- piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina, che abbiano non più di nove camere per alloggio;
- caffè, bar, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio ove si somministrano e vendono alimenti e bevande di cui agli articoli 3 e 5 della legge 25 agosto 1991 n. 287 e successive modifiche e integrazioni;
- chioschi di vendita di bibite, gelati e simili;
- gelaterie, cremerie;
- negozi di
Pag. 4 di 6 pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;
b) locali notturni, sale da ballo e similari;
sale da biliardo e altre sale giochi autorizzate dalla vigente normativa;
c) laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;
” Dunque, ritenendo corrette e immuni da vizi le conclusioni del nominato CTU contabile in persona del dott. rese nella relazione peritale, ritualmente depositata e Persona_1 rimasta incontestata, secondo l'ipotesi “B/1)” che prevede l'orario di lavoro dalle 9.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 24.00, le differenze retributive dovute alla ricorrente al netto di quanto già percepito ammontano al lordo a complessivi €. 8.428,11; con la precisazione che l'importo indicato con la perizia dal consulente tecnico è viziato da errore materiale, pertanto, si è provveduto a sottrarre l'importo indicato dalla quietanza e lordizzato dal CTU dalla somma complessiva dovute indicato a titolo di differenze retributive dal CTU nella perizia. Dunque, ritenendo corrette e immuni da vizi le conclusioni del nominato CTU contabile in persona del dott. rese nella relazione peritale, ritualmente depositata e Persona_1 rimasta incontestata, le differenze retributive dovute alla ricorrente al netto di quanto già percepito ammontano al lordo a complessivi € 8.428,11 lordi.
Tutte le parti resistenti, nei limiti previsti dall'art. 2495 c.c., pertanto, vanno condannate, in solido, al pagamento in favore del ricorrente , della somma complessiva € Parte_1
8.428,11, oltre ulteriori interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al soddisfo. Le spese e competenze processuali seguono la soccombenza e vengono poste in solido a carico delle parti resistenti così come liquidate in dispositivo. Le spese e competenze di CTU si liquidano con separato decreto e vanno poste in solido a carico delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso in Co riassunzione del 22.01.2020 da nei confronti del Camping Pineta in Parte_1 persona del legale rapp.te p.t. e , (in qualità di socio nonché di liquidatore Controparte_3 della , ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: Controparte_4
- accoglie il ricorso e dichiara che tra il ricorrente ed i resistenti Parte_1 [...] in persona del legale rapp.te p.t. e , (in qualità di socio nonché di CP_1 Controparte_3 liquidatore della , è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo Controparte_4 indeterminato per i periodi e orari indicati in ricorso, e per l'effetto, condanna le resistenti in solido – e nei limiti previsti dall'art. 2495 c.c. - al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 8.428,11, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
- condanna il in persona del legale rapp.te p.t. e , (in qualità Controparte_1 Controparte_3 di socio nonché di liquidatore della , alla rifusione delle spese di lite, in Controparte_4 favore del ricorrente che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre rimborso Parte_1
Pag. 5 di 6 forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
- liquida il compenso del CTU con separato decreto ponendo il pagamento in solido a carico delle parti resistenti. Così deciso in Vallo della Lucania, lì 06 marzo 2025
Il Giudice Dott. Mario Miele
Pag. 6 di 6
c.f. , elettivamente domiciliato in Battipaglia (SA) alla via
[...] C.F._1
Dante Alighieri n° 8, presso lo studio dell'Avv. Anna Di Feo, dalla quale è rappresentato e difeso, come da procura agli atti;
RICORRENTE E
(P. IVA , in persona dell'Amministratore, legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., , rappresentata e difesa, come da procura agli atti, dall' avv. Controparte_2
Fabio Russo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cava de' Tirreni in Via A. Balzico n. 10; RESISTENTE NONCHE'
c.f. , (in qualità di socio nonché di liquidatore Controparte_3 C.F._2 della c.f.p.iva ), elettivamente domiciliato in Vallo della Lucania Controparte_4 P.IVA_2
(SA) alla Via Angelo Rubino n° 259 presso lo studio dell'Avv. Luongo Umberto, dal quale, unitamente all'avv. Valletta Lucio, è rappresentato e difeso, come da procura agli atti;
RESISTENTE CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note all'udienza del 06.03.2025, da intendersi qui integralmente trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in riassunzione depositato in data 07.07.2017, il ricorrente , Parte_1 conveniva in giudizio il in persona del legale rapp.te p.t. eControparte_1 CP_3
, (in qualità di socio nonché di liquidatore della , al fine di sentir
[...] Controparte_4 accogliere testualmente le seguenti conclusioni:… “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, a) accertare, a tutti gli effetti di legge, che tra il ricorrente e la resistente società è intercorso rapporto di lavoro subordinato dal 30.05.2015 al 20.08.2015; b) accertare e dichiarare che tra la e la CP_4
è intercorso un rapporto di appalto o di per cui si ritiene integrato il Controparte_5 CP_6 disposto di cui all'art. 29 comma 2 D. Lgs. 276/03; c) per l'effetto condannare resistenti società in via solidale al reintrgro contributivo a favore del ricorrente;
d) per l'effetto condannare le resistenti società in via solidale al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 9.220,57 o di quella maggior o minor somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta a favore del ricorrente;
con la rivalutazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti;
oltre, ancora, agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme rivalutate. Con vittoria di spese e di compensi per la causa, oltre accessori di legge e con sentenza provvisoriamente esecutiva …” Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il resistente in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., contestando la domanda in quanto inammissibile infondata in fatto ed in diritto, e concludendo testualmente:…”affinché il Tribunale adito voglia dichiarare la carenza di legittimazione passiva della , con sede in Marina di Camerota (SA) Loc. Mingardo Controparte_1
– P. IVA - con estromissione della stessa dal giudizio e condannare il ricorrente al P.IVA_1 pagamento di spese e competenze del presente giudizio maggiorate ex art. 96 cpc per lite temeraria;
- in ogni modo rigettare il ricorso perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto con vittoria di spese e competenze legali…” Si costituiva altresì, anche, l'altro resistente (in qualità di socio nonché di Controparte_3 liquidatore della , chiedendo al fine di sentir accogliere testualmente le Controparte_4 seguenti conclusioni:…“ 1. IN VIA PRELIMINARE ED IN RITO, ritenersi e dichiararsi, l'inammissibilità ed inesistenza giuridica del ricorso in riassunzione datato 21.06.2017, con conseguente declaratoria di estinzione del processo, per mancata riassunzione della causa.
2. NEL MERITO, rigettarsi la domanda di parte ricorrente in quanto manifestatamene inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, in ordine sia all'an e sia al quantum.
3. Nella denegata e remota ipotesi di accoglimento del ricorso introduttivo, RITENERE e DICHIARARE parte resistente Signor non Controparte_3 obbligato al pagamento di alcuna somma in favore del Signor ai sensi dell'articolo Parte_1
2495 del Codice Civile, non avendo il Signor e né gli altri soci, riscosso alcuna Controparte_3 somma a seguito della liquidazione della società 4. CONDANNARE, parte CP_4 CP_4 ricorrente, al pagamento delle spese e dei compensi legali professionali, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15,00% del compenso totale per la prestazione, ai sensi del Decreto Ministeriale (Giustizia) 10 Marzo 2014, n° 55, Cassa Avvocati ed I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti anticipatari.
4. EMETTERSI, ogni altro opportuno, pertinente e consequenziale provvedimento di legge in favore de lla resistente ed a carico del ricorrente;
5 . MUNIRE la sentenza della clausola di provvisoria esecuzione come per legge…” Il ricorrente asserisce che tra l'allora e ( CP_4 Parte_2 CP_1
Pineta) sia intercorso un rapporto di appalto o di consorzio ritenendo integrato il disposto di cui all'art. 29 del D.Lgs 276/03. La resistente società Camping Pineta, in risposta, afferma non doversi applicare al caso di specie la normativa succitata e che tra la e la Camping Pineta sia intercorso un CP_4
Pag. 2 di 6 contratto di fitto di azienda idoneo ad escludere qualsiasi solidarietà tra affittante ed affittuario (scrittura privata non autenticata ma registrata e quindi non opponibile ai terzi). Il Tribunale Ordinario Civile di Vallo della Lucania (SA) – Sezione Lavoro, in persona del Signor Giudice del Lavoro, Dott.ssa GAMBARDELLA Roberta, con ordinanza del 07.11.2019 dichiarava l'interruzione del giudizio in conseguenza della cancellazione della CP_4 dal Registro delle Imprese in data 01.03.2019 presso la C.C.I.A.A. di Salerno.
[...]
Con ricorso in riassunzione, depositato in cancelleria con modalità telematica in data 20.01.2020, il Sig. , riassumeva il presente procedimento, venendo fissata Parte_1
l'udienza di discussione per il 21 Maggio 2020. Si procedeva all'escussione dei testi ed all'espletamento della CTU e, successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. Preliminarmente, in merito all'eccezione dell'inammissibilità del ricorso di lavoro in riassunzione datato 07.07.2017, atteso il suo deposito con modalità cartacea, codesto Tribunale ritiene che nel caso in cui la parte abbia proceduto al deposito cartaceo del ricorso in riassunzione e non in via telematica non può esserne dichiarata la sua inammissibilità atteso che: L'art. 16 bis, D.L. 179/2012, dispone: “Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma”. Pertanto, si deve ritenere tempestiva la riassunzione del processo e rigettare l'eccezione sollevata da parte resistente. Nel merito la domanda è fondata e va accolta. Preliminarmente, per ciò che concerne il rapporto intercorrente tra le odierne resistenti, occorre precisare che, come risultante dalla documentazione in atti (cfr. allegato 4 della memoria difensiva di parte resistente), la ha stipulato con la CP_1 Controparte_4 un contratto di affitto di azienda dal 30.05.2015 al 06.09.2015. In punto di diritto, va chiarito che l'affitto di azienda è il contratto con il quale un soggetto (locatore), dietro corrispettivo, trasferisce in godimento ad un altro soggetto (affittuario) un'azienda, cioè un complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa. Il contratto di affitto d'azienda è disciplinato dall'art. 2561 c.c. il quale, pur regolando l'usufrutto di azienda, si applica anche all'ipotesi di
Pag. 3 di 6 affitto in conseguenza del richiamo ad esso effettuato dall'art. 2562 c.c. Orbene, al termine dell'affitto d'azienda, l'affittante risponde in solido con l'affittuario delle obbligazioni assunte da quest'ultimo durante l'affitto (vd. Cass. Civ, sez. I, 09/10/2017, n. 23582). Invero, alla retrocessione dell'azienda a seguito di cessazione dell'affitto si applica il secondo comma dell'articolo 2560 c.c. e il locatore risponde in solido con l'affittuario delle obbligazioni assunte da quest'ultimo. Inoltre, quanto all'eccezione sollevata da parte ricorrente circa la non sussistenza di alcun obbligo in capo al Sig. di pagamento dei debiti della estinta va CP_3 Controparte_4 osservato che la circostanza per cui il creditore della società estinta può soddisfarsi nei confronti dell'ex socio solo nei limiti di quanto costui abbia ricevuto in sede di liquidazione della società, attiene al merito del diritto del creditore di escutere l'ex socio per il credito sociale;
per contro, suddetta circostanza, non vale ad escludere la legittimazione dell'ex socio a stare in giudizio come successore della società originariamente convenuta (Cass. Civ., sez. II, 24/08/2021, n. 23333).
Orbene, parte resistente non ha in alcun modo contestato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso con parte ricorrente. Pertanto, in base al principio di non contestazione, deve darsi per non contestato e provato il rapporto di lavoro. Per quanto concerne le differenze retributive dall'istruttoria è emersa che l'orario di lavoro del ricorrente era dalle ore 09:00 alle ore 15:00 e dalle ore 18:00 alle ore 24:00 (cfr. testimonianza resa da Testimone_1 all'udienza del 07.10.2021) Quanto alla retribuzione percepita da parte ricorrente appare insufficiente a compensare gli orari di lavoro e le mansioni svolte dalla ricorrente. Inoltre, occorre chiarire che parte resistente ha dato prova di aver versato in favore del ricorrente la somma lorda di euro 2.093,64 come da quietanza in atti;
infatti, non è possibile, ai sensi del combinato disposto degli artt.2721 e 2726 c.c., per il datore di lavoro dare prova attraverso la prova testimoniale dell'avvenuto pagamento della retribuzione in contanti restando conseguentemente obbligato a versare gli stipendi che il lavoratore lamenta di non aver percepito. Pertanto, dalla somma individuata come dovuta dal consulente tecnico va detratto tale importo. Per quanto riguarda, invece, l'inquadramento della ricorrente nel contratto di lavoro, si ritiene in base all'attività espletata dalle società resistenti che possa essere applicato il contratto
“II) COMPLESSI TURISTICO - RICETTIVI DELL'ARIA APERTA a) campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere e aree di sosta. II) III) AZIENDE PUBBLICI ESERCIZI a) ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-services, fast foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari;
- piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina, che abbiano non più di nove camere per alloggio;
- caffè, bar, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio ove si somministrano e vendono alimenti e bevande di cui agli articoli 3 e 5 della legge 25 agosto 1991 n. 287 e successive modifiche e integrazioni;
- chioschi di vendita di bibite, gelati e simili;
- gelaterie, cremerie;
- negozi di
Pag. 4 di 6 pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;
b) locali notturni, sale da ballo e similari;
sale da biliardo e altre sale giochi autorizzate dalla vigente normativa;
c) laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;
” Dunque, ritenendo corrette e immuni da vizi le conclusioni del nominato CTU contabile in persona del dott. rese nella relazione peritale, ritualmente depositata e Persona_1 rimasta incontestata, secondo l'ipotesi “B/1)” che prevede l'orario di lavoro dalle 9.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 24.00, le differenze retributive dovute alla ricorrente al netto di quanto già percepito ammontano al lordo a complessivi €. 8.428,11; con la precisazione che l'importo indicato con la perizia dal consulente tecnico è viziato da errore materiale, pertanto, si è provveduto a sottrarre l'importo indicato dalla quietanza e lordizzato dal CTU dalla somma complessiva dovute indicato a titolo di differenze retributive dal CTU nella perizia. Dunque, ritenendo corrette e immuni da vizi le conclusioni del nominato CTU contabile in persona del dott. rese nella relazione peritale, ritualmente depositata e Persona_1 rimasta incontestata, le differenze retributive dovute alla ricorrente al netto di quanto già percepito ammontano al lordo a complessivi € 8.428,11 lordi.
Tutte le parti resistenti, nei limiti previsti dall'art. 2495 c.c., pertanto, vanno condannate, in solido, al pagamento in favore del ricorrente , della somma complessiva € Parte_1
8.428,11, oltre ulteriori interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al soddisfo. Le spese e competenze processuali seguono la soccombenza e vengono poste in solido a carico delle parti resistenti così come liquidate in dispositivo. Le spese e competenze di CTU si liquidano con separato decreto e vanno poste in solido a carico delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso in Co riassunzione del 22.01.2020 da nei confronti del Camping Pineta in Parte_1 persona del legale rapp.te p.t. e , (in qualità di socio nonché di liquidatore Controparte_3 della , ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: Controparte_4
- accoglie il ricorso e dichiara che tra il ricorrente ed i resistenti Parte_1 [...] in persona del legale rapp.te p.t. e , (in qualità di socio nonché di CP_1 Controparte_3 liquidatore della , è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo Controparte_4 indeterminato per i periodi e orari indicati in ricorso, e per l'effetto, condanna le resistenti in solido – e nei limiti previsti dall'art. 2495 c.c. - al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 8.428,11, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
- condanna il in persona del legale rapp.te p.t. e , (in qualità Controparte_1 Controparte_3 di socio nonché di liquidatore della , alla rifusione delle spese di lite, in Controparte_4 favore del ricorrente che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre rimborso Parte_1
Pag. 5 di 6 forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
- liquida il compenso del CTU con separato decreto ponendo il pagamento in solido a carico delle parti resistenti. Così deciso in Vallo della Lucania, lì 06 marzo 2025
Il Giudice Dott. Mario Miele
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