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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 02/07/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ISERNIA
Sezione Unica Civile
N. 541/2017 R.G.
Il G.O.P.
Udienza del 02/07/2025
L'avv. De Quattro, per parte attrice, si riporta a tutto quanto dedotto e richiesto nel precedente verbale e rileva altresì che la questione di improcedibilità della chiamata del terzo in causa per la tardiva costituzione del è a sua volta Controparte_1 tardiva, in quanto sollevata dopo che la causa era già stata introitata a sentenza e poi rimessa sul ruolo.
L'avv. Biello per (poi ), si riporta a tutto CP_2 Controparte_3 quanto dedotto e richiesto nel precedente verbale d'udienza e in merito all'odierna eccezione dell'attrice, indipendentemente dal fatto che la questione è rilevabile d'ufficio evidenzia che l'eccezione di tardività e irritualità della chiamata in causa fu sollevata fin dal primo atto difensivo, in comparsa di costituzione.
Riguardo al merito della controversia fa presente che le ragioni difensive sia della terza chiamata in causa, sia dello stesso sono state recentemente fatte _1 proprie da questo tribunale di Isernia con le sentenze n. 141/2025 e 36/2024.
L'avv. Colesanti, per il si riporta al precedente verbale di Controparte_1 udienza e rinnova la richiesta di rigetto nel merito delle domande attoree e del rigetto dell'eccezione di tardività della chiamata in causa con richiamo alle sentenze della Cassazione in merito.
L'avv. Biello produce copia delle citate sentenze del Tribunale di Isernia in formato cartaceo.
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio all'esito della discussione.
Il Giudice Onorario dott. Luca Storto
All'esito della camera di consiglio il giudice onorario, alle ore 19:35, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del G.O.T., dott. Luca Storto, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025, all'esito dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di prima istanza, iscritta al numero 541 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2017, promossa da
, residente in , cod. fisc. , elettivamente Parte_1 _1 C.F._1 domiciliata in Caianello (CE), presso e nello studio dell'avv. Marisa De Quattro, giusto mandato allegato all'atto di citazione;
- Attrice/opponente contro
, con sede in , in persona del suo legale rappresentante, Controparte_1 _1
P. I.V.A. , elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale del P.IVA_1
Comune, alla P.zza Marconi n. 1, 86170 in rappresentato e difeso, giusta _1 mandato in calce ed in virtù dell'art. 29 dello Statuto Comunale, dall'avv. Alda
Colesanti;
- Convenuto nonché nei confronti di in persona del legale AR rappresentante p.t., con sede a Roma, cod. fisc. , elettivamente P.IVA_2 domiciliata in , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Biello in virtù di _1 procura stesa in calce alla comparsa di costituzione;
- terzo chiamato in causa
Oggetto e codice domanda: lesione personale – 145002.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale non è più
2 indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Il Tribunale ritiene, inoltre, che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 20 novembre 2009, n.
24542).
1. – Con atto introduttivo, notificato al Comune di il 29/05/2017, _1
ha allegato che in data 07/05/2013, alle ore 17,00 circa, percorrendo la Parte_1 via J.S. Bach di , a causa di una profonda buca presente sul manto stradale _1 completamente dissestato, reso scivoloso da una recente pioggia e privo di alcuna segnalazione, era caduta a terra riportando una “frattura scomposta malleolo peroniero” che l'aveva costretta a subire un intervento di “osteosintesi con chiodo di Rush” a seguito del quale erano residuati esiti di carattere permanente nella misura del 7%, con giorni 30 di ITT, gg. 40 di ITP al 50% e gg. 40 al 25%, oltre al danno emergente quantificato in € 7.000,64 e, in ragione di quanto esposto, ha citato il convenuto ente locale davanti a questo tribunale per l'udienza del
13/11/2017 (al 16/11/2017 ex art. 168 bis, comma IV, c.p.c.) rassegnando le seguenti richieste: voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: nel merito accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Controparte_1 in ordine alla produzione del sinistro e di tutte le lesioni subite dalla , Parte_1 come in premessa specificato e, per l'effetto, condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dalla
per complessivi euro 22.320,51 – comprensivi del danno biologico e Parte_1 morale nonché delle spese mediche sostenute come sopra meglio specificato – ovvero della somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre
3 rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In data 13/11/2017, si è costituito in giudizio il depositando Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta con chiamata del terzo, nella quale così ha concluso: “Voglia l'Ill.mo Giudicante, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione 1) In via preliminare, ex art. 269, comma secondo, c.p.c., fissare nuova udienza di comparizione autorizzando la chiamata in causa della AG
RA , in persona del legale rappresentante p.t., con sede in CP_2
Roma in Via Guido D'Arezzo 14, 00198, PEC e ciò nel Email_1 rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c.; 2) nel merito, in ogni caso rigettare la domanda proposta da parte attrice nei confronti del _1
perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, dichiarare la propria
[...] estraneità all'incidente occorso alla Sig.ra nella giornata del Parte_1
07.05.2013, ovvero, in subordine, accertare il concorso di colpa della danneggiata, con la conseguente riduzione proporzionale della responsabilità del _1
e del conseguente risarcimento danni;
3) sempre nel merito, dichiarare
[...] comunque che la AG RA , in persona del legale CP_2 rappresentante p.t., è obbligata a garantire e manlevare il per Controparte_1 ogni eventuale ristoro e/o risarcimento che risultasse, in denegata ipotesi, riconosciuto alla parte attrice, condannando conseguentemente la detta
AG VA a rimborsare la Sig.ra ogni esborso cui lo Parte_1 stesso fosse giudizialmente dichiarato tenuto in favore Controparte_1 dell'attrice. 4) con vittoria di spese, diritti e onorario di giudizio. Con ogni più ampia riserva anche in rango istruttorio”.
Alla prima udienza, il giudice accoglieva la richiesta del di Controparte_1 chiamare in causa la compagnia di assicurazioni S.p.A. (d'ora in avanti CP_2 semplicemente ”) e rinviava per il prosieguo all'udienza del 03/05/2018. CP_2
Il 29/04/2018 si costituiva in giudizio la depositando la propria comparsa CP_2 nella quale così concludeva: “1) in via preliminare, accertare e dichiarare la tardività e inammissibilità della domanda di chiamata in causa di terzo formulata dal e, per l'effetto, revocare il provvedimento di autorizzazione Controparte_1 alla chiamata in causa di terzo assunto all'udienza del 16.11.2017 e disporre
4 l'immediata estromissione dal giudizio di AR
2) in subordine, senza riconoscimento alcuno e ferma restando dunque
[...]
l'eccezione preliminare di cui alla precedente conclusione, rigettare integralmente la domanda di risarcimento danni proposta dall'attrice in quanto infondata sia in fatto sia in diritto oltre che non provata;
2) in via ulteriormente subordinata e solo per il caso di mancato accoglimento delle precedenti conclusioni, accertare e dichiarare che il sinistro de quo si è verificato per fatto, colpa e responsabilità concorrenti e di gran lunga prevalenti dell'attrice e, per l'effetto, contenere qualsiasi onere malauguratamente posto a carico della AG di
Assicurazioni convenuta, in misura inversamente proporzionale al concorrente e prevalente grado di responsabilità di parte attrice, il tutto sempre previa corretta individuazione e quantificazione dei danni effettivamente patiti e nei limiti del massimale di polizza VA, previa deduzione in ogni caso, ai fini dell'onere di manleva in capo ad nei confronti del convenuto, di un CP_4 _1 importo pari a €. 5.000,00 a titolo di franchigia, importo da porsi a carico esclusivo dello stesso ente convenuto. Con vittoria integrale - in ogni caso - di spese e competenze di causa”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., all'udienza del 03/05/2018, e depositate le memorie assertive (tutte e tre quelle per l'attore e per il terzo;
solo la seconda per il convenuto), il giudice, alla successiva udienza del 09/11/2018, ammetteva la prova testimoniale invocata dall'attrice e fissava per l'incombente l'udienza del 26/09/2019.
All'esito dell'escussione dell'unico teste di parte attrice, era nominata la c.t.u. medico legale e, all'udienza del 28/09/2020, l'ausiliario prestava il giuramento di rito accettando di rispondere ai quesiti indicati a verbale.
Il c.t.u. depositava in data 11/04/2021 la propria relazione, cosicché le parti comparse all'udienza del 22/04/2021 chiedevano di precisare le conclusioni, incombente per il quale il giudice fissava l'udienza del 21/01/2022 (poi, d'ufficio al
24/02/2022).
Nel frattempo, con decreto del 28/04/2021 era disposta la liquidazione del c.t.u.
Dopo una serie di rinvii, all'udienza del 28/10/2022 l'allora titolare del fascicolo assegnava la causa a sentenza con i termini art. 190 c.p.c.
Le parti depositavano le rispettive comparse conclusionali (il terzo chiamato anche
5 la memoria di replica),
Con provvedimento del 23/10/2023, l'allora assegnatario del fascicolo rimetteva la causa sul ruolo per la comparizione delle parti.
Mutata nel frattempo, per due volte, la persona del giudice, all'udienza del
27/11/2024, precisate ancora le conclusioni, il sottoscritto magistrato onorario fissava l'udienza del 12/03/2025 per la discussione ex art. 281 sexies, c.p.c.
Rinviata la causa prima al 25/06/2025, poi, alla data odierna, dopo la discussione e la camera di consiglio, si procede alla lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza.
2. – Deve essere affrontata l'eccezione preliminare sollevata fin dalla prima difesa dalla “di inammissibilità, per tardività, della chiamata in causa di CP_2 terzo operata dal nei confronti di con comparsa _1 _1 CP_4 di costituzione e risposta non depositata nel rispetto dei termini e con le modalità di cui agli artt. 167, comma 3, e 269 c.p.c.”.
Secondo il terzo chiamato in causa, in ragione di quanto eccepito, deve essere revocata l'ordinanza di autorizzazione alla chiamata e disposta la sua estromissione dal presente giudizio.
L'eccezione sollevata dall'assicuratore non può essere accolta, in quanto il terzo non ha alcun interesse giuridicamente tutelabile dall'ordinamento alla ritualità o meno della sua chiamata in giudizio, come approfonditamente spiegato in motivazione da Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 10579 del 07/05/2013, alla quale questo giudicante aderisce con ferma convinzione: «quando il convenuto ha esercitato il potere di chiamare un terzo in causa senza l'osservanza del precetto di cui al secondo comma dell'art. 269 c.p.c., cioè tanto con la proposizione nella comparsa di risposta tempestivamente depositate della domanda verso il terzo, quanto della istanza di spostamento della prima udienza, la decadenza così verificatasi dev'essere eccepita dalla parte attrice e rilevata d'ufficio dal giudice in detta udienza. Qualora, invece, il giudice, in difetto di eccezione della parte attrice, conceda in tale udienza al convenuto un termine per la chiamata per un'altra udienza successiva, deve ritenersi che - ferma restando la possibilità della proposizione di un'eccezione dell'attore nella prima difesa successiva alla concessione di tale termine circa l'irritualità dell'esercizio di tale potere da parte del giudice e, quindi, circa la nuova nullità verificatasi, nonché ferma restando la
6 possibilità di una revoca del provvedimento da parte del giudice ai sensi del primo comma dell'art. 177 c.p.c. - il terzo che venga chiamato in causa in forza del provvedimento del giudice non può eccepire la irritualità dell'esercizio di tale potere, atteso che egli è carente di interesse a farla valere, dovendo il suo interesse
a far valere questioni relative al rapporto processuale originario correlarsi alla correttezza della decisione in merito o in rito su di esso e non alla stessa ritualità della chiamata».
In questo giudizio l'udienza indicata dall'attore per la prima comparizione e trattazione era quella del 13/11/2017, data nella quale si è costituito il convenuto,
mediante comparsa contenente istanze di autorizzazione alla Controparte_1 chiamata del proprio assicuratore e differimento della prima udienza.
Dunque, nessun dubbio che la costituzione del convenuto sia avvenuta senza il rispetto del termine di cui all'art. 166 c.p.c., tuttavia, dall'esame del verbale della prima udienza (16/11/2017) si legge: “la parte attrice… non si oppone alla chiamata in causa” e, di seguito, si legge il provvedimento del giudice di autorizzazione alla chiamata dal terzo.
In altre parole, l'eccezione di tardività della costituzione del convenuto _1
non solo non è stata sollevata dall'attore, ma la stessa è stata implicitamente
[...] rinunciata avendo quegli nulla opposto alla chiamata del terzo invocata dal convenuto.
Il provvedimento autorizzatorio del giudice, poi, si traduce in una rinuncia al rilievo d'ufficio da parte di quest'ultimo della già menzionata tardività.
Come spiegato diffusamente dall'arresto giurisprudenziale sopra riportato,
l'interesse del terzo chiamato non risiede nella ritualità della chiamata ma nella correttezza delle decisioni di merito e di rito relative al rapporto processuale originario instauratosi tra attore e convenuto.
Il terzo, infatti, potrebbe ben decidere di sua iniziativa di intervenire nel processo per sostenere le difese del convenuto (in virtù del rapporto di assicurazione) e, in ogni caso, può essere a sua volta convenuto in un futuro giudizio dall'assicurato, eventualmente soccombente nel giudizio in cui ha dovuto rispondere alle domande attoree.
In altre parole, la valutazione compiuta alla prima udienza dal giudicante che ha autorizzato la chiamata del terzo (senza eseguire rilievi officiosi) non è censurabile
7 in assoluto, potendo fondarsi anche su ragioni di economicità processuale e di concentrazione in unico giudizio delle decisioni afferenti ai diversi rapporti giuridici nascenti dall'unico fatto illecito.
Per tali ragioni, le richieste svolte dalla dirette ad ottenere la sua CP_2 estromissione da questo giudizio vanno respinte non avendo essa alcun interesse giuridicamente apprezzabile dall'ordinamento a che la chiamata in giudizio sia dichiarata irrituale.
3. – Passando all'analisi del merito della controversia, essa ha origine nel fatto descritto dall'attore nell'atto introduttivo: il 07.05.2013, alle ore Parte_1
17:00 circa, percorreva a piedi la via J.S. Bach in;
in detto frangente _1
l'istante cadeva improvvisamente in terra a causa di una profonda buca presente sul manto stradale stesso completamente dissestato e reso, inoltre, scivoloso dalla recente pioggia;
detta situazione di pericolo non risultava in alcun modo segnalata
e la buca non era percepibile e la sebbene prestasse la necessaria Parte_1 attenzione vi cadeva, riportando gravi lesioni personali.
A sostegno delle proprie allegazioni l'attore produceva anche materiale fotografico ritraente lo stato dei luoghi in cui sarebbero accaduti i fatti per cui è causa.
Il che non ha contestato la veridicità del fatto storico inteso Controparte_1 come circostanze di tempo e di luogo e tantomeno di essere l'ente proprietario della strada, ha attribuito il verificarsi del sinistro descritto dall'attore alla sua stessa condotta in quanto l'infortunio derivatone “non può essere addebitato alla scarsa manutenzione del quanto piuttosto all'imperizia della donna che cadeva _1 senza accorgersi dell'insidia per distrazione”.
La società assicuratrice terza chiamata, invece, ha contestato la veridicità integrale del fatto descritto dalla e le conseguenze da esso derivate;
inoltre, ha eccepito Pt_1 che, pur provando i fatti allegati dall'attore, mancherebbe comunque la prova che la buca presente sul manto stradale costituisse insidia o trabocchetto, requisito indispensabile per imputare i danni, di cui è chiesto il risarcimento, al _1
.
[...]
Infine, anche a voler ricondurre il fatto descritto nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., rimarrebbe a carico dell'attore la prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento.
4. – Così riassunte le difese delle parti, va subito affermato che la fattispecie
8 descritta dall'attore va collocata nell'ambito della norma speciale di cui all'art. 2051 c.c., trattandosi di danno cagionato da cose in custodia, nella fattispecie una strada cittadina, per la quale è configurabile la possibilità di effettiva custodia del bene demaniale da parte del . Controparte_1
Quest'ultimo, infatti, richiamando le nozioni relative all'applicabilità dell'art. 2051
c.c. ai beni di natura demaniale (nel nostro caso il demanio stradale) si limita ad eccepire una generica impossibilità del controllo del bene, dovuta sia all'estensione di Via J. S. Bach, sia all'uso generalizzato da parte degli utenti.
Tuttavia, il convenuto, al di là della generica allegazione, non fornisce né i dati relativi all'ampiezza della strada, né alcuna documentazione dalla quale possa ricavarsi un qualche elemento diretto a dimostrare quanto eccepito.
La carenza di prova contraria, la incontestata collocazione della strada all'interno della città di e, dunque, la riconducibilità della custodia, ovvero del potere di _1 fatto sulla stessa, in capo all'ente locale implica il necessario collocamento della fattispecie per cui è causa nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 15042 del 06/06/2008).
Ciò posto, ritiene questo giudicante necessario richiamare alcuni dei principi sviluppati dalla giurisprudenza nell'interpretazione dell'art. 2051 c.c., costituenti
“l'attuale statuto della responsabilità del custode” così come enunciati nella sentenza Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022 e ripresi a decalogo da
Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 11152 del 27/04/2023, applicabili in questa fattispecie:
- «La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode»;
- "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
- "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da
9 imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
- "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
- quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale";
Nella stessa decisione (cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 11152 del 27/04/2023) è contenuta anche l'importante precisazione “che il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227 I comma), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n.
21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode”.
10 All'esito dell'istruttoria espletata questo giudicante ritiene che la prova che l'evento dannoso sia stato concretamente provocato dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali sia stata raggiunta.
La compatibilità dei danni alla persona subiti dalla con la dinamica allegata Pt_1 in giudizio ha trovato conferma nell'esperita c.t.u. medico legale, la quale, rispondendo a specifico quesito, ha riferito: “In merito alla sussistenza o meno di un rapporto di causalità tra l'evento traumatico ed il quadro lesivo riportato dalla
Sig.ra è possibile affermare che le modalità riferitemi dalla perizianda, Pt_1 sovrapponibili a quelle riportate nell'atto di citazione in merito alla dinamica dell'incidente, sono idonee a produrre un trauma fratturativo delle caviglie, come emerge dalla documentazione sanitaria presente in atti e da quanto obiettivato in corso di CTU”.
Per quanto riguarda, poi, lo svolgersi degli eventi, a partire dalle circostanze di tempo e di luogo e alle condizioni della sede stradale, l'unico teste,
[...]
, fratello dell'attrice, le cui dichiarazioni non sono state contestate o Tes_1 indicate a sospetto né dal convenuto, né dal terzo chiamato (i quali dopo l'escussione del teste si sono limitati a richiedere la nomina di una c.t.u.), all'udienza del 26/09/2019, ha riferito che:
- nell'occorso, il manto stradale di Via J. S. Bach era dissestato e non vi era segnaletica di pericolo (cap. 3-4);
- la strada in questione era priva di marciapiedi (cap. 7);
- il margine della strada in questione terminava direttamente nel terreno (cap.
9);
- il 07/05/2013 la strada era coperta di fanghiglia e con pozzanghere (cap. 11-
12);
- l'attrice quel giorno indossava scarpette da ginnastica (cap. 6);
Dal confronto tra quanto riferito dal testimone, circa le condizioni del luogo del sinistro e il materiale fotografico prodotto con la citazione (all. 1 e 7) si può rilevare che diversamente da quanto allegato dall'attrice e riferito dal testimone, Via J. S.
Bach di , nel punto indicato con la freccia blu sulla prima fotografia, non _1 presenta un manto stradale particolarmente dissestato e le uniche buche, se così possono definirsi, sono quelle presenti sul terreno a lato dell'asfalto, presumibilmente createsi anche a causa della differenza di quota tra lo spessore
11 dell'asfalto, qualche centimetro più alto, rispetto al terreno limitrofo rimasto più basso.
Appare confermata, dalle fotografie, l'assenza del marciapiede e la presenza di detriti o sassi (ed erbacce) sul terreno circostante la strada asfaltata (nel punto in cui sarebbe caduta l'attrice) che rendono verosimile la circostanza riferita dal testimone riguardo il fatto che, in caso di precipitazioni piovose, fanghiglia o detriti dei terreni nudi circostanti possano finire anche sulla parte asfaltata.
Ritiene questo giudicante che le condizioni sopra descritte – come emerse dall'istruttoria espletata – possano considerarsi compatibili con l'accaduto narrato dall'attrice, la quale presumibilmente ha messo il piede in una buca (che a lei è parsa profonda) che tuttavia non era sul manto stradale ma immediatamente al di là della parte asfaltata.
Buca, nei limiti descrittivi sopra precisati (differenza di quota tra il terreno e la superficie asfaltata), che potrebbe essere rimasta occultata dalla fanghiglia che il testimone ha riferito aver invaso la sede stradale dopo la pioggia.
L'evento pioggia e l'invasione della strada con fanghiglia, acqua o detriti, non può essere considerato un fatto giuridico tale da realizzare il c.d. caso fortuito – peraltro nemmeno eccepito o fatto oggetto di richieste istruttorie da parte dei convenuti – pur rimanendo da un punto di vista della stretta causalità naturalistica una concausa di quanto accaduto.
Si tratta di eventi del tutto normali e prevedibili consistenti nel fatto che, con la pioggia, le zone di terreno scoperte, limitrofe a strade, prive di canalizzazione delle acque chiare, possano riversare fango sulle vie stesse.
Siffatte condizioni, però, avrebbero dovuto indurre il pedone ad adottare maggiore cautela nella scelta del suo percorso, optando di transitare con più margine sulla parte asfaltata della strada anziché camminare così vicino al bordo della stessa;
a maggior ragione se si consideri la presenza in strada di fanghiglia che poteva facilmente nascondere le irregolarità dell'asfalto (seppur minime visibili dalle fotografie prodotte dall'attrice) e anche il dislivello tra l'asfalto stesso e il terreno limitrofo (privo di marciapiedi).
Questa carenza di attenzione implica il riconoscimento di un grado di colpa a carico del danneggiato/pedone che si reputa, ai sensi dell'art. 1227, comma I, c.c., ad esso attribuibile in concorso nella misura del 50%, in ragione della condotta assunta
12 definibile poco prudente.
In conclusione, la responsabilità per il sinistro occorso all'attrice va ripartita in egual misura, del 50% ciascuno, tra il custode della strada, , e la Controparte_1 attrice/danneggiata, . Parte_1
5. – Per quanto riguarda la liquidazione del danno l'esperita c.t.u. medico legale giungendo alle conclusioni che qui si condividono, con ragionamento piano e coerente, immune da vizi logici e da intrinseche contraddizioni, ha stabilito che:
- Allo stato attuale, sussistono postumi permanenti consistenti in limitazione funzionale dell'articolarità delle caviglie (maggiore a destra), sintomatologia dolorosa locale, ipotonotrofia muscolare a carico dell'arto inferiore destro e sintomatologia disestesica a livello dell'esito cicatriziale che si associa ad un lievissimo grado di antiesteticità. Detti esiti invalidanti, tenuto conto delle indicazioni fornite dai baramès di riferimento, risultano meritevoli di una valutazione medico-legale esprimibile in quattro punti percentuali (4%) di danno biologico;
- La malattia derivata dalle lesioni riportate in occasione dell'evento traumatico del maggio 2013 ha determinato un periodo di inabilità temporanea, assoluto e parziale, così suddivisibile: un primo periodo di inabilità temporanea assoluta di complessivi giorni trenta (30), un secondo periodo di inabilità temporanea parziale al 75% pari a giorni 20 (venti), un terzo periodo di inabilità temporanea al 50% pari a giorni 20 (venti) ed un ultimo periodo di inabilità temporanea parziale al 25 di giorni 30 (trenta);
- All'interno della documentazione esaminata sono presenti diverse ricevute fiscali relative alle spese di diagnosi e cura sostenute dalla ricorrente a causa ed a seguito del sinistro in esame;
per esse, che nel complesso ammontano a complessivi € 7000, 64, si esprime giudizio di congruità e pertinenza;
La liquidazione dei danni di natura non patrimoniale sofferti dall'attrice, pertanto, pur tenendo conto dei vari aspetti in cui si manifesta tale categoria di danno (con denominazioni quali biologico, morale, alla vita di relazione, estetico, spesso utilizzati per mera sintesi descrittiva, cfr. sentenze gemelle del 2003, 8827/8828), non potrà che essere unitaria proprio per evitare il rischio di duplicazioni, ad esempio morale/biologico, morale/esistenziale, biologico esistenziale, non
13 consentite oltre che ingiuste perché vanno ad aggravare la posizione del responsabile tenuto al risarcimento, con l'ulteriore precisazione, effettuata dalla storica giurisprudenza richiamata, che nell'ambito della tutela risarcitoria del danno non patrimoniale non c'è spazio per l'autonoma categoria del danno esistenziale.
I principi di cui sopra sono stati trasfusi anche nelle Tabelle redatte dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano che, dopo il 2008, hanno determinato i valori monetari a titolo di risarcimento provvedendo alla liquidazione unitaria del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore",
"sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di: c.d. danno biologico “standard”; c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico;
c.d. danno morale.
Applicando perciò le Tabelle milanesi 2024 (ultime pubblicate), al sinistro per cui è causa e tenuto conto dell'età della all'epoca del fatto (anni 43), se ne ricava Pt_1 una liquidazione per il danno non patrimoniale, derivante da lesione permanente del bene salute determinata in € 6.535,00.
Invece, per il danno non patrimoniale derivante da lesione temporanea del bene salute, vanno riconosciuti: € 3.450,00 per i trenta giorni della totale;
€ 1.725,00 per i venti giorni al 75%; € 1.150,00 per i venti giorni al 50%; € 862,50 per i trenta giorni al 25%. Totale: € 7.187,50.
Infine, le spese mediche ritenute congrue dal c.t.u. sono pari a € 7.000,64.
Il totale pari a € 20.723,14, tuttavia, andrà diminuito del 50% a titolo di concorso di colpa (art. 1227, comma 1, c.c., come spiegato in precedenza), per un totale di €
10.361,57 oltre interessi compensativi al tasso di legge, previa devalutazione, dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo.
6. – Per quanto concerne la domanda di manleva proposta dal _1
va accolta, avendo l'ente locale prodotto in giudizio copia della polizza
[...] VA per la responsabilità civile verso terzi legittimante la richiesta in questione nei confronti dell'assicuratore.
Quest'ultimo, d'altro canto, ha eccepito soltanto il limite del massimale (di cinque
14 milioni di euro per sinistro) e la presenza di una franchigia di euro cinquemila per singolo sinistro (oltre al rimanere le spese legali del comune assicurato a carico del medesimo).
§ 6. – le spese di lite.
Per quanto riguarda le spese di lite, visto il parziale accoglimento delle domande di parte attrice, esse vanno liquidate in suo favore, in assenza di nota specifica, secondo i parametri di cui al D.M. 55/14, considerato il valore della causa, secondo lo scaglione tra € 5.201,00 e € 26.00,00 tenuto conto della complessità della controversia, secondo i valori medi, per le fasi: di studio € 919,00, introduttiva €
777,00 di trattazione € 1.680,00, e decisionale € 1.701,00, per un totale di €
5.077,00, di cui per la quota del 50% va disposta l'integrale compensazione, mentre la parte restante dell'importo di € 3.553,90 oltre accessori, va posta a carico del convenuto soccombente con attribuzione all'avv. Marisa De Controparte_1
Quattro dichiaratasi procuratore antistatario dell'attrice.
Va disposta, invece, la totale compensazione tra le altre parti, i due convenuti e (nuova denominazione Controparte_1 OP assunta da , in quanto la domanda di AR manleva non è stata in alcun modo contestata dall'assicuratore che non ha svolto alcuna difesa contraria alla richiesta dell'ente locale al di là della eccepita irritualità della chiamata del terzo.
Le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto datato 28/04/2021 e poste provvisoriamente a carico solidale delle parti, devono essere poste definitivamente a carico delle parti soccombenti, e Controparte_1 [...]
(nuova denominazione assunta da OP AR
, che l'hanno richiesta (ferma la solidarietà delle parti del
[...] giudizio nei confronti del c.t.u.).
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica nella persona del giudice onorario, dott. Luca Storto, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è giudizio, ogni diversa istanza, deduzione e eccezione disattesa, così provvede:
1) In parziale accoglimento delle domande di parte attrice, per le ragioni sopra spiegate, condanna il convenuto al risarcimento in favore Controparte_1 di come in epigrafe meglio generalizzata, dei danni Parte_1
15 quantificati in € 10.361,57 oltre interessi compensativi al tasso di legge, previa devalutazione, dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo;
2) Accoglie la domanda di manleva proposta dal nei Controparte_1 confronti di (nuova denominazione OP assunta dal terzo chiamato in causa, AR
, e, per l'effetto, condanna quest'ultima a tenere
[...] indenne il convenuto da quanto esso sarà tenuto a pagare Controparte_1 alla parte attrice per effetto di questa sentenza, detratta la franchigia stabilita nel contratto di assicurazione;
3) Condanna il convenuto al pagamento delle spese Controparte_1 processuali sostenute dalla parte attrice che, come precisato nella parte motiva, sono liquidate in complessivi € 3.553,90 oltre al rimborso delle spese generali (15%), oltre C.p.A. e I.V.A., come per legge e se dovute, che attribuisce all'avv. Marisa De Quattro dichiaratasi procuratore antistatario;
4) Ferma la solidarietà delle parti costituite in giudizio nei confronti del c.t.u., pone le spese della c.t.u., liquidate con decreto del 28/04/2021, definitivamente a carico della parte convenuta e terzo assicuratore chiamato in causa;
5) Dichiara compensate le spese processuali tra il e il terzo Controparte_1 chiamato in causa, (nuova OP denominazione assunta da;
AR
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Giudice Onorario dott. Luca Storto
16
Sezione Unica Civile
N. 541/2017 R.G.
Il G.O.P.
Udienza del 02/07/2025
L'avv. De Quattro, per parte attrice, si riporta a tutto quanto dedotto e richiesto nel precedente verbale e rileva altresì che la questione di improcedibilità della chiamata del terzo in causa per la tardiva costituzione del è a sua volta Controparte_1 tardiva, in quanto sollevata dopo che la causa era già stata introitata a sentenza e poi rimessa sul ruolo.
L'avv. Biello per (poi ), si riporta a tutto CP_2 Controparte_3 quanto dedotto e richiesto nel precedente verbale d'udienza e in merito all'odierna eccezione dell'attrice, indipendentemente dal fatto che la questione è rilevabile d'ufficio evidenzia che l'eccezione di tardività e irritualità della chiamata in causa fu sollevata fin dal primo atto difensivo, in comparsa di costituzione.
Riguardo al merito della controversia fa presente che le ragioni difensive sia della terza chiamata in causa, sia dello stesso sono state recentemente fatte _1 proprie da questo tribunale di Isernia con le sentenze n. 141/2025 e 36/2024.
L'avv. Colesanti, per il si riporta al precedente verbale di Controparte_1 udienza e rinnova la richiesta di rigetto nel merito delle domande attoree e del rigetto dell'eccezione di tardività della chiamata in causa con richiamo alle sentenze della Cassazione in merito.
L'avv. Biello produce copia delle citate sentenze del Tribunale di Isernia in formato cartaceo.
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio all'esito della discussione.
Il Giudice Onorario dott. Luca Storto
All'esito della camera di consiglio il giudice onorario, alle ore 19:35, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del G.O.T., dott. Luca Storto, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025, all'esito dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di prima istanza, iscritta al numero 541 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2017, promossa da
, residente in , cod. fisc. , elettivamente Parte_1 _1 C.F._1 domiciliata in Caianello (CE), presso e nello studio dell'avv. Marisa De Quattro, giusto mandato allegato all'atto di citazione;
- Attrice/opponente contro
, con sede in , in persona del suo legale rappresentante, Controparte_1 _1
P. I.V.A. , elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale del P.IVA_1
Comune, alla P.zza Marconi n. 1, 86170 in rappresentato e difeso, giusta _1 mandato in calce ed in virtù dell'art. 29 dello Statuto Comunale, dall'avv. Alda
Colesanti;
- Convenuto nonché nei confronti di in persona del legale AR rappresentante p.t., con sede a Roma, cod. fisc. , elettivamente P.IVA_2 domiciliata in , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Biello in virtù di _1 procura stesa in calce alla comparsa di costituzione;
- terzo chiamato in causa
Oggetto e codice domanda: lesione personale – 145002.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale non è più
2 indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Il Tribunale ritiene, inoltre, che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 20 novembre 2009, n.
24542).
1. – Con atto introduttivo, notificato al Comune di il 29/05/2017, _1
ha allegato che in data 07/05/2013, alle ore 17,00 circa, percorrendo la Parte_1 via J.S. Bach di , a causa di una profonda buca presente sul manto stradale _1 completamente dissestato, reso scivoloso da una recente pioggia e privo di alcuna segnalazione, era caduta a terra riportando una “frattura scomposta malleolo peroniero” che l'aveva costretta a subire un intervento di “osteosintesi con chiodo di Rush” a seguito del quale erano residuati esiti di carattere permanente nella misura del 7%, con giorni 30 di ITT, gg. 40 di ITP al 50% e gg. 40 al 25%, oltre al danno emergente quantificato in € 7.000,64 e, in ragione di quanto esposto, ha citato il convenuto ente locale davanti a questo tribunale per l'udienza del
13/11/2017 (al 16/11/2017 ex art. 168 bis, comma IV, c.p.c.) rassegnando le seguenti richieste: voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: nel merito accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Controparte_1 in ordine alla produzione del sinistro e di tutte le lesioni subite dalla , Parte_1 come in premessa specificato e, per l'effetto, condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dalla
per complessivi euro 22.320,51 – comprensivi del danno biologico e Parte_1 morale nonché delle spese mediche sostenute come sopra meglio specificato – ovvero della somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre
3 rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In data 13/11/2017, si è costituito in giudizio il depositando Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta con chiamata del terzo, nella quale così ha concluso: “Voglia l'Ill.mo Giudicante, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione 1) In via preliminare, ex art. 269, comma secondo, c.p.c., fissare nuova udienza di comparizione autorizzando la chiamata in causa della AG
RA , in persona del legale rappresentante p.t., con sede in CP_2
Roma in Via Guido D'Arezzo 14, 00198, PEC e ciò nel Email_1 rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c.; 2) nel merito, in ogni caso rigettare la domanda proposta da parte attrice nei confronti del _1
perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, dichiarare la propria
[...] estraneità all'incidente occorso alla Sig.ra nella giornata del Parte_1
07.05.2013, ovvero, in subordine, accertare il concorso di colpa della danneggiata, con la conseguente riduzione proporzionale della responsabilità del _1
e del conseguente risarcimento danni;
3) sempre nel merito, dichiarare
[...] comunque che la AG RA , in persona del legale CP_2 rappresentante p.t., è obbligata a garantire e manlevare il per Controparte_1 ogni eventuale ristoro e/o risarcimento che risultasse, in denegata ipotesi, riconosciuto alla parte attrice, condannando conseguentemente la detta
AG VA a rimborsare la Sig.ra ogni esborso cui lo Parte_1 stesso fosse giudizialmente dichiarato tenuto in favore Controparte_1 dell'attrice. 4) con vittoria di spese, diritti e onorario di giudizio. Con ogni più ampia riserva anche in rango istruttorio”.
Alla prima udienza, il giudice accoglieva la richiesta del di Controparte_1 chiamare in causa la compagnia di assicurazioni S.p.A. (d'ora in avanti CP_2 semplicemente ”) e rinviava per il prosieguo all'udienza del 03/05/2018. CP_2
Il 29/04/2018 si costituiva in giudizio la depositando la propria comparsa CP_2 nella quale così concludeva: “1) in via preliminare, accertare e dichiarare la tardività e inammissibilità della domanda di chiamata in causa di terzo formulata dal e, per l'effetto, revocare il provvedimento di autorizzazione Controparte_1 alla chiamata in causa di terzo assunto all'udienza del 16.11.2017 e disporre
4 l'immediata estromissione dal giudizio di AR
2) in subordine, senza riconoscimento alcuno e ferma restando dunque
[...]
l'eccezione preliminare di cui alla precedente conclusione, rigettare integralmente la domanda di risarcimento danni proposta dall'attrice in quanto infondata sia in fatto sia in diritto oltre che non provata;
2) in via ulteriormente subordinata e solo per il caso di mancato accoglimento delle precedenti conclusioni, accertare e dichiarare che il sinistro de quo si è verificato per fatto, colpa e responsabilità concorrenti e di gran lunga prevalenti dell'attrice e, per l'effetto, contenere qualsiasi onere malauguratamente posto a carico della AG di
Assicurazioni convenuta, in misura inversamente proporzionale al concorrente e prevalente grado di responsabilità di parte attrice, il tutto sempre previa corretta individuazione e quantificazione dei danni effettivamente patiti e nei limiti del massimale di polizza VA, previa deduzione in ogni caso, ai fini dell'onere di manleva in capo ad nei confronti del convenuto, di un CP_4 _1 importo pari a €. 5.000,00 a titolo di franchigia, importo da porsi a carico esclusivo dello stesso ente convenuto. Con vittoria integrale - in ogni caso - di spese e competenze di causa”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., all'udienza del 03/05/2018, e depositate le memorie assertive (tutte e tre quelle per l'attore e per il terzo;
solo la seconda per il convenuto), il giudice, alla successiva udienza del 09/11/2018, ammetteva la prova testimoniale invocata dall'attrice e fissava per l'incombente l'udienza del 26/09/2019.
All'esito dell'escussione dell'unico teste di parte attrice, era nominata la c.t.u. medico legale e, all'udienza del 28/09/2020, l'ausiliario prestava il giuramento di rito accettando di rispondere ai quesiti indicati a verbale.
Il c.t.u. depositava in data 11/04/2021 la propria relazione, cosicché le parti comparse all'udienza del 22/04/2021 chiedevano di precisare le conclusioni, incombente per il quale il giudice fissava l'udienza del 21/01/2022 (poi, d'ufficio al
24/02/2022).
Nel frattempo, con decreto del 28/04/2021 era disposta la liquidazione del c.t.u.
Dopo una serie di rinvii, all'udienza del 28/10/2022 l'allora titolare del fascicolo assegnava la causa a sentenza con i termini art. 190 c.p.c.
Le parti depositavano le rispettive comparse conclusionali (il terzo chiamato anche
5 la memoria di replica),
Con provvedimento del 23/10/2023, l'allora assegnatario del fascicolo rimetteva la causa sul ruolo per la comparizione delle parti.
Mutata nel frattempo, per due volte, la persona del giudice, all'udienza del
27/11/2024, precisate ancora le conclusioni, il sottoscritto magistrato onorario fissava l'udienza del 12/03/2025 per la discussione ex art. 281 sexies, c.p.c.
Rinviata la causa prima al 25/06/2025, poi, alla data odierna, dopo la discussione e la camera di consiglio, si procede alla lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza.
2. – Deve essere affrontata l'eccezione preliminare sollevata fin dalla prima difesa dalla “di inammissibilità, per tardività, della chiamata in causa di CP_2 terzo operata dal nei confronti di con comparsa _1 _1 CP_4 di costituzione e risposta non depositata nel rispetto dei termini e con le modalità di cui agli artt. 167, comma 3, e 269 c.p.c.”.
Secondo il terzo chiamato in causa, in ragione di quanto eccepito, deve essere revocata l'ordinanza di autorizzazione alla chiamata e disposta la sua estromissione dal presente giudizio.
L'eccezione sollevata dall'assicuratore non può essere accolta, in quanto il terzo non ha alcun interesse giuridicamente tutelabile dall'ordinamento alla ritualità o meno della sua chiamata in giudizio, come approfonditamente spiegato in motivazione da Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 10579 del 07/05/2013, alla quale questo giudicante aderisce con ferma convinzione: «quando il convenuto ha esercitato il potere di chiamare un terzo in causa senza l'osservanza del precetto di cui al secondo comma dell'art. 269 c.p.c., cioè tanto con la proposizione nella comparsa di risposta tempestivamente depositate della domanda verso il terzo, quanto della istanza di spostamento della prima udienza, la decadenza così verificatasi dev'essere eccepita dalla parte attrice e rilevata d'ufficio dal giudice in detta udienza. Qualora, invece, il giudice, in difetto di eccezione della parte attrice, conceda in tale udienza al convenuto un termine per la chiamata per un'altra udienza successiva, deve ritenersi che - ferma restando la possibilità della proposizione di un'eccezione dell'attore nella prima difesa successiva alla concessione di tale termine circa l'irritualità dell'esercizio di tale potere da parte del giudice e, quindi, circa la nuova nullità verificatasi, nonché ferma restando la
6 possibilità di una revoca del provvedimento da parte del giudice ai sensi del primo comma dell'art. 177 c.p.c. - il terzo che venga chiamato in causa in forza del provvedimento del giudice non può eccepire la irritualità dell'esercizio di tale potere, atteso che egli è carente di interesse a farla valere, dovendo il suo interesse
a far valere questioni relative al rapporto processuale originario correlarsi alla correttezza della decisione in merito o in rito su di esso e non alla stessa ritualità della chiamata».
In questo giudizio l'udienza indicata dall'attore per la prima comparizione e trattazione era quella del 13/11/2017, data nella quale si è costituito il convenuto,
mediante comparsa contenente istanze di autorizzazione alla Controparte_1 chiamata del proprio assicuratore e differimento della prima udienza.
Dunque, nessun dubbio che la costituzione del convenuto sia avvenuta senza il rispetto del termine di cui all'art. 166 c.p.c., tuttavia, dall'esame del verbale della prima udienza (16/11/2017) si legge: “la parte attrice… non si oppone alla chiamata in causa” e, di seguito, si legge il provvedimento del giudice di autorizzazione alla chiamata dal terzo.
In altre parole, l'eccezione di tardività della costituzione del convenuto _1
non solo non è stata sollevata dall'attore, ma la stessa è stata implicitamente
[...] rinunciata avendo quegli nulla opposto alla chiamata del terzo invocata dal convenuto.
Il provvedimento autorizzatorio del giudice, poi, si traduce in una rinuncia al rilievo d'ufficio da parte di quest'ultimo della già menzionata tardività.
Come spiegato diffusamente dall'arresto giurisprudenziale sopra riportato,
l'interesse del terzo chiamato non risiede nella ritualità della chiamata ma nella correttezza delle decisioni di merito e di rito relative al rapporto processuale originario instauratosi tra attore e convenuto.
Il terzo, infatti, potrebbe ben decidere di sua iniziativa di intervenire nel processo per sostenere le difese del convenuto (in virtù del rapporto di assicurazione) e, in ogni caso, può essere a sua volta convenuto in un futuro giudizio dall'assicurato, eventualmente soccombente nel giudizio in cui ha dovuto rispondere alle domande attoree.
In altre parole, la valutazione compiuta alla prima udienza dal giudicante che ha autorizzato la chiamata del terzo (senza eseguire rilievi officiosi) non è censurabile
7 in assoluto, potendo fondarsi anche su ragioni di economicità processuale e di concentrazione in unico giudizio delle decisioni afferenti ai diversi rapporti giuridici nascenti dall'unico fatto illecito.
Per tali ragioni, le richieste svolte dalla dirette ad ottenere la sua CP_2 estromissione da questo giudizio vanno respinte non avendo essa alcun interesse giuridicamente apprezzabile dall'ordinamento a che la chiamata in giudizio sia dichiarata irrituale.
3. – Passando all'analisi del merito della controversia, essa ha origine nel fatto descritto dall'attore nell'atto introduttivo: il 07.05.2013, alle ore Parte_1
17:00 circa, percorreva a piedi la via J.S. Bach in;
in detto frangente _1
l'istante cadeva improvvisamente in terra a causa di una profonda buca presente sul manto stradale stesso completamente dissestato e reso, inoltre, scivoloso dalla recente pioggia;
detta situazione di pericolo non risultava in alcun modo segnalata
e la buca non era percepibile e la sebbene prestasse la necessaria Parte_1 attenzione vi cadeva, riportando gravi lesioni personali.
A sostegno delle proprie allegazioni l'attore produceva anche materiale fotografico ritraente lo stato dei luoghi in cui sarebbero accaduti i fatti per cui è causa.
Il che non ha contestato la veridicità del fatto storico inteso Controparte_1 come circostanze di tempo e di luogo e tantomeno di essere l'ente proprietario della strada, ha attribuito il verificarsi del sinistro descritto dall'attore alla sua stessa condotta in quanto l'infortunio derivatone “non può essere addebitato alla scarsa manutenzione del quanto piuttosto all'imperizia della donna che cadeva _1 senza accorgersi dell'insidia per distrazione”.
La società assicuratrice terza chiamata, invece, ha contestato la veridicità integrale del fatto descritto dalla e le conseguenze da esso derivate;
inoltre, ha eccepito Pt_1 che, pur provando i fatti allegati dall'attore, mancherebbe comunque la prova che la buca presente sul manto stradale costituisse insidia o trabocchetto, requisito indispensabile per imputare i danni, di cui è chiesto il risarcimento, al _1
.
[...]
Infine, anche a voler ricondurre il fatto descritto nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., rimarrebbe a carico dell'attore la prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento.
4. – Così riassunte le difese delle parti, va subito affermato che la fattispecie
8 descritta dall'attore va collocata nell'ambito della norma speciale di cui all'art. 2051 c.c., trattandosi di danno cagionato da cose in custodia, nella fattispecie una strada cittadina, per la quale è configurabile la possibilità di effettiva custodia del bene demaniale da parte del . Controparte_1
Quest'ultimo, infatti, richiamando le nozioni relative all'applicabilità dell'art. 2051
c.c. ai beni di natura demaniale (nel nostro caso il demanio stradale) si limita ad eccepire una generica impossibilità del controllo del bene, dovuta sia all'estensione di Via J. S. Bach, sia all'uso generalizzato da parte degli utenti.
Tuttavia, il convenuto, al di là della generica allegazione, non fornisce né i dati relativi all'ampiezza della strada, né alcuna documentazione dalla quale possa ricavarsi un qualche elemento diretto a dimostrare quanto eccepito.
La carenza di prova contraria, la incontestata collocazione della strada all'interno della città di e, dunque, la riconducibilità della custodia, ovvero del potere di _1 fatto sulla stessa, in capo all'ente locale implica il necessario collocamento della fattispecie per cui è causa nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 15042 del 06/06/2008).
Ciò posto, ritiene questo giudicante necessario richiamare alcuni dei principi sviluppati dalla giurisprudenza nell'interpretazione dell'art. 2051 c.c., costituenti
“l'attuale statuto della responsabilità del custode” così come enunciati nella sentenza Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022 e ripresi a decalogo da
Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 11152 del 27/04/2023, applicabili in questa fattispecie:
- «La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode»;
- "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
- "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da
9 imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
- "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
- quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale";
Nella stessa decisione (cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 11152 del 27/04/2023) è contenuta anche l'importante precisazione “che il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227 I comma), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n.
21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode”.
10 All'esito dell'istruttoria espletata questo giudicante ritiene che la prova che l'evento dannoso sia stato concretamente provocato dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali sia stata raggiunta.
La compatibilità dei danni alla persona subiti dalla con la dinamica allegata Pt_1 in giudizio ha trovato conferma nell'esperita c.t.u. medico legale, la quale, rispondendo a specifico quesito, ha riferito: “In merito alla sussistenza o meno di un rapporto di causalità tra l'evento traumatico ed il quadro lesivo riportato dalla
Sig.ra è possibile affermare che le modalità riferitemi dalla perizianda, Pt_1 sovrapponibili a quelle riportate nell'atto di citazione in merito alla dinamica dell'incidente, sono idonee a produrre un trauma fratturativo delle caviglie, come emerge dalla documentazione sanitaria presente in atti e da quanto obiettivato in corso di CTU”.
Per quanto riguarda, poi, lo svolgersi degli eventi, a partire dalle circostanze di tempo e di luogo e alle condizioni della sede stradale, l'unico teste,
[...]
, fratello dell'attrice, le cui dichiarazioni non sono state contestate o Tes_1 indicate a sospetto né dal convenuto, né dal terzo chiamato (i quali dopo l'escussione del teste si sono limitati a richiedere la nomina di una c.t.u.), all'udienza del 26/09/2019, ha riferito che:
- nell'occorso, il manto stradale di Via J. S. Bach era dissestato e non vi era segnaletica di pericolo (cap. 3-4);
- la strada in questione era priva di marciapiedi (cap. 7);
- il margine della strada in questione terminava direttamente nel terreno (cap.
9);
- il 07/05/2013 la strada era coperta di fanghiglia e con pozzanghere (cap. 11-
12);
- l'attrice quel giorno indossava scarpette da ginnastica (cap. 6);
Dal confronto tra quanto riferito dal testimone, circa le condizioni del luogo del sinistro e il materiale fotografico prodotto con la citazione (all. 1 e 7) si può rilevare che diversamente da quanto allegato dall'attrice e riferito dal testimone, Via J. S.
Bach di , nel punto indicato con la freccia blu sulla prima fotografia, non _1 presenta un manto stradale particolarmente dissestato e le uniche buche, se così possono definirsi, sono quelle presenti sul terreno a lato dell'asfalto, presumibilmente createsi anche a causa della differenza di quota tra lo spessore
11 dell'asfalto, qualche centimetro più alto, rispetto al terreno limitrofo rimasto più basso.
Appare confermata, dalle fotografie, l'assenza del marciapiede e la presenza di detriti o sassi (ed erbacce) sul terreno circostante la strada asfaltata (nel punto in cui sarebbe caduta l'attrice) che rendono verosimile la circostanza riferita dal testimone riguardo il fatto che, in caso di precipitazioni piovose, fanghiglia o detriti dei terreni nudi circostanti possano finire anche sulla parte asfaltata.
Ritiene questo giudicante che le condizioni sopra descritte – come emerse dall'istruttoria espletata – possano considerarsi compatibili con l'accaduto narrato dall'attrice, la quale presumibilmente ha messo il piede in una buca (che a lei è parsa profonda) che tuttavia non era sul manto stradale ma immediatamente al di là della parte asfaltata.
Buca, nei limiti descrittivi sopra precisati (differenza di quota tra il terreno e la superficie asfaltata), che potrebbe essere rimasta occultata dalla fanghiglia che il testimone ha riferito aver invaso la sede stradale dopo la pioggia.
L'evento pioggia e l'invasione della strada con fanghiglia, acqua o detriti, non può essere considerato un fatto giuridico tale da realizzare il c.d. caso fortuito – peraltro nemmeno eccepito o fatto oggetto di richieste istruttorie da parte dei convenuti – pur rimanendo da un punto di vista della stretta causalità naturalistica una concausa di quanto accaduto.
Si tratta di eventi del tutto normali e prevedibili consistenti nel fatto che, con la pioggia, le zone di terreno scoperte, limitrofe a strade, prive di canalizzazione delle acque chiare, possano riversare fango sulle vie stesse.
Siffatte condizioni, però, avrebbero dovuto indurre il pedone ad adottare maggiore cautela nella scelta del suo percorso, optando di transitare con più margine sulla parte asfaltata della strada anziché camminare così vicino al bordo della stessa;
a maggior ragione se si consideri la presenza in strada di fanghiglia che poteva facilmente nascondere le irregolarità dell'asfalto (seppur minime visibili dalle fotografie prodotte dall'attrice) e anche il dislivello tra l'asfalto stesso e il terreno limitrofo (privo di marciapiedi).
Questa carenza di attenzione implica il riconoscimento di un grado di colpa a carico del danneggiato/pedone che si reputa, ai sensi dell'art. 1227, comma I, c.c., ad esso attribuibile in concorso nella misura del 50%, in ragione della condotta assunta
12 definibile poco prudente.
In conclusione, la responsabilità per il sinistro occorso all'attrice va ripartita in egual misura, del 50% ciascuno, tra il custode della strada, , e la Controparte_1 attrice/danneggiata, . Parte_1
5. – Per quanto riguarda la liquidazione del danno l'esperita c.t.u. medico legale giungendo alle conclusioni che qui si condividono, con ragionamento piano e coerente, immune da vizi logici e da intrinseche contraddizioni, ha stabilito che:
- Allo stato attuale, sussistono postumi permanenti consistenti in limitazione funzionale dell'articolarità delle caviglie (maggiore a destra), sintomatologia dolorosa locale, ipotonotrofia muscolare a carico dell'arto inferiore destro e sintomatologia disestesica a livello dell'esito cicatriziale che si associa ad un lievissimo grado di antiesteticità. Detti esiti invalidanti, tenuto conto delle indicazioni fornite dai baramès di riferimento, risultano meritevoli di una valutazione medico-legale esprimibile in quattro punti percentuali (4%) di danno biologico;
- La malattia derivata dalle lesioni riportate in occasione dell'evento traumatico del maggio 2013 ha determinato un periodo di inabilità temporanea, assoluto e parziale, così suddivisibile: un primo periodo di inabilità temporanea assoluta di complessivi giorni trenta (30), un secondo periodo di inabilità temporanea parziale al 75% pari a giorni 20 (venti), un terzo periodo di inabilità temporanea al 50% pari a giorni 20 (venti) ed un ultimo periodo di inabilità temporanea parziale al 25 di giorni 30 (trenta);
- All'interno della documentazione esaminata sono presenti diverse ricevute fiscali relative alle spese di diagnosi e cura sostenute dalla ricorrente a causa ed a seguito del sinistro in esame;
per esse, che nel complesso ammontano a complessivi € 7000, 64, si esprime giudizio di congruità e pertinenza;
La liquidazione dei danni di natura non patrimoniale sofferti dall'attrice, pertanto, pur tenendo conto dei vari aspetti in cui si manifesta tale categoria di danno (con denominazioni quali biologico, morale, alla vita di relazione, estetico, spesso utilizzati per mera sintesi descrittiva, cfr. sentenze gemelle del 2003, 8827/8828), non potrà che essere unitaria proprio per evitare il rischio di duplicazioni, ad esempio morale/biologico, morale/esistenziale, biologico esistenziale, non
13 consentite oltre che ingiuste perché vanno ad aggravare la posizione del responsabile tenuto al risarcimento, con l'ulteriore precisazione, effettuata dalla storica giurisprudenza richiamata, che nell'ambito della tutela risarcitoria del danno non patrimoniale non c'è spazio per l'autonoma categoria del danno esistenziale.
I principi di cui sopra sono stati trasfusi anche nelle Tabelle redatte dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano che, dopo il 2008, hanno determinato i valori monetari a titolo di risarcimento provvedendo alla liquidazione unitaria del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore",
"sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di: c.d. danno biologico “standard”; c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico;
c.d. danno morale.
Applicando perciò le Tabelle milanesi 2024 (ultime pubblicate), al sinistro per cui è causa e tenuto conto dell'età della all'epoca del fatto (anni 43), se ne ricava Pt_1 una liquidazione per il danno non patrimoniale, derivante da lesione permanente del bene salute determinata in € 6.535,00.
Invece, per il danno non patrimoniale derivante da lesione temporanea del bene salute, vanno riconosciuti: € 3.450,00 per i trenta giorni della totale;
€ 1.725,00 per i venti giorni al 75%; € 1.150,00 per i venti giorni al 50%; € 862,50 per i trenta giorni al 25%. Totale: € 7.187,50.
Infine, le spese mediche ritenute congrue dal c.t.u. sono pari a € 7.000,64.
Il totale pari a € 20.723,14, tuttavia, andrà diminuito del 50% a titolo di concorso di colpa (art. 1227, comma 1, c.c., come spiegato in precedenza), per un totale di €
10.361,57 oltre interessi compensativi al tasso di legge, previa devalutazione, dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo.
6. – Per quanto concerne la domanda di manleva proposta dal _1
va accolta, avendo l'ente locale prodotto in giudizio copia della polizza
[...] VA per la responsabilità civile verso terzi legittimante la richiesta in questione nei confronti dell'assicuratore.
Quest'ultimo, d'altro canto, ha eccepito soltanto il limite del massimale (di cinque
14 milioni di euro per sinistro) e la presenza di una franchigia di euro cinquemila per singolo sinistro (oltre al rimanere le spese legali del comune assicurato a carico del medesimo).
§ 6. – le spese di lite.
Per quanto riguarda le spese di lite, visto il parziale accoglimento delle domande di parte attrice, esse vanno liquidate in suo favore, in assenza di nota specifica, secondo i parametri di cui al D.M. 55/14, considerato il valore della causa, secondo lo scaglione tra € 5.201,00 e € 26.00,00 tenuto conto della complessità della controversia, secondo i valori medi, per le fasi: di studio € 919,00, introduttiva €
777,00 di trattazione € 1.680,00, e decisionale € 1.701,00, per un totale di €
5.077,00, di cui per la quota del 50% va disposta l'integrale compensazione, mentre la parte restante dell'importo di € 3.553,90 oltre accessori, va posta a carico del convenuto soccombente con attribuzione all'avv. Marisa De Controparte_1
Quattro dichiaratasi procuratore antistatario dell'attrice.
Va disposta, invece, la totale compensazione tra le altre parti, i due convenuti e (nuova denominazione Controparte_1 OP assunta da , in quanto la domanda di AR manleva non è stata in alcun modo contestata dall'assicuratore che non ha svolto alcuna difesa contraria alla richiesta dell'ente locale al di là della eccepita irritualità della chiamata del terzo.
Le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto datato 28/04/2021 e poste provvisoriamente a carico solidale delle parti, devono essere poste definitivamente a carico delle parti soccombenti, e Controparte_1 [...]
(nuova denominazione assunta da OP AR
, che l'hanno richiesta (ferma la solidarietà delle parti del
[...] giudizio nei confronti del c.t.u.).
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica nella persona del giudice onorario, dott. Luca Storto, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è giudizio, ogni diversa istanza, deduzione e eccezione disattesa, così provvede:
1) In parziale accoglimento delle domande di parte attrice, per le ragioni sopra spiegate, condanna il convenuto al risarcimento in favore Controparte_1 di come in epigrafe meglio generalizzata, dei danni Parte_1
15 quantificati in € 10.361,57 oltre interessi compensativi al tasso di legge, previa devalutazione, dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo;
2) Accoglie la domanda di manleva proposta dal nei Controparte_1 confronti di (nuova denominazione OP assunta dal terzo chiamato in causa, AR
, e, per l'effetto, condanna quest'ultima a tenere
[...] indenne il convenuto da quanto esso sarà tenuto a pagare Controparte_1 alla parte attrice per effetto di questa sentenza, detratta la franchigia stabilita nel contratto di assicurazione;
3) Condanna il convenuto al pagamento delle spese Controparte_1 processuali sostenute dalla parte attrice che, come precisato nella parte motiva, sono liquidate in complessivi € 3.553,90 oltre al rimborso delle spese generali (15%), oltre C.p.A. e I.V.A., come per legge e se dovute, che attribuisce all'avv. Marisa De Quattro dichiaratasi procuratore antistatario;
4) Ferma la solidarietà delle parti costituite in giudizio nei confronti del c.t.u., pone le spese della c.t.u., liquidate con decreto del 28/04/2021, definitivamente a carico della parte convenuta e terzo assicuratore chiamato in causa;
5) Dichiara compensate le spese processuali tra il e il terzo Controparte_1 chiamato in causa, (nuova OP denominazione assunta da;
AR
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Giudice Onorario dott. Luca Storto
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