Articolo 971 del Codice civile
Articolo 997Articolo 999
Versione
19 aprile 1942
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Versione
30 gennaio 1971
Art. 971.

(Affrancazione).

((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 1970, N. 1138)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 1970, N. 1138)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 1970, N. 1138))

Se piu' sono gli enfiteuti, l'affrancazione puo' promuoversi anche da uno solo di essi, ma per la totalita'. In questo caso l'affrancante subentra nei diritti del concedente verso gli altri enfiteuti, salva, a favore di questi, una riduzione proporzionale del canone.

Se piu' sono i concedenti, l'affrancazione puo' effettuarsi per la quota che spetta a ciascun concedente.

L'affrancazione si opera mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale. Le modalita' sono stabilite da leggi speciali.
Entrata in vigore il 30 gennaio 1971
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