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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/10/2025, n. 3906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3906 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 31/10/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 676/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, Parte_1 dall'avvocato Maria Grazia Pannitteri;
-Ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
-Resistente contumace-
La parte ricorrente concludeva come da note scritte in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.01.2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 5932023000531077000, notificato in data 4.1.2024, con il quale l' intimava il pagamento di presunti contributi commercianti IVS fissi e CP_1 relative somme aggiuntive per l'anno 2021 e 2022, per un importo pari ad € 2.285,89
1 A sostegno dell'opposizione eccepiva e deduceva: che il ricorrente è stato liquidatore della società , con sede legale in Misterbianco, via San Controparte_2
Nicolò, 239, fino al 20.7.2017, data di cancellazione della società, come da visura camerale allegata;
che nonostante l'avvenuta cancellazione della società, l' ha CP_1 continuato negli anni a notificare al ricorrente avvisi di addebito per presunti contributi
IVS maturati e non corrisposti dal mese di agosto 2017; che il ricorrente, pertanto, non avendo altre attività commerciali e non essendo tenuto al pagamento dei contributi IVS, dopo la cancellazione della società, ha inviato tramite cassetto previdenziale istanza di cancellazione della propria posizione previdenziale e dei relativi contributi non dovuti;
che nonostante la prima istanza di cancellazione del 23.1.2020 sia stata accolta in data
25.3.2020, come risulta dall'estratto delle istanze presentate, l' ha continuato a CP_1 notificare avvisi di addebito per presunti contributi IVS non dovuti;
che in data
30.11.2023, il ricorrente presentava all' altra istanza, richiedendo anche un CP_1 appuntamento presso lo sportello, fissato per giorno 6.12.2023; che l'istanza veniva esitata, finalmente, con un provvedimento ufficiale di cancellazione del 5.12.2023, con il quale l' comunicava al ricorrente che “…in seguito alla domanda presentata in CP_1 data 30.11.2023, l'impresa indicata in oggetto, è stata cancellata con effetto dal
20.07.2017…”; che nonostante, però, il superiore provvedimento di cancellazione, successivamente, in data 29.12.2023, l' spediva l'avviso di addebito opposto, CP_1 consegnato il 4.1.2024.
CP_ Fissata l'udienza di discussione l nonostante la rituale evocazione in giudizio, non curava la costituzione e, pertanto, del medesimo se ne dichiara la contumacia.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 31.10.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione avvenuta nel termine perentorio di cui all'art. 24 dlgs 46/99.
Venendo all'esame del merito, osserva il decidente che nelle opposizioni al ruolo è onere dell'intimante opposto (come nelle opposizioni a decreto ingiuntivo) -che riveste
2 la posizione di attore in senso sostanziale- fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata.
Nella specie sarebbe stato onere dell' fornire la prova della sussistenza dei CP_1 presupposti per il sorgere dell'obbligo di parte ricorrente, con riferimento agli anni in questione, di iscrizione nella gestione commercianti.
Ciò posto è utile premettere la disciplina che regola la assicurazione presso la gestione commercianti.
Ai sensi dell'art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662: “ Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' sostituito dal seguente: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivita' commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilita' dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonche' per i soci di societa' a responsabilita' limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
La iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Va aggiunto che l'intervento di interpretazione autentica contenuto nell'art. 12 comma
11 dl 78/2010 convertito in l. 122/2010 (rispetto al quale la Consulta ha reiteratamente escluso i prospettati dubbi di costituzionalità: cfr. C.Cost. 15/2012 e 32/2013) ha definito la questione del ruolo del comma 208 dell'art. 1 l. 662/1996 (che prevede il
3 principio del cd assorbimento finalizzato all'iscrizione in una sola gestione previdenziale), chiarendo che tale assorbimento opera unicamente quando viene esercitata attività d'impresa in forma mista da parte di commercianti, artigiani e coltivatori diretti e non già allorchè, all'interno della stessa tipologia di attività di impresa (quale quella commerciale), il medesimo soggetto operi sia come amministratore (con il conseguente sorgere dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata) sia come commerciante (con il conseguente obbligo di versamento alla gestione commercianti). In tale ipotesi si verificano i presupposti dell'obbligo di doppia iscrizione e contribuzione (contra, antecedentemente all'intervento del legislatore, cfr.
SU Cass. 3240/2010).
Se è dunque vero che in sede giudiziaria non dovrà più valutarsi la prevalenza dell'attività di amministratore su quella di socio lavoratore, resta tuttavia fermo che -ai fini del sorgere dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione dell'amministratore (anche) alla gestione commercianti- deve sussistere la prova dell'abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale come richiesto dall'art. 1 comma 203
l.662/1996.
Al riguardo conserva tutt'ora valenza quanto affermato dalla Cass. SU 3240/2010 in punto alla distinzione tra attività di amministrazione e attività commerciale: “….non esistono disposizioni che indicano in dettaglio quali compiti siano demandati alla figura dell'amministratore nella srl. E' vero però che non può farsi rientrare nell'incarico solo il compimento di atti giuridici, poiché all'amministratore è affidata la gestione della società e, dunque, una attività di contenuto imprenditoriale che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte, ancorchè quest'ultimo non debba essere caratterizzato dall'abitualità dell'impegno esecutivo. Tali elementi si distinguono da quelli richiesti per l'iscrizione nella gestione commercianti. Invero detta assicurazione è posta a protezione, fina dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo –sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano- ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente”. Nella fattispecie, al contrario, non vi è nessuna prova in atti circa l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente nella gestione previdenziale in questione, non risultando né specificatamente dedotti né dimostrati i requisiti suddetti. 4 Né può ritenersi sufficiente a tale fine la qualità dello stesso di socio liquidatore, dovendosi -come detto- anche in tal caso dimostrare la partecipazione personale con abitualità e prevalenza all'attività aziendale delle stesse.
Orbene, nel caso in esame è pacifico che vi è stata cessazione formale dell'attività di liquidazione dell'azienda in data 20.07.2017, per cui certamente da tale data in poi alcuna pretesa poteva essere fatta valere nei confronti dell'odierno ricorrente.
Sulla scorta di quanto versato in atti, si può concludere sostenendo l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti del ricorrente per il periodo in contestazione.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
dichiara l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla Gestione
Commercianti per gli anni in contestazione e, pertanto, ne dispone la cancellazione;
per l'effetto, dichiara illegittima la pretesa contributiva portata dall'avviso di addebito numero 5932023000531077000 che annulla;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in CP_1 complessivi euro 1.867,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Catania, 31 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 31/10/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 676/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, Parte_1 dall'avvocato Maria Grazia Pannitteri;
-Ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
-Resistente contumace-
La parte ricorrente concludeva come da note scritte in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.01.2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 5932023000531077000, notificato in data 4.1.2024, con il quale l' intimava il pagamento di presunti contributi commercianti IVS fissi e CP_1 relative somme aggiuntive per l'anno 2021 e 2022, per un importo pari ad € 2.285,89
1 A sostegno dell'opposizione eccepiva e deduceva: che il ricorrente è stato liquidatore della società , con sede legale in Misterbianco, via San Controparte_2
Nicolò, 239, fino al 20.7.2017, data di cancellazione della società, come da visura camerale allegata;
che nonostante l'avvenuta cancellazione della società, l' ha CP_1 continuato negli anni a notificare al ricorrente avvisi di addebito per presunti contributi
IVS maturati e non corrisposti dal mese di agosto 2017; che il ricorrente, pertanto, non avendo altre attività commerciali e non essendo tenuto al pagamento dei contributi IVS, dopo la cancellazione della società, ha inviato tramite cassetto previdenziale istanza di cancellazione della propria posizione previdenziale e dei relativi contributi non dovuti;
che nonostante la prima istanza di cancellazione del 23.1.2020 sia stata accolta in data
25.3.2020, come risulta dall'estratto delle istanze presentate, l' ha continuato a CP_1 notificare avvisi di addebito per presunti contributi IVS non dovuti;
che in data
30.11.2023, il ricorrente presentava all' altra istanza, richiedendo anche un CP_1 appuntamento presso lo sportello, fissato per giorno 6.12.2023; che l'istanza veniva esitata, finalmente, con un provvedimento ufficiale di cancellazione del 5.12.2023, con il quale l' comunicava al ricorrente che “…in seguito alla domanda presentata in CP_1 data 30.11.2023, l'impresa indicata in oggetto, è stata cancellata con effetto dal
20.07.2017…”; che nonostante, però, il superiore provvedimento di cancellazione, successivamente, in data 29.12.2023, l' spediva l'avviso di addebito opposto, CP_1 consegnato il 4.1.2024.
CP_ Fissata l'udienza di discussione l nonostante la rituale evocazione in giudizio, non curava la costituzione e, pertanto, del medesimo se ne dichiara la contumacia.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 31.10.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione avvenuta nel termine perentorio di cui all'art. 24 dlgs 46/99.
Venendo all'esame del merito, osserva il decidente che nelle opposizioni al ruolo è onere dell'intimante opposto (come nelle opposizioni a decreto ingiuntivo) -che riveste
2 la posizione di attore in senso sostanziale- fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata.
Nella specie sarebbe stato onere dell' fornire la prova della sussistenza dei CP_1 presupposti per il sorgere dell'obbligo di parte ricorrente, con riferimento agli anni in questione, di iscrizione nella gestione commercianti.
Ciò posto è utile premettere la disciplina che regola la assicurazione presso la gestione commercianti.
Ai sensi dell'art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662: “ Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' sostituito dal seguente: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivita' commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilita' dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonche' per i soci di societa' a responsabilita' limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
La iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Va aggiunto che l'intervento di interpretazione autentica contenuto nell'art. 12 comma
11 dl 78/2010 convertito in l. 122/2010 (rispetto al quale la Consulta ha reiteratamente escluso i prospettati dubbi di costituzionalità: cfr. C.Cost. 15/2012 e 32/2013) ha definito la questione del ruolo del comma 208 dell'art. 1 l. 662/1996 (che prevede il
3 principio del cd assorbimento finalizzato all'iscrizione in una sola gestione previdenziale), chiarendo che tale assorbimento opera unicamente quando viene esercitata attività d'impresa in forma mista da parte di commercianti, artigiani e coltivatori diretti e non già allorchè, all'interno della stessa tipologia di attività di impresa (quale quella commerciale), il medesimo soggetto operi sia come amministratore (con il conseguente sorgere dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata) sia come commerciante (con il conseguente obbligo di versamento alla gestione commercianti). In tale ipotesi si verificano i presupposti dell'obbligo di doppia iscrizione e contribuzione (contra, antecedentemente all'intervento del legislatore, cfr.
SU Cass. 3240/2010).
Se è dunque vero che in sede giudiziaria non dovrà più valutarsi la prevalenza dell'attività di amministratore su quella di socio lavoratore, resta tuttavia fermo che -ai fini del sorgere dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione dell'amministratore (anche) alla gestione commercianti- deve sussistere la prova dell'abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale come richiesto dall'art. 1 comma 203
l.662/1996.
Al riguardo conserva tutt'ora valenza quanto affermato dalla Cass. SU 3240/2010 in punto alla distinzione tra attività di amministrazione e attività commerciale: “….non esistono disposizioni che indicano in dettaglio quali compiti siano demandati alla figura dell'amministratore nella srl. E' vero però che non può farsi rientrare nell'incarico solo il compimento di atti giuridici, poiché all'amministratore è affidata la gestione della società e, dunque, una attività di contenuto imprenditoriale che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte, ancorchè quest'ultimo non debba essere caratterizzato dall'abitualità dell'impegno esecutivo. Tali elementi si distinguono da quelli richiesti per l'iscrizione nella gestione commercianti. Invero detta assicurazione è posta a protezione, fina dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo –sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano- ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente”. Nella fattispecie, al contrario, non vi è nessuna prova in atti circa l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente nella gestione previdenziale in questione, non risultando né specificatamente dedotti né dimostrati i requisiti suddetti. 4 Né può ritenersi sufficiente a tale fine la qualità dello stesso di socio liquidatore, dovendosi -come detto- anche in tal caso dimostrare la partecipazione personale con abitualità e prevalenza all'attività aziendale delle stesse.
Orbene, nel caso in esame è pacifico che vi è stata cessazione formale dell'attività di liquidazione dell'azienda in data 20.07.2017, per cui certamente da tale data in poi alcuna pretesa poteva essere fatta valere nei confronti dell'odierno ricorrente.
Sulla scorta di quanto versato in atti, si può concludere sostenendo l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti del ricorrente per il periodo in contestazione.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
dichiara l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla Gestione
Commercianti per gli anni in contestazione e, pertanto, ne dispone la cancellazione;
per l'effetto, dichiara illegittima la pretesa contributiva portata dall'avviso di addebito numero 5932023000531077000 che annulla;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in CP_1 complessivi euro 1.867,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Catania, 31 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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