Cass. civ., sez. II, sentenza 22/06/1963, n. 1682
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Sentenza 22 giugno 1963

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Il termine 'livello', deriva da libellus, con la quale espressione veniva indicata la scrittura, e cioe lo strumento contrattuale con riferimento a vari tipi di rapporti. Nella successiva evoluzione storica fino ai nostri giorni, i nomi 'livello' ed 'enfiteusi', vennero promiscuamente adoperati nell'uso comune, per modo che i due istituti, pur se originariamente distinti, finirono in prosieguo, gia prima delle codificazioni moderne, per confondersi ed unificarsi, con la conseguente estensione anche ai livelli della generale disciplina sulla enfiteusi. Pertanto, la legge 15 febbraio 1958 n 74, contenente Disposizioni sull'ammontare massimo dei canoni dei livelli costituiti nelle province venete posti in essere prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1865, nonche sul prezzo di affrancazione dei fondi gravati, recependo la espressione ' livello', ha inteso riferirsi all'istituto attualmente esistente ed operante nelle province venete, e cioe ai rapporti sostanzialmente non difformi dall'enfiteusi, ma tuttavia ancora denominati livelli in forza di una radicata tradizione locale. Il richiamo alle Disposizioni relative all'enfiteusi, contenuto nell'art 5 di detta legge, non implica un riconoscimento, sia pure indiretto, dell'autonomia del contratto di livello Veneto, poiche il legislatore ha voluto piuttosto ribadire che, a parte la speciale regolamentazione all'uopo predisposta, rimaneva immutata la intrinseca identita dei due istituti, e quindi l'applicabilita della generale disciplina del codice civile. ( Conf 1366'61 3429'39).*

Al fine di stabilire la misura massima dei canoni livellari veneti ai sensi dell'art 1 della legge 15 febbraio 1958 n 74, il quale dispone che l'ammontare dei canoni non puo essere superiore al triplo del reddito dominicale del fondo gravato, determinato a norma del DL 4 aprile 1939 n 589, convertito nella legge 29 giugno 1939 n 976, il reddito dominicale deve essere calcolato esclusivamente ai sensi del richiamato DL n 589 del 1939, senza che possano applicarsi i decreti legge 7 febbraio 1946 n 30, 31 ottobre 1946 n 364 e 12 maggio 1947 n 356, non richiamati dall'art 1 della legge n 74 del 1958, con i quali furono stabiliti rispettivamente i coefficienti tre, sei e dodici di rivalutazione dei redditi calcolati ai sensi del DL n 589 del 1939' poiche infatti, i detti decreti legge n 30 del 1946, n 364 del 1946 e n 356 del 1947 non contengono delle mere Disposizioni di attuazione del DL n 589 del 1939, ma costituiscono fonti normative autonome, appare evidente che il legislatore del 1958 ha inteso riferirsi alla revisione generale degli estimi disposta nel 1939, riconoscendo tuttora efficacia al reddito dominicale base non rivalutato, siccome piu equo e conveniente in tema di canoni livellari veneti.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 22/06/1963, n. 1682
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1682
    Data del deposito : 22 giugno 1963

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