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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/05/2025, n. 2712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2712 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5747/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 29 maggio 2025 sono comparse per l'opponente l'avv. Mazzotta in sost. avv. Miracola per l'opposta l'avv. Vianello Chiara in sost. avv. Casellati.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti alle ore 16:20
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5747/2023 R.G. promossa da:
c.f. ), con l'avv. MIRACOLA MASSIMO Parte_1 P.IVA_1
opponente contro
(c.f. ), con gli avv.ti CASELLATI FRANCESCO e GIORGIO Controparte_1 P.IVA_2
MARCO opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto in data 1.3.23 l'intestato Tribunale ingiungeva a il pagamento senza Parte_1
dilazione, in favore di della somma di € 26.707,00, oltre ad interessi e spese del Controparte_1
procedimento monitorio, quale somma dovuta dall'ingiunta a saldo del rapporto di factoring intercorso tra le parti e cessato a seguito di comunicazione di recesso della banca.
Assumeva la ricorrente in monitorio, in particolare, che, dopo la conclusione di un contratto di factoring con in forza del quale l'ingiunta cedeva alla banca tutti i propri crediti vantati nei Parte_2
confronti di quest'ultima comunicava a che alcune fatture oggetto della cessione non CP_2 CP_1
pagina 2 di 5 potevano essere pagate perché compensate con ragioni di credito verso la cedente ovvero stornate;
che la cedente, in violazione delle pattuizioni contrattuali, intimava a il pagamento delle fatture cedute;
che CP_2
la banca comunicava la revoca del plafond pro soluto, con conseguente obbligo in capo alla cedente di corrispondere l'impagato; che la debitrice si riconosceva debitrice nei confronti della banca proponendo un piano di versamento rateale;
che successivamente la banca comunicava alla debitrice anche il recesso dal rapporto di finanziamento, intimando nuovamente il pagamento del dovuto.
Con atto di citazione del 19.4.23, ritualmente notificato, proponeva tempestiva Parte_1
opposizione avverso il provvedimento monitorio deducendo, a motivi, l'illegittima condotta della banca che, a fronte della comunicazione del debitore ceduto in ordine all'asserita compensazione dei CP_2
crediti vantati dalla cedente con propri asseriti controcrediti, decideva di recedere dal rapporto anziché, in considerazione della natura pro soluto del factoring, agire per il recupero nei confronti della ceduta;
l'impossibilità ex art. 1248 c.c. di compensare i crediti sorti in capo alla cedente nei confronti di per CP_2
eventi successivi al perfezionamento della cessione dei crediti al factor;
l'insussistenza in ogni caso di una possibile compensazione giacché al momento della comunicazione di l'opponente risultava creditrice CP_2
di quest'ultima di somme superiori ad € 2.500.000,00 in virtù dei rapporti intercorsi;
la necessità di ridurre comunque la somma dovuta di tutte le spese, oneri ed interessi incassati dalla banca in conseguenza della cessione.
L'opposta si costituiva ritualmente in giudizio concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
La banca, in particolare, preliminarmente valorizzando i riconoscimenti di debito già allegati con il ricorso monitorio, deduceva che, a norma dell'art. 15 del contratto di factoring, il rischio di insolvenza del debitore ceduto era stato riassunto in capo al fornitore;
che la concessione del plafond pro soluto doveva ritenersi automaticamente decaduta al verificarsi di determinati eventi contrattualmente previsti, come l'eccezione di compensazione opposta dal ceduto;
che nel caso era inapplicabile l'art. 1248 c.c. derogato dalla speciale disciplina prevista nel contratto di factoring sottoscritto dalle parti;
che la banca non aveva alcun onere di accertare la fondatezza della compensazione eccepita dalla debitrice ceduta.
Scambiate tra le parti le memorie ex art. 171-ter c.p.c., respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto e l'istanza di Ctu formulata dall'opponente, la causa è stata discussa pagina 3 di 5 all'udienza del 29.5.25, ex art. 281-sexies c.p.c., sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti.
L'opposizione è infondata.
Come già evidenziato nell'ordinanza in data 13.1.24, assumono valore assorbente di ogni ulteriore questione le comunicazioni dell'opponente in date 27.7.22 e 9.9.22 (all.ti 8-9 monitorio) con le quali
[...]
chiedeva, dapprima, di poter dilazionare in 5 rate mensili la somma di € 26.604,32 ricevuta a Parte_1
titolo di anticipo fatture e, successivamente, in 10 rate mensili.
A tali dichiarazioni, non contenendo le stesse alcuna riserva di eccezioni e/o di ripetizione della somma pagata, né potendo dalle stesse desumersi alcuna finalità transattiva, non può che riconnettersi pieno valore confessorio e/o di riconoscimento del debito azionato.
Tali dichiarazioni non sono state disconosciute dall'opponente la quale si è limitata a precisare, nell'atto introduttivo, che il pagamento rateale sarebbe stato richiesto al fine di evitare il giudizio sebbene la banca avesse agito in spregio alle condizioni contrattuali.
Peraltro, come già osservato, alcuna finalità transattiva o riserva risulta esplicitata nelle suddette missive.
Assume l'opponente, nella nota conclusiva, da un lato che le suddette proposte di pagamento non sarebbero idonee ad integrare riconoscimento giacché, dovendo tale atto contenere specifica intenzione ricognitiva, manifestare consapevolezza dell'esistenza del debito e rivelare il carattere della volontarietà, nel caso la proposta era finalizzata unicamente ad “evitare la risoluzione del contratto, con la consapevolezza che le somme non erano dovute e che la cessione era stata validamente effettuata” (nota conclusiva opponente, pag. 10); dall'altro che il denegato riconoscimento non precluderebbe la possibilità di contestare il rapporto fondamentale,
l'illegittimità della condotta, la nullità di singole clausole del contratto o la stessa sussistenza del diritto in conseguenza della violazione dei principi di correttezza e buona fede.
Si osserva, al riguardo, sotto il primo profilo, che la pronuncia invocata dall'opponente (Cass. 30/10/2002,
n. 15353), contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa precisa che il riconoscimento non richiede intenzione ricognitiva, essendo sufficiente la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito;
elementi questi che, nel caso, incontestabilmente sussistono non ravvisandosi, per converso, siccome non esplicitate, le finalità indicate dalla difesa dell'attrice.
Quanto a pretese nullità del contratto di factoring o di singole clausole, che anche l'avvenuto riconoscimento del debito, secondo la giurisprudenza citata dall'opponente (cfr. Cass. 31.01.2022 n. 2855),
pagina 4 di 5 non impedirebbe di invocare, si osserva che, ammesso che la domanda di accertamento della nullità della clausola sub 15 del contratto di factoring possa ritenersi ritualmente introdotta con la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., il riconoscimento, effettuato nella piena consapevolezza in capo all'opponente delle ragioni della pretesa di pagamento formulata dalla banca, non può che interpretarsi come rinuncia ad invocare pretese nullità della clausola, afferendo la stessa a diritti patrimoniali pienamente disponibili.
Il decreto ingiuntivo va, per l'effetto, integralmente confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- rigetta l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che si liquidano in €
5.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge
Venezia, 29/05/2025
Il Giudice dott. Paolo Filippone
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Venezia, 29 maggio 2025
Il Giudice dott. Paolo Filippone
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