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18 marzo 1987
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21 maggio 1988
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11 agosto 1991
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17 marzo 2020
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19 maggio 2020
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Art. 16. (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici) 1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in una o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non e' richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita' che abbiano la professionalita' eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti. (2)
2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato.
3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attivita' si esplichi nel territorio di piu' circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita' si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.
4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le modalita' e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in piu' regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonche' i criteri e le modalita' per la informatizzazione delle liste.
6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.
8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati.
9. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 MARZO 1988, N. 86 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 MAGGIO 1988, N. 160 .
(15) ((16)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D. L. 21 marzo 1988, n. 86 convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 1988, n. 160 ha disposto che la modifica al presente comma entra in vigore il 1° gennaio 1989. Sino al 31 dicembre 1988 continua ad applicarsi la disciplina vigente. -------------- AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che, ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerate la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospese per due mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto 17 marzo 2020, n. 18 le procedure di avviamento a selezione di cui al presente articolo. -------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 , convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 , come modificato dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 , ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerate la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto [...] le procedure di avviamento a selezione di cui all' articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 ".
2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato.
3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attivita' si esplichi nel territorio di piu' circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita' si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.
4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le modalita' e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in piu' regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonche' i criteri e le modalita' per la informatizzazione delle liste.
6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.
8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati.
9. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 MARZO 1988, N. 86 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 MAGGIO 1988, N. 160 .
(15) ((16)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D. L. 21 marzo 1988, n. 86 convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 1988, n. 160 ha disposto che la modifica al presente comma entra in vigore il 1° gennaio 1989. Sino al 31 dicembre 1988 continua ad applicarsi la disciplina vigente. -------------- AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che, ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerate la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospese per due mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto 17 marzo 2020, n. 18 le procedure di avviamento a selezione di cui al presente articolo. -------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 , convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 , come modificato dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 , ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerate la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto [...] le procedure di avviamento a selezione di cui all' articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 ".
Commentari • 47
- 1. Riserva ai militari nei concorsiMonica Catellani · https://www.publika.it/ · 22 aprile 2022 · 18.683914
Nei concorsi pubblici, così come nelle selezioni per avviamento dalle liste del collocamento (ex art. 16 della legge 56/1987) la riserva ai militari deve essere riconosciuta anche ai volontari in ferma annuale (VFA), anche se non espressamente contemplati dagli artt. 678 e 1014 del d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare). La mancanza di selezione concorsuale dei VFA è compensata dal fatto che la riserva opera all'interno ed ai fini dell'assunzione in procedure concorsuali pubbliche, attraverso il cui svolgimento, dunque, si recupera detto deficit nelle modalità di ingresso al servizio volontario di ferma. Quindi, occorre dare un . . .
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Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Roma, sez. V, sentenza 20/03/2023, n. 4829Provvedimento: […] - dell'Avviso pubblico – Determinazione n. G17153 del 10 dicembre 2019 di “ selezione, mediante avviamento degli iscritti ai centri per l'impiego della Regione Lazio, finalizzato all'assunzione di n. 127 operatori giudiziari (Area II, Fascia Economica F1), con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per la copertura di posti vacanti in uffici giudiziari aventi sede nella Regione Lazio, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 56/1987 ”, in uno agli atti allegati ad esso allegati;Leggi di più...
- domanda cautelare·
- annullamento di atti amministrativi·
- compensazione delle spese di lite·
- art. 16 Legge n. 56/1987·
- sopravvenuto difetto di interesse·
- cessazione della materia del contendere·
- selezione pubblica·
- graduatorie provvisorie·
- stabilizzazione del rapporto di lavoro·
- improcedibilità del ricorso