CA
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 17/02/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr.ssa Giulia Carleo Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 454/2021 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1148/2021
del Tribunale di Salerno depositata in data 8/4/2021
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Domenico Di Stasi, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Capaccio
Scalo (SA) via Magna Grecia n. 69 - Appellante
E
– – - – Appellati Controparte_1 P_ Controparte_3 Controparte_4
contumaci
Ragioni in fatto e diritto 1.Con atto di citazione notificato in data 11/8/2016 la società in qualità di Controparte_1
debitrice principale, ed i fideiussori e hanno P_ Controparte_3 Controparte_4
convenuto in giudizio la , chiedendo la Parte_1
rideterminazione del saldo del conto corrente n. 10081227 e del conto anticipo crediti n. 10081228;
la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente “ pretese e/o addebitate in
danno della correntista” ; la declaratoria di nullità della fideiussione prestata da , P_ [...]
e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e CP_3 Controparte_4
non patrimoniali subiti dalla parte attrice.
Gli attori hanno prospettato: a) la nullità della clausola relativa agli interessi perché indeterminati;
b)
l'esercizio dello ius variandi dei tassi di interesse “eventualmente concordati”, in violazione dell'art. 118 t.u.b.; c) l'illegittima capitalizzazione degli interessi;
d) l'applicazione della commissione di massimo scoperto in assenza di specifica pattuizione;
e) l'arbitraria applicazione delle valute;
f) il superamento del tasso soglia antiusura ex lege n. 108/1996.; g) la nullità della fideiussione perché
“articolata per clausole vessatorie ed illegittime” e “ prestata a fronte di obbligazioni principali
invalide”; i) la gestione dei rapporti bancari da parte della convenuta in violazione dei principi di correttezza e buona fede con conseguente diritto della parte attrice al risarcimento dei danni subiti.
1.1.La , costituitasi in giudizio, ha Parte_1
resistito ed ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria delle spese processuali.
1.2.Il Tribunale di Salerno con sentenza depositata in data 8/4/2021 ha così provveduto: “ accoglie
la domanda per quanto di ragione e per l'effetto accerta che il conto corrente n. 81228 si è chiuso
con un saldo positivo in favore di paria ad euro 5.356,53”; inoltre ha compensato le CP_5
spese di lite ponendo a carico esclusivo della convenuta le spese di C.T.U.. Il Giudice a quo – per quel che qui rileva – ha basato il proprio convincimento sugli esiti dell'espletata C.T.U. contabile,
evidenziando la correttezza dell'operato dell'ausiliario, peraltro, non contestato dalle parti processuali, ed ha argomentato: “ il consulente di ufficio ha concluso rideterminando il rapporto con
un saldo in favore della banca, relativamente al rapporto di c/c/ anticipi su fatture pari ad euro 5.356,53 rispetto ad euro 7.991,47 richiesto dalla , con una differenza quindi di euro CP_5
2.664,92”.
1.3. Avverso la predetta sentenza la ha Parte_1
proposto appello con atto di citazione notificato il 31/5/2021; ha criticato le ragioni della decisione impugnata ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
1.4. La società , e non si Controparte_1 P_ Controparte_3 Controparte_4
sono costituiti in giudizio.
1.5.La Corte, all'esito della trattazione scritta, con ordinanza del 19/10/2023 ha riservato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. In primis va dichiarata la contumacia della società nonché di Controparte_1 P_
, e in quanto gli appellati regolarmente citati in giudizio non
[...] Controparte_3 Controparte_4
si sono costituiti.
3. Chiarito tale profilo, la Corte ritiene che l'appello è fondato e, pertanto, va accolto.
4.La ha censurato la sentenza impugnata, deducendo che il Parte_1
Tribunale, sebbene abbia affermato di condividere gli esiti della C.T.U. contabile, ha deciso in modo difforme da quanto accertato dall'ausiliario di ufficio;
in particolare l'appellante – dopo avere puntualmente richiamato le conclusioni dell'esperto di ufficio – ha osservato che il Giudice a quo ha commesso “ due gravi errori”: a) ha considerato soltanto il saldo di euro 5.356,53 riferito al conto corrente n. 81228 anziché, come avrebbe dovuto, al conto corrente n. 81227; b) non ha tenuto conto del saldo del conto anticipi su fatture n. 81228 pari ad euro 50.000,00, giungendo così affermare che la banca è creditrice soltanto dell'importo di euro 5.356,53 e non già della somma di euro 55.356,53.
La censura è fondata.
La domanda sub iudice involge la rideterminazione del saldo sia del conto corrente n. 81227 sia del conto anticipo crediti n. 81228, entrambi accessi il 12/5/2014 dalla società Controparte_1
presso la filiale di Salerno della . Parte_1 L'esperto di ufficio ha espletato l'incarico sulla base della documentazione prodotta dalle parti,
tenendo conto degli estratti conto e degli estratti scalari relativi al periodo che va dal 15/5/2014 al
31/3/2016 e considerando che l'ultima contabilizzazione effettuata dalla banca sul conto corrente n.
81227 risale al 5/4/2016 ( elaborato tecnico di ufficio pagine 8 e 13).
In particolare il C.T.U. ha verificato quanto segue: a) il conto corrente n. 81227 è un conto ordinario;
la prima operazione registrata risale al 15/5/2014 e alla data del 31/3/2016 ( data dell'ultimo estratto conto in atti) la banca ha contabilizzato un saldo a debito del correntista pari ad euro 7.991,47; b) il conto corrente n. 81228 è un conto anticipo fatture;
la prima registrazione risale al 28/5/2014 e alla data del 31/3/2016 la banca ha contabilizzato un saldo a debito del correntista pari ad euro 50.000,00;
gli interessi e le spese addebitati su tale conto venivano girocontati trimestralmente sul conto corrente ordinario n. 81227 ( cfr. relazione tecnica di ufficio pag. 8).
Inoltre C.T.U. ha rielaborato: a) il conto corrente ordinario n. 81277, calcolando il tasso degli interessi passivi sulla base del tasso BOT emesso nei dodici mesi antecedenti alla conclusione del contratto,
in applicazione della disciplina dettata dall'art. 117 t.u.b., poiché non era stata sottoscritta la clausola relativa al tasso debitore intra ed extra fido e nel contempo non ha tenuto conto della commissione su fido accordato ( c.f.a.) in quanto non concordata dalle parti ( cfr. elaborato tecnico di ufficio pag. 13);
b) il conto anticipi fatture n. 81228, elidendo sia gli addebiti inerenti alla commissione sul fido accordato, non essendo stata pattuita, sia le spese non riferibili ad operazioni contabilizzate ( cfr.
relazione tecnica di ufficio pag. 12).
L'esperto di ufficio ha concluso : “Il c/c anticipo fatture n. 81228 al 31/3/2016 riporta un saldo a
debito invariato rispetto al saldo contabilizzato dalla banca pari ad euro 50.000,00 in considerazione
della funzione tecnica dello stesso;
il c/c ordinario n. 81127 alla data del 5 aprile 2016 riporta un
nuovo saldo finale a debito di euro 5.356,53 rispetto al saldo ante rielaborazione contabilizzato dalla
banca, in pari data, di euro 7.991,47; pertanto la differenza a titolo di interessi , competenze e spese
non valorizzate ammonta complessivamente ad euro 2.644,92” (cfr. relazione tecnica di ufficio pag.
14). Orbene il Giudice di prime cure, come emerge dall'univoco tenore della sentenza impugnata, ha aderito integralmente alle conclusioni del C.T.U., dando conto sia della correttezza dell'accertamento contabile espletato dall'ausiliario di ufficio sia del fatto che tale accertamento non è stato contestato dalle parti ( cfr. sotto tale profilo anche la relazione tecnica di ufficio pag. 14 nella parte in cui l'ausiliario di ufficio ha rappresentato di avere trasmesso la bozza ai consulenti di parte i quali non hanno formulato alcuna osservazione).
Ne consegue che la decisione adottata da Tribunale – avendo attribuito il saldo a debito del correntista,
rideterminato dal C.T.U. in euro 5.356,53, al conto corrente n. 81228 e non già al conto n. 81227,
come invece correttamente indicato dall'esperto di ufficio, e trascurando del tutto di considerare il saldo a debito del correntista relativo al conto anticipi fatture n. 81228 pari ad euro 50.000,00 – va riformata perché non è in linea con gli esiti della C.T.U. che lo stesso Tribunale ha affermato di condividere.
5. Le argomentazione esposte conducono all'accoglimento del gravame e alla conseguente riforma della sentenza impugnata, nel senso che, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla società da , e , va dichiarato Controparte_1 P_ Controparte_3 Parte_2
che il conto corrente n. 81227 alla data del 5/4/2016 presenta un saldo a debito del correntista pari ad euro 5.356,53 ed il conto anticipo su fatture n. 81228 alla data del 31/3/2016 presenta un saldo a debito del correntista pari ad euro 50.000,00.
Passando al governo delle spese processuali, giova ricordare che il Giudice di appello , allorché
riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere di ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. , il Giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr. Cass. n. 9064/2018; Cass. n.
11423/2016; Cass. n. 6259/2014). Orbene ad avviso della Corte - tenuto conto dell'esito complessivo della lite ed in particolare del fatto che è stata accolta parzialmente la domanda proposta dalla parte attrice articolata in più capi –
ricorrono le condizioni per la declaratoria di compensazione integrale delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio ( cfr. Cass. Sezioni Unite n. 32061/2022; Cass. n. 33147/2024); le spese della C.T.U. espletata in primo grado vanno poste per metà a carico dell'appellante e per la restante metà a carico degli appellati.
Ne consegue che - per effetto della nuova regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado, quale diretta conseguenza della riforma parziale della sentenza impugnata - resta assorbito il motivo di gravame incentrato sul rilievo che il Giudice di primo grado “attesa la palese
infondatezza della domanda attorea” avrebbe dovuto porre a carico degli attori integralmente o almeno in parte le spese processuali e le spese di C.T.U..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti della società Parte_1
e di , e avverso la sentenza Controparte_1 P_ Controparte_3 Controparte_4
del Tribunale di Salerno n. 1148/2021 depositata in data 8/4/2021, così provvede:
1. dichiara la contumacia della società nonchè di , Controparte_1 P_ [...]
e ; CP_3 Controparte_4
2. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che il conto corrente n. 81227 alla data del 5/4/2016 presenta un saldo a debito del correntista pari ad euro 5.356,53 ed il conto anticipo su fatture n. 81228 alla data del 31/3/2016 presenta un saldo a debito del correntista pari ad euro 50.000,00;
3. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio e pone le spese della C.T.U. espletata in primo grado per metà a carico dell'appellante e per la restante metà a carico degli appellati.
Salerno, 18/9/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosa D'Apice Maria Assunta Niccoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr.ssa Giulia Carleo Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 454/2021 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1148/2021
del Tribunale di Salerno depositata in data 8/4/2021
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Domenico Di Stasi, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Capaccio
Scalo (SA) via Magna Grecia n. 69 - Appellante
E
– – - – Appellati Controparte_1 P_ Controparte_3 Controparte_4
contumaci
Ragioni in fatto e diritto 1.Con atto di citazione notificato in data 11/8/2016 la società in qualità di Controparte_1
debitrice principale, ed i fideiussori e hanno P_ Controparte_3 Controparte_4
convenuto in giudizio la , chiedendo la Parte_1
rideterminazione del saldo del conto corrente n. 10081227 e del conto anticipo crediti n. 10081228;
la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente “ pretese e/o addebitate in
danno della correntista” ; la declaratoria di nullità della fideiussione prestata da , P_ [...]
e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e CP_3 Controparte_4
non patrimoniali subiti dalla parte attrice.
Gli attori hanno prospettato: a) la nullità della clausola relativa agli interessi perché indeterminati;
b)
l'esercizio dello ius variandi dei tassi di interesse “eventualmente concordati”, in violazione dell'art. 118 t.u.b.; c) l'illegittima capitalizzazione degli interessi;
d) l'applicazione della commissione di massimo scoperto in assenza di specifica pattuizione;
e) l'arbitraria applicazione delle valute;
f) il superamento del tasso soglia antiusura ex lege n. 108/1996.; g) la nullità della fideiussione perché
“articolata per clausole vessatorie ed illegittime” e “ prestata a fronte di obbligazioni principali
invalide”; i) la gestione dei rapporti bancari da parte della convenuta in violazione dei principi di correttezza e buona fede con conseguente diritto della parte attrice al risarcimento dei danni subiti.
1.1.La , costituitasi in giudizio, ha Parte_1
resistito ed ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria delle spese processuali.
1.2.Il Tribunale di Salerno con sentenza depositata in data 8/4/2021 ha così provveduto: “ accoglie
la domanda per quanto di ragione e per l'effetto accerta che il conto corrente n. 81228 si è chiuso
con un saldo positivo in favore di paria ad euro 5.356,53”; inoltre ha compensato le CP_5
spese di lite ponendo a carico esclusivo della convenuta le spese di C.T.U.. Il Giudice a quo – per quel che qui rileva – ha basato il proprio convincimento sugli esiti dell'espletata C.T.U. contabile,
evidenziando la correttezza dell'operato dell'ausiliario, peraltro, non contestato dalle parti processuali, ed ha argomentato: “ il consulente di ufficio ha concluso rideterminando il rapporto con
un saldo in favore della banca, relativamente al rapporto di c/c/ anticipi su fatture pari ad euro 5.356,53 rispetto ad euro 7.991,47 richiesto dalla , con una differenza quindi di euro CP_5
2.664,92”.
1.3. Avverso la predetta sentenza la ha Parte_1
proposto appello con atto di citazione notificato il 31/5/2021; ha criticato le ragioni della decisione impugnata ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
1.4. La società , e non si Controparte_1 P_ Controparte_3 Controparte_4
sono costituiti in giudizio.
1.5.La Corte, all'esito della trattazione scritta, con ordinanza del 19/10/2023 ha riservato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. In primis va dichiarata la contumacia della società nonché di Controparte_1 P_
, e in quanto gli appellati regolarmente citati in giudizio non
[...] Controparte_3 Controparte_4
si sono costituiti.
3. Chiarito tale profilo, la Corte ritiene che l'appello è fondato e, pertanto, va accolto.
4.La ha censurato la sentenza impugnata, deducendo che il Parte_1
Tribunale, sebbene abbia affermato di condividere gli esiti della C.T.U. contabile, ha deciso in modo difforme da quanto accertato dall'ausiliario di ufficio;
in particolare l'appellante – dopo avere puntualmente richiamato le conclusioni dell'esperto di ufficio – ha osservato che il Giudice a quo ha commesso “ due gravi errori”: a) ha considerato soltanto il saldo di euro 5.356,53 riferito al conto corrente n. 81228 anziché, come avrebbe dovuto, al conto corrente n. 81227; b) non ha tenuto conto del saldo del conto anticipi su fatture n. 81228 pari ad euro 50.000,00, giungendo così affermare che la banca è creditrice soltanto dell'importo di euro 5.356,53 e non già della somma di euro 55.356,53.
La censura è fondata.
La domanda sub iudice involge la rideterminazione del saldo sia del conto corrente n. 81227 sia del conto anticipo crediti n. 81228, entrambi accessi il 12/5/2014 dalla società Controparte_1
presso la filiale di Salerno della . Parte_1 L'esperto di ufficio ha espletato l'incarico sulla base della documentazione prodotta dalle parti,
tenendo conto degli estratti conto e degli estratti scalari relativi al periodo che va dal 15/5/2014 al
31/3/2016 e considerando che l'ultima contabilizzazione effettuata dalla banca sul conto corrente n.
81227 risale al 5/4/2016 ( elaborato tecnico di ufficio pagine 8 e 13).
In particolare il C.T.U. ha verificato quanto segue: a) il conto corrente n. 81227 è un conto ordinario;
la prima operazione registrata risale al 15/5/2014 e alla data del 31/3/2016 ( data dell'ultimo estratto conto in atti) la banca ha contabilizzato un saldo a debito del correntista pari ad euro 7.991,47; b) il conto corrente n. 81228 è un conto anticipo fatture;
la prima registrazione risale al 28/5/2014 e alla data del 31/3/2016 la banca ha contabilizzato un saldo a debito del correntista pari ad euro 50.000,00;
gli interessi e le spese addebitati su tale conto venivano girocontati trimestralmente sul conto corrente ordinario n. 81227 ( cfr. relazione tecnica di ufficio pag. 8).
Inoltre C.T.U. ha rielaborato: a) il conto corrente ordinario n. 81277, calcolando il tasso degli interessi passivi sulla base del tasso BOT emesso nei dodici mesi antecedenti alla conclusione del contratto,
in applicazione della disciplina dettata dall'art. 117 t.u.b., poiché non era stata sottoscritta la clausola relativa al tasso debitore intra ed extra fido e nel contempo non ha tenuto conto della commissione su fido accordato ( c.f.a.) in quanto non concordata dalle parti ( cfr. elaborato tecnico di ufficio pag. 13);
b) il conto anticipi fatture n. 81228, elidendo sia gli addebiti inerenti alla commissione sul fido accordato, non essendo stata pattuita, sia le spese non riferibili ad operazioni contabilizzate ( cfr.
relazione tecnica di ufficio pag. 12).
L'esperto di ufficio ha concluso : “Il c/c anticipo fatture n. 81228 al 31/3/2016 riporta un saldo a
debito invariato rispetto al saldo contabilizzato dalla banca pari ad euro 50.000,00 in considerazione
della funzione tecnica dello stesso;
il c/c ordinario n. 81127 alla data del 5 aprile 2016 riporta un
nuovo saldo finale a debito di euro 5.356,53 rispetto al saldo ante rielaborazione contabilizzato dalla
banca, in pari data, di euro 7.991,47; pertanto la differenza a titolo di interessi , competenze e spese
non valorizzate ammonta complessivamente ad euro 2.644,92” (cfr. relazione tecnica di ufficio pag.
14). Orbene il Giudice di prime cure, come emerge dall'univoco tenore della sentenza impugnata, ha aderito integralmente alle conclusioni del C.T.U., dando conto sia della correttezza dell'accertamento contabile espletato dall'ausiliario di ufficio sia del fatto che tale accertamento non è stato contestato dalle parti ( cfr. sotto tale profilo anche la relazione tecnica di ufficio pag. 14 nella parte in cui l'ausiliario di ufficio ha rappresentato di avere trasmesso la bozza ai consulenti di parte i quali non hanno formulato alcuna osservazione).
Ne consegue che la decisione adottata da Tribunale – avendo attribuito il saldo a debito del correntista,
rideterminato dal C.T.U. in euro 5.356,53, al conto corrente n. 81228 e non già al conto n. 81227,
come invece correttamente indicato dall'esperto di ufficio, e trascurando del tutto di considerare il saldo a debito del correntista relativo al conto anticipi fatture n. 81228 pari ad euro 50.000,00 – va riformata perché non è in linea con gli esiti della C.T.U. che lo stesso Tribunale ha affermato di condividere.
5. Le argomentazione esposte conducono all'accoglimento del gravame e alla conseguente riforma della sentenza impugnata, nel senso che, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla società da , e , va dichiarato Controparte_1 P_ Controparte_3 Parte_2
che il conto corrente n. 81227 alla data del 5/4/2016 presenta un saldo a debito del correntista pari ad euro 5.356,53 ed il conto anticipo su fatture n. 81228 alla data del 31/3/2016 presenta un saldo a debito del correntista pari ad euro 50.000,00.
Passando al governo delle spese processuali, giova ricordare che il Giudice di appello , allorché
riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere di ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. , il Giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr. Cass. n. 9064/2018; Cass. n.
11423/2016; Cass. n. 6259/2014). Orbene ad avviso della Corte - tenuto conto dell'esito complessivo della lite ed in particolare del fatto che è stata accolta parzialmente la domanda proposta dalla parte attrice articolata in più capi –
ricorrono le condizioni per la declaratoria di compensazione integrale delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio ( cfr. Cass. Sezioni Unite n. 32061/2022; Cass. n. 33147/2024); le spese della C.T.U. espletata in primo grado vanno poste per metà a carico dell'appellante e per la restante metà a carico degli appellati.
Ne consegue che - per effetto della nuova regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado, quale diretta conseguenza della riforma parziale della sentenza impugnata - resta assorbito il motivo di gravame incentrato sul rilievo che il Giudice di primo grado “attesa la palese
infondatezza della domanda attorea” avrebbe dovuto porre a carico degli attori integralmente o almeno in parte le spese processuali e le spese di C.T.U..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti della società Parte_1
e di , e avverso la sentenza Controparte_1 P_ Controparte_3 Controparte_4
del Tribunale di Salerno n. 1148/2021 depositata in data 8/4/2021, così provvede:
1. dichiara la contumacia della società nonchè di , Controparte_1 P_ [...]
e ; CP_3 Controparte_4
2. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che il conto corrente n. 81227 alla data del 5/4/2016 presenta un saldo a debito del correntista pari ad euro 5.356,53 ed il conto anticipo su fatture n. 81228 alla data del 31/3/2016 presenta un saldo a debito del correntista pari ad euro 50.000,00;
3. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio e pone le spese della C.T.U. espletata in primo grado per metà a carico dell'appellante e per la restante metà a carico degli appellati.
Salerno, 18/9/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosa D'Apice Maria Assunta Niccoli