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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/06/2025, n. 1899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1899 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3055/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appalto di opere pubbliche
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Controparte_1
Vella e Giuseppe Belpasso Florio, come da procura in atti;
ATTRICE
E rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Controparte_2
Marciano, come da procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.04.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 10.07.2020 la Controparte_1 esponeva che con Delibera di Giunta Comunale. n.209 del 16.07.2015 il
[...] ebbe ad approvare il progetto esecutivo relativo a lavori di Controparte_2 realizzazione di un'area attrezzata in via della Resistenza, lavori da appaltare tramite procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 37, 55 comma 5 e 82 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 163/2006 e che con Determina Dirigenziale n.528 del 04.12.2015 del Settore Appalti e Contratti dell'Ente la Controparte_2 procedura di gara (Codice CIG 6380243714) veniva definitivamente aggiudicata all'impresa - poi conferita nella s.r.l. Controparte_3 attrice - per un importo contrattuale di euro 398.325,92 oltre IVA. In data
18.07.2018 era poi stato sottoscritto il contratto di appalto tra l'ente appaltante e l'impresa appaltatrice, registrato all'Agenzia delle Entrate U.T. di Pagani in data
18.07.2018 al numero 6997 serie 1T. Con determina dirigenziale n. 10 del
18.01.2019 veniva approvata, in corso d'opera, una perizia di variante in diminuzione configurante un nuovo importo contrattuale pari ad euro 376.533,58 oltre IVA, sottoscritta con riserva da parte dell'impresa appaltatrice. Con nota
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/9 prot. 63787 del 22/11/2018 la C&G segnalava al ed alla Controparte_2
Direzione dei Lavori una serie di gravi lacune rilevate nelle tavole progettuali invitando l'Ente comunale a redigere opportuna perizia di variante al fine di approntare una puntuale elencazione delle numerose lavorazioni non previste dal progetto posto a base di gara ma necessarie ai fini dell'esecuzione dei lavori appaltati. Sia il che il D.L. non accoglievano né riscontravano Controparte_2 in alcun modo le segnalazioni dell'appaltatrice. La deduceva di Controparte_1 aver, tuttavia, onorato gli impegni contrattuali e i principi di diligenza e buona fede nell'esecuzione del rapporto obbligatorio, provvedendo comunque a completare i lavori appaltati, facendosi carico di costi ingenti per il compimento delle opere non previste nelle tavole progettuali e non contabilizzate dall'appaltante. E cosi in data 27.02.2019 la comunicava Controparte_1
l'avvenuta ultimazione dei lavori. In data 20 giugno 2019, il Direttore dei lavori, ing. , redigeva il conto finale con annessa relazione, Parte_1 attestando un importo a consuntivo delle opere realizzate pari ad € 376.529,96. In data 21.06.2019 la ditta appaltatrice sottoscriveva con riserva il conto finale, esplicitando le proprie deduzioni sul registro di contabilità con nota prot.36047 del 02.07.2019 accompagnata da relativo computo metrico estimativo recante l'indicazione specifica delle ulteriori lavorazioni eseguite e non contabilizzate nel progetto posto a base di gara. In data 09.07.2019 veniva sottoscritto il
Certificato di regolare esecuzione ai sensi del DPR 207/2010 in cui il Direttore dei Lavori dava atto della corrispondenza delle opere eseguite al progetto esecutivo ed alle prescrizioni contrattuali ovvero dell'esecuzione “a regola d'arte” delle lavorazioni appaltate. Con determina dirigenziale n. 125 del 28/10/2019 avente ad oggetto “Approvazione conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori” il in persona del Responsabile Controparte_2
p.t. del Settore Lavori pubblici e manutenzione, rigettava ovvero dichiarava inammissibili tutte le riserve apposte dalla ditta appaltatrice sugli atti contabili e ribadite in sede di conto finale, ritenendo di condividere le controdeduzioni alle riserve formulate dal D.L nonché la successiva relazione del RUP, ing. Per_1 atti mai comunicati all'assistita. Con PEC del 20/12/2019 la C&G diffidava il a provvedere al pagamento della somma pari ad € 137.949,55 Controparte_2
a titolo di differenze dovute sui lavori appaltati e in data 21/02/2020, in riscontro alla diffida del 20 dicembre, il ribadiva il proprio diniego Controparte_2 sulla base di quanto già esplicato con la Determina Dirigenziale n.125 del 28 ottobre 2019. L'attrice allegava che oltre ad aver sopportato considerevoli costi per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte, aveva altresì ottemperato ad ulteriori attività richieste dall'Ente e dalla D.L ma non previste negli atti di gara. Per tali motivi conveniva in giudizio il chiedendo al giudice di Controparte_2 accertare e dichiarare il diritto di essa al pagamento Controparte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/9 dell'importo di euro 137.949,55 a titolo di maggiori oneri e/o rata di saldo dei lavori per cui è causa nonchè di euro 8.900,31 per i costi di smaltimento rifiuti già sostenuti, euro 3.615,00 per le ulteriori lavorazioni eseguite ma non previste in contratto e, per l'effetto, condannare il a pagare il Controparte_2 complessivo importo di euro 150.460,00 in favore dell'attrice, oltre interessi di legge ed oltre al maggior danno ex art.1224, comma 2, cod. civ. ovvero condannare parte convenuta al pagamento del diverso maggiore o minore importo che risulterà in corso di causa, da determinarsi a mezzo ctu e/o da determinarsi in via equitativa;
in subordine chiedeva di accertare e dichiarare il diritto di credito di essa attrice a titolo di risarcimento danni e/o per equo compenso ex art. 1664 e, per l'effetto, condannare il al Controparte_2 pagamento della somma di euro 150.460,00 o della diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche da determinarsi a mezzo ctu;
in via ulteriormente subordinata e/o gradata, accogliere la domanda e condannare il al pagamento del medesimo importo in favore di parte attrice Controparte_2
a titolo di ingiustificato arricchimento.
Costituitosi tardivamente in giudizio, il deduceva Controparte_2
l'inammissibilità delle riserve asseritamente apposte dalla ditta appaltatrice ai documenti amministrativi e contabili, in relazione al contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 201 del D.P.R. 207/2010, abrogato ma applicabile alla fattispecie di cui si tratta alla luce dell'entrata in vigore del D.lgs. 50/16 successiva alla aggiudicazione definitiva dell'appalto, il quale sancisce che “1. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'esecutore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.
2. L'esecutore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 239 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 240 del codice, eventualmente aggiornandone l'importo.
3. Se
l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato” . Allegava che come si evince dalla nota del 17.07.2019 a firma del Direttore dei Lavori richiamata peraltro nella Determina dirigenziale n. 125/2019 per l'approvazione del conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori, nessuna delle riserve esplicitate da parte attrice nei documenti contabili ed amministrativi appariva conforme al dettato normativo di cui agli artt. 190-191 D.P.R. 207/2010, in tema di forma, contenuto e modalità di proposizione delle riserve. In particolare erano in contrasto con il comma 2 art. 191 D.P.R. 207/2010: “2. Le riserve sono iscritte a
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/9 pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.” . Evidenziava che dalla documentazione prodotta in atti risultava che:
1. Verbale di consegna in via d'urgenza del 29/06/2018 firmato senza riserva;
2. Verbale di sospensione del
16/08/2018 firmato con riserva da parte dell'impresa: riserva non esplicitata nei successivi 15 giorni;
3. Verbale di ripresa del 27/09/2018 firmato con riserva: riserva non esplicitata nei successivi 15 giorni;
4. firmato il CP_4
22/11/2018 dall'impresa senza riserva;
5. Progetto di variante del 15/01/2019 firmato dall'impresa con riserva: riserva non esplicitata nei successivi 15 giorni;
6. Secondo S.A.L. del 19/02/2019 firmato con riserva: riserva non esplicitata nei successivi 15 giorni;
7. Certificato di ultimazione lavori del 27/02/2019 firmato con riserva: esplicitazione della riserva avvenuta oltre i successivi 15 giorni e precisamente con nota prot. 20795 del 12/04/2019 e con nota prot. 22220 del
19/04/2019; 8. Stato finale del 21/06/2019 firmato con riserva: riserva esplicitata entro i successivi 15 giorni e precisamente con nota prot.36047 del 02.07.2019;9.
Certificato di regolare esecuzione del 09/07/2018 prot. 37707 firmato dall'impresa senza riserve. Aggiungeva che pur volendo esulare dalla disciplina sopra richiamata, la prima segnalazione al comune di ad opera CP_2 dell'appaltatrice era pervenuta solo in data 22.11.2018 con nota prot. n. 63787.
Per tali motivi chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., fatta dal giudice una proposta conciliativa non accettata dal convenuto per una somma omnicomprensiva di euro 100.000,00 da pagare all'attrice, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base dei fatti non contestati e della documentazione prodotta, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Giova preliminarmente precisare che la procedura di gara per cui è causa fu indetta dal nell'anno 2015, segnatamente in data Controparte_2
18.09.2015, dunque sotto la vigenza delle disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici del 2006 (D. Lgs. 163/2006), che trova applicazione nella vicenda de qua, in quanto il contratto risulta aggiudicato prima del
19.04.2016, ovvero prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016.
Diversamente da quanto sostenuto dal convenuto ente, l'impresa appaltatrice l'appaltatrice ebbe più volte a contestare gli importi liquidati in
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/9 corso di esecuzione dei lavori. In particolare, con riferimento al registro di contabilità relativo al SAL n.1 del 22 novembre 2018, le riserve dell'impresa furono tempestivamente esplicate con autonoma relazione (v. nota prot.
63787 del 22.11.2018), da ritenersi parte integrante del registro di contabilità, in conformità all'accordo delle parti. Le riserve furono trasmesse all'ente appaltante nella stessa data di sottoscrizione del primo SAL e, pertanto, non vi è dubbio che siano ad esso riconducibili. Del pari tali riserve furono tenute ferme all'atto della sottoscrizione del secondo SAL del 19.02.2019, anch'esso sottoscritto con riserva. Inoltre, anche lo stato finale fu sottoscritto con riserva, con esplicitazione sufficientemente dettagliata delle deduzioni dell'appaltatrice. Poi, in punto di tempestività delle riserve, va chiarito che le contestazioni e/o domande formulate dall'impresa hanno ad oggetto non una singola operazione ma il rapporto contrattuale in sé - cd. riserve generali - per le quali il momento ultimo per l'iscrizione di riserva coincide con quello della chiusura della contabilità - ovvero fatti “continuativi”, che non si esauriscono in un preciso momento, ma che si sono protratto nel tempo, a cavallo di più stati di avanzamento lavori. Ai sensi del secondo comma dell'art. 191 del DPR 207/2010 la riserva deve essere iscritta nell'atto immediatamente successivo al “verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole”, per cui è da considerarsi tempestiva anche la riserva iscritta al momento della cessazione del fatto stesso. Nel caso in esame fino alla fine del rapporto l'attrice ebbe a far presente reiteratamente al convenuto della necessità di una perizia di variante in aumento, ma sul punto non ebbe mai alcuna risposta.
Infatti l'impresa appaltatrice in modo corretto ebbe ad evidenziare ex art. 1660 c.c. sin da subito una serie di gravi lacune rilevate nelle tavole progettuali, invitando l'ente a redigere opportuna perizia di variante al fine di approntare una puntuale elencazione delle numerose lavorazioni non previste dal progetto posto a base di gara ma comunque necessarie ai fini dell'esecuzione dei lavori appaltati. Sia il che il D.L. non Controparte_2 solo non riscontrarono in alcun modo le segnalazioni dell'appaltatrice, ma nel corso dei lavori mai si sono opposti alla esecuzione delle lavorazioni non previste in progetto, sebbene poi, ultimata l'opera, non le hanno contabilizzate, pur certificando che le opere erano state completate a regola d'arte. Infatti, in data 20 giugno 2019, il Direttore dei lavori, ing. Parte_1
, redigeva il conto finale con annessa relazione, attestando un
[...] importo a consuntivo delle opere realizzate pari ad € 376.529,96 – importo così determinato addirittura in seguito ad una variante in diminuzione, approvata in corso d'opra.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/9 Va detto che l'appaltatrice ebbe a sottoscrivere con riserva tutti gli atti contabili relativi ai lavori, ivi compreso, per quanto qui di interesse, il conto finale dei lavori redatto dal D.L., rispetto al quale la C&G ha esplicitato le proprie deduzioni con nota prot.36047 del 02.07.2019, recante l'indicazione specifica delle ulteriori lavorazioni eseguite e non contabilizzate nel progetto posto a base di gara.
Tali considerazioni sono state immotivatamente trascurate dell'Ente per cui con ulteriore istanza del 20 dicembre 2019 la C&G, per il tramite degli scriventi procuratori, diffidava il a provvedere al Controparte_2 pagamento della somma pari ad € 137.949,55 a titolo di differenze dovute sui lavori appaltati.
In ogni caso, ai fini di una complessiva valutazione della presente controversia non può essere trascurata l'effettiva realizzazione, da parte della di lavorazioni ulteriori rispetto a quelle contrattualmente Controparte_1 previste ovvero l'esecuzione (a regola d'arte) di lavori non computati dall'appaltante ma comunque eseguiti dall'impresa e di fatto accettati dal
Direttore dei Lavori. Trattasi in particolare di opere che non sono diverse ed aggiuntive rispetto all'opera appaltata, ma trattasi di opere essenziali all'opera in quanto senza di esse l'opera non era in grado di essere funzionale all'uso cui era destinata. Si pensi: alla predisposizione di linee gas e linee elettriche non previste negli atti progettuali, alla fornitura e posa in opera di lampade di emergenza e corpi illuminanti in genere, alla differente e più onerosa armatura dei solai imposta da norme di sicurezza, alle maggiori lavorazioni di scavo, alla messa in esercizio di un impianto di irrigazione automatico, alla messa in esercizio della caldaia.
Va rilevato che l'effettiva esecuzione di tali ulteriori lavorazioni, mai Contr risulta contestata né dal D.L né dal e nemmeno dall'ente appaltante nel presente giudizio.
Infondata è poi la linea difensiva del convenuto, secondo il quale l'appaltatrice nel corso del rapporto contrattuale non ebbe a sollevare tempestivamente riserve e/o se sollevate, lo ebbe a fare con modalità che le rendevano inammissibili e quindi come non fatte. Sul punto basta richiamare la menzionata nota prot. 63787 del 22/11/2018 con cui la C&G pose all'attenzione del Comune di e del Direttore dei Lavori, ing. CP_2
, una serie di carenze ed incongruenze rilevate delle Parte_1 tavole progettuali, relative ad opere necessarie all'opera tra le quali: la sottostima delle fondazioni delle strutture con conseguente diminuzione dei ferri di armatura e delle casseforme;
il mancato computo del magrone di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/9 sottofondo;
la mancata specificazione dell'armatura del calcestruzzo per i muretti perimetrali e per le travi di bordo dei campi da tennis all'interno delle tavole grafiche, la mancata specificazione degli impianti elettrici con relative dorsali, linee, punti luce e punti prese, corpi illuminanti e di emergenza;
l' assenza di linee elettriche principali, corda di rame “nuda” e linea del gas all'interno degli elaborati grafici relativi agli impianti. Il Controparte_2 avrebbe dovuto prendere atto della fondatezza dei rilievi dell'appaltatrice, procedendo ad una perizia di variante, invece, senza ma pronunciarsi sulla richiesta di variante, ebbe a consentire l'esecuzione delle lavorazioni non previste in progetto ma essenziali alla funzionalità dell'opera, salvo poi alla fine respingere le pretese dall'impresa, appellandosi alla asserita inammissibilità delle riserve.
Risulta, infatti, che la C&G ebbe a sottoscrivere con riserva il Progetto di variante in diminuzione del 15/1/2019, il Registro di contabilità n.2 e n.3, il
Certificato di ultimazione dei lavori e lo Stato Finale dei Lavori. Contr La ha dovuto agire in giudizio per far valere il proprio diritto ad essere indennizzata della mancata o errata quantificazione dei costi relativi a numerose lavorazioni, e, segnatamente: superficie area parcheggio maggiore rispetto ai grafici di progetto;
“strato di misto” maggiore in relazione agli scavi;
mancato computo per alcune lavorazioni di scavo con relativa movimentazione del materiale di scavo;
mancato o sottostimato computo in relazione a ferro di armatura per conglomerato cementizio, casseforme per calcestruzzo, calcestruzzo per magrone di sottofondo, calcestruzzo per fondazioni;
maggiori o differenti lavorazioni effettuate in ottemperanza alle integrazioni agli elaborati grafici richieste dal Genio Civile durante l'esecuzione dei lavori, tra cui: spessore solai 24 cm anziché 22 cm, differente tipologia dei solai (armati in opera anziché con travetti precompressi), armature maggiorate;
errata/sottostimata contabilizzazione misure dei solai inferiori a tre volte rispetto alle reali misure previste nei grafici;
errato conteggio porte interne, effettuato a numero anziché a mq, come espressamente richiesto dal prezzario posto a base di gara;
errato computo delle lavorazioni di scavo per realizzazione linee fognarie, non recante la valutazione delle pendenze necessarie per il corretto funzionamento delle stesse oltre che la necessaria voce di rinterro;
mancata indicazione, all'interno delle tavole relative alla parte impiantistica, di numerose lavorazioni: corpi illuminanti, lampade di emergenza e dorsali, linea del gas;
mancata previsione in progetto dei cavi di alimentazione per la linea principale, della corda di rame “nudo” per la messa a terra degli impianti e dei quadri elettrici
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/9 necessari;
errato/sottostimato computo dei corpi illuminanti dei campi da tennis scoperti nel computo metrico e mancato computo relativo agli
“sbracci” per i pali del parcheggio;
mancato computo dell'impianto di irrigazione per i campi scoperti la cui realizzazione è stata richiesta nel verbale di ultimazione dei lavori;
smaltimento di 345210 kg di materiale di tipo CER 17.05.04 sostenendo una spesa complessiva di euro 7.259,34 oltre
Iva, come da fatture trasmesse al D.L. e prodotte in atti;
esecuzione di una serie di lavorazioni all'interno di un'area sottoposta a vincolo archeologico, il tutto per l'importo di € 3.615,00.Nessuna di tali lavorazioni è stata contestata Contr dal D.L., dal e in giudizio dal convenuto, il quale ultimo si è limitato a richiamare il contenuto della nota del 17.07.2019 a firma del Direttore dei
Lavori e la Determina dirigenziale n. 125/2019 motivata sulla base della citata nota del D.L.
Ciò posto, va rilevato che le lavorazioni di cui l'impresa chiede il pagamento non risultano indicate in contratto e negli atti progettuali per obbiettiva carenza di questi ultimi, per cui per esse l'attrice non può esercitare l'azione di adempimento contrattuale. Le lavorazioni eseguite non risultano nemmeno formalmente ordinate dal D.L. o dal RUP, per cui l'impresa nemmeno poteva avvantaggiarsi della norma di cui all'art. 191 comma 4
T.U.E.L, vale a dire di agire nei confronti del funzionario responsabile che ebbe a ordinare all'appaltatrice le lavorazioni. Sussistono, dunque, i presupposti di ammissibilità dell'azione sussidiaria di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c., in relazione alla quale è evidente l'arricchimento di cui ha goduto l'ente appaltante, il quale dovrà essere condannato a indennizzare, nei limiti dell'arricchimento, l'impresa appaltatrice della correlativa diminuzione patrimoniale subita. Il convenuto, infatti, ebbe ad accettare l'ultimazione dell'opera e a certificarla come regolarmente eseguita, con tutte le lavorazioni aggiuntive eseguite dall'impresa, così attestandone l'utilità per il Comune.
Considerato che
l'indennizzo ex art. 2041 c.c. non può essere commisurato al corrispettivo contrattuale spettante all'impresa nel caso in cui le lavorazioni eseguite fossero state sin dall'inizio contemplate in contratto, a fronte della richiesta dall'attrice di essere compensata per ulteriori euro 150.460,00 appare congruo assegnare all'attrice in via equitativa un indennizzo pari ad euro 100.000,00 oltre interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/9 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea ex art. 2041 c.c. e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro
100.000,00 oltre interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice delle spese di giudizio, che liquida in euro 14.103,00 per compensi di difesa, oltre rimborso del contributo unificato e della marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Così deciso in data 30.05.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3055/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appalto di opere pubbliche
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Controparte_1
Vella e Giuseppe Belpasso Florio, come da procura in atti;
ATTRICE
E rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Controparte_2
Marciano, come da procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.04.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 10.07.2020 la Controparte_1 esponeva che con Delibera di Giunta Comunale. n.209 del 16.07.2015 il
[...] ebbe ad approvare il progetto esecutivo relativo a lavori di Controparte_2 realizzazione di un'area attrezzata in via della Resistenza, lavori da appaltare tramite procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 37, 55 comma 5 e 82 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 163/2006 e che con Determina Dirigenziale n.528 del 04.12.2015 del Settore Appalti e Contratti dell'Ente la Controparte_2 procedura di gara (Codice CIG 6380243714) veniva definitivamente aggiudicata all'impresa - poi conferita nella s.r.l. Controparte_3 attrice - per un importo contrattuale di euro 398.325,92 oltre IVA. In data
18.07.2018 era poi stato sottoscritto il contratto di appalto tra l'ente appaltante e l'impresa appaltatrice, registrato all'Agenzia delle Entrate U.T. di Pagani in data
18.07.2018 al numero 6997 serie 1T. Con determina dirigenziale n. 10 del
18.01.2019 veniva approvata, in corso d'opera, una perizia di variante in diminuzione configurante un nuovo importo contrattuale pari ad euro 376.533,58 oltre IVA, sottoscritta con riserva da parte dell'impresa appaltatrice. Con nota
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/9 prot. 63787 del 22/11/2018 la C&G segnalava al ed alla Controparte_2
Direzione dei Lavori una serie di gravi lacune rilevate nelle tavole progettuali invitando l'Ente comunale a redigere opportuna perizia di variante al fine di approntare una puntuale elencazione delle numerose lavorazioni non previste dal progetto posto a base di gara ma necessarie ai fini dell'esecuzione dei lavori appaltati. Sia il che il D.L. non accoglievano né riscontravano Controparte_2 in alcun modo le segnalazioni dell'appaltatrice. La deduceva di Controparte_1 aver, tuttavia, onorato gli impegni contrattuali e i principi di diligenza e buona fede nell'esecuzione del rapporto obbligatorio, provvedendo comunque a completare i lavori appaltati, facendosi carico di costi ingenti per il compimento delle opere non previste nelle tavole progettuali e non contabilizzate dall'appaltante. E cosi in data 27.02.2019 la comunicava Controparte_1
l'avvenuta ultimazione dei lavori. In data 20 giugno 2019, il Direttore dei lavori, ing. , redigeva il conto finale con annessa relazione, Parte_1 attestando un importo a consuntivo delle opere realizzate pari ad € 376.529,96. In data 21.06.2019 la ditta appaltatrice sottoscriveva con riserva il conto finale, esplicitando le proprie deduzioni sul registro di contabilità con nota prot.36047 del 02.07.2019 accompagnata da relativo computo metrico estimativo recante l'indicazione specifica delle ulteriori lavorazioni eseguite e non contabilizzate nel progetto posto a base di gara. In data 09.07.2019 veniva sottoscritto il
Certificato di regolare esecuzione ai sensi del DPR 207/2010 in cui il Direttore dei Lavori dava atto della corrispondenza delle opere eseguite al progetto esecutivo ed alle prescrizioni contrattuali ovvero dell'esecuzione “a regola d'arte” delle lavorazioni appaltate. Con determina dirigenziale n. 125 del 28/10/2019 avente ad oggetto “Approvazione conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori” il in persona del Responsabile Controparte_2
p.t. del Settore Lavori pubblici e manutenzione, rigettava ovvero dichiarava inammissibili tutte le riserve apposte dalla ditta appaltatrice sugli atti contabili e ribadite in sede di conto finale, ritenendo di condividere le controdeduzioni alle riserve formulate dal D.L nonché la successiva relazione del RUP, ing. Per_1 atti mai comunicati all'assistita. Con PEC del 20/12/2019 la C&G diffidava il a provvedere al pagamento della somma pari ad € 137.949,55 Controparte_2
a titolo di differenze dovute sui lavori appaltati e in data 21/02/2020, in riscontro alla diffida del 20 dicembre, il ribadiva il proprio diniego Controparte_2 sulla base di quanto già esplicato con la Determina Dirigenziale n.125 del 28 ottobre 2019. L'attrice allegava che oltre ad aver sopportato considerevoli costi per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte, aveva altresì ottemperato ad ulteriori attività richieste dall'Ente e dalla D.L ma non previste negli atti di gara. Per tali motivi conveniva in giudizio il chiedendo al giudice di Controparte_2 accertare e dichiarare il diritto di essa al pagamento Controparte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/9 dell'importo di euro 137.949,55 a titolo di maggiori oneri e/o rata di saldo dei lavori per cui è causa nonchè di euro 8.900,31 per i costi di smaltimento rifiuti già sostenuti, euro 3.615,00 per le ulteriori lavorazioni eseguite ma non previste in contratto e, per l'effetto, condannare il a pagare il Controparte_2 complessivo importo di euro 150.460,00 in favore dell'attrice, oltre interessi di legge ed oltre al maggior danno ex art.1224, comma 2, cod. civ. ovvero condannare parte convenuta al pagamento del diverso maggiore o minore importo che risulterà in corso di causa, da determinarsi a mezzo ctu e/o da determinarsi in via equitativa;
in subordine chiedeva di accertare e dichiarare il diritto di credito di essa attrice a titolo di risarcimento danni e/o per equo compenso ex art. 1664 e, per l'effetto, condannare il al Controparte_2 pagamento della somma di euro 150.460,00 o della diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche da determinarsi a mezzo ctu;
in via ulteriormente subordinata e/o gradata, accogliere la domanda e condannare il al pagamento del medesimo importo in favore di parte attrice Controparte_2
a titolo di ingiustificato arricchimento.
Costituitosi tardivamente in giudizio, il deduceva Controparte_2
l'inammissibilità delle riserve asseritamente apposte dalla ditta appaltatrice ai documenti amministrativi e contabili, in relazione al contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 201 del D.P.R. 207/2010, abrogato ma applicabile alla fattispecie di cui si tratta alla luce dell'entrata in vigore del D.lgs. 50/16 successiva alla aggiudicazione definitiva dell'appalto, il quale sancisce che “1. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'esecutore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.
2. L'esecutore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 239 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 240 del codice, eventualmente aggiornandone l'importo.
3. Se
l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato” . Allegava che come si evince dalla nota del 17.07.2019 a firma del Direttore dei Lavori richiamata peraltro nella Determina dirigenziale n. 125/2019 per l'approvazione del conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori, nessuna delle riserve esplicitate da parte attrice nei documenti contabili ed amministrativi appariva conforme al dettato normativo di cui agli artt. 190-191 D.P.R. 207/2010, in tema di forma, contenuto e modalità di proposizione delle riserve. In particolare erano in contrasto con il comma 2 art. 191 D.P.R. 207/2010: “2. Le riserve sono iscritte a
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/9 pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.” . Evidenziava che dalla documentazione prodotta in atti risultava che:
1. Verbale di consegna in via d'urgenza del 29/06/2018 firmato senza riserva;
2. Verbale di sospensione del
16/08/2018 firmato con riserva da parte dell'impresa: riserva non esplicitata nei successivi 15 giorni;
3. Verbale di ripresa del 27/09/2018 firmato con riserva: riserva non esplicitata nei successivi 15 giorni;
4. firmato il CP_4
22/11/2018 dall'impresa senza riserva;
5. Progetto di variante del 15/01/2019 firmato dall'impresa con riserva: riserva non esplicitata nei successivi 15 giorni;
6. Secondo S.A.L. del 19/02/2019 firmato con riserva: riserva non esplicitata nei successivi 15 giorni;
7. Certificato di ultimazione lavori del 27/02/2019 firmato con riserva: esplicitazione della riserva avvenuta oltre i successivi 15 giorni e precisamente con nota prot. 20795 del 12/04/2019 e con nota prot. 22220 del
19/04/2019; 8. Stato finale del 21/06/2019 firmato con riserva: riserva esplicitata entro i successivi 15 giorni e precisamente con nota prot.36047 del 02.07.2019;9.
Certificato di regolare esecuzione del 09/07/2018 prot. 37707 firmato dall'impresa senza riserve. Aggiungeva che pur volendo esulare dalla disciplina sopra richiamata, la prima segnalazione al comune di ad opera CP_2 dell'appaltatrice era pervenuta solo in data 22.11.2018 con nota prot. n. 63787.
Per tali motivi chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., fatta dal giudice una proposta conciliativa non accettata dal convenuto per una somma omnicomprensiva di euro 100.000,00 da pagare all'attrice, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base dei fatti non contestati e della documentazione prodotta, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Giova preliminarmente precisare che la procedura di gara per cui è causa fu indetta dal nell'anno 2015, segnatamente in data Controparte_2
18.09.2015, dunque sotto la vigenza delle disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici del 2006 (D. Lgs. 163/2006), che trova applicazione nella vicenda de qua, in quanto il contratto risulta aggiudicato prima del
19.04.2016, ovvero prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016.
Diversamente da quanto sostenuto dal convenuto ente, l'impresa appaltatrice l'appaltatrice ebbe più volte a contestare gli importi liquidati in
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/9 corso di esecuzione dei lavori. In particolare, con riferimento al registro di contabilità relativo al SAL n.1 del 22 novembre 2018, le riserve dell'impresa furono tempestivamente esplicate con autonoma relazione (v. nota prot.
63787 del 22.11.2018), da ritenersi parte integrante del registro di contabilità, in conformità all'accordo delle parti. Le riserve furono trasmesse all'ente appaltante nella stessa data di sottoscrizione del primo SAL e, pertanto, non vi è dubbio che siano ad esso riconducibili. Del pari tali riserve furono tenute ferme all'atto della sottoscrizione del secondo SAL del 19.02.2019, anch'esso sottoscritto con riserva. Inoltre, anche lo stato finale fu sottoscritto con riserva, con esplicitazione sufficientemente dettagliata delle deduzioni dell'appaltatrice. Poi, in punto di tempestività delle riserve, va chiarito che le contestazioni e/o domande formulate dall'impresa hanno ad oggetto non una singola operazione ma il rapporto contrattuale in sé - cd. riserve generali - per le quali il momento ultimo per l'iscrizione di riserva coincide con quello della chiusura della contabilità - ovvero fatti “continuativi”, che non si esauriscono in un preciso momento, ma che si sono protratto nel tempo, a cavallo di più stati di avanzamento lavori. Ai sensi del secondo comma dell'art. 191 del DPR 207/2010 la riserva deve essere iscritta nell'atto immediatamente successivo al “verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole”, per cui è da considerarsi tempestiva anche la riserva iscritta al momento della cessazione del fatto stesso. Nel caso in esame fino alla fine del rapporto l'attrice ebbe a far presente reiteratamente al convenuto della necessità di una perizia di variante in aumento, ma sul punto non ebbe mai alcuna risposta.
Infatti l'impresa appaltatrice in modo corretto ebbe ad evidenziare ex art. 1660 c.c. sin da subito una serie di gravi lacune rilevate nelle tavole progettuali, invitando l'ente a redigere opportuna perizia di variante al fine di approntare una puntuale elencazione delle numerose lavorazioni non previste dal progetto posto a base di gara ma comunque necessarie ai fini dell'esecuzione dei lavori appaltati. Sia il che il D.L. non Controparte_2 solo non riscontrarono in alcun modo le segnalazioni dell'appaltatrice, ma nel corso dei lavori mai si sono opposti alla esecuzione delle lavorazioni non previste in progetto, sebbene poi, ultimata l'opera, non le hanno contabilizzate, pur certificando che le opere erano state completate a regola d'arte. Infatti, in data 20 giugno 2019, il Direttore dei lavori, ing. Parte_1
, redigeva il conto finale con annessa relazione, attestando un
[...] importo a consuntivo delle opere realizzate pari ad € 376.529,96 – importo così determinato addirittura in seguito ad una variante in diminuzione, approvata in corso d'opra.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/9 Va detto che l'appaltatrice ebbe a sottoscrivere con riserva tutti gli atti contabili relativi ai lavori, ivi compreso, per quanto qui di interesse, il conto finale dei lavori redatto dal D.L., rispetto al quale la C&G ha esplicitato le proprie deduzioni con nota prot.36047 del 02.07.2019, recante l'indicazione specifica delle ulteriori lavorazioni eseguite e non contabilizzate nel progetto posto a base di gara.
Tali considerazioni sono state immotivatamente trascurate dell'Ente per cui con ulteriore istanza del 20 dicembre 2019 la C&G, per il tramite degli scriventi procuratori, diffidava il a provvedere al Controparte_2 pagamento della somma pari ad € 137.949,55 a titolo di differenze dovute sui lavori appaltati.
In ogni caso, ai fini di una complessiva valutazione della presente controversia non può essere trascurata l'effettiva realizzazione, da parte della di lavorazioni ulteriori rispetto a quelle contrattualmente Controparte_1 previste ovvero l'esecuzione (a regola d'arte) di lavori non computati dall'appaltante ma comunque eseguiti dall'impresa e di fatto accettati dal
Direttore dei Lavori. Trattasi in particolare di opere che non sono diverse ed aggiuntive rispetto all'opera appaltata, ma trattasi di opere essenziali all'opera in quanto senza di esse l'opera non era in grado di essere funzionale all'uso cui era destinata. Si pensi: alla predisposizione di linee gas e linee elettriche non previste negli atti progettuali, alla fornitura e posa in opera di lampade di emergenza e corpi illuminanti in genere, alla differente e più onerosa armatura dei solai imposta da norme di sicurezza, alle maggiori lavorazioni di scavo, alla messa in esercizio di un impianto di irrigazione automatico, alla messa in esercizio della caldaia.
Va rilevato che l'effettiva esecuzione di tali ulteriori lavorazioni, mai Contr risulta contestata né dal D.L né dal e nemmeno dall'ente appaltante nel presente giudizio.
Infondata è poi la linea difensiva del convenuto, secondo il quale l'appaltatrice nel corso del rapporto contrattuale non ebbe a sollevare tempestivamente riserve e/o se sollevate, lo ebbe a fare con modalità che le rendevano inammissibili e quindi come non fatte. Sul punto basta richiamare la menzionata nota prot. 63787 del 22/11/2018 con cui la C&G pose all'attenzione del Comune di e del Direttore dei Lavori, ing. CP_2
, una serie di carenze ed incongruenze rilevate delle Parte_1 tavole progettuali, relative ad opere necessarie all'opera tra le quali: la sottostima delle fondazioni delle strutture con conseguente diminuzione dei ferri di armatura e delle casseforme;
il mancato computo del magrone di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/9 sottofondo;
la mancata specificazione dell'armatura del calcestruzzo per i muretti perimetrali e per le travi di bordo dei campi da tennis all'interno delle tavole grafiche, la mancata specificazione degli impianti elettrici con relative dorsali, linee, punti luce e punti prese, corpi illuminanti e di emergenza;
l' assenza di linee elettriche principali, corda di rame “nuda” e linea del gas all'interno degli elaborati grafici relativi agli impianti. Il Controparte_2 avrebbe dovuto prendere atto della fondatezza dei rilievi dell'appaltatrice, procedendo ad una perizia di variante, invece, senza ma pronunciarsi sulla richiesta di variante, ebbe a consentire l'esecuzione delle lavorazioni non previste in progetto ma essenziali alla funzionalità dell'opera, salvo poi alla fine respingere le pretese dall'impresa, appellandosi alla asserita inammissibilità delle riserve.
Risulta, infatti, che la C&G ebbe a sottoscrivere con riserva il Progetto di variante in diminuzione del 15/1/2019, il Registro di contabilità n.2 e n.3, il
Certificato di ultimazione dei lavori e lo Stato Finale dei Lavori. Contr La ha dovuto agire in giudizio per far valere il proprio diritto ad essere indennizzata della mancata o errata quantificazione dei costi relativi a numerose lavorazioni, e, segnatamente: superficie area parcheggio maggiore rispetto ai grafici di progetto;
“strato di misto” maggiore in relazione agli scavi;
mancato computo per alcune lavorazioni di scavo con relativa movimentazione del materiale di scavo;
mancato o sottostimato computo in relazione a ferro di armatura per conglomerato cementizio, casseforme per calcestruzzo, calcestruzzo per magrone di sottofondo, calcestruzzo per fondazioni;
maggiori o differenti lavorazioni effettuate in ottemperanza alle integrazioni agli elaborati grafici richieste dal Genio Civile durante l'esecuzione dei lavori, tra cui: spessore solai 24 cm anziché 22 cm, differente tipologia dei solai (armati in opera anziché con travetti precompressi), armature maggiorate;
errata/sottostimata contabilizzazione misure dei solai inferiori a tre volte rispetto alle reali misure previste nei grafici;
errato conteggio porte interne, effettuato a numero anziché a mq, come espressamente richiesto dal prezzario posto a base di gara;
errato computo delle lavorazioni di scavo per realizzazione linee fognarie, non recante la valutazione delle pendenze necessarie per il corretto funzionamento delle stesse oltre che la necessaria voce di rinterro;
mancata indicazione, all'interno delle tavole relative alla parte impiantistica, di numerose lavorazioni: corpi illuminanti, lampade di emergenza e dorsali, linea del gas;
mancata previsione in progetto dei cavi di alimentazione per la linea principale, della corda di rame “nudo” per la messa a terra degli impianti e dei quadri elettrici
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/9 necessari;
errato/sottostimato computo dei corpi illuminanti dei campi da tennis scoperti nel computo metrico e mancato computo relativo agli
“sbracci” per i pali del parcheggio;
mancato computo dell'impianto di irrigazione per i campi scoperti la cui realizzazione è stata richiesta nel verbale di ultimazione dei lavori;
smaltimento di 345210 kg di materiale di tipo CER 17.05.04 sostenendo una spesa complessiva di euro 7.259,34 oltre
Iva, come da fatture trasmesse al D.L. e prodotte in atti;
esecuzione di una serie di lavorazioni all'interno di un'area sottoposta a vincolo archeologico, il tutto per l'importo di € 3.615,00.Nessuna di tali lavorazioni è stata contestata Contr dal D.L., dal e in giudizio dal convenuto, il quale ultimo si è limitato a richiamare il contenuto della nota del 17.07.2019 a firma del Direttore dei
Lavori e la Determina dirigenziale n. 125/2019 motivata sulla base della citata nota del D.L.
Ciò posto, va rilevato che le lavorazioni di cui l'impresa chiede il pagamento non risultano indicate in contratto e negli atti progettuali per obbiettiva carenza di questi ultimi, per cui per esse l'attrice non può esercitare l'azione di adempimento contrattuale. Le lavorazioni eseguite non risultano nemmeno formalmente ordinate dal D.L. o dal RUP, per cui l'impresa nemmeno poteva avvantaggiarsi della norma di cui all'art. 191 comma 4
T.U.E.L, vale a dire di agire nei confronti del funzionario responsabile che ebbe a ordinare all'appaltatrice le lavorazioni. Sussistono, dunque, i presupposti di ammissibilità dell'azione sussidiaria di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c., in relazione alla quale è evidente l'arricchimento di cui ha goduto l'ente appaltante, il quale dovrà essere condannato a indennizzare, nei limiti dell'arricchimento, l'impresa appaltatrice della correlativa diminuzione patrimoniale subita. Il convenuto, infatti, ebbe ad accettare l'ultimazione dell'opera e a certificarla come regolarmente eseguita, con tutte le lavorazioni aggiuntive eseguite dall'impresa, così attestandone l'utilità per il Comune.
Considerato che
l'indennizzo ex art. 2041 c.c. non può essere commisurato al corrispettivo contrattuale spettante all'impresa nel caso in cui le lavorazioni eseguite fossero state sin dall'inizio contemplate in contratto, a fronte della richiesta dall'attrice di essere compensata per ulteriori euro 150.460,00 appare congruo assegnare all'attrice in via equitativa un indennizzo pari ad euro 100.000,00 oltre interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/9 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea ex art. 2041 c.c. e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro
100.000,00 oltre interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice delle spese di giudizio, che liquida in euro 14.103,00 per compensi di difesa, oltre rimborso del contributo unificato e della marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Così deciso in data 30.05.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/9