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Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 10 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2024, n. 4007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4007 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 8978/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8978/2022 Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
ATTORE/I
e
,VIA C.BARONI N.126 Controparte_1 [...]
Controparte_2
CONVENUTO/I
***
Oggi 10 aprile 2024 ad ore 11,06 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per Parte_1
presente personalmente con l'avv. CASTEGNARO MARCO;
, Per
[...] [...]
,VIA C.BARONI N.126 l'avv. CIRLA AUGUSTO Controparte_1 CP_2 Per l'avv. MONEGAT MARIAGRAZIA e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Cirla Controparte_2 Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti Il Giudice
Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 15,45 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8978/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTEGNARO MARCO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA M. MELLONI, 8 20129 presso il difensore avv. CASTEGNARO CP_2
MARCO
ATTORE/I
contro
,VIA C.BARONI N.126 Controparte_1 CP_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CIRLA AUGUSTO, elettivamente domiciliato in VIA RUGABELLA P.IVA_1
,1 20122 presso il difensore avv. CIRLA AUGUSTO CP_2
C.F. , con il patrocinio dell'avv. MONEGAT MARIAGRAZIA. , elettivamente Controparte_2 P.IVA_2
domiciliato in VIA LARGA, 15 20122 presso il difensore avv. MONEGAT MARIAGRAZIA CP_2
convenuti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 10
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp att cpc
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015. La presente si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e 118 disp att cpc, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28.2.2022 conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
per sentir accogliere le seguenti conclusioni. nel merito nei Controparte_3
confronti del - annullare e/o dichiarare nulle o Controparte_1
comunque inefficaci le delibere assembleari del 6 ottobre 2021 di cui ai punti 1 e 3 dell'ordine del giorno, per le motivazioni esposte in atti, e dichiararle prive di effetto con conseguente diritto del signor di ottenere la Pt_1
ripetizione di quanto già versato al in forza di esse, e dichiarare comunque che le spese di Controparte_1
gestione del riscaldamento, per la quota attribuita all'unità immobiliare di proprietà dell'attore, dovranno essere determinate facendo corretta applicazione dei criteri contrattuali che determinano la quota (fissa) di spese di manutenzione e ridotte nei termini indicati dal regolamento di condominio;
nei confronti di - Controparte_2
accertare il grave inadempimento agli obblighi, anche di mandato, che la carica di amministratore impone alla tanto in punto di rendicontazione veritiera e puntuale, quanto in termini di materiale gestione dei beni CP_2
comuni), per ciascuna e tutte le violazioni dedotte dal sig. - condannare l'Amministratore al risarcimento Pt_1
di tutti i danni (inclusi quelli derivanti dalla mancata ostensione dei documenti richiesti) che il signor ha Pt_1
subito a causa della grave mala gestio della la cui entità sarà quantificata in corso di causa, se del CP_2
caso anche in via equitativa, e comunque in misura pari almeno a tutte le maggiori spese sostenute dall'attore,
anche in relazione agli esercizi precedenti, a causa della non corretta applicazione dei parametri contrattuali e pagina 3 di 10 della errata suddivisione delle spese per come rappresentate nei documenti di bilancio (preventivi e consuntivi)
predisposti dall'Amministratore;
Si costituiva regolarmente in giudizio il convenuto depositando la comparsa di costituzione e il CP_4
relativo fascicolo documenti, contestando le deduzioni avversarie e chiedendo:
1.In via preliminare e pregiudiziale. Dichiarare inammissibile e comunque tardiva l'impugnazione ex art. 1137 c.c. proposta da Parte_1
avverso le delibere assunte dall'assemblea del Condominio convenuto in data 06.10.2021 ai punti 1 e 3
[...]
dell'ordine del giorno per i motivi tutti descritti in premessa.
2. Nel merito. Respingere ogni domanda attorea in quanto infondata sia in fatto e sia in diritto e, di conseguenza confermare l'efficacia delle impugnate delibere …”
Si costituiva altresì in giudizio la che contestava le deduzioni avversarie e chiedeva.
1.In via CP_2
preliminare e pregiudiziale Dichiarare l'improcedibilità della domanda formulata nei confronti della
[...]
per mancato preventivo avvio del procedimento di mediazione ex art. 5 D.Lgs. 28/10 2. Nel merito. CP_2
Respingere ogni domanda attorea in quanto infondata sia in fatto e sia in diritto.
Alla prima udienza il Giudice disponeva che venisse introdotta la mediazione.
All'udienza del 17.3.2023 stante l'esito negativo della mediazione, il giudice concedeva il richiesto termine per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma cpc.
All'esito del deposito all'udienza del 27.6.2023 , il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisione delle conclusioni.
Alla udienza del 5.12.2023, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice rinviava per la discussione assegnando termini per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 10.4.2024 in esito alla discussione viene data lettura della sentenza mediante deposito.
Preliminarmente devono dichiararsi inammissibili le domande nuove volte da parte attrice in sede di memoria ex art. 183 VI comma n.1 cpc, dovendosi per l'effetto procedersi alla sola disamina e statuizione solo sulle domande come precisate in sede di atto di citazione.
Ciò posto, è pacifico e comunque non contestato tra le parti che :
-L'attore è proprietario di una unità immobiliare all'interno del complesso del supercondominio convenuto costituito per la gestione della centrale termina e del riscaldamento erogato;
-nel 2019 l'attore si è distaccato dall'impianto di riscaldamento pagina 4 di 10 -con delibera del 6.10.2021, in assenza dell'attore, ma con la presenza della rappresentante dell'edificio ove è
ubicata la sua unità immobiliare sono stati approvati i punti 1 e 3 dell'odg ovvero il rendiconto e riparto consuntivo gestione 2019\2020 nonché il preventivo e riparto fondo spese gestione 2020\2021.
L'attore lamenta la invalidità della delibera per due motivi:
1. violazione del diritto alla partecipazione informata all'assemblea 2. l'illegittimo addebito di somme sia in ragione dell'omessa fruizione del servizio per distacco sia,
in ogni caso, per l'erronea modalità di calcolo, basata sulla base di criteri sconosciuti e non riferibili al contratto stipulato con il fornitore. Su tali circostanze, il convenuto deduce in via pregiudiziale l'inammissibilità CP_4
e la tardività della proposta impugnazione.
In relazione alla prima eccezione pregiudiziale il convenuto assume che poiché solo i condomini CP_4
astenuti o che non hanno votato a favore sono legittimati all'impugnazione della delibera, avendo il rappresentante del condominio ove è ubicata l'unità immobiliare dell'attrice approvato la delibera di cui ai punti 1
e 3 dell'odg oggi impugnati, l'impugnativa non è ammissibile.
Preliminarmente si rileva che l'eccezione de qua deve essere correttamente qualificata come eccezione di difetto di legittimazione attiva, da intendersi quest'ultima come titolarità del potere di promuovere un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarità dal lato attivo del rapporto controverso, questione che, invece, attiene al merito (così Cass. 2 febbraio 1995, n. 1188).
Orbene come noto in tema di condominio negli edifici, le delibere nulle (non sono soggette a termini di impugnazione di cui all'art. 1137c.c.) possono essere impugnate da chiunque ne abbia interesse;
mentre ai sensi dell'art 1137 c.c. contro le deliberazioni annullabili solo il condomino assente, dissenziente o astenuto può
adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'invalidità e ciò nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che l'eccezione de qua sia solo parzialmente fondata.
Come detto l'attore ha dedotto la nullità e/o annullabilità della delibera impugnata per le seguenti ragioni:
1. illegittimo addebito delle spese stante l'avvenuto distacco dell'unità immobiliare dall'impianto di riscaldamento;
2. errata ripartizione delle spese di riscaldamento (in quanto calcolate in base a criteri sconosciuti);
pagina 5 di 10 3. violazione del diritto di informazione
Quanto ai motivi di impugnazione relativi alla dedotta violazione del diritto alla partecipazione informata ed alla errata ripartizione delle spese di riscaldamento, in quanto calcolate in base “a criteri sconosciuti”, costituiscono motivo di annullabilità (in quanto vertente non già sulla sussistenza del diritto, bensì sulla mera determinazione quantitativa del riparto delle spese), ed in relazione a tale domanda l'attore difetta di legittimazione attiva. E ciò
in considerazione del fatto che nel caso di specie è pacifico che la delibera impugnata sia stata assunta con il voto favorevole della rappresentante dell'edificio nel quale è situata l'unità immobiliare di proprietà dell'attore.
Ebbene, al fine di verificare se il singolo possa impugnare la delibera del supercondominio assunta CP_4
con il voto favorevole del proprio rappresentante, giova evidenziare che il disposto dell'art. 67 disp.att.c.c.
regolamenta il funzionamento dell'assemblea del supercondominio specificando al comma 3 che: “Nei casi di cui all'articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore…. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all'amministratore di ciascun condominio l'ordine del giorno e le decisioni assunte dall'assemblea dei rappresentanti dei condominii. L'amministratore riferisce in assemblea.” Consegue che il delegato rappresenta
"tutto" l'edificio con quel mandato che l'assemblea gli ha conferito, indipendentemente dalla proporzione del valore che il singolo edificio ha riguardo alle parti comuni del complesso. In tal modo, si esclude che i proprietari delle singole unità immobiliari possano partecipare, personalmente o con un proprio delegato, all'assemblea del supercondominio, potendovi partecipare unicamente i rappresentanti designati da ogni singolo condominio
(ovviamente, nelle sole materie in cui è consentita la deroga alla composizione plenaria). Ora, considerato che l'assemblea del supercondominio era chiamata a deliberare in merito al consuntivo e al preventivo di gestione ordinaria, quindi nei limiti del mandato conferito dall'assemblea, la rappresentanza conferita vincola i dissenzienti e gli assenti, con la conseguenza che i condomini rappresentati – come l'attore- non possono opporsi alle deliberazioni adottate con il voto favorevole del proprio rappresentante.
Consegue la carenza di legittimazione attiva dell'attore su questi punti di impugnazione .
pagina 6 di 10 Quanto all'ulteriore motivo di impugnazione (illegittimo addebito delle spese stante l'avvenuto distacco dell'unità
immobiliare dall'impianto di riscaldamento) si ritiene che lo stesso rientri tra i profili di nullità che quindi può
essere fatto valere da chiunque ne abbia interesse e senza il vincolo dei termini di impugnazione. (Cassazione
civile, sez. II, 03/10/2013, n. 22634). Ed infatti il motivo di impugnazione riguarda una parte della delibera incidente sui diritti individuali dell'attore, vertendosi sulla sussistenza del diritto e non sulla mera determinazione quantitativa del riparto spese, per avere il addebitato a detto condomino importi relativi Controparte_1
all'impianto di riscaldamento, che la stessa ha escluso riguardare la propria unità immobiliare (Cass 22634\13).
Consegue che, avuto riguardo alla doglianza in esame, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva deve essere disattesa e quindi consegue altresì la infondatezza della secondo eccezione pregiudiziale ovvero di tardività della impugnazione, posto che in ipotesi di nullità delle delibere assembleari non trova applicazione il termine di decadenza di cui all'art. 1137 c.c.
Nel merito di solo questo profilo di invalidità della delibera de qua quindi i rileva che l'attore pone a fondamento della domanda il presupposto di essersi distaccato.
Come è noto, l'art. 1118 cc, come modificato dalla I. n. 220 del 2012, consente al condomino di distaccarsi dall'impianto centralizzato - di riscaldamento o di raffreddamento - condominiale ove una siffatta condotta non determini notevoli squilibri di funzionamento dell'impianto stesso o aggravi di spesa per gli altri condomini, e dell'insussistenza di tali pregiudizi quel condomino deve fornire la prova, mediante preventiva informazione corredata da documentazione tecnica, salvo che l'assemblea condominiale abbia autorizzato il distacco sulla base di una propria, autonoma valutazione del loro non verificarsi. L'onere della prova in capo al condomino, che intenda esercitare la facoltà del distacco viene meno soltanto nel caso in cui l'assemblea condominiale abbia effettivamente autorizzato il distacco dall'impianto comune sulla base di una propria autonoma valutazione della sussistenza dei presupposti di cui si è detto (Cass., sez. VI, 03/11/2016, n. 22285).
Nel caso di specie, risulta che l'attore si sia distaccato dal 2010 e che il condominio abbia riconosciuto il legittimo distacco solo dal 2019 ma l'attore contesta l'addebito di spese relative al consumo ovvero di qualsiasi altra spesa che non sia di competenza del condomino distaccato.
pagina 7 di 10 Ciò posto questo Tribunale rileva che dalla documentazione in atti emerge chiaro che l'attore non partecipa alla quota di consumo volontario (doc 13 attore) ed invero, come correttamente allegato dalla difesa da CP_2
ultimo nelle note conclusive, emerge dalla documentazione in atti che :
1. Vengono suddivise fra tutti i proprietari in base ai mq. Reali le spese di conservazione che contemplano:
assicurazione; competenze amministrative spese varie;
interessi bancari spese bancarie competenze spese legali. Org_1
2. Vengono suddivise fra tutti i proprietari pro-capite le spese di conservazione che contemplano: spese di
Orga corrispondenza, fotocopie spese
3. la gestione riscaldamento viene suddivisa in due parti: a.quota involontaria: che comprende la quota non energetica/accise, i lavori, l'ammortamento, la locazione della Centrale Termica oltre i crediti di imposta
Org calcolati da sui consumi che comunque riconosciamo a tutti nonostante alcune proprietà distaccate.
Addebitata a MQ. fra tutti i Condomini ed quota volontaria: b Componente energetica: CP_5
addebitata a MQ. fra tutti i condomini ed Inquilini in base alle letture MIO/Consumi dei BB .
non vi è prova quindi che la proprietà indicata in riparto come “U.I. 5580” partecipi alla quota volontaria. Pt_1
Consegue il rigetto della domanda attorea in tema di impugnativa della delibera e l'assorbimento di ogni statuizione in merito alla corretta applicazione dei criteri da applicarsi.
Venendo alle domande svolte in danno alla parte attrice lamenta plurime mancanze CP_2
dell'amministratore ed in particolare la violazione del suo diritto all'accesso alla documentazione condominiale e la scorretta imputazione delle spese di riscaldamento in danno all'attore.
L'assunto non è fondato e non merita accoglimento.
Secondo la Suprema Corte “il condòmino può richiedere e ottenere dall'amministratore l'esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo (non soltanto, dunque, in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea), senza dovere specificare le ragioni della richiesta (finalizzata a prendere visione o estrarre copia dai documenti), purché l'esercizio di tale facoltà: non risulti di ostacolo all'attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza e non si risolva in un onere economico per il
, dovendo i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini richiedenti CP_4
“(Cass. civ., sez. II, 21/09/2011, n. 19210).
pagina 8 di 10 Va osservato che la fattispecie in questione va inquadrata tra quelle regolate dalla normativa codicistica civile in materia di condominio ed, in particolare, dagli artt. 1129 e 1130 c.c. in tema di poteri dell'amministratore di beni in condominio, come integrati e coordinati dagli art. 1703 e seguenti c.c in tema di mandato ed in particolare dall'art. 1710 c.c., relativo alla diligenza del mandatario nell'esecuzione dell'incarico. Per effetto di tale quadro normativo, l'attività dell'amministratore di condominio viene a configurarsi come un ufficio di diritto privato, che è
assimilabile, pur con tratti distintivi in ordine alle modalità di costituzione ed al contenuto "sociale" della gestione,
al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato (Cfr.: Cass., Sez. 2^, 16 agosto 2000, n. 10815; Cass., Sez. 2^, 9
giugno 2000, n. 7891; Cass., Sez. 2^, 12 febbraio 1997, n. 1286).
Dalle citate norme codicistiche emerge che l'obbligo di consegna on capo all'amministratore sussiste soltanto con riferimento all'«attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso» che, ai sensi dell'art. 1130 comma 1 n. 9 c.c., l'amministratore ha l'obbligo di fornire al condomino che gliene faccia richiesta ed il cui mancato adempimento costituisce, per l'art. 1129 comma 12 n. 7 c.c., causa di revoca giudiziale.
Nessun analogo obbligo la legge invece prevede in capo all'amministratore relativamente alla documentazione contabile, né tanto meno con riferimento al resto della documentazione oggetto delle richieste dell'attore.
A ben vedere, quindi, le disposizioni in commento non prevedono alcun obbligo per l'amministratore di fornire la documentazione indicata ai singoli condomini quanto piuttosto quello di renderla “disponibile” informando il condomino che ne faccia richiesta del luogo e del tempo di accesso ai fini dell'estrazione delle copie a cura e spese del richiedente. (Tribunale Palermo 2891\23)
Nel caso di specie, dalla produzione documentale versata in atti è possibile rilevare che nella corrispondenza proveniente dall'amministratore sono stati indicati tutti i riferimenti utili all'accesso alla documentazione - luogo,
giorni e orari di ricevimento - e la disponibilità a far visionare la documentazione e che gran parte della documentazione richiesta è stata anche consegnata copia all'attore: nessun altro obbligo la legge prevede in capo all'amministratore .
Atteso quindi che non vi è prova in atti che l'amministratore non abbia permesso all'attore di prendere visione ed estrarre copia della documentazione contabile, onere che grava sull'attore (Cass. civ., sez. II, 19/05/2008, n.
pagina 9 di 10 12650; Cass. civ., Sez. II, 28/01/2004, n. 1544), consegue che sul punto nessun inadempimento al mandato può
essere imputato alla . CP_2
Quale all'ulteriore motivo di doglianza di parte attrice in riferimento alla dedotta mala gestio dell'amministratore,
l'attore deduce la mancanza di chiarezza e trasparenza nei consuntivi e preventivi in relazione alle voci di spese a lui attribuite. L'assunto non è fondato tenuto conto di quanto sopra argomentato in tema di spese individuali che l'attore assumeva illegittimamente attribuite: deve qui ribadirsi infatti che dalla documentazione in atti emerge chiaro il criterio applicato per la attribuzione della voci di spesa con al conseguenza che non può trovare accoglimento la domanda attorea anche sul punto.
Le domande di parte attrice andranno quindi tutte rigettate.
Stante il criterio della soccombenza, l'esito del giudizio giustifica la condanna dell'attore al pagamento in favore del convenuto e di delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo CP_4 CP_2
Sentenza esecutiva ex lege
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta le domande di parte attrice.
- condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore del Supercondominio convenuto che liquida in
€.6.000,00 per compensi oltre accessori di legge e rimborso forfetario.
- condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore del Supercondominio convenuto che liquida in
€.6.000,00 per compensi oltre accessori di legge e rimborso forfetario.
- sentenza esecutiva
Così deciso in Milano, 10 aprile 2024
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8978/2022 Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
ATTORE/I
e
,VIA C.BARONI N.126 Controparte_1 [...]
Controparte_2
CONVENUTO/I
***
Oggi 10 aprile 2024 ad ore 11,06 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per Parte_1
presente personalmente con l'avv. CASTEGNARO MARCO;
, Per
[...] [...]
,VIA C.BARONI N.126 l'avv. CIRLA AUGUSTO Controparte_1 CP_2 Per l'avv. MONEGAT MARIAGRAZIA e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Cirla Controparte_2 Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti Il Giudice
Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 15,45 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8978/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTEGNARO MARCO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA M. MELLONI, 8 20129 presso il difensore avv. CASTEGNARO CP_2
MARCO
ATTORE/I
contro
,VIA C.BARONI N.126 Controparte_1 CP_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CIRLA AUGUSTO, elettivamente domiciliato in VIA RUGABELLA P.IVA_1
,1 20122 presso il difensore avv. CIRLA AUGUSTO CP_2
C.F. , con il patrocinio dell'avv. MONEGAT MARIAGRAZIA. , elettivamente Controparte_2 P.IVA_2
domiciliato in VIA LARGA, 15 20122 presso il difensore avv. MONEGAT MARIAGRAZIA CP_2
convenuti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 10
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp att cpc
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015. La presente si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e 118 disp att cpc, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28.2.2022 conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
per sentir accogliere le seguenti conclusioni. nel merito nei Controparte_3
confronti del - annullare e/o dichiarare nulle o Controparte_1
comunque inefficaci le delibere assembleari del 6 ottobre 2021 di cui ai punti 1 e 3 dell'ordine del giorno, per le motivazioni esposte in atti, e dichiararle prive di effetto con conseguente diritto del signor di ottenere la Pt_1
ripetizione di quanto già versato al in forza di esse, e dichiarare comunque che le spese di Controparte_1
gestione del riscaldamento, per la quota attribuita all'unità immobiliare di proprietà dell'attore, dovranno essere determinate facendo corretta applicazione dei criteri contrattuali che determinano la quota (fissa) di spese di manutenzione e ridotte nei termini indicati dal regolamento di condominio;
nei confronti di - Controparte_2
accertare il grave inadempimento agli obblighi, anche di mandato, che la carica di amministratore impone alla tanto in punto di rendicontazione veritiera e puntuale, quanto in termini di materiale gestione dei beni CP_2
comuni), per ciascuna e tutte le violazioni dedotte dal sig. - condannare l'Amministratore al risarcimento Pt_1
di tutti i danni (inclusi quelli derivanti dalla mancata ostensione dei documenti richiesti) che il signor ha Pt_1
subito a causa della grave mala gestio della la cui entità sarà quantificata in corso di causa, se del CP_2
caso anche in via equitativa, e comunque in misura pari almeno a tutte le maggiori spese sostenute dall'attore,
anche in relazione agli esercizi precedenti, a causa della non corretta applicazione dei parametri contrattuali e pagina 3 di 10 della errata suddivisione delle spese per come rappresentate nei documenti di bilancio (preventivi e consuntivi)
predisposti dall'Amministratore;
Si costituiva regolarmente in giudizio il convenuto depositando la comparsa di costituzione e il CP_4
relativo fascicolo documenti, contestando le deduzioni avversarie e chiedendo:
1.In via preliminare e pregiudiziale. Dichiarare inammissibile e comunque tardiva l'impugnazione ex art. 1137 c.c. proposta da Parte_1
avverso le delibere assunte dall'assemblea del Condominio convenuto in data 06.10.2021 ai punti 1 e 3
[...]
dell'ordine del giorno per i motivi tutti descritti in premessa.
2. Nel merito. Respingere ogni domanda attorea in quanto infondata sia in fatto e sia in diritto e, di conseguenza confermare l'efficacia delle impugnate delibere …”
Si costituiva altresì in giudizio la che contestava le deduzioni avversarie e chiedeva.
1.In via CP_2
preliminare e pregiudiziale Dichiarare l'improcedibilità della domanda formulata nei confronti della
[...]
per mancato preventivo avvio del procedimento di mediazione ex art. 5 D.Lgs. 28/10 2. Nel merito. CP_2
Respingere ogni domanda attorea in quanto infondata sia in fatto e sia in diritto.
Alla prima udienza il Giudice disponeva che venisse introdotta la mediazione.
All'udienza del 17.3.2023 stante l'esito negativo della mediazione, il giudice concedeva il richiesto termine per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma cpc.
All'esito del deposito all'udienza del 27.6.2023 , il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisione delle conclusioni.
Alla udienza del 5.12.2023, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice rinviava per la discussione assegnando termini per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 10.4.2024 in esito alla discussione viene data lettura della sentenza mediante deposito.
Preliminarmente devono dichiararsi inammissibili le domande nuove volte da parte attrice in sede di memoria ex art. 183 VI comma n.1 cpc, dovendosi per l'effetto procedersi alla sola disamina e statuizione solo sulle domande come precisate in sede di atto di citazione.
Ciò posto, è pacifico e comunque non contestato tra le parti che :
-L'attore è proprietario di una unità immobiliare all'interno del complesso del supercondominio convenuto costituito per la gestione della centrale termina e del riscaldamento erogato;
-nel 2019 l'attore si è distaccato dall'impianto di riscaldamento pagina 4 di 10 -con delibera del 6.10.2021, in assenza dell'attore, ma con la presenza della rappresentante dell'edificio ove è
ubicata la sua unità immobiliare sono stati approvati i punti 1 e 3 dell'odg ovvero il rendiconto e riparto consuntivo gestione 2019\2020 nonché il preventivo e riparto fondo spese gestione 2020\2021.
L'attore lamenta la invalidità della delibera per due motivi:
1. violazione del diritto alla partecipazione informata all'assemblea 2. l'illegittimo addebito di somme sia in ragione dell'omessa fruizione del servizio per distacco sia,
in ogni caso, per l'erronea modalità di calcolo, basata sulla base di criteri sconosciuti e non riferibili al contratto stipulato con il fornitore. Su tali circostanze, il convenuto deduce in via pregiudiziale l'inammissibilità CP_4
e la tardività della proposta impugnazione.
In relazione alla prima eccezione pregiudiziale il convenuto assume che poiché solo i condomini CP_4
astenuti o che non hanno votato a favore sono legittimati all'impugnazione della delibera, avendo il rappresentante del condominio ove è ubicata l'unità immobiliare dell'attrice approvato la delibera di cui ai punti 1
e 3 dell'odg oggi impugnati, l'impugnativa non è ammissibile.
Preliminarmente si rileva che l'eccezione de qua deve essere correttamente qualificata come eccezione di difetto di legittimazione attiva, da intendersi quest'ultima come titolarità del potere di promuovere un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarità dal lato attivo del rapporto controverso, questione che, invece, attiene al merito (così Cass. 2 febbraio 1995, n. 1188).
Orbene come noto in tema di condominio negli edifici, le delibere nulle (non sono soggette a termini di impugnazione di cui all'art. 1137c.c.) possono essere impugnate da chiunque ne abbia interesse;
mentre ai sensi dell'art 1137 c.c. contro le deliberazioni annullabili solo il condomino assente, dissenziente o astenuto può
adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'invalidità e ciò nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che l'eccezione de qua sia solo parzialmente fondata.
Come detto l'attore ha dedotto la nullità e/o annullabilità della delibera impugnata per le seguenti ragioni:
1. illegittimo addebito delle spese stante l'avvenuto distacco dell'unità immobiliare dall'impianto di riscaldamento;
2. errata ripartizione delle spese di riscaldamento (in quanto calcolate in base a criteri sconosciuti);
pagina 5 di 10 3. violazione del diritto di informazione
Quanto ai motivi di impugnazione relativi alla dedotta violazione del diritto alla partecipazione informata ed alla errata ripartizione delle spese di riscaldamento, in quanto calcolate in base “a criteri sconosciuti”, costituiscono motivo di annullabilità (in quanto vertente non già sulla sussistenza del diritto, bensì sulla mera determinazione quantitativa del riparto delle spese), ed in relazione a tale domanda l'attore difetta di legittimazione attiva. E ciò
in considerazione del fatto che nel caso di specie è pacifico che la delibera impugnata sia stata assunta con il voto favorevole della rappresentante dell'edificio nel quale è situata l'unità immobiliare di proprietà dell'attore.
Ebbene, al fine di verificare se il singolo possa impugnare la delibera del supercondominio assunta CP_4
con il voto favorevole del proprio rappresentante, giova evidenziare che il disposto dell'art. 67 disp.att.c.c.
regolamenta il funzionamento dell'assemblea del supercondominio specificando al comma 3 che: “Nei casi di cui all'articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore…. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all'amministratore di ciascun condominio l'ordine del giorno e le decisioni assunte dall'assemblea dei rappresentanti dei condominii. L'amministratore riferisce in assemblea.” Consegue che il delegato rappresenta
"tutto" l'edificio con quel mandato che l'assemblea gli ha conferito, indipendentemente dalla proporzione del valore che il singolo edificio ha riguardo alle parti comuni del complesso. In tal modo, si esclude che i proprietari delle singole unità immobiliari possano partecipare, personalmente o con un proprio delegato, all'assemblea del supercondominio, potendovi partecipare unicamente i rappresentanti designati da ogni singolo condominio
(ovviamente, nelle sole materie in cui è consentita la deroga alla composizione plenaria). Ora, considerato che l'assemblea del supercondominio era chiamata a deliberare in merito al consuntivo e al preventivo di gestione ordinaria, quindi nei limiti del mandato conferito dall'assemblea, la rappresentanza conferita vincola i dissenzienti e gli assenti, con la conseguenza che i condomini rappresentati – come l'attore- non possono opporsi alle deliberazioni adottate con il voto favorevole del proprio rappresentante.
Consegue la carenza di legittimazione attiva dell'attore su questi punti di impugnazione .
pagina 6 di 10 Quanto all'ulteriore motivo di impugnazione (illegittimo addebito delle spese stante l'avvenuto distacco dell'unità
immobiliare dall'impianto di riscaldamento) si ritiene che lo stesso rientri tra i profili di nullità che quindi può
essere fatto valere da chiunque ne abbia interesse e senza il vincolo dei termini di impugnazione. (Cassazione
civile, sez. II, 03/10/2013, n. 22634). Ed infatti il motivo di impugnazione riguarda una parte della delibera incidente sui diritti individuali dell'attore, vertendosi sulla sussistenza del diritto e non sulla mera determinazione quantitativa del riparto spese, per avere il addebitato a detto condomino importi relativi Controparte_1
all'impianto di riscaldamento, che la stessa ha escluso riguardare la propria unità immobiliare (Cass 22634\13).
Consegue che, avuto riguardo alla doglianza in esame, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva deve essere disattesa e quindi consegue altresì la infondatezza della secondo eccezione pregiudiziale ovvero di tardività della impugnazione, posto che in ipotesi di nullità delle delibere assembleari non trova applicazione il termine di decadenza di cui all'art. 1137 c.c.
Nel merito di solo questo profilo di invalidità della delibera de qua quindi i rileva che l'attore pone a fondamento della domanda il presupposto di essersi distaccato.
Come è noto, l'art. 1118 cc, come modificato dalla I. n. 220 del 2012, consente al condomino di distaccarsi dall'impianto centralizzato - di riscaldamento o di raffreddamento - condominiale ove una siffatta condotta non determini notevoli squilibri di funzionamento dell'impianto stesso o aggravi di spesa per gli altri condomini, e dell'insussistenza di tali pregiudizi quel condomino deve fornire la prova, mediante preventiva informazione corredata da documentazione tecnica, salvo che l'assemblea condominiale abbia autorizzato il distacco sulla base di una propria, autonoma valutazione del loro non verificarsi. L'onere della prova in capo al condomino, che intenda esercitare la facoltà del distacco viene meno soltanto nel caso in cui l'assemblea condominiale abbia effettivamente autorizzato il distacco dall'impianto comune sulla base di una propria autonoma valutazione della sussistenza dei presupposti di cui si è detto (Cass., sez. VI, 03/11/2016, n. 22285).
Nel caso di specie, risulta che l'attore si sia distaccato dal 2010 e che il condominio abbia riconosciuto il legittimo distacco solo dal 2019 ma l'attore contesta l'addebito di spese relative al consumo ovvero di qualsiasi altra spesa che non sia di competenza del condomino distaccato.
pagina 7 di 10 Ciò posto questo Tribunale rileva che dalla documentazione in atti emerge chiaro che l'attore non partecipa alla quota di consumo volontario (doc 13 attore) ed invero, come correttamente allegato dalla difesa da CP_2
ultimo nelle note conclusive, emerge dalla documentazione in atti che :
1. Vengono suddivise fra tutti i proprietari in base ai mq. Reali le spese di conservazione che contemplano:
assicurazione; competenze amministrative spese varie;
interessi bancari spese bancarie competenze spese legali. Org_1
2. Vengono suddivise fra tutti i proprietari pro-capite le spese di conservazione che contemplano: spese di
Orga corrispondenza, fotocopie spese
3. la gestione riscaldamento viene suddivisa in due parti: a.quota involontaria: che comprende la quota non energetica/accise, i lavori, l'ammortamento, la locazione della Centrale Termica oltre i crediti di imposta
Org calcolati da sui consumi che comunque riconosciamo a tutti nonostante alcune proprietà distaccate.
Addebitata a MQ. fra tutti i Condomini ed quota volontaria: b Componente energetica: CP_5
addebitata a MQ. fra tutti i condomini ed Inquilini in base alle letture MIO/Consumi dei BB .
non vi è prova quindi che la proprietà indicata in riparto come “U.I. 5580” partecipi alla quota volontaria. Pt_1
Consegue il rigetto della domanda attorea in tema di impugnativa della delibera e l'assorbimento di ogni statuizione in merito alla corretta applicazione dei criteri da applicarsi.
Venendo alle domande svolte in danno alla parte attrice lamenta plurime mancanze CP_2
dell'amministratore ed in particolare la violazione del suo diritto all'accesso alla documentazione condominiale e la scorretta imputazione delle spese di riscaldamento in danno all'attore.
L'assunto non è fondato e non merita accoglimento.
Secondo la Suprema Corte “il condòmino può richiedere e ottenere dall'amministratore l'esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo (non soltanto, dunque, in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea), senza dovere specificare le ragioni della richiesta (finalizzata a prendere visione o estrarre copia dai documenti), purché l'esercizio di tale facoltà: non risulti di ostacolo all'attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza e non si risolva in un onere economico per il
, dovendo i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini richiedenti CP_4
“(Cass. civ., sez. II, 21/09/2011, n. 19210).
pagina 8 di 10 Va osservato che la fattispecie in questione va inquadrata tra quelle regolate dalla normativa codicistica civile in materia di condominio ed, in particolare, dagli artt. 1129 e 1130 c.c. in tema di poteri dell'amministratore di beni in condominio, come integrati e coordinati dagli art. 1703 e seguenti c.c in tema di mandato ed in particolare dall'art. 1710 c.c., relativo alla diligenza del mandatario nell'esecuzione dell'incarico. Per effetto di tale quadro normativo, l'attività dell'amministratore di condominio viene a configurarsi come un ufficio di diritto privato, che è
assimilabile, pur con tratti distintivi in ordine alle modalità di costituzione ed al contenuto "sociale" della gestione,
al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato (Cfr.: Cass., Sez. 2^, 16 agosto 2000, n. 10815; Cass., Sez. 2^, 9
giugno 2000, n. 7891; Cass., Sez. 2^, 12 febbraio 1997, n. 1286).
Dalle citate norme codicistiche emerge che l'obbligo di consegna on capo all'amministratore sussiste soltanto con riferimento all'«attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso» che, ai sensi dell'art. 1130 comma 1 n. 9 c.c., l'amministratore ha l'obbligo di fornire al condomino che gliene faccia richiesta ed il cui mancato adempimento costituisce, per l'art. 1129 comma 12 n. 7 c.c., causa di revoca giudiziale.
Nessun analogo obbligo la legge invece prevede in capo all'amministratore relativamente alla documentazione contabile, né tanto meno con riferimento al resto della documentazione oggetto delle richieste dell'attore.
A ben vedere, quindi, le disposizioni in commento non prevedono alcun obbligo per l'amministratore di fornire la documentazione indicata ai singoli condomini quanto piuttosto quello di renderla “disponibile” informando il condomino che ne faccia richiesta del luogo e del tempo di accesso ai fini dell'estrazione delle copie a cura e spese del richiedente. (Tribunale Palermo 2891\23)
Nel caso di specie, dalla produzione documentale versata in atti è possibile rilevare che nella corrispondenza proveniente dall'amministratore sono stati indicati tutti i riferimenti utili all'accesso alla documentazione - luogo,
giorni e orari di ricevimento - e la disponibilità a far visionare la documentazione e che gran parte della documentazione richiesta è stata anche consegnata copia all'attore: nessun altro obbligo la legge prevede in capo all'amministratore .
Atteso quindi che non vi è prova in atti che l'amministratore non abbia permesso all'attore di prendere visione ed estrarre copia della documentazione contabile, onere che grava sull'attore (Cass. civ., sez. II, 19/05/2008, n.
pagina 9 di 10 12650; Cass. civ., Sez. II, 28/01/2004, n. 1544), consegue che sul punto nessun inadempimento al mandato può
essere imputato alla . CP_2
Quale all'ulteriore motivo di doglianza di parte attrice in riferimento alla dedotta mala gestio dell'amministratore,
l'attore deduce la mancanza di chiarezza e trasparenza nei consuntivi e preventivi in relazione alle voci di spese a lui attribuite. L'assunto non è fondato tenuto conto di quanto sopra argomentato in tema di spese individuali che l'attore assumeva illegittimamente attribuite: deve qui ribadirsi infatti che dalla documentazione in atti emerge chiaro il criterio applicato per la attribuzione della voci di spesa con al conseguenza che non può trovare accoglimento la domanda attorea anche sul punto.
Le domande di parte attrice andranno quindi tutte rigettate.
Stante il criterio della soccombenza, l'esito del giudizio giustifica la condanna dell'attore al pagamento in favore del convenuto e di delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo CP_4 CP_2
Sentenza esecutiva ex lege
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta le domande di parte attrice.
- condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore del Supercondominio convenuto che liquida in
€.6.000,00 per compensi oltre accessori di legge e rimborso forfetario.
- condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore del Supercondominio convenuto che liquida in
€.6.000,00 per compensi oltre accessori di legge e rimborso forfetario.
- sentenza esecutiva
Così deciso in Milano, 10 aprile 2024
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
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