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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/07/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con propvvedimento del 28.2.2025, ai sensi dell'art. art. 127
ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17.6.2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 4070 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, come da mandato inserito nella busta C.F._1
telematica, dall'avv. Claudio Mastrogiovanni e dall'avv. Raffaele Ferrara, elettivamente domiciliato in Casal Velino Scalo (SA), alla Via Arbosto, n. 60, presso lo studio dell'avv.
Claudio Mastrogiovanni;
PEC: Email_1 Email_2
Ricorrente
E
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Presidente e legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti del
23.1.2023, per Notar di Fiumicino, dall'avv. Francesco Bove ed elettivamente Per_1
domiciliato in Salerno, al C.so Garibaldi, n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale I.N.P.S.;
1 PEC: t;
Email_3
Resistente
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 18.7.2023 agiva contro l dinanzi Parte_1 CP_1
al Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, impugnando la richiesta di ripetizione delle somme percepite a titolo di trattamento pensionistico di inabilità dall'1.6.2015 al 28.2.2023 avanzata dall' CP_1
Il ricorrente, in particolare, deduceva:
- che, con comunicazione di riliquidazione del 7.2.2023, l di Battipaglia lo informava che CP_1
la prestazione n. 07815132 cat. INVCIV era stata ricalcolata a decorrere dall'1.11.2013 e che,
premessa la trasformazione della citata prestazione in assegno sociale, da tale ricalcolo era derivato un debito di € 32.893,15, con contestuale invito alla restituzione di tale somma;
- che dal prospetto allegato alla comunicazione di riliquidazione emergeva che gli indebiti si riferivano ad un periodo compreso tra il 2015 e il 2023;
- che con ricorso amministrativo, depositato il 22.3.2023, il ricorrente aveva chiesto al CP_2
Provinciale di revocare la richiesta di restituzione dell'indebito, richiamando la natura CP_1
assistenziale della prestazione, il mancato intervento di un provvedimento di revoca o di sospensione della medesima, nonché la circostanza che l'odierno ricorrente godeva del trattamento di invalidità civile in forza di decreto di omologa emesso dal Tribunale di Salerno,
Sezione Lavoro, all'esito del procedimento n. 1481/2014 R.G.;
- che, con successiva comunicazione del 9.5.2023, l ribadiva la richiesta di restituzione CP_1
dell'importo di € 32.893,15, in virtù di una motivazione meramente assertiva ossia della riscossione di rate di assegno non spettanti.
2 In punto di diritto, il ricorrente eccepiva l'illegittimità della richiesta restitutoria dell' CP_1
considerato il principio, ribadito più volte dalla Corte di Cassazione, di irripetibilità delle prestazioni assistenziali e l'avvenuto riconoscimento della prestazione di invalidità civile in forza del decreto di omologa reso dal Tribunale di Salerno il 31.3.2015, con il quale era stato dichiarato invalido civile nella misura del 100%, prestazione mai revocata o sospesa dall' CP_1
Inoltre, evidenziava la sua buona fede e il suo legittimo affidamento, non potendo avere alcuna consapevolezza circa l'insussistenza del diritto a percepire la prestazione erogata, con conseguente diritto ad ottenere la restituzione delle somme indebitamente trattenute dall' CP_1
Sulla scorta di tali argomentazioni concludeva chiedendo al Tribunale di:
<1) dichiarare ed accertare che il sig. non è tenuto a restituire Parte_1
CP_ all' la somma di euro 32.893,15 di cui alla Comunicazione di Riliquidazione del 7 febbraio
2023 e del 9 maggio 2023.
CP_ 2) Per l'ulteriore effetto, condannare l a restituire al ricorrente tutte le somme già trattenute
e quelle che abbia trattenuto nelle more del giudizio, oltre interessi, rivalutazione e maggior
danno.
3) Condannare l , in persona del rapp.te legale pro-tempore, al pagamento di spese e CP_1
compensi di giudizio ex DM 55/2014 con attribuzione ai sottoscritti avvocati per dichiarato
anticipo>>.
2. Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l con memoria difensiva CP_1
depositata il 22.12.2023, nella quale contestava quanto ex adverso dedotto, evidenziando l'insussistenza di una situazione idonea a generare il legittimo affidamento.
Il ricorrente, invero, si era sottoposto a visita il 2.7.2015, all'esito della quale era stato riconosciuto invalido nella misura dell'85% a far data dal mese di giugno dello stesso anno,
valutazione peraltro non impugnata e, nonostante ciò, aveva continuato a percepire i ratei
3 mensili per la pensione di invalidità fino al mese di febbraio 2023, circostanze queste che escludevano la buona fede ed il legittimo affidamento dello stesso.
Per tali ragioni, l'Ente convenuto concludeva chiedendo al Tribunale di:
<rigettare il ricorso inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e in diritto>>.
Con vittoria delle spese del giudizio.
3. Con ordinanza del 24.10.2024 il G.d.L. invitava l a produrre la prova dell'avvenuta CP_1
consegna al ricorrente della comunicazione concernente l'esito della visita medica del
2.7.2015, attinente alla domanda presentata il 12.5.2015, nonché a fornire la copia di detta ultima domanda presentata dal ai sensi della L. n. 80 del 2006; veniva disposto, Parte_1
inoltre, l'esame a chiarimenti del Funzionario che aveva curato la pratica di CP_1
riliquidazione della prestazione da cui era scaturito l'indebito.
Acquisita la suddetta documentazione ed espletato l'esame del Funzionario la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 17.6.2024, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, previo deposito di note illustrative.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive di udienza nelle quali si riportavano ai rispettivi scritti.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va ricordato, in premessa, in punto di diritto, che in tema d'indebito assistenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, la giurisprudenza di legittimità non ha mai affermato che si tratti di materia soggetta integralmente al principio generale dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., avendo, per contro, sempre sostenuto che
4 <nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via
via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola
codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di
tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto
variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune
denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una
situazione idonea a generare affidamento>> (Cass., Sez. Lavoro, n. 29419 anno 2018).
Ebbene, l'istante richiama il contenuto generale della disciplina in tema di indebito assistenziale, sostenendo l'irripetibilità delle somme percepite, non avendo l'accipiens
concorso, con la propria condotta, alla determinazione dell'ente di proseguire nell'erogazione della prestazione precedentemente corrispostagli, ma avendo, al contrario,
in buona fede confidato nella protrazione dell'effettuazione dei versamenti per un lungo tempo anche dopo l'effettuazione della visita di revisione.
Nel definire la questione, occorre premettere che il legislatore ha declinato in maniera diversa la disciplina dell'indebito assistenziale da quello previdenziale, per il quale sono contemplate particolari ipotesi di irripetibilità e di sanatorie, e va rammentato, altresì, che la giurisprudenza ha evidenziato che:
corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni
indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non
potendo trovare applicazione in via analogica […] le regole dettate con riferimento alle
pensioni o altri trattamenti previdenziali>> (Cass. civ. Sez. lavoro, 23-01-2008, n. 1446).
E, infatti, nel tempo si è andata articolando una composita disciplina che distingue vari casi,
a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento) (Cassazione civile, sent. Sez. Lavoro n. 29419 anno
5 2018).
La disciplina della ripetibilità, pertanto, muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale. Ne discende che, se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari,
le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno il D.L. n. 323 del 1996,
art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425, la L. 27 dicembre 1997, n.
449, art. 52, comma 3, e la L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari).
In particolare quest'ultima disposizione testualmente stabilisce, al comma 8, che: <in caso
di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio
in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze
economiche a decorrere dalla data della visita di verifica>>.
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile, in caso di sopravvenuto accertamento del venir meno del requisito sanitario, a decorrere dalla data della visita di verifica, mentre,
in caso di carenza del requisito reddituale, solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge;
e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Detta regola, dunque, prevede la retroattività della revoca delle provvidenze, e quindi,
l'obbligo restitutorio del beneficiario, ma dalla data della visita di verifica, facendo salve le
6 prestazioni conseguite tra il momento del venir meno del requisito sanitario e quello della esecuzione della visita di revisione.
E' utile, poi, rimarcare come, a fronte di un orientamento giurisprudenziale di merito –
valorizzato da parte attrice e cui in passato ha aderito anche dallo scrivente – che, anche in caso di sopravvenuto difetto del requisito sanitario, intendeva dar rilievo all'obbligo dell' , ex art. 37 comma 8, cit., di disporre l'immediata sospensione della prestazione e CP_1
la tempestiva comunicazione della revoca della prestazione, configurando tali adempimenti quali condizioni necessarie per configurare l'indebito assistenziale, in difetto delle quale avrebbe dovuto configurarsi una condizione di buona fede dell'accipiens ostativa alla restituzione delle somme indebitamente percepite, si è, di contro, nuovamente pronunciata in molteplici occasioni la S.C., secondo la quale: <gli atti di sospensione e revoca delle
prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari "non concretino esercizio di
poteri amministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto
obbligatorio>>, sicché <ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini
(ndr. di cui all'art. 5, comma 5, d.p.r. 698/94) l'effetto di estendere l'irripetibilità delle
erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca
formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del
sistema”>> (Cass. n. 13917/2021, nonché Cass. n. 28771/2018).
Non è sufficiente, dunque, ad escludere l'indebito, nella materia de qua, la mancata sospensione immediata della prestazione o la mancata comunicazione della revoca entro i
90 giorni, essendovi soltanto la necessità di accertare in fatto la sussistenza in concreto di una situazione di non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e la presenza di una situazione idonea a creare legittimo affidamento.
2. Ebbene, facendo applicazione dei principi che precedono, nel caso di specie non risulta essersi creata una situazione di legittimo affidamento nell'accipiens che possa legittimare la ritenzione delle somme indebitamente percepite a decorrere dalla data della visita di verifica.
7 E, infatti, l risulta aver comunicato all'interessato il verbale contenente l'esito negativo CP_1
della nuova visita medico-legale effettuata il 2.7.2015 con raccomandata a/r ricevuta a mani il 27.7.2015.
Pur in assenza del formale provvedimento di sospensione dell'erogazione dell'indennità o di revoca della prestazione, dunque, il beneficiario ha potuto ben comprendere il significato del verbale della visita di verifica e l'incidenza di esso sulla legittimità della perdurante percezione della prestazione indennitaria – che si collegava necessariamente ad una condizione di invalidità al 100% - e, pertanto, non ha maturato alcuna posizione di affidamento incolpevole legittimamente tutelabile, rendendo legittima l'applicazione da parte dell' della norma di cui all'art. 13, comma 8, cit. CP_1
Non ha rilievo la circostanza che la nuova visita di luglio 2015 sia avvenuta a seguito di nuova domanda di invalidità proposta dallo stesso ricorrente e finalizzata ad ottenere l'indennità di accompagnamento. Né ha rilievo il fatto che in precedenza l'invalidità al 100%
del fosse stata riconosciuta in sede di ATP. Quello che rileva è che a luglio Parte_1
2015 l ha accertato, in sede amministrativa, che non sussisteva più il requisito CP_1
sanitario occorrente per la percezione da parte del ricorrente della prestazione pensionistica di invalidità e che il ricorrente, pur essendo stato messo al corrente dell'esito negativo dell'accertamento medico-legale, non ha proposto alcuna impugnazione avverso l'esito della nuova visita di invalidità in parola.
Ne deriva che sussiste l'obbligazione del ricorrente alla restituzione degli importi illegittimamente percepiti a titolo di pensione di invalidità nel periodo da giugno 2015 a febbraio 2023.
3. Nulla è dovuto per le spese, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. versata in atti dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel
8 giudizio iscritto al n. 4070 del ruolo generale dell'anno 2023, promosso da Parte_1
nei confronti dell' , in pers. del l.r.p.t.,
[...] Controparte_1
così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese, ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Salerno, 1.7.2025. Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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