Ordinanza cautelare 1 agosto 2022
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 10/12/2025, n. 4076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4076 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04076/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01321/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1321 del 2022, proposto da
SA OV, EL OV, RI SH e IA RO, rappresentati e difesi dagli avvocati IO Spadea e Daniela Ziglioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Arluno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Fossati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza n.51/2022 notificata il 12.05.2022 e gravata a firma del Responsabile dell'area tecnica, con la quale è stata ingiunta ai ricorrenti, quali comproprietari e corresponsabili del (presunto) abuso, la demolizione ex art. 31, D.P.R. n. 380/2001 delle seguenti opere presenti nel fondo de quo sito in Arluno, Via SS. Gervaso e Protaso n. 24, catast. censito al fg. 15, mapp. 1037:
● casetta n. 1, posta sul lato ovest del lotto, di mt circa (2.50*7.00) in pianta, altezza al colmo mt circa 2.20 e altezza minima di circa mt 2.10; la stessa risulta essere appoggiata su ruote e sopraelevata da terra a mt 0.50;
● tettoia in legno di circa mt (2.80*2.50) in pianta, altezza al colmo mt circa 2.20, aderente alla casetta n.1 – lato ovest, sopraelevata da terra a mt 0.50;
● casetta n.2, posta sul lato est del lotto, di mt circa (2.50*7.00) in pianta, altezza al colmo mt circa 2.20 e altezza minima di circa mt 2.10; la stessa risulta essere appoggiata su ruote e sopraelevata da terra a mt 0.50;
● tettoia in legno di circa mt (2.80*2.50) in pianta, altezza al colmo mt circa 2.20, aderente alla casetta n.2 – lato est, sopraelevata da terra a mt 0.50; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, nonché occorrendo anche gli artt. 94, 95, 96 del Piano delle regole del PGT comunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arluno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 23 ottobre 2025, tenutasi da remoto, il dott. OC VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
L’esame del merito della domanda è quivi radicitus precluso dal fatto che parte ricorrente, in prossimità della udienza di trattazione, ha depositato atto con cui ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla ulteriore coltivazione del gravame.
Si impone, indi, la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c), c.p.a., equo appalesandosi il disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025, tenutasi da remoto, con l'intervento dei signori magistrati:
IO ZU, Presidente
OC VA, Primo Referendario, Estensore
Laura Patelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OC VA | IO ZU |
IL SEGRETARIO