Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/01/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.13543.2023 R.A.C.L., promossa da:
Luigi Vitale
con il proc. avv. Boccardo dom.
CONTRO
CP_1
Avvocatura
Parte ricorrente ha adito ex art.445 bis cpc, questo Giudice, chiedendo il riconoscimento della propria condizione di soggetto affetto da disabilità con necessità di sostegno molto elevato ed il proprio diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge n.18 del 1980 o almeno della pensione ex l.118.71 con conseguente condanna di all'erogazione della prestazione riconosciuta, oltre ad interessi e rivalutazione a far CP_1 tempo dalla domanda amministrativa;
il tutto con vittoria di spese e di competenze.
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita lamentando l'infondatezza del ricorso.
Giova ricordare come la pensione di inabilità civile ex art.12 l.30 marzo 1971 n.118 sia concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa, ai mutilati ed invalidi civili di età
La legge prevede, quindi, una triplice condizione di conseguimento della prestazione assistenziale della pensione di inabilità, essendo necessaria l'emergenza tanto di un requisito sanitario che di uno reddituale oltre alla presentazione della domanda. Su tale ultimo rilievo, giova osservare come la prevista decorrenza del beneficio dal mese successivo alla presentazione della relativa domanda amministrativa si traduce nel riconoscimento di una funzione costitutiva a detto atto di impulso di parte.
In ordine al requisito sanitario, occorre evidenziare come lo stesso debba essere inteso secondo un approccio di tipo funzionale, svincolato dalla rigidità ragionieristica delle tabelle elaborate dalla letteratura scientifica e dalla Pubblica Amministrazione.
Infatti, la totale inabilità lavorativa necessaria al fine del conseguimento della prestazione assistenziale de qua deve essere intesa quale assoluta e permanente impossibilità di svolgere non già una qualsiasi attività, ma una attività lavorativa. Conseguentemente detta condizione non può essere esclusa sulla scorta, ad esempio, del mero rilievo che l'infermità riscontrata consenta tuttavia al soggetto di far fronte, anche se con difficoltà, alle esigenze domestiche specie che si consideri come tale attività neppure sia equiparabile all'attività propria del lavoro domestico subordinato.
Del resto, trova applicazione anche in questa materia la previsione di cui all'art.149 disp. att cpc in base al quale, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, oltre a tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso del procedimento amministrativo oppure giudiziario, senza che sussista la necessità di una nuova domanda amministrativa e senza che sia configurabile alcuno spazio per una nuova determinazione da parte della P.A. (art.7 l.533 del 1973). Che è quanto si riverbera poi sulla decorrenza degli accessori e quindi sui margini di applicabilità dell'art.442 cpc, dovendosi ritenere che rivalutazione ed interessi decorrano comunque, a prescindere dalla imputabilità del ritardo dell'ente erogatore, a partire dalla data dalla quale è dovuta la prestazione assistenziale, benché in ipotesi successiva alla conclusione del procedimento amministrativo ma anteriore alla proposizione della domanda amministrativa. Per l'affermazione del diritto alla percezione della pensione di inabilità ovvero dell'assegno di invalidità ex l.118 del 1971 si impone al giudice la verifica della sussistenza del requisito reddituale che costituisce elemento costitutivo del diritto e non mera condizione di erogabilità. E' quanto del resto afferma la giurisprudenza maggioritaria, benché non manchino isolate pronunce in base alle quali la rilevabilità d'ufficio (ovvero la deducibilità da parte delle parti) dell'inosservanza di un elemento costitutivo è esclusa allorché la sussistenza di tale elemento debba ritenersi pacifica tra le parti e perciò estranea al thema decidendum.
Tuttavia, occorre ricordare come la Cassazione abbia ritenuto l'inammissibilità di un'azione volta ad accertare la sussistenza del solo requisito sanitario, essendo diretta ad accertare la sussistenza di uno solo dei fatti costitutivi del diritto.
Ritiene questo Decidente come, stante la natura costitutiva del diritto, il ricorrente sia tenuto ad allegare e provare anche la sussistenza delle condizioni reddituali.
Che è quanto può ritenersi nella fattispecie in esame in relazione alla richiesta pensione ex l.118.71 almeno sino al 2021.
L'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli artt.2 e 12 della l.30.3.71 n.118, nei cui confronti le commissioni sanitarie abbiano accertato che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua. I suddetti requisiti
(impossibilità di deambulazione e necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana) sono qualificati quali alternativi dalla giurisprudenza maggioritaria, sicchè ciascuno di essi è di per sé sufficiente a fondare l'attribuzione del beneficio in oggetto. Ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quali per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana.
La nozione di permanenza di cui supra comporta l'impossibilità di riconoscere il suddetto diritto nelle ipotesi in cui l'incapacità a deambulare o a compiere gli atti quotidiani della vita si presenta come effetto di una malattia a rapida evoluzione;
invero, in presenza di gravi patologie, tali da rendere l'individuo inabile al 100% e da fare ragionevolmente prevedere che la morte sopraggiunga proprio in dipendenza delle stesse, finchè l'evento letale sia
"certus an” ma incertus non può negarsi la necessità di un'assistenza permanente, destinata a protrarsi a tempo indeterminato, salvo che sia possibile formulare un giudizio prognostico in ordine all'inevitabile sopravvenienza della morte in un ambito temporale ben preciso e ristretto, al punto che la "continua assistenza" risulti finalizzata non già a consentire il compimento degli atti quotidiani bensì a fronteggiare un'emergenza terapeutica. Il giudizio sulla tendenziale "permanenza" dello stato invalidante deve avvenire con riguardo al momento della presentazione della domanda e non ex post, in relazione al verificarsi del decesso poco dopo il riconoscimento dello stato invalidante, atteso che per numerose patologie il decesso è evento sempre possibile ma non necessariamente imminente, onde il breve lasso di tempo intercorso tra l'insorgere dello stato invalidante e il decesso non dimostra, di per sè, la rapida evolutività della malattia. D'altra parte, la ricorrenza del presupposto della necessità di un aiuto permanente rimane esclusa in presenza di malattie suscettibili di stabilizzazione ad un livello tale da consentire all'assistito una residua capacità di svolgere le attività fondamentali.
La nozione di incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita comprende chiunque, pur potendo spostarsi nell'ambito domestico o fuori, non sia per la natura della malattia in grado di provvedere alla propria persona o ai bisogni della vita quotidiana, ossia non possa sopravvivere senza l'aiuto costante del prossimo, riferendosi la nozione di soggetti che
"abbisognano di un'assistenza continua", cui all'art. 1 della legge n. 18/1980, anche a coloro che, a causa di disturbi psichici, non siano in grado di gestirsi autonomamente per le necessità della vita quotidiana. Nè è incompatibile con la attribuibilità della suddetta prestazione la circostanza che l'invalido psichico, in caso di patologie di particolare gravità, possa avere bisogno di altre forme di tutela (come il controllo continuo con eventuale ricovero in appositi istituti), visto che tali forme di tutela operano su un piano e con funzione ben diversa dalla finalità economica propria dell'indennità di accompagnamento. In materia di patologie psichiche e pur sempre ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento deve sussistere la necessità di una assistenza continua per il compimento degli atti necessari della vita quotidiana e non esclusivamente finalizzata alla prevenzione o al contenimento di possibili ed episodiche manifestazioni violente o comunque pericolose di una malattia psichica.
Peraltro, giova evidenziare come le condizioni di cui all'art.1 della legge 11.2.80 n.18 siano richieste anche per gli ultrasessantacinquenni. Né varrebbe a coonestare un assunto contrario il richiamo all'art.6 dlgs n.509 del 1988, in base al quale, ai soli fini dell'assistenza socio\sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi civili i soggetti ultrasessantacinquenni i quali abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Infatti, detta norma non vale a configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, ponendo semmai soltanto le condizioni affinché i suddetti soggetti possano essere considerati invalidi o mutilati, in analogia del resto con l'art.2, II comma, l.118\1971 prima della novella.
Soluzione questa in linea con l'insegnamento della Corte Suprema che in più occasioni è intervenuta in materia evidenziando come una siffatta definizione di invalidità è resa necessaria (in caso di infradiciottenni ed ultrasessantacinquenni) dall'impossibilità di far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa [Cass.931 del 1999, 1339 del 1993; cfr. del resto anche Cass.6180 del 2000].
Il diritto all'indennità non può essere concesso a favore degli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente nelle strutture pubbliche;
non è subordinato ad alcun limite reddituale e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale venne presentata la domanda;
tale decorrenza vale a configurare la consistenza stessa del diritto riconosciuto dalla legge e non rappresenta affatto uno "spatium deliberandi" concesso all'ente assistenziale in ipotetica analogia con il criterio dei centoventi giorni dalla domanda amministrativa, previsto in via generale dall'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, perchè si verifichi la mora relativamente alla corresponsione degli interessi legali. Del resto, nella ipotesi di istanza di riconoscimento del diritto a tale beneficio, una volta che l'invalido abbia fornito la dimostrazione della sussistenza delle patologie legittimanti la erogazione della prestazione, automaticamente la decorrenza di essa deve collocarsi, a norma dell'art. 3, terzo comma, della legge n. 18 del 1980, al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, restando invece a carico dell'amministrazione onerata della prestazione di provare la eventuale diversa data di insorgenza dello stato inabilitante.
Inoltre, ex art.3 l.104.1992: “E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali”.
Nel corso del procedimento in esame, è stata disposta ex art.445 cpc consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare l'emergenza delle condizioni patologiche utili all'accoglimento del ricorso.
Il Ctu ha accertato che parte ricorrente, nata in data [...], è affetta dalle patologie in consulenza tecnica d'ufficio puntualmente individuate e che pertanto a decorrere dal 27.7.21 soffre di una invalidità al 100% ed è affetta da disabilità con necessità di sostegno molto elevato ma non sussistono le condizioni utili al conseguimento della indennità di accompagnamento. Ritiene il Giudicante adito che nel merito le risultanze della c.t.u. medico-legale possano condividersi in questa sede e fornire la base per la decisione, atteso che è emerso che siano state tratte a seguito di opportuni accertamenti diagnostici e di un'accurata disamina condotta con iter logico ineccepibile e facendo ricorso a corretti criteri tecnici, cosicché si presentano complete, precise e persuasive e sicuramente non minate da opposte argomentazioni.
Occorre pertanto dichiarare che la parte ricorrente versa nella condizione di invalidità al
100% ed è persona affetta da disabilità con necessità di sostegno molto elevato (handicap in situazione di gravità) dalla data indicata dal consulente tecnico d'ufficio e CP_ conseguentemente condannare alla corresponsione della pensione di inabilità con decorrenza ex lege oltre interessi e rivalutazione sino al superamento del requisito anagrafico.
In proposito giova ricordare come sulla scorta della sentenza della Consulta n.156 del 1991, la materia degli interessi e della rivalutazione monetaria in tema di prestazioni previdenziali sia stata ridisegnata dal legislatore. Infatti, come è noto, l'art.16, comma VI, l.30.12.91 n.412 prevede per i crediti previdenziali la non cumulabilità di interessi legali e rivalutazione monetaria, dovendo semmai l'importo dovuto a titolo di interessi essere portato in detrazione delle somme spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del suo credito.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Giudice dichiara che la parte ricorrente dal 27.7.21 è affetta da disabilità con necessità di
CP_ sostegno molto elevato ed invalida al 100% e conseguentemente condanna alla corresponsione della pensione ex l.118.71 con decorrenza ex lege oltre interessi e rivalutazione (siccome specificato in parte motiva) salvo il superamento del requisito anagrafico e reddituale.
CP_ Pone le spese di consulenza siccome liquidate a carico di
CP_ Condanna a tenere indenne parte avversa per le spese di lite che liquida in euro
(rispettivamente in relazione all'Atp ed alla fase di opposizione) € 911,00 e 1775,00 per competenze, oltre accessori ex lege da distrarsi alla difesa antistataria.
Lecce, 28/01/2025
Lorenzo Bellanova