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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/02/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
n. rg. 7364 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7364 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. DI GENNARO LUANA presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] C.F. , CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. DI GENNARO LUANA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/04/2024, e -premesso di Parte_1 CP_1
aver contratto matrimonio in NAPOLI il 05/06/1991 - rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 07.01.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
A)- I coniugi vivranno separatamente. Ciascuno potrà fissare la propria residenza e/o il domicilio nel luogo che riterrà più opportuno, con l'impegno di darsi reciproco avviso in caso di eventuali variazioni;
B)- La casa coniugale di proprietà della sig.ra sita in Pianura (NA), alla via Com CP_1
Sartania n.3 p.1, resta, per accordo tra le parti, assegnata alla stessa;
C)- il Sig, si impegna a cambiare definitivamente la propria residenza entro e non Parte_1 oltre trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
D)- A titolo di contributo per il mantenimento, i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
E)- i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio”.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.61, parte II, S. A , reg. Atti Matrimonio anno 1991);
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10/01/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino