Sentenza 4 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 04/07/2023, n. 2247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2247 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/07/2023
N. 02247/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02050/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2050 del 2018, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Guitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Palermo, via Notarbartolo, n. 5.
contro
Comune di Marsala in persona del Sindaco Pro-Tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cosimo Di Girolamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'annullamento
- dell’ordinanza di demolizione -OMISSIS- del 27.9.2018 emessa dal Dirigente del settore Pianificazione Territoriale del Comune di Marsala;
per la dichiarazione di illegittimità
- del silenzio illegittimamente serbato all’istanza a’ sensi dell’art. 21 quinquies l. 241/90, presentata dal Sig. -OMISSIS- in data 19.10.17 di revoca e in subordine di riesame dei provvedimenti emessi, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marsala;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 aprile 2023, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis del c.p.a., il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 15 ottobre 2018 e depositato il successivo 29 ottobre i sig.ri -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- premettono di essere comproprietari dell’immobile sito in Marsala, Loc. -OMISSIS- censito al N.C.E.U. -OMISSIS- e che dal 1996 al 1999, e di essere stati destinatari del diniego di sanatoria -OMISSIS- del 9.1.1996, dell’ordinanza di demolizione -OMISSIS- del 24 marzo 1997 e dell’accertamento di inottemperanza di demolizione -OMISSIS- del 14 aprile 1999 relativamente all’immobile appena identificato.
Secondo quanto ulteriormente rappresentato dai ricorrenti, i predetti provvedimenti facevano seguito ad istanza di sanatoria da essi presentata il 29 aprile 1986 ai sensi della legge n. 47/1985 e della legge regionale n. 37/1985. Sennonché all’accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione, il Comune di Marsala non faceva seguire alcun ulteriore atto.
Pertanto, in data 19 ottobre 2017, alla luce del tempo intercorso dagli ultimi atti compiuti dell’Amministrazione comunale, il Sig. -OMISSIS- depositava istanza di revoca ai sensi dell’art. 21 quinquies L. 241/90, e in subordine di riesame dei provvedimenti predetti.
Il Comune non dava riscontro all’istanza e in data 1° ottobre 2018 notificava ai ricorrenti l’ordinanza di demolizione -OMISSIS-/2018.
Insorgono i ricorrenti con il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendo l’annullamento, l’ordinanza di demolizione del Comune di Marsala -OMISSIS- del 27 settembre 2018 e la declaratoria di illegittimità del silenzio asseritamente serbato dal medesimo ente locale sull’istanza di revoca ai sensi dell’art. 21 quinquies della l. n. 241/1990.
Essi propongono le seguenti censure.
A) Violazione di legge - artt. 1 e 2 della L. 241/1990 e artt. 3 e 97 della Costituzione; eccesso di potere per ingiustizia manifesta;
B) Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; eccesso di potere, carenza di motivazione;
C) Violazione di legge - art. 7 della l. N. 241/1990
Si è costituito con memoria di stile il Comune di Marsala.
Alla udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 14 aprile 2023, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis del c.p.a. la causa è stata trattenuta in decisione.
Deve preliminarmente scrutinarsi la censura con la quale parte ricorrente contesta la legittimità del silenzio asseritamente serbato dall’Amministrazione comunale sull’istanza di riesame proposta dai ricorrenti.
Invero, secondo quanto dagli stessi rappresentato il Comune aveva già posto in essere tutti gli atti necessari a contrastare l’abuso da essi commesso, avendo denegato il rilascio della sanatoria edilizia ed adottato nel 1997 l’ordine di demolizione seguito poi dall’accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza.
A fronte di tali atti, divenuti peraltro inoppugnabili, non poteva ravvisarsi alcun obbligo di provvedere del Comune sull’istanza di riesame proposta dai ricorrenti, diversamente argomentando si perverrebbe alla sistematica riapertura dei termini per impugnare con grave nocumento delle ragioni di certezza che presiedono i rapporti nel diritto amministrativo.
Sotto questo aspetto, quindi, non è ben chiaro il motivo per il quale il Comune di Marsala abbia ritenuto di adottare nuovamente l’ordine di demolizione nel 2018, atteso che era già stata adottata l’ordinanza di ripristino nel 1997 rimasta inottemperata, sicché il Comune ben avrebbe potuto portare ad esecuzione tale provvedimento, senza adottarne uno nuovo.
L’adozione di un ulteriore ordine di demolizione ha, infatti, avuto la conseguenza di rimettere i ricorrenti nelle condizioni di impugnare il provvedimento ingiuntivo, non trattandosi di un atto meramente confermativo, ma di un provvedimento adottato sulla base di una nuova istruttoria (conferma impropria) e quindi autonomamente impugnabile.
Venendo quindi alle censure appuntate sul nuovo ordine di demolizione, parte ricorrente si duole che la motivazione non rechi alcuna indicazione delle censure da essa proposte nell’istanza di riesame, lamentando la carenza dell’iter logico che si limiterebbe illegittimamente ad indicare le norme violate, laddove l’ente comunale avrebbe mostrato acquiescenza rispetto all’abuso commesso a causa del lungo lasso temporale trascorso.
Il rilievo è privo di pregio.
Come evidenziato dalla giurisprudenza, il decorso del tempo (anche lungo) tra la realizzazione dell’opera abusiva e il suo accertamento non comporta l’insorgenza di uno stato di legittimo affidamento per il privato, né innesta in capo all'Amministrazione uno specifico onere di motivazione (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 21 gennaio 2020, n. 277; Cons. Stato, Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9; T.A.R., Sicilia, Palermo, Sez. II , 24/03/2015 , n. 713).» (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 22 luglio 2020, n. 1526); il mero decorso del tempo non può affatto legittimare - in assenza di specifica causa di giustificazione normativamente individuata, a fronte, peraltro, del carattere permanente della condotta antigiuridica posta in essere - l’edificazione avvenuta senza titolo ed il correlativo arretramento del potere di contrasto del fenomeno dell’abusivismo, né può riconnettersi alcun affidamento tutelabile al perdurante mantenimento di una situazione di fatto abusiva e, pertanto, contra legem (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 31 agosto 2021, n. 2494).
Nel caso di specie, peraltro, l’accertamento dell’abusività dell’immobile era già avvenuto con l’adozione dei provvedimenti di diniego di sanatoria e con l’ordine di demolizione del 1997.
Ne consegue che alcun comportamento acquiescente è ravvisabile da parte dell’Amministrazione comunale, incombendo nelle more sui ricorrenti, per i quali neppure è configurabile un affidamento incolpevole, l’onere di provvedere alla demolizione del manufatto abusivo.
Né un motivo di illegittimità può ravvisarsi nell’omessa comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi, come chiarito dalla giurisprudenza costante, di atti di contenuto vincolato; senza considerare che nel caso di specie parte ricorrente era perfettamente a conoscenza della dichiarata natura abusiva del manufatto, proprio in base ai provvedimenti adottati dal Comune di marsala dal 1996 al 1999.
In definitiva le censure sono tutte infondate e il ricorso deve conseguentemente essere respinto
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di Marsala nella misura di euro 2.000 (duemila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente
Domenico De Falco, Consigliere, Estensore
Antonino Scianna, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Falco | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.