Articolo 1664 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1663Articolo 1665
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9 ottobre 2010
Art. 1664. Collocamento fuori quadro 1. Se vengono meno i motivi che hanno provocato il trasferimento nel ruolo degli indisponibili, di cui all'articolo 1663, i provenienti dal ruolo normale mobile sono collocati fuori quadro, applicando loro le disposizioni degli articoli 1718, 1722 e 1723. Il collocamento fuori quadro e' subordinato alla inesistenza di vacanze nel ruolo normale-mobile del quale i gia' indisponibili tornano a far parte. 2. I provenienti invece dal ruolo normale di riserva e dal ruolo speciale sono trasferiti direttamente nel rispettivo ruolo di provenienza, seguendovi l'ultimo iscritto di pari grado e anzianita'.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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