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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/02/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31533/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31533/2022 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. VALSECCHI Parte_1 P.IVA_1
ANNIBALE MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA GALILEO GALILEI, 5 20124 MILANO
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARDOSI Controparte_1 P.IVA_2
ALESSANDRO e dell'avv. KURECSKA PAOLO, con studio in VIALE ITALIA, 381 19125 LA PE
(C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
1. Concisa esposizione delle domande e delle difese svolte dalle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e il chiedendo l'annullamento degli Controparte_1 Controparte_2 avvisi di accertamento n. 13691987 del 13/6/2022, n. 13691980 del 13/6/2002, n. 13714136 del 22/6/2022, emessi ai sensi dell'articolo 1 comma 792 della legge n. 160 del 27/12/2019 dall'agente concessionario della riscossione per conto del CP_1 Controparte_2
A sostegno delle proprie domande, la società attrice ha proposto due motivi di opposizione. Pt_ Con il primo motivo, ha contestato l'esigibilità del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, ai sensi dell'art. 30 comma 2 lett. a) e b) del Regolamento comunale approvato con deliberazione del consiglio comunale del Comune di n. 2 del 26 gennaio 2021. Controparte_2
Al riguardo la società attrice ha dedotto di aver diritto all'esenzione di cui all'art. 30, co. 2, lett. a) e b), trattandosi di un'occupazione effettuata in adempimento di un incarico conferito dal comune e per attività di pubblico interesse.
pagina 1 di 8 In particolare la attrice ha allegato che l'opera pubblica, per l'esecuzione della quale è stato occupato il suolo pubblico, è stata, infatti, realizzata nell'interesse del - a scomputo degli oneri di Controparte_2 urbanizzazione dovuti dalla società DeA Capital Real Estate SGR S.p.a e da questa commissionata - nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica, in veste di Stazione Appaltante – ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163, disposizione questa applicabile ratione temporis in virtù della norma transitoria contenuta nell'art. 216, co. 27 quater del d.lgs. n. 50 del 2016.
In via subordinata, con il secondo motivo, la società attrice ha lamentato l'erroneità dei calcoli contenuti negli avvisi di accertamento n. 13691980 del 13/6/2022 e n. 13714136 del 22/6/2022, deducendo, che la superficie occupata in via Correggio ammontava a di soli 80 mq e che non vi era stata alcuna occupazione di spazio pubblico in piazza Supercortemaggiore.
Si è costituita chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree. CP_1
La convenuta ha dedotto l'insussistenza delle condizioni soggettive per l'applicabilità delle esenzioni di cui all'articolo 30, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento comunale CUP di dal momento Controparte_2 che le aree sulle quali si è realizzata l'occupazione del suolo pubblico non facevano direttamente parte dell'area interessata dall'opera appaltata, ma erano ricomprese nella viabilità comunale la cui occupazione temporanea si
è resa necessaria per l'effettuazione di lavori meramente strumentali all'esecuzione dell'attività e, in particolare, per il deposito di materiali. Co In secondo luogo, ha allegato che non vi erano i presupposti per il riconoscimento dell'esenzione, essendo irrilevante la riconducibilità dell'opera realizzanda al soggetto pubblico che sarebbe esentato dalla corresponsione del canone nel caso, come quello in esame, in cui l'occupazione era effettuata da un soggetto che dall' appalto traeva un beneficio economico ed in cui la stazione appaltante non era il soggetto pubblico, ma altro soggetto privato, titolare del premesso di costruire.
La convenuta ha poi rilevato che la opponente era consapevole della debenza del canone, giacché all'ottenimento delle relative concessioni e nullaosta aveva ricevuto precise indicazioni circa le modalità di pagamento del CUP.
Con riferimento al motivo di opposizione proposto in via subordinata, attinente all'errore di calcolo, la convenuta ha dedotto che, in base al Regolamento CUP, << il canone si applica altresì […] sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio >>(articolo 20, comma 2) e che l'area occupata in
Via Correggio, pur potendosi considerare solo in parte appartenente al patrimonio indisponibile del
[...]
era interamente destinata da sempre a banchina pedonale sulla quale è stato da sempre Controparte_2 esercitato il pubblico passaggio dei pedoni transitanti lungo la pubblica via
Con ordinanza in data 1 marzo 2023, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva degli avvisi di accertamento impugnati con assegnazione dei termini di cui all'art. 183 comma 6, n. 1, 2 3 c.p.c.
La causa è stata istruita mediante l'escussione di due testi ed è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 29 ottobre 2024.
2. I fatti di causa e la materia del contendere
In esecuzione della Convenzione urbanistica del 20.12.2011, il di ha CP_2 Controparte_2
pagina 2 di 8 autorizzato – previo rilascio dei successivi titoli edilizi – ENI e Snam alla realizzazione di opere di Pt_ urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo degli oneri di costruzione (doc. 13 .
Tra queste opere erano ricompresi un parcheggio multipiano interrato e un parcheggio a raso nell'ambito del
P.I.I. “De Gasperi est” (art.
6.2 della Convenzione).
Il 9 marzo 2017 è stato rilasciato il permesso di costruire e i progetti preliminari e definitivi delle opere cui si riferiscono i lavori sono stati sottoposti a validazione.
Nello stesso anno DEA Capital Real Estate ha acquistato la proprietà dell'area edificabile oggetto del PII (tra via de Gasperi, Ravenna, Correggio e Vannucchi) e, in qualità di società di gestione del “Fondo Milan Development
1”, ha indetto una gara a procedura aperta per l'affidamento dell'appalto concernente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del parcheggio multipiano interrato e di superficie prospiciente la
Via Vannucchi, nell'ambito del programma integrato di intervento “De Gasperi Est” di cui alla citata Pt_ convenzione urbanistica (doc. 7 . Pt_ All'esito di tale procedura è risultato aggiudicatario il raggruppamento temporaneo di imprese con a capo
(docc. 12.A Seli). Pt_ In data 11.09.2020, è stato sottoscritto il contratto di appalto tra DEA Capital Real Estate e avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione del parcheggio multipiano interrato e di superficie prospiciente la via Vannucchi (doc. 12. art. 4 del contratto). Pt_2 Pt_ Con provvedimento del 14.12.2020 ha ottenuto, per la realizzazione di tale parcheggio, la concessione ad occupare in via temporanea suolo pubblico in Via Correggio per una superficie di 270,00 mq per il periodo compreso tra il 04/01/2021 ed il 21/11/2021. Il provvedimento specifica altresì che “il versamento, del canone di occupazione per il suddetto periodo, verrà calcolato e inviato postumo nel 2021 appena possibile, determinato Co ai sensi del regolamento Cosap” (doc. 2 ). Pt_ Con provvedimento del 12.11.2021, ha ottenuto concessione ad occupare in via temporanea suolo pubblico in Via Vannucchi per una superficie di 428 mq dal 16.11.21 al 16.01.22 o comunque per un periodo equivalente. Co Anche in tale provvedimento si specifica: “il canone unico patrimoniale da versare è gestito dalla ditta […] Co ed è determinato ai sensi del vigente Regolamento” (doc.3 ).
La attrice ha successivamente ricevuto la notifica dei seguenti avvisi di accertamento con contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative, emessi - ai sensi dell'articolo 1 comma 792 della legge n. 160 del 27/12/2019 - dall'agente incaricato della riscossione “ per conto del CP_1 Controparte_2
i) n. 13691987 del 13/6/2022 col quale l'ente pubblico territoriale - per il tramite dell'agente riscossore –
ha chiesto il pagamento del canone unico giornaliero (maggiorato di sanzione, interessi e spese), per complessivi euro 3.556,00, conseguente all'occupazione dall'11 ottobre al 20 ottobre 2021 da parte Pt_ dell'attrice di 200 mq della via Luigi Vannucchi all'altezza del civico 2 (doc.
2.B ;
ii) n. 13691980 del 13/6/2022, attinente al pagamento del canone unico giornaliero (maggiorato di sanzione, interessi e spese), per complessivi euro 141.115,00, conseguente all'occupazione da parte dell'attrice di un'area di 428 mq della via Luigi Vannucchi dal 16 novembre 2021 al 16 gennaio 2022 e pagina 3 di 8 di 165 mq della via Correggio dal 4 gennaio 2021 al 21 novembre 2021 (v. doc.
1.B ; Pt_1
iii) n. 13714136 del 22/6/2022 col quale è stato chiesto il pagamento del canone unico giornaliero
(maggiorato di sanzione, indennità, interessi e spese), per complessivi euro 458.244,00, per l'occupazione di un'area di 217 mq della via Luigi Vannucchi dal 17 gennaio 2022 al 24 maggio 2022 e di un'ulteriore area di 255 mq sita sulla piazza Supercortemaggiore sempre nel lasso di tempo compreso Pt_ tra il 17 gennaio 2022 e il 24 maggio 2022 (v. doc.
3.B ;
Alla luce delle allegazioni delle parti, il thema decidendum verte sull'accertamento dell'esigibilità, da parte dell'amministrazione comunale, del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico per l'occupazione di suolo pubblico effettuata nell'esecuzione dell'appalto di lavori per la realizzazione dei parcheggi previsti nell'ambito del P.I.I. “De Gasperi est” dalla Convenzione del 20.12.2011 (art.
6.2. della Convenzione)
A tal fine è necessario verificare – alla luce del rapporto giuridico delineato dalla Convenzione urbanistica del
20.12.2012 – la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità, al caso in esame, delle disposizioni in materia di esclusione dall'applicazione del canone, contenute nel Regolamento del Comune di . CP_2
3. Sulla debenza del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico
Il motivo relativo all'inesigibilità del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, ai sensi dell'art. 30 comma 2 lett. a) e b) del Regolamento del Comune di , si reputa fondato. CP_2
Il regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico è stato adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 446/1997, in esecuzione della disciplina istitutiva del canone unico di cui all'articolo 1 commi da 817 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n.160.
Il canone, secondo quanto stabilito dall'art. 20 del Regolamento, si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nelle piazze e comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del CP_2
L'art. 30 elenca poi i casi di “esclusione del canone”, prevedendo alle lett. a) e b) del secondo comma che: “ 2.
Sono soggettivamente escluse dall'applicazione del canone:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma1, lettera
c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) tutte le occupazioni di suolo pubblico richieste dal Comune di per attività di pubblico Controparte_2 interesse”.
L'art. 30 comma 2 lett. a) riproduce testualmente il contenuto dell'art. 1 comma 833 lett. a) della legge
160/2019, che si colloca tra le disposizioni che disciplinano a livello legislativo il canone di occupazione.
Secondo tale disposizione, le occupazioni degli enti pubblici territoriali sono esenti dal canone, a prescindere dalla finalità (“Sono soggettivamente escluse dall'applicazione del canone le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi”) Pt_ Nel caso in esame, l'occupazione è stata eseguita dal raggruppamento temporaneo di imprese con a capo pagina 4 di 8 s.r.l., soggetto diverso dal Comune, che tuttavia ha agito, seppur indirettamente, per suo incarico, nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica indetta da Dea Capital, in attuazione della Convenzione urbanistica del 2011 Pt_ stipulata dal Comune di (doc. 13 . CP_2
In forza di tale convenzione la appaltante DeA Capital ha infatti proceduto, per conto del ad eseguire le CP_2 opere di urbanizzazione secondaria, la cui realizzazione sarebbe spettata al CP_2
Si tratta di opere che, secondo quanto si desume dalla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea in data 12 luglio 2001, causa C-399/98, sono da ritenersi pubbliche ab origine, indipendentemente dal momento in cui si verifica il formale trasferimento al patrimonio pubblico e la cui realizzazione va considerata frutto di un contratto di appalto pubblico di lavori, essendo l'elemento contrattuale integrato dalle previsioni contenute nella convenzione urbanistica stipulata tra il privato e la pubblica amministrazione.
Al riguardo, la convenzione urbanistica prevede che il si riserva la facoltà di indirizzare la CP_2 progettazione delle opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria (tra cui rientrano per l'appunto gli interventi eseguiti da , nonché delle opere aggiuntive, con propri documenti progettuali e di Parte_1 capitolato, ponendosi a carico dei soggetti attuatori l'obbligo di uniformarsi alle indicazioni che a tal fine saranno date dal stesso (clausola 7.2 della convenzione). CP_2
Inoltre, è espressamente stabilito che, all'atto l'ultimazione delle singole opere di urbanizzazione e delle opere aggiuntive, le successive operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dell'opera saranno di competenza del il che, oltre a confermare la natura pubblica dell'opera realizzanda, esclude la dedotta estraneità CP_2 dell'ente pubblico alla realizzazione dell'opera (punto 7.3 della Convenzione, pagine 38-39). Co Non si ritiene, al riguardo, pertinente il richiamo, fatto da , alle pronunce della Corte di Cassazione n.
16395/2021, 20708/2024 e n. 25614/2024, a sostegno della esigibilità del canone di occupazione.
Si tratta invero di pronunce che sono intervenute su un caso differente da quello oggetto del giudizio, in cui il canone di occupazione è stato richiesto non all'appaltatore di opera pubblica, ma al concessionario della realizzazione e gestione di opera o di un servizio pubblico.
La controversia oggetto di causa ha, infatti, ad oggetto un appalto di lavori, in cui l'occupazione del suolo pubblico è temporanea e indotta soltanto dalle esigenze tecnico-operative connesse all'esecuzione dei lavori e alla realizzazione dell'opera. In tal caso, come rilevato dalla Corte di legittimità, la sottrazione del suolo pubblico non si compie per il vantaggio particolare derivante al singolo del suo utilizzo ma per la realizzazione dell'opera commissionata dal titolare di quegli spazi, che devono essere messi a disposizione della controparte per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori (cfr. Cass.civ., sez 5, 30 luglio 2009 n.17719)
Diversamente, nella fattispecie di concessione per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica, il soggetto privato non è tenuto solo alla costruzione dell'opera, ma anche alla sua gestione economica e funzionale, con il conseguimento dei profitti derivanti da tale attività gestoria e l'assunzione a proprio carico del rischio operativo legato a tale gestione.
Come si legge in una delle menzionate pronunce “l'occupazione della concessionaria per la gestione dell'infrastruttura autostradale, destinata a protrarsi per un lungo periodo di tempo, è finalizzata al
pagina 5 di 8 conseguimento di un utile economico da parte dell'impresa, calcolato sulla differenza tra il canone concessorio corrisposto all'ente concedente e gli utili provenienti dalla gestione della infrastruttura” (Cass. 20708/2024).
L'occupazione per cui era richiesto il pagamento del canone era stata, dunque, realizzata proprio nell'ambito dell'attività di gestione economica e funzionale dell'autostrada da parte della ricorrente, società concessionaria per la realizzazione e gestione dell'opera pubblica.
Al contrario, nella vicenda oggetto del giudizio i soggetti attuatori (cui poi è succeduta Dea Capital, che ha Cont indetto la proceduta aperta all'esito della quale il con a capo è risultato aggiudicatario) erano Parte_1 tenuti solo all'esecuzione delle opere di urbanizzazione, senza previsione di alcuna gestione o sfruttamento economico dell'opera stessa successivamente alla realizzazione della stessa.
Si ritiene quindi che siano applicabili al caso in esame i principi espressi dalla sentenza della Cassazione civile sez. trib., 30/05/2000, n.7197, relativi alla materia di appalto - allorché l'obbligazione pubblicistica era prevista dall'art. 49 comma 1 lett. a, d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, e derivava dalla tassa di occupazione del suolo pubblico – secondo cui “l'occupazione di aree di demanio comunale da parte di un imprenditore per
l'esecuzione di un'opera pubblica da parte dello Stato deve considerarsi "effettuata dallo Stato" (e, per tal profilo, quindi, esente dal tributo) sia se si pone l'accento sul rilievo che l'esecuzione dell'opera - quale adempimento dell'obbligo contrattuale - è compiuta dall'appaltatore "per conto dello Stato", sia se lo si pone sull'altro, secondo cui è lo Stato committente, mediante l'attuazione della c.d. "consegna dei lavori" all'appaltatore, a dare, quantomeno, inizio all'occupazione stessa”.
Analoghi principi sono affermati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione nella citata sentenza n.
17719/2009 – che peraltro si riferisce al caso in cui l'opera è stata realizzata in forza di una convenzione urbanistica tra il e la società cui è stato richiesto il pagamento del canone – così come nella sentenza n. CP_2
12432 del 1993 che, in tema di TOSAP, ha ritenuto come in caso di impresa che esegua i lavori in appalto per conto del non siano ravvisabili i presupposti per l'imposizione. CP_2
Occorre poi rilevare che la conferma dell'esenzione dal pagamento degli oneri di occupazione del suolo pubblico si rinviene nell'art.
5.3 della convenzione urbanistica, laddove si prevede che le aree destinate all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria oltre a quelle di proprietà comunale eventualmente destinate ad urbanizzazione primaria e secondaria, restano nella detenzione e ad uso esclusivo dei soggetti attuatori per l'esecuzione delle opere assunte a suo carico e per le esigenze di cantiere fino al momento della complessiva esecuzione delle stesse, con oneri e responsabilità, anche per manutenzione a loro carico.
Invero, il fatto che i soggetti attuatori siano stati preventivamente autorizzati ad occupare le aree interessate dai lavori per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e per le connesse esigenze del cantiere è indice per l'appunto del fatto che l'occupazione di tale area era richiesta proprio dal nel quadro degli accordi CP_2 assunti nell'ambito della citata convenzione.
Non si ritiene neppure rilevante, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, il fatto che negli atti autorizzativi fossero contenute le indicazioni per il pagamento del canone, dal momento che ciò non fa venire meno il diritto della parte di contestare la pretesa e di fare valere l'applicabilità delle esenzioni previste nel pagina 6 di 8 regolamento (come avvenuto peraltro con l'istanza di autotutela presentata da . Parte_1
Peraltro, come si desume dallo stesso art.
4.4 del Regolamento Cosap del Comune, anche in caso di occupazione temporanea esente dal pagamento del canone, il concessionario deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
In base ai citati rilievi, deve ritenersi che sussistano i presupposti per esenzione dal pagamento del canone indicati sia dalla lettera a) dell'articolo 30, comma 1 del Regolamento di , che riporta la disposizione CP_2 legislativa contenuta nel art. 1 comma 833 lett. a) della legge 160/2019, sia dalla lettera b) della menzionata disposizione del Regolamento.
Va poi rilevato che il profilo della strumentalità delle aree occupate all'esecuzione dell'opera oggetto dell'appalto, e quindi della funzionalità dell'occupazione all'esecuzione dei lavori, non è oggetto di Co contestazione da parte della convenuta ed è anzi confermata dalla stessa nel presente nel procedimento.
A pagina 7 della comparsa di costituzione, infatti, la stessa convenuta ha affermato che l'occupazione dell'area si
è “resa necessaria per l'effettuazione di lavori meramente strumentali all'esecuzione dell'opera (e nel caso di una di dette aree, per deposito materiali)”.
Inoltre, tale aspetto risulta ulteriormente confermato dalla lettura dei provvedimenti di concessione che Pt_ autorizzano all'occupazione di spazi ricadenti in tali aree e dalla risposta alla istanza di autotutela svolta Co dalla attrice, nella quale ha ritenuto come unico motivo ostativo il fatto che il committente dell'opera non fosse direttamente il . Controparte_2 Co Neppure è stato dedotto e dimostrato da parte di che l'occupazione degli spazi fosse eccessiva rispetto alle esigenze tecnico-operative connesse all'esecuzione dei lavori.
Con specifico riferimento all'occupazione dell'area ricadente su piazzale Supercortemaggiore, si Co ritiene, tuttavia, opportuno rilevare come, a fronte delle contestazioni svolte dall'attrice, non abbia assolto Pt_ all'onere di dimostrare che tale area sia stata occupata da
In primo luogo, non si rinvengono verbali di sopralluogo e/o di accertamento dell'occupazione contenenti la descrizione e la misurazione dell'area.
La attribuzione a dell'occupazione di tale area risulta esplicitata per la prima volta Parte_1 nell'avviso di accertamento n.12714136, a fronte del quale, nell'istanza di autotutela presentata dalla parte, la stessa ha espressamente contestato l'effettuazione di lavori su tale area.
L'esame delle produzioni documentali e della prova testimoniale svolta nel corso dell'udienza del 30 maggio Co 2024 non fornisce univoci e certi riscontri alla tesi di .
Le foto nn. 5 e 6 prodotte dalla convenuta non ritraggono, infatti, piazzale Supercortemaggiore, ma via Pt_ Correggio. Sono, invece, state scattate in piazzale Supercortemaggiore le foto nn. 24 e 25 prodotte da dalle quali si evince che sul piazzale si trovava un cantiere della Pt_3 Co Tale ricostruzione non contrasta con quanto affermato dal teste di , nel corso dell'udienza del Testimone_1
30 maggio 2024. A proposito della foto n. 5, il teste ha, infatti, affermato: “si vede nella foto la via Correggio mentre piazza Supercortemaggiore è più avanti” e, a proposito della foto n. 6, ha affermato: “si vede la
pagina 7 di 8 prosecuzione di via Correggio e l'occupazione è delimitata dalla recinzione in metallo che si vede nella fotografia;
il palazzo verde che si vede in fondo è quello di Eni che affaccia in piazza Supercortemaggiore”, visibile anche da via Correggio.
Sempre con riferimento al sito di piazza Supercortemaggiore, il teste ha poi dichiarato: “In piazza Pt_ Supercortemaggiore non ricordo esattamente quale fosse l'occupazione di ma mi sembra che ci fosse sempre una occupazione dell'area con delle transenne”.
Con riferimento alla foto n. 24, il teste ha confermato che vi si trovava un cantiere di e ha aggiunto Pt_3
“posso dire che l'area occupata da è invece quella che si vede in fondo, oltre il furgone Parte_1 bianco, dove si vede la recinzione metallica. La strada dove c'è il furgone bianco è via Vannucchi”. Tale dichiarazione porta quindi a ritenere che l'occupazione di suolo cui fa riferimento il teste non si riferisca a piazzale Supercortemaggiore, ma al cantiere di via Vannucchi.
Si ritiene quindi che le foto nn. 4 e 5 ritraggano i cantieri di via Vannucchi e di via Correggio a proposito dei Co quali non è stata contestata, né tanto meno è stata data prova contraria, da parte di , della funzionalità e della necessarietà delle occupazioni in relazione alle esigenze tecnico-operative connesse alla realizzazione dei lavori.
4. Le spese di lite
Il quadro giurisprudenziale non univoco giustifica la compensazione integrale delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-in accoglimento della domanda attorea, annulla gli avvisi di accertamento n. 13691987 del 13/6/2022, n.
13691980 del 13/6/2002, n. 13714136 del 22/6/2022, emessi da CP_1
-compensa integralmente le spese di lite.
Milano, 12 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31533/2022 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. VALSECCHI Parte_1 P.IVA_1
ANNIBALE MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA GALILEO GALILEI, 5 20124 MILANO
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARDOSI Controparte_1 P.IVA_2
ALESSANDRO e dell'avv. KURECSKA PAOLO, con studio in VIALE ITALIA, 381 19125 LA PE
(C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
1. Concisa esposizione delle domande e delle difese svolte dalle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e il chiedendo l'annullamento degli Controparte_1 Controparte_2 avvisi di accertamento n. 13691987 del 13/6/2022, n. 13691980 del 13/6/2002, n. 13714136 del 22/6/2022, emessi ai sensi dell'articolo 1 comma 792 della legge n. 160 del 27/12/2019 dall'agente concessionario della riscossione per conto del CP_1 Controparte_2
A sostegno delle proprie domande, la società attrice ha proposto due motivi di opposizione. Pt_ Con il primo motivo, ha contestato l'esigibilità del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, ai sensi dell'art. 30 comma 2 lett. a) e b) del Regolamento comunale approvato con deliberazione del consiglio comunale del Comune di n. 2 del 26 gennaio 2021. Controparte_2
Al riguardo la società attrice ha dedotto di aver diritto all'esenzione di cui all'art. 30, co. 2, lett. a) e b), trattandosi di un'occupazione effettuata in adempimento di un incarico conferito dal comune e per attività di pubblico interesse.
pagina 1 di 8 In particolare la attrice ha allegato che l'opera pubblica, per l'esecuzione della quale è stato occupato il suolo pubblico, è stata, infatti, realizzata nell'interesse del - a scomputo degli oneri di Controparte_2 urbanizzazione dovuti dalla società DeA Capital Real Estate SGR S.p.a e da questa commissionata - nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica, in veste di Stazione Appaltante – ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163, disposizione questa applicabile ratione temporis in virtù della norma transitoria contenuta nell'art. 216, co. 27 quater del d.lgs. n. 50 del 2016.
In via subordinata, con il secondo motivo, la società attrice ha lamentato l'erroneità dei calcoli contenuti negli avvisi di accertamento n. 13691980 del 13/6/2022 e n. 13714136 del 22/6/2022, deducendo, che la superficie occupata in via Correggio ammontava a di soli 80 mq e che non vi era stata alcuna occupazione di spazio pubblico in piazza Supercortemaggiore.
Si è costituita chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree. CP_1
La convenuta ha dedotto l'insussistenza delle condizioni soggettive per l'applicabilità delle esenzioni di cui all'articolo 30, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento comunale CUP di dal momento Controparte_2 che le aree sulle quali si è realizzata l'occupazione del suolo pubblico non facevano direttamente parte dell'area interessata dall'opera appaltata, ma erano ricomprese nella viabilità comunale la cui occupazione temporanea si
è resa necessaria per l'effettuazione di lavori meramente strumentali all'esecuzione dell'attività e, in particolare, per il deposito di materiali. Co In secondo luogo, ha allegato che non vi erano i presupposti per il riconoscimento dell'esenzione, essendo irrilevante la riconducibilità dell'opera realizzanda al soggetto pubblico che sarebbe esentato dalla corresponsione del canone nel caso, come quello in esame, in cui l'occupazione era effettuata da un soggetto che dall' appalto traeva un beneficio economico ed in cui la stazione appaltante non era il soggetto pubblico, ma altro soggetto privato, titolare del premesso di costruire.
La convenuta ha poi rilevato che la opponente era consapevole della debenza del canone, giacché all'ottenimento delle relative concessioni e nullaosta aveva ricevuto precise indicazioni circa le modalità di pagamento del CUP.
Con riferimento al motivo di opposizione proposto in via subordinata, attinente all'errore di calcolo, la convenuta ha dedotto che, in base al Regolamento CUP, << il canone si applica altresì […] sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio >>(articolo 20, comma 2) e che l'area occupata in
Via Correggio, pur potendosi considerare solo in parte appartenente al patrimonio indisponibile del
[...]
era interamente destinata da sempre a banchina pedonale sulla quale è stato da sempre Controparte_2 esercitato il pubblico passaggio dei pedoni transitanti lungo la pubblica via
Con ordinanza in data 1 marzo 2023, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva degli avvisi di accertamento impugnati con assegnazione dei termini di cui all'art. 183 comma 6, n. 1, 2 3 c.p.c.
La causa è stata istruita mediante l'escussione di due testi ed è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 29 ottobre 2024.
2. I fatti di causa e la materia del contendere
In esecuzione della Convenzione urbanistica del 20.12.2011, il di ha CP_2 Controparte_2
pagina 2 di 8 autorizzato – previo rilascio dei successivi titoli edilizi – ENI e Snam alla realizzazione di opere di Pt_ urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo degli oneri di costruzione (doc. 13 .
Tra queste opere erano ricompresi un parcheggio multipiano interrato e un parcheggio a raso nell'ambito del
P.I.I. “De Gasperi est” (art.
6.2 della Convenzione).
Il 9 marzo 2017 è stato rilasciato il permesso di costruire e i progetti preliminari e definitivi delle opere cui si riferiscono i lavori sono stati sottoposti a validazione.
Nello stesso anno DEA Capital Real Estate ha acquistato la proprietà dell'area edificabile oggetto del PII (tra via de Gasperi, Ravenna, Correggio e Vannucchi) e, in qualità di società di gestione del “Fondo Milan Development
1”, ha indetto una gara a procedura aperta per l'affidamento dell'appalto concernente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del parcheggio multipiano interrato e di superficie prospiciente la
Via Vannucchi, nell'ambito del programma integrato di intervento “De Gasperi Est” di cui alla citata Pt_ convenzione urbanistica (doc. 7 . Pt_ All'esito di tale procedura è risultato aggiudicatario il raggruppamento temporaneo di imprese con a capo
(docc. 12.A Seli). Pt_ In data 11.09.2020, è stato sottoscritto il contratto di appalto tra DEA Capital Real Estate e avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione del parcheggio multipiano interrato e di superficie prospiciente la via Vannucchi (doc. 12. art. 4 del contratto). Pt_2 Pt_ Con provvedimento del 14.12.2020 ha ottenuto, per la realizzazione di tale parcheggio, la concessione ad occupare in via temporanea suolo pubblico in Via Correggio per una superficie di 270,00 mq per il periodo compreso tra il 04/01/2021 ed il 21/11/2021. Il provvedimento specifica altresì che “il versamento, del canone di occupazione per il suddetto periodo, verrà calcolato e inviato postumo nel 2021 appena possibile, determinato Co ai sensi del regolamento Cosap” (doc. 2 ). Pt_ Con provvedimento del 12.11.2021, ha ottenuto concessione ad occupare in via temporanea suolo pubblico in Via Vannucchi per una superficie di 428 mq dal 16.11.21 al 16.01.22 o comunque per un periodo equivalente. Co Anche in tale provvedimento si specifica: “il canone unico patrimoniale da versare è gestito dalla ditta […] Co ed è determinato ai sensi del vigente Regolamento” (doc.3 ).
La attrice ha successivamente ricevuto la notifica dei seguenti avvisi di accertamento con contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative, emessi - ai sensi dell'articolo 1 comma 792 della legge n. 160 del 27/12/2019 - dall'agente incaricato della riscossione “ per conto del CP_1 Controparte_2
i) n. 13691987 del 13/6/2022 col quale l'ente pubblico territoriale - per il tramite dell'agente riscossore –
ha chiesto il pagamento del canone unico giornaliero (maggiorato di sanzione, interessi e spese), per complessivi euro 3.556,00, conseguente all'occupazione dall'11 ottobre al 20 ottobre 2021 da parte Pt_ dell'attrice di 200 mq della via Luigi Vannucchi all'altezza del civico 2 (doc.
2.B ;
ii) n. 13691980 del 13/6/2022, attinente al pagamento del canone unico giornaliero (maggiorato di sanzione, interessi e spese), per complessivi euro 141.115,00, conseguente all'occupazione da parte dell'attrice di un'area di 428 mq della via Luigi Vannucchi dal 16 novembre 2021 al 16 gennaio 2022 e pagina 3 di 8 di 165 mq della via Correggio dal 4 gennaio 2021 al 21 novembre 2021 (v. doc.
1.B ; Pt_1
iii) n. 13714136 del 22/6/2022 col quale è stato chiesto il pagamento del canone unico giornaliero
(maggiorato di sanzione, indennità, interessi e spese), per complessivi euro 458.244,00, per l'occupazione di un'area di 217 mq della via Luigi Vannucchi dal 17 gennaio 2022 al 24 maggio 2022 e di un'ulteriore area di 255 mq sita sulla piazza Supercortemaggiore sempre nel lasso di tempo compreso Pt_ tra il 17 gennaio 2022 e il 24 maggio 2022 (v. doc.
3.B ;
Alla luce delle allegazioni delle parti, il thema decidendum verte sull'accertamento dell'esigibilità, da parte dell'amministrazione comunale, del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico per l'occupazione di suolo pubblico effettuata nell'esecuzione dell'appalto di lavori per la realizzazione dei parcheggi previsti nell'ambito del P.I.I. “De Gasperi est” dalla Convenzione del 20.12.2011 (art.
6.2. della Convenzione)
A tal fine è necessario verificare – alla luce del rapporto giuridico delineato dalla Convenzione urbanistica del
20.12.2012 – la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità, al caso in esame, delle disposizioni in materia di esclusione dall'applicazione del canone, contenute nel Regolamento del Comune di . CP_2
3. Sulla debenza del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico
Il motivo relativo all'inesigibilità del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, ai sensi dell'art. 30 comma 2 lett. a) e b) del Regolamento del Comune di , si reputa fondato. CP_2
Il regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico è stato adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 446/1997, in esecuzione della disciplina istitutiva del canone unico di cui all'articolo 1 commi da 817 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n.160.
Il canone, secondo quanto stabilito dall'art. 20 del Regolamento, si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nelle piazze e comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del CP_2
L'art. 30 elenca poi i casi di “esclusione del canone”, prevedendo alle lett. a) e b) del secondo comma che: “ 2.
Sono soggettivamente escluse dall'applicazione del canone:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma1, lettera
c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) tutte le occupazioni di suolo pubblico richieste dal Comune di per attività di pubblico Controparte_2 interesse”.
L'art. 30 comma 2 lett. a) riproduce testualmente il contenuto dell'art. 1 comma 833 lett. a) della legge
160/2019, che si colloca tra le disposizioni che disciplinano a livello legislativo il canone di occupazione.
Secondo tale disposizione, le occupazioni degli enti pubblici territoriali sono esenti dal canone, a prescindere dalla finalità (“Sono soggettivamente escluse dall'applicazione del canone le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi”) Pt_ Nel caso in esame, l'occupazione è stata eseguita dal raggruppamento temporaneo di imprese con a capo pagina 4 di 8 s.r.l., soggetto diverso dal Comune, che tuttavia ha agito, seppur indirettamente, per suo incarico, nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica indetta da Dea Capital, in attuazione della Convenzione urbanistica del 2011 Pt_ stipulata dal Comune di (doc. 13 . CP_2
In forza di tale convenzione la appaltante DeA Capital ha infatti proceduto, per conto del ad eseguire le CP_2 opere di urbanizzazione secondaria, la cui realizzazione sarebbe spettata al CP_2
Si tratta di opere che, secondo quanto si desume dalla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea in data 12 luglio 2001, causa C-399/98, sono da ritenersi pubbliche ab origine, indipendentemente dal momento in cui si verifica il formale trasferimento al patrimonio pubblico e la cui realizzazione va considerata frutto di un contratto di appalto pubblico di lavori, essendo l'elemento contrattuale integrato dalle previsioni contenute nella convenzione urbanistica stipulata tra il privato e la pubblica amministrazione.
Al riguardo, la convenzione urbanistica prevede che il si riserva la facoltà di indirizzare la CP_2 progettazione delle opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria (tra cui rientrano per l'appunto gli interventi eseguiti da , nonché delle opere aggiuntive, con propri documenti progettuali e di Parte_1 capitolato, ponendosi a carico dei soggetti attuatori l'obbligo di uniformarsi alle indicazioni che a tal fine saranno date dal stesso (clausola 7.2 della convenzione). CP_2
Inoltre, è espressamente stabilito che, all'atto l'ultimazione delle singole opere di urbanizzazione e delle opere aggiuntive, le successive operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dell'opera saranno di competenza del il che, oltre a confermare la natura pubblica dell'opera realizzanda, esclude la dedotta estraneità CP_2 dell'ente pubblico alla realizzazione dell'opera (punto 7.3 della Convenzione, pagine 38-39). Co Non si ritiene, al riguardo, pertinente il richiamo, fatto da , alle pronunce della Corte di Cassazione n.
16395/2021, 20708/2024 e n. 25614/2024, a sostegno della esigibilità del canone di occupazione.
Si tratta invero di pronunce che sono intervenute su un caso differente da quello oggetto del giudizio, in cui il canone di occupazione è stato richiesto non all'appaltatore di opera pubblica, ma al concessionario della realizzazione e gestione di opera o di un servizio pubblico.
La controversia oggetto di causa ha, infatti, ad oggetto un appalto di lavori, in cui l'occupazione del suolo pubblico è temporanea e indotta soltanto dalle esigenze tecnico-operative connesse all'esecuzione dei lavori e alla realizzazione dell'opera. In tal caso, come rilevato dalla Corte di legittimità, la sottrazione del suolo pubblico non si compie per il vantaggio particolare derivante al singolo del suo utilizzo ma per la realizzazione dell'opera commissionata dal titolare di quegli spazi, che devono essere messi a disposizione della controparte per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori (cfr. Cass.civ., sez 5, 30 luglio 2009 n.17719)
Diversamente, nella fattispecie di concessione per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica, il soggetto privato non è tenuto solo alla costruzione dell'opera, ma anche alla sua gestione economica e funzionale, con il conseguimento dei profitti derivanti da tale attività gestoria e l'assunzione a proprio carico del rischio operativo legato a tale gestione.
Come si legge in una delle menzionate pronunce “l'occupazione della concessionaria per la gestione dell'infrastruttura autostradale, destinata a protrarsi per un lungo periodo di tempo, è finalizzata al
pagina 5 di 8 conseguimento di un utile economico da parte dell'impresa, calcolato sulla differenza tra il canone concessorio corrisposto all'ente concedente e gli utili provenienti dalla gestione della infrastruttura” (Cass. 20708/2024).
L'occupazione per cui era richiesto il pagamento del canone era stata, dunque, realizzata proprio nell'ambito dell'attività di gestione economica e funzionale dell'autostrada da parte della ricorrente, società concessionaria per la realizzazione e gestione dell'opera pubblica.
Al contrario, nella vicenda oggetto del giudizio i soggetti attuatori (cui poi è succeduta Dea Capital, che ha Cont indetto la proceduta aperta all'esito della quale il con a capo è risultato aggiudicatario) erano Parte_1 tenuti solo all'esecuzione delle opere di urbanizzazione, senza previsione di alcuna gestione o sfruttamento economico dell'opera stessa successivamente alla realizzazione della stessa.
Si ritiene quindi che siano applicabili al caso in esame i principi espressi dalla sentenza della Cassazione civile sez. trib., 30/05/2000, n.7197, relativi alla materia di appalto - allorché l'obbligazione pubblicistica era prevista dall'art. 49 comma 1 lett. a, d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, e derivava dalla tassa di occupazione del suolo pubblico – secondo cui “l'occupazione di aree di demanio comunale da parte di un imprenditore per
l'esecuzione di un'opera pubblica da parte dello Stato deve considerarsi "effettuata dallo Stato" (e, per tal profilo, quindi, esente dal tributo) sia se si pone l'accento sul rilievo che l'esecuzione dell'opera - quale adempimento dell'obbligo contrattuale - è compiuta dall'appaltatore "per conto dello Stato", sia se lo si pone sull'altro, secondo cui è lo Stato committente, mediante l'attuazione della c.d. "consegna dei lavori" all'appaltatore, a dare, quantomeno, inizio all'occupazione stessa”.
Analoghi principi sono affermati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione nella citata sentenza n.
17719/2009 – che peraltro si riferisce al caso in cui l'opera è stata realizzata in forza di una convenzione urbanistica tra il e la società cui è stato richiesto il pagamento del canone – così come nella sentenza n. CP_2
12432 del 1993 che, in tema di TOSAP, ha ritenuto come in caso di impresa che esegua i lavori in appalto per conto del non siano ravvisabili i presupposti per l'imposizione. CP_2
Occorre poi rilevare che la conferma dell'esenzione dal pagamento degli oneri di occupazione del suolo pubblico si rinviene nell'art.
5.3 della convenzione urbanistica, laddove si prevede che le aree destinate all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria oltre a quelle di proprietà comunale eventualmente destinate ad urbanizzazione primaria e secondaria, restano nella detenzione e ad uso esclusivo dei soggetti attuatori per l'esecuzione delle opere assunte a suo carico e per le esigenze di cantiere fino al momento della complessiva esecuzione delle stesse, con oneri e responsabilità, anche per manutenzione a loro carico.
Invero, il fatto che i soggetti attuatori siano stati preventivamente autorizzati ad occupare le aree interessate dai lavori per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e per le connesse esigenze del cantiere è indice per l'appunto del fatto che l'occupazione di tale area era richiesta proprio dal nel quadro degli accordi CP_2 assunti nell'ambito della citata convenzione.
Non si ritiene neppure rilevante, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, il fatto che negli atti autorizzativi fossero contenute le indicazioni per il pagamento del canone, dal momento che ciò non fa venire meno il diritto della parte di contestare la pretesa e di fare valere l'applicabilità delle esenzioni previste nel pagina 6 di 8 regolamento (come avvenuto peraltro con l'istanza di autotutela presentata da . Parte_1
Peraltro, come si desume dallo stesso art.
4.4 del Regolamento Cosap del Comune, anche in caso di occupazione temporanea esente dal pagamento del canone, il concessionario deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
In base ai citati rilievi, deve ritenersi che sussistano i presupposti per esenzione dal pagamento del canone indicati sia dalla lettera a) dell'articolo 30, comma 1 del Regolamento di , che riporta la disposizione CP_2 legislativa contenuta nel art. 1 comma 833 lett. a) della legge 160/2019, sia dalla lettera b) della menzionata disposizione del Regolamento.
Va poi rilevato che il profilo della strumentalità delle aree occupate all'esecuzione dell'opera oggetto dell'appalto, e quindi della funzionalità dell'occupazione all'esecuzione dei lavori, non è oggetto di Co contestazione da parte della convenuta ed è anzi confermata dalla stessa nel presente nel procedimento.
A pagina 7 della comparsa di costituzione, infatti, la stessa convenuta ha affermato che l'occupazione dell'area si
è “resa necessaria per l'effettuazione di lavori meramente strumentali all'esecuzione dell'opera (e nel caso di una di dette aree, per deposito materiali)”.
Inoltre, tale aspetto risulta ulteriormente confermato dalla lettura dei provvedimenti di concessione che Pt_ autorizzano all'occupazione di spazi ricadenti in tali aree e dalla risposta alla istanza di autotutela svolta Co dalla attrice, nella quale ha ritenuto come unico motivo ostativo il fatto che il committente dell'opera non fosse direttamente il . Controparte_2 Co Neppure è stato dedotto e dimostrato da parte di che l'occupazione degli spazi fosse eccessiva rispetto alle esigenze tecnico-operative connesse all'esecuzione dei lavori.
Con specifico riferimento all'occupazione dell'area ricadente su piazzale Supercortemaggiore, si Co ritiene, tuttavia, opportuno rilevare come, a fronte delle contestazioni svolte dall'attrice, non abbia assolto Pt_ all'onere di dimostrare che tale area sia stata occupata da
In primo luogo, non si rinvengono verbali di sopralluogo e/o di accertamento dell'occupazione contenenti la descrizione e la misurazione dell'area.
La attribuzione a dell'occupazione di tale area risulta esplicitata per la prima volta Parte_1 nell'avviso di accertamento n.12714136, a fronte del quale, nell'istanza di autotutela presentata dalla parte, la stessa ha espressamente contestato l'effettuazione di lavori su tale area.
L'esame delle produzioni documentali e della prova testimoniale svolta nel corso dell'udienza del 30 maggio Co 2024 non fornisce univoci e certi riscontri alla tesi di .
Le foto nn. 5 e 6 prodotte dalla convenuta non ritraggono, infatti, piazzale Supercortemaggiore, ma via Pt_ Correggio. Sono, invece, state scattate in piazzale Supercortemaggiore le foto nn. 24 e 25 prodotte da dalle quali si evince che sul piazzale si trovava un cantiere della Pt_3 Co Tale ricostruzione non contrasta con quanto affermato dal teste di , nel corso dell'udienza del Testimone_1
30 maggio 2024. A proposito della foto n. 5, il teste ha, infatti, affermato: “si vede nella foto la via Correggio mentre piazza Supercortemaggiore è più avanti” e, a proposito della foto n. 6, ha affermato: “si vede la
pagina 7 di 8 prosecuzione di via Correggio e l'occupazione è delimitata dalla recinzione in metallo che si vede nella fotografia;
il palazzo verde che si vede in fondo è quello di Eni che affaccia in piazza Supercortemaggiore”, visibile anche da via Correggio.
Sempre con riferimento al sito di piazza Supercortemaggiore, il teste ha poi dichiarato: “In piazza Pt_ Supercortemaggiore non ricordo esattamente quale fosse l'occupazione di ma mi sembra che ci fosse sempre una occupazione dell'area con delle transenne”.
Con riferimento alla foto n. 24, il teste ha confermato che vi si trovava un cantiere di e ha aggiunto Pt_3
“posso dire che l'area occupata da è invece quella che si vede in fondo, oltre il furgone Parte_1 bianco, dove si vede la recinzione metallica. La strada dove c'è il furgone bianco è via Vannucchi”. Tale dichiarazione porta quindi a ritenere che l'occupazione di suolo cui fa riferimento il teste non si riferisca a piazzale Supercortemaggiore, ma al cantiere di via Vannucchi.
Si ritiene quindi che le foto nn. 4 e 5 ritraggano i cantieri di via Vannucchi e di via Correggio a proposito dei Co quali non è stata contestata, né tanto meno è stata data prova contraria, da parte di , della funzionalità e della necessarietà delle occupazioni in relazione alle esigenze tecnico-operative connesse alla realizzazione dei lavori.
4. Le spese di lite
Il quadro giurisprudenziale non univoco giustifica la compensazione integrale delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-in accoglimento della domanda attorea, annulla gli avvisi di accertamento n. 13691987 del 13/6/2022, n.
13691980 del 13/6/2002, n. 13714136 del 22/6/2022, emessi da CP_1
-compensa integralmente le spese di lite.
Milano, 12 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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