Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/03/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 573/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca CAPUTO Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice relatore dott. Alessandro CARRA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n.r.g. 573/2024 V.G., avente ad oggetto: “Separazione giudiziale e divorzio” e vertente
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesco
[...] C.F._2
Stocco, procuratore domiciliatario;
- Ricorrenti-
Conclusioni: Come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 21.01.2025
Motivi in fatto e diritto della decisione:
Con ricorso congiunto, depositato in data 12.02.2024, e Parte_1
rappresentando di aver contratto matrimonio in data 20.10.2012 e Parte_2 di aver generato due figlie ( e 03.07.2013 e 22.10.2018), chiedevano Per_1 Per_2 pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
1
All'udienza del 21.01.2025, svolta in modalità cartolare, le parti si riportavano al contenuto del ricorso introduttivo chiedendone la cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tal fine specificavano di non aver impugnato la sentenza di separazione e di voler confermare le medesime condizioni.
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Oggetto del presente giudizio è, principalmente, la domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata a [...] Parte_1 del Capo il 01.03.1986, e nato a [...] il [...]. Parte_2
La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3,
n. 2 lett. b) L.n.898/1970.
Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi in Acquarica del
Capo il 20.10.2012, è intervenuta separazione personale omologata dal Tribunale civile di
Lecce con sentenza n. 123/2024 pubblicata in data 13.06.2024.
Dal giorno della comparizione dinanzi al Giudice della separazione sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta.
Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
Va, quindi, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
Quanto alle ulteriori condizioni, il Tribunale ritiene di poterle accogliere in quanto rispondenti ai loro interessi e a quello preminente della prole, oltre ad essere rispettose del principio della bigenitorialità.
Nulla sulle spese avendo le parti depositato ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato il 12.02.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Acquarica del Capo il
20.10.2012 da nata a [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] il [...] (Atto di matrimonio n. 8, Parte II, Parte_2
Serie A, Anno 2012), alle condizioni indicate in parte motiva;
2) ordina alla Cancelleria di comunicare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Acquarica del Capo la presente sentenza per gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 396/2000;
3) nulla sulle spese.
3 Lecce, 21.02.2025
Il Giudice estensore La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Francesca CAPUTO
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