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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 3188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3188 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere Dott. Roberto Bonanni Consigliere rel.
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 14.10.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2749/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 3994/2024, vertente
TRA
, difeso e rappresentato dall'Avv. Massimiliano Marsili ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Roma, Viale Parioli n. 44: APPELLANTE
E
CP_1 APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Così precisava il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza impugnata: “Con ricorso depositato e regolarmente notificato premesso Parte_1 che era stato assunto in data 8.1.2018 dalla società resistente con contratto a tempo determinato con scadenza in data 8.6.2018 , inquadramento nella categoria tecnicioperatori tecnici classe stipendiale 3 CCNL Trasporto;
che ha continuato a lavorare in forza di distinti contratto a tempo determinato nei periodi dal 3.9.2018 al 21.120218; dal 7.1.2019 al 31.5.2019; dal 19.8.2019 al 20.12.2019; dal 7.1.2020 al 31.7.2020; dal 1.10.2020 dal 18.12.2020; dal 11.1.2021 al 31.5.2021dal 13.9.2021 al 22.12.2021 ; che alla scadenza dell'ultimo contratto il rapporto lavorativo si concludeva;
che con comunicazione del 23.5.2022 ricevuta in data 27.5.2022 contestava la reiterata violazione del D.Lgs 81/2015 per superamento dei limiti di durata massima del ricorso al contratto a termine nonché per mancanza di stringente motivazione – adiva il Tribunale del lavoro per far accertare e dichiarare il superamento a far data dal mese di settembre 2021 o dalla diversa data del limite massimo di durata del rapporto di lavoro a tempo determinato del ricorrente come previsto dal CCNL di settore Trasporto Aereo con trasformazione del contratto di lavoro con a tempo indeterminato a far data dal mese di settembre 2021, ripristino nel CP_1 precedente posto di lavoro nonché condanna dell al risarcimento del danno CP_1 quantificato nella misura massima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;
in via subordinata accertare l'illegittimità nullità del termine per difetto delle condizioni di cui all'art 19 comma 1 lette a) D.Lgs 81/2015 con dichiarazione della sussistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato condanna al ripristino e al risarcimento del danno;
in via ulteriormente gradata dichiarare la nullità del termine per mancanza della forma scritta con dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con ripristino e risarcimento del danno. Con vittoria di spese e competenze. Previe argomentazioni in diritto in ordine alla violazione del D Lgs 81/2015, trasformazione del contratto a tempo indeterminato nullità della clausola concludeva come sopra. Si costituiva l e deduceva in via preliminare la decadenza CP_1 dall'impugnazione dei contratti a tempo determinato con esclusione dell'ultimo ; che a tale ultimo contratto sottoscritto in data 23.3.2021 trova applicazione l'art 17 del D.L. 22 marzo 2021 n 41 che al comma 1 ha previsto la possibilità di rinnovare fino al 31.12.2021 e per massimo 12 mesi i contratti a tempo determinato anche in assenza delle condizioni di cui all'art 19 comma 1 del D.Lgs 81/2015; che tale ultimo contratto ha avuto una durata inferiore a sei mesi;
che dal 23.5.2021 ad oggi la società non ha assunto altro personale;
che la durata di tutti i contratti a tempo determinato sottoscritti dalle parti è pari a 34 mesi e 26 giorni non superiore a 47 mesi di cui al CCNL di settore. Previe argomentazioni in diritto concludeva chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto con condanna alle spese di lite”. Il Tribunale rigettava il ricorso e condannava parte ricorrente a rifondere le spese di lite.
Con ricorso depositato in data 4.10.2024, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza indicata in oggetto.
Con atto in data 16.12.2024, li procuratore della parte appellante e quest'ultima congiuntamente, hanno rinunciato all'appello proposto chiedendo che il presente giudizio venga dichiarato estinto.
Ne consegue che il giudizio deve essere dichiarato estinto. Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza. Nulla sulle spese sante, peraltro, la non costituzione dell' CP_1
P.Q.M.
- dichiara estinto il giudizio;
- nulla sulle spese. Roma, 14.10.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere Dott. Roberto Bonanni Consigliere rel.
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 14.10.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2749/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 3994/2024, vertente
TRA
, difeso e rappresentato dall'Avv. Massimiliano Marsili ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Roma, Viale Parioli n. 44: APPELLANTE
E
CP_1 APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Così precisava il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza impugnata: “Con ricorso depositato e regolarmente notificato premesso Parte_1 che era stato assunto in data 8.1.2018 dalla società resistente con contratto a tempo determinato con scadenza in data 8.6.2018 , inquadramento nella categoria tecnicioperatori tecnici classe stipendiale 3 CCNL Trasporto;
che ha continuato a lavorare in forza di distinti contratto a tempo determinato nei periodi dal 3.9.2018 al 21.120218; dal 7.1.2019 al 31.5.2019; dal 19.8.2019 al 20.12.2019; dal 7.1.2020 al 31.7.2020; dal 1.10.2020 dal 18.12.2020; dal 11.1.2021 al 31.5.2021dal 13.9.2021 al 22.12.2021 ; che alla scadenza dell'ultimo contratto il rapporto lavorativo si concludeva;
che con comunicazione del 23.5.2022 ricevuta in data 27.5.2022 contestava la reiterata violazione del D.Lgs 81/2015 per superamento dei limiti di durata massima del ricorso al contratto a termine nonché per mancanza di stringente motivazione – adiva il Tribunale del lavoro per far accertare e dichiarare il superamento a far data dal mese di settembre 2021 o dalla diversa data del limite massimo di durata del rapporto di lavoro a tempo determinato del ricorrente come previsto dal CCNL di settore Trasporto Aereo con trasformazione del contratto di lavoro con a tempo indeterminato a far data dal mese di settembre 2021, ripristino nel CP_1 precedente posto di lavoro nonché condanna dell al risarcimento del danno CP_1 quantificato nella misura massima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;
in via subordinata accertare l'illegittimità nullità del termine per difetto delle condizioni di cui all'art 19 comma 1 lette a) D.Lgs 81/2015 con dichiarazione della sussistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato condanna al ripristino e al risarcimento del danno;
in via ulteriormente gradata dichiarare la nullità del termine per mancanza della forma scritta con dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con ripristino e risarcimento del danno. Con vittoria di spese e competenze. Previe argomentazioni in diritto in ordine alla violazione del D Lgs 81/2015, trasformazione del contratto a tempo indeterminato nullità della clausola concludeva come sopra. Si costituiva l e deduceva in via preliminare la decadenza CP_1 dall'impugnazione dei contratti a tempo determinato con esclusione dell'ultimo ; che a tale ultimo contratto sottoscritto in data 23.3.2021 trova applicazione l'art 17 del D.L. 22 marzo 2021 n 41 che al comma 1 ha previsto la possibilità di rinnovare fino al 31.12.2021 e per massimo 12 mesi i contratti a tempo determinato anche in assenza delle condizioni di cui all'art 19 comma 1 del D.Lgs 81/2015; che tale ultimo contratto ha avuto una durata inferiore a sei mesi;
che dal 23.5.2021 ad oggi la società non ha assunto altro personale;
che la durata di tutti i contratti a tempo determinato sottoscritti dalle parti è pari a 34 mesi e 26 giorni non superiore a 47 mesi di cui al CCNL di settore. Previe argomentazioni in diritto concludeva chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto con condanna alle spese di lite”. Il Tribunale rigettava il ricorso e condannava parte ricorrente a rifondere le spese di lite.
Con ricorso depositato in data 4.10.2024, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza indicata in oggetto.
Con atto in data 16.12.2024, li procuratore della parte appellante e quest'ultima congiuntamente, hanno rinunciato all'appello proposto chiedendo che il presente giudizio venga dichiarato estinto.
Ne consegue che il giudizio deve essere dichiarato estinto. Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza. Nulla sulle spese sante, peraltro, la non costituzione dell' CP_1
P.Q.M.
- dichiara estinto il giudizio;
- nulla sulle spese. Roma, 14.10.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste