Articolo 2 della Legge 7 dicembre 1951, n. 1371
Articolo 1Articolo 3
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11 gennaio 1952
Art. 2.
All'onere derivante dalla presente legge verra' fatta fronte, nell'esercizio finanziario 1951-52, mediante riduzione per un uguale ammontare dello stanziamento iscritto al capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.
Entrata in vigore il 11 gennaio 1952