Art. 2.
All'onere derivante dalla presente legge verra' fatta fronte, nell'esercizio finanziario 1951-52, mediante riduzione per un uguale ammontare dello stanziamento iscritto al capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.
All'onere derivante dalla presente legge verra' fatta fronte, nell'esercizio finanziario 1951-52, mediante riduzione per un uguale ammontare dello stanziamento iscritto al capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.