TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/07/2025, n. 3082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3082 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
r.g. 2591/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2591/2025 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del
10 luglio 2025, avente per oggetto: Separazione Giudiziale
TRA
, nata a [...] l'[...], C.F.: Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Ferrante C.F._1
RICORRENTE
E
, nato a [...] l'[...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Monica Cavaliere;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
Interventore Ex Lege
All'udienza del 10.07.2025, le parti concludevano congiuntamente e la causa era assunta in decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 04.04.2025 conveniva in giudizio Parte_1 [...]
premettendo di aver contratto con quest'ultimo matrimonio con rito concordatario in CP_1
Per_ data 08.07.2018 nel Comune di Baronissi (Sa) e che dalla loro unione era nata (27.02.2020) e,
1 r.g. 2591/2025
sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge alle condizioni di cui al ricorso.
Con propria memoria in data 04.06.2025 anche il resistente, si costituiva in Controparte_1 giudizio, contestando la ricostruzione dei fatti prospettata dalla ricorrente e chiedendo la pronuncia di separazione dalla coniuge alle condizioni di cui alla memoria difensiva.
2. All'udienza del 10.07.2025, le parti, comparse personalmente, concludevano congiuntamente alle Per_ seguenti condizioni: “la minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale di ciascun genitore nei tempi di rispettiva permanenza della minore per le questioni di ordinaria amministrazione nel rispetto dell'indirizzo comune concordato. I genitori si accorderanno volta per Per_ volta per consentire al padre di tenere con sé , anche introducendo gradualmente il pernotto della piccola, nel rispetto delle esigenze della bambina. tendenzialmente, salvo diverso accordo tra i Per_ genitori, il papà terrà a fine settimana alterni dal sabato alla domenica, al momento senza pernotto;
inoltre, nel rispetto degli orari di lavoro, il papà potrà incontrare la minore durante la settimana concordandolo con la madre. Il principio dell'alternanza dovrà essere applicato per tutte le festività. La casa coniugale, sita in Bellizzi alla via 25 aprile 1945 n. 1 è assegnata alla ricorrente, che vi vivrà unitamente alla minore, continuando ciascuna delle parti a pagare il mutuo come già Per_ previsto. Il padre corrisponderà, a titolo di mantenimento, per , la somma mensile di € 400,00 entro il 15 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, contribuendo ciascuno dei genitori al pagamento del 50% delle spese straordinarie. io Gallo Parte_1 rinuncio al mantenimento per me.”
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
2 r.g. 2591/2025
Il Collegio, attese le conclusioni congiunte, ritiene di farle proprie, in quanto non contrarie a norme imperative e poste in un'ottica di un equo bilanciamento degli interessi delle parti e della prole.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
4. In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso per separazione dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) dichiara la separazione personale di , nata a Parte_1
NG (Germania) l'8.8.1990, C.F.: e , C.F._1 Controparte_1 nato a [...] l'[...], C.F.: , alle condizioni di cui al C.F._2 verbale di udienza, riportate in motivazione;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Baronissi (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (matrimonio registrato agli atti del suddetto comune, al n. 19 Parte
II, Serie A, anno 2018);
C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Presidente Estensore
dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2591/2025 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del
10 luglio 2025, avente per oggetto: Separazione Giudiziale
TRA
, nata a [...] l'[...], C.F.: Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Ferrante C.F._1
RICORRENTE
E
, nato a [...] l'[...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Monica Cavaliere;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
Interventore Ex Lege
All'udienza del 10.07.2025, le parti concludevano congiuntamente e la causa era assunta in decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 04.04.2025 conveniva in giudizio Parte_1 [...]
premettendo di aver contratto con quest'ultimo matrimonio con rito concordatario in CP_1
Per_ data 08.07.2018 nel Comune di Baronissi (Sa) e che dalla loro unione era nata (27.02.2020) e,
1 r.g. 2591/2025
sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge alle condizioni di cui al ricorso.
Con propria memoria in data 04.06.2025 anche il resistente, si costituiva in Controparte_1 giudizio, contestando la ricostruzione dei fatti prospettata dalla ricorrente e chiedendo la pronuncia di separazione dalla coniuge alle condizioni di cui alla memoria difensiva.
2. All'udienza del 10.07.2025, le parti, comparse personalmente, concludevano congiuntamente alle Per_ seguenti condizioni: “la minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale di ciascun genitore nei tempi di rispettiva permanenza della minore per le questioni di ordinaria amministrazione nel rispetto dell'indirizzo comune concordato. I genitori si accorderanno volta per Per_ volta per consentire al padre di tenere con sé , anche introducendo gradualmente il pernotto della piccola, nel rispetto delle esigenze della bambina. tendenzialmente, salvo diverso accordo tra i Per_ genitori, il papà terrà a fine settimana alterni dal sabato alla domenica, al momento senza pernotto;
inoltre, nel rispetto degli orari di lavoro, il papà potrà incontrare la minore durante la settimana concordandolo con la madre. Il principio dell'alternanza dovrà essere applicato per tutte le festività. La casa coniugale, sita in Bellizzi alla via 25 aprile 1945 n. 1 è assegnata alla ricorrente, che vi vivrà unitamente alla minore, continuando ciascuna delle parti a pagare il mutuo come già Per_ previsto. Il padre corrisponderà, a titolo di mantenimento, per , la somma mensile di € 400,00 entro il 15 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, contribuendo ciascuno dei genitori al pagamento del 50% delle spese straordinarie. io Gallo Parte_1 rinuncio al mantenimento per me.”
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
2 r.g. 2591/2025
Il Collegio, attese le conclusioni congiunte, ritiene di farle proprie, in quanto non contrarie a norme imperative e poste in un'ottica di un equo bilanciamento degli interessi delle parti e della prole.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
4. In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso per separazione dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) dichiara la separazione personale di , nata a Parte_1
NG (Germania) l'8.8.1990, C.F.: e , C.F._1 Controparte_1 nato a [...] l'[...], C.F.: , alle condizioni di cui al C.F._2 verbale di udienza, riportate in motivazione;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Baronissi (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (matrimonio registrato agli atti del suddetto comune, al n. 19 Parte
II, Serie A, anno 2018);
C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Presidente Estensore
dott.ssa Ilaria Bianchi
3