Decreto cautelare 5 giugno 2024
Ordinanza cautelare 19 giugno 2024
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 03/04/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00588/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00632/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 632 del 2024, proposto da
LAV Lega Anti Vivisezione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mia Callegari e Andrea Fenoglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Asti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Laura Formentin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della Delibera n.14 del 28 marzo 2024 del Consiglio Provinciale di Asti, pubblicata sull’Albo pretorio dal 29 marzo 2024 fino al 31 dicembre 2029, avente ad oggetto “Piano straordinario e speditivo di contenimento delle popolazioni stabili di capriolo in Provincia di Asti”, comprensiva dell’allegato “Piano straordinario e speditivo di contenimento delle popolazioni stabili di capriolo in Provincia di Asti”;
- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi o comunque connessi con la predetta deliberazione, compresa la Determina n. 1239/2024 del 10/5/2024 (N. proposta 1319 - 026 del 9/5/2024), la Determina n. 1300/2024 del 14/5/2024 (N. proposta 1380 - 026 del 14/5/2024), la Determina n. 1298/2024 del 14/5/2024 (N. proposta 1376 - 026 del 14/5/2024), la Determina n. 1299/2024 del 14/5/2024 (N. proposta 1379 - 026 del 14/5/2024), la Determina n. 1396/2024 del 22/5/2024 (N. proposta 1484 - 026 del 22/5/2024), la Determina n. 1395/2024 del 22/5/2024 (N. proposta 1482 - 026 del 22/5/2024), la Determina n. 1394/2024 del 22/5/2024 (N. proposta 1482 - 026 del 22/5/2024), la Determina n. 1393/2024 del 22/5/2024 (N. proposta 1481 - 026 del 22/5/2024), la Determina n. 1392/2024 del 22/5/2024 (N. proposta 1480 - 026 del 22/5/2024), la Determina n. 1391/2024 del 22/5/2024 (N. proposta 1477 - 026 del 22/5/2024), la Determina n. 1437/2024 del 27/5/2024 (N. proposta 1524 - 026 del 24/5/2024);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Asti;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025 il dott. Lorenzo Maria Lico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato come il “ Piano straordinario e speditivo di contenimento delle popolazioni stabili di capriolo ”, impugnato mediante il ricorso introduttivo, risulti aver perso efficacia in quanto, in sede di approvazione, la Provincia ne prevedeva l’attuazione entro il termine del 31.3.2025;
Ritenuto che anche gli altri atti impugnati, in quanto conseguenziali rispetto a suddetto Piano, abbiano perso efficacia;
Ritenuto, dunque, che sia venuto meno l’interesse della ricorrente alla decisione del ricorso;
Ritenuto, in particolare, che non possa dirsi idoneo a sorreggere il ricorso il mero interesse (manifestato dalla ricorrente nella memoria del 12.3.2025) ad ottenere la “ pronuncia di un principio di diritto autorevole in tema di tutela degli animali di cui si potrebbe tenere conto negli eventuali casi futuri aventi ad oggetto questioni analoghe a quella di cui si discute ”, atteso che tale interesse risulta privo del necessario requisito di attualità e concretezza in quanto è sganciato dalla situazione soggettiva concretamente dedotta in giudizio;
Ritenuto che debba, dunque, dichiararsi l’improcedibilità del ricorso a norma dell’art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a., a tenore del quale il giudice dichiara d’ufficio il ricorso improcedibile “ quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito ”;
Ritenuto che le spese di lite debbano essere poste a carico della parte pubblica, tenuto conto dell’esistenza di un parere nel quale l’ISPRA aveva evidenziato criticità in relazione al piano oggetto di impugnazione, circostanza posta anche a fondamento del provvedimento di sospensione cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna la parte pubblica al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, determinate in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
Lorenzo Maria Lico, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Maria Lico | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO