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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 05/06/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE composto dai Magistrati: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott.ssa Teresa Valeria Grieco Giudice dott. Salvatore Regasto Giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3618/2009 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
18.12.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), pendente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ), via Sele n. 33, presso lo studio dell'avv. Paolo Mascaro, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ) E Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), entrambi elettivamente domiciliati in Lamezia Terme (CZ), via G. C.F._3
Marconi n. 62, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Notarianni, che li rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Maria Angela Isabella, giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTI
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Controparte_3 C.F._4
Terme (CZ), via G. Marconi n. 62, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Notarianni, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Maria Angela Isabella, giusta procura alle liti in atti
CONVENUTO
OGGETTO: cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima.
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127 ter c.p.c., in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Lamezia Terme i germani , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) dichiarare aperta la successione
[...] del sig. b) accertare e dichiarare che con riferimento alle disposizioni Persona_1 testamentarie e tenuto conto anche delle donazioni effettuate dal de cuius, sussiste lesione della quota di riserva di pertinenza dell'odierna attrice;
c) conseguentemente e per l'effetto, disporre la reintegrazione della quota di riserva in favore dell'attrice, previa riduzione ai sensi di legge delle disposizioni testamentarie, con conseguente condanna alla consegna e/o al rilascio in favore della stessa, oltre al rendiconto ed interessi. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
1 In particolare, a sostegno delle predette conclusioni, l'attrice premetteva: che, in data 22.12.2006, era deceduto, in Lamezia Terme (CZ), lasciando quali eredi legittimi i figli Persona_1
, , e;
che, il Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
28.2.2007, il figlio aveva richiesto al Notaio dott.ssa Controparte_2 Persona_2
la pubblicazione di un testamento olografo con il quale il padre aveva beneficiato della
[...] gran parte dei suoi beni i figli e;
che era evidente la Controparte_2 Controparte_1 lesione della quota di riserva di pertinenza dell'attrice; che i beni appartenenti al de cuius al momento dell'apertura della successione erano quelli meglio elencati in citazione;
che l'attrice aveva ricevuto in vita una donazione dal padre del 50% di un appartamento nel fabbricato di via Dei
Mille in Lamezia Terme (CZ) che al momento della liberalità era costituito solamente da solai e pilastri;
che vani erano risultati i tentativi di una definizione stragiudiziale della vertenza essendosi reso necessario il ricorso all'autorità giudiziaria per la risoluzione della vertenza successoria tra gli eredi.
In forza di tali premesse, l'attrice chiedeva di accertare e dichiarare la lesione della quota di legittima e, per l'effetto, disporre la reintegrazione mediante riduzione delle disposizioni testamentarie del de cuius, nonché di ordinare ai convenuti ex art. 263 c.c. la presentazione del rendiconto in ordine ai beni di cui gli stessi avevano avuto il godimento in via esclusiva a seguito dell'assegnazione testamentaria, il tutto con il successo delle spese e competenze di lite.
1.1. Resistevano alla pretesa attorea con unica comparsa di costituzione e risposta CP_2
e i quali contestavano la ricostruzione della controparte sostenendo che
[...] Controparte_1 le disposizioni testamentarie del padre, , avevano rispettato tutti i diritti dei Persona_1 legittimari e che l'attrice, nell'esercitare l'azione di riduzione, aveva omesso di imputare alla sua porzione legittima tutte le donazioni e le altre liberalità ricevute in vita dal de cuius, così violando l'art. 564, comma 2, c.c.. Adducevano, altresì, di avere pagato, senza alcun contributo dell'attrice, vari debiti ereditari per spese funerarie, spese di pubblicazione del testamento, tasse di successione, spese condominiali e per utenze varie di cui chiedevano il rimborso pro quota alla coerede attrice. I convenuti, quindi, concludevano nel modo seguente: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito: 1) rigettare la domanda così come proposta perché inammissibile, improponibile ed in ogni caso manifestamente infondata in fatto ed in diritto;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, condannare la sig.ra al pagamento pro quota dei debiti Parte_1 ereditari già pagati dai convenuti, nella misura che sarà accertata in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria;
3) condannare infine l'attrice alla rifusione delle spese e competenze del giudizio”.
1.2. Si costituiva in giudizio con comparsa del 8.5.2012 anche il quale, Controparte_3 riproponendo le medesime argomentazioni difensive dei germani e Controparte_2
, insisteva per il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di Controparte_1 processo.
1.3. La controversia veniva istruita mediante le produzioni documentali delle parti e attraverso la prova orale assentita;
veniva espletata altresì una consulenza tecnica d'ufficio volta a ricostruire la massa ereditaria e a predisporre un progetto di riduzione delle disposizioni testamentarie eventualmente lesive della quota di riserva dell'attrice (con elaborato peritale redatto dall'ing.
). Persona_3
La causa, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo (aggravato anche dall'emergenza epidemiologica da diffusione del Covid-19) ed alla necessità di trattenere in decisione cause di
2 maggiore urgenza e risalenza di iscrizione secondo le prescrizioni dei decreti presidenziali organizzativi sullo smaltimento dell'arretrato del settore civile, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2024 (svoltasi secondo il modulo procedimentale della trattazione scritta), con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente si evidenzia che la presente causa, vertendo in materia di azione di riduzione, deve essere decisa dal Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 50-bis, primo comma,
n.6 c.p.c. vigente ratione temporis.
3. La domanda attorea volta ad ottenere la reintegra della quota di legittima lesa, mediante riduzione delle disposizioni testamentarie del de cuius, non merita accoglimento.
3.1. Orbene, in linea generale, occorre osservare che l'azione di riduzione è volta a far dichiarare l'inefficacia, in tutto o in parte, delle disposizioni testamentarie e degli atti di liberalità posti in essere in vita dalla persona defunta che, eccedendo la quota disponibile (art. 556 c.c.), abbiano leso la quota riservata dalla legge ad alcune categorie di successibili, i legittimari.
La “causa petendi” è costituita dalla qualità di erede necessario e dall'avvenuta lesione della quota di legittima;
il “petitum”, invece, consiste nella diminuzione quantitativa o anche nella totale eliminazione delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore degli eredi o di terzi nella misura necessaria per reintegrare la quota di riserva e ciò con effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione (Cass. civ. sez. I, 11.06.2003 n. 9424).
Si tratta, pertanto, di una azione di accertamento costitutivo, perché diretta a verificare l'esistenza della lesione di legittima e la sussistenza delle altre condizioni dell'azione: da tale accertamento consegue automaticamente la modificazione giuridica del contenuto del diritto del legittimario, ossia l'integrazione della quota a lui riservata (Cass. civ. sez. II, 26.11.1987, n. 8780).
L'azione di riduzione viene inoltre configurata come: a) individuale, giacché ogni legittimario può agire per la sola sua quota di legittima (Cass. civ. sez. II, 12.5.1999, n. 4698; Cass. civ., 28.11.1978,
n. 5611); b) divisibile, in quanto ciascun legittimario può agire anche contro uno solo dei beneficiari sempre limitatamente alla quota di cui si ritiene da questo leso (Cass. civ. 17.05.1980 n. 3243); c) personale, poiché diretta a procurare al legittimario l'utile corrispondente alla quota di legittima. Non si tratta quindi di un'azione reale, come risulta confermato dal fatto che non si propone contro chi al momento è titolare del bene, che fu legato o donato, ma esclusivamente contro gli eredi, i legatari o i donatari (Cass. civ. sez. II, 22.3.2001, n. 4130).
3.2. Secondo giurisprudenza consolidata, nelle controversie aventi ad aggetto la pretermissione degli eredi necessari, il legittimario leso è tenuto ad un onere di allegazione quanto di prova piuttosto rigoroso. Costui ha l'onere di allegare e provare la propria qualità di erede necessario, l'avvenuta lesione della legittima e gli atti da ridurre, alla stregua di un preciso ordine cronologico (Cass., nn.:
11432/1992; 13310/2002; 14473/2011; 20830/2016; 1357/2017; 9192/2017).
E' noto, infatti, che l'azione di riduzione è il mezzo specifico concesso al legittimario per far dichiarare nei suoi confronti l'inefficacia delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che hanno leso i suoi intangibili diritti alla quota di legittima. La funzione di tale azione, in senso stretto, si esaurisce nel rendere inefficaci nei confronti del legittimario attore le disposizioni testamentarie e le donazioni lesive dei suoi diritti di legittima. Essa viene qualificata come azione di accertamento costitutivo perché accerta l'esistenza della lesione di legittima e delle altre condizioni dell'azione e dall'accertamento consegue automaticamente la modificazione giuridica del contenuto del diritto del
3 legittimario (cfr. sul punto Cass. 8780 del 1987).
È indirizzo consolidato, ormai, che il legittimario (ovvero il suo avente causa, ai sensi dell'art. 557 cod. civ.), che intenda proporre l'azione di riduzione, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione (cfr. Cass.,
Sez. II, 29 ottobre 1975, n. 3661; Cass., Sez. II, 17 ottobre 1992, n. 11432; Cass. 13310 del 2002).
L'allegazione della lesione della legittima comporta la definizione del valore della medesima quota.
Il legittimario leso deve determinare suddetto valore in ragione della consistenza del patrimonio relitto, specificando e dimostrando che non vi siano altri beni su cui soddisfarsi (oltre quelli che formano oggetto dell'azione), individuando le disposizioni lesive da riunire fittiziamente al patrimonio relitto (art. 556 c.c.) e precisando le donazioni e i legati ricevuti, rispetto ai quali non vi sia stata dispensa alcuna (art. 564, comma 2, c.c.).
Il pretermesso è tenuto, pertanto, ad un onere di allegazione specifico, cui si ricollega un altrettanto stringente onere probatorio, dovendo l'attore anche dimostrare quali siano i beni facenti parte dell'asse ereditario.
La giurisprudenza ritiene che tale onere si attenui solo quando l'erede sia stato integralmente pretermesso (Cass., n. 5458/2017) e si sia astenuto dall'esercizio dell'azione di divisione, chiedendo la sola partecipazione alla comunione ereditaria nella misura determinata dalla legge.
3.3. Per di più, le allegazioni che accompagnano la proposizione della domanda di riduzione non possono limitarsi ad una generica prospettazione dell'avvenuta lesione della legittima, ma devono anche contemplare l'individuazione delle quote di riserva e della parte disponibile, nonché degli atti di disposizione compiuti dal de cuius, tale che sia il convenuto sia il Giudice possano conoscere in che termini l'attore chieda la reintegrazione (Cass. civ. n. 9192/2017).
Con l'ulteriore specificazione che il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia o meno avvenuta ed in quale misura la lesione della quota di riserva, e quindi anche l'inesistenza nel patrimonio del "de cuius" di altri beni oltre quelli che formano oggetto dell'azione di riduzione, giacché in conformità del principio di cui all'art. 2697 cod. civ. anche i fatti negativi quando costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere in giudizio debbono essere provati dall'attore come i fatti positivi (cfr.
Cass. Sez. 2, sentenza n. 11432 del 17/10/1992).
3.4. Più nello specifico, in applicazione dell'ordinario criterio di cui all'art. 2697 c.c., l'onere della prova gravante sull'attore-legittimario è rigoroso, imponendogli di: 1) indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva;
2) determinare con esattezza il valore sia della massa ereditaria sia della quota di legittima violata;
3) allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se ed in quale misura sia avvenuta la lesione;
4) dimostrare la sussistenza delle ulteriori condizioni per l'esercizio dell'azione; 5) proporre espressa istanza di voler conseguire la legittima, previa determinazione della medesima e susseguente riduzione delle donazioni/disposizioni testamentarie lesive (Cass. 31 agosto 2018 n. 21503, Cass. 14 ottobre 2016 n. 20830, Cass. 30 giugno 2011 n.
14473, Cass. 12 settembre 2002 n. 13310).
In pratica, secondo il prevalente e consolidato orientamento della Corte di Cassazione, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti e alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e,
4 ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili e ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.)
e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto e il valore del "donatum", e imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.) (Cass. n. 12919/2012; Cass. 27352/2014).
Il legittimario che propone l'azione di riduzione, pertanto, ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota disponibile e della quota di legittima violata;
a tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, e in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva (Cass. n. 14473/2011; Cass. n. 20830/2016; Cass. n. 1357/2017; Cass.
21503/2018, Cass. 18199 del 2.9.2020).
La Suprema Corte ha evidenziato che "l'onere di allegazione della parte effettivamente impone di offrire un quadro soddisfacente della situazione patrimoniale del de cuius ai fini del compimento delle operazioni di riunione fittizia e di imputazioni, ciò soprattutto nel caso in cui già gli elementi probatori addotti in giudizio denotino l'esistenza di beni costituenti il relictum ovvero il compimento di atti di liberalità da parte del de cuius" precisando che, soddisfatto tale onere, deve reputarsi che l'attore "soddisfi l'onere di specificità della domanda impostogli dalle legge una volta che, richiamata la misura della sua quota di legittima, quale dettata dalla legge, assuma che per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero in conseguenza delle donazioni poste in essere in vita in favore di altri soggetti, e al netto di quanto ricevuto allo stesso titolo, residui una lesione" (v. Cass. cit.).
In altri termini, il legittimario leso ha l'onere di allegare e provare la propria qualità di erede necessario, l'avvenuta lesione della legittima e gli atti da ridurre, alla stregua di un preciso ordine cronologico (cfr. ex multis Cass. civ. n. 20830/2016: "In materia di successione testamentaria, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché quello della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius"; Cass. civ. n. 1357/2017:
“In materia di successione testamentaria, il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius"”).
3.5. Sul pretermesso grava un onere di allegazione specifico, cui si ricollega un altrettanto specifico onere probatorio, dovendo egli provare quali siano i beni facenti parte dell'asse ereditario. Le
5 allegazioni che accompagnano la proposizione della domanda di riduzione non possono, dunque, consistere in una generica prospettazione dell'avvenuta lesione della legittima, ma devono contenere l'individuazione delle quote di riserva e della parte disponibile, nonché degli atti di disposizione compiuti dal de cuius, tale che sia il convenuto sia il giudice possano conoscere in che termini l'attore chieda la reintegrazione (Cass. n. 9192/2017).
Tali condivisibili approdi della giurisprudenza di legittimità sono stati fatti propri, oltre che dall'intestato Tribunale, anche dalle corti di merito (v. Tribunale Roma sez. VIII, 24/07/2023,
n.11637; Tribunale Velletri sez. I, 04/10/2023, (ud. 27/09/2023, dep. 04/10/2023), n.1889; Corte
Appello Napoli sez. VI, 09/07/2020, n.2535; Tribunale Patti, 17/12/2021, n.987; Tribunale Tivoli sez. I, 01/12/2021, (ud. 19/11/2021, dep. 01/12/2021), n.1726; Tribunale Napoli Nord sez. V,
11/05/2022, n.1770; Tribunale Crotone sez. I, 19/04/2019, n.523; Tribunale Vibo Valentia sez. I,
10/02/2021, n.131; Tribunale Latina sez. I, 25/07/2018, (ud. 19/07/2018, dep. 25/07/2018), n.1989;
Tribunale Palermo sez. II, 11/07/2018, (ud. 11/07/2018, dep. 11/07/2018); Tribunale Crotone sez. I,
19/04/2019, n.520; Tribunale Vicenza, 26/02/2019, n.454; Tribunale Latina sez. I, 29/11/2018,
n.2885; Tribunale Sciacca sez. I, 05/11/2018, n.475; Tribunale S.Maria Capua V. sez. I, 18/05/2018,
n.1711; Tribunale Locri sez. I, 04/05/2018, n.624; Tribunale Palermo sez. II, 26/05/2017, (ud.
26/05/2017, dep. 26/05/2017); Tribunale Udine, 12/10/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 12/10/2016),
n.1208; Tribunale Trapani, 15/10/2018, n.928; Tribunale Ferrara, 11/08/2017, n.833; Tribunale
Lamezia Terme 12.1.2021).
4. Ebbene, nel caso di specie, l'attrice non ha assolto all'onere di allegazione e di prova su di essa gravante.
Infatti, parte attrice si è limitata ad allegare genericamente nell'atto di citazione la lesione della quota di legittima per effetto delle disposizioni attributive di beni contenute nel testamento olografo della de cuius pubblicato il 28.2.2007.
L'attrice, tuttavia, ha omesso di determinare ed allegare il valore monetario complessivo della massa ereditaria, il valore della quota disponibile e della quota di riserva.
Infatti, la ricorrente ha omesso di individuare tutti i beni costituenti l'asse ereditario (ad esempio nessun riferimento è stato fatto in citazione al Motocarro Piaggio 2T Ape con targa CZ 084502 appartenente al de cuius), ha omesso di indicare il valore monetario dei beni oggetto della disposizione testamentaria e dell'asse ereditario complessivo, non ha neppure dedotto la sussistenza di eventuali debiti da detrarre dalla massa attiva né ha specificamente individuato le donazioni di denaro disposte in vita dal de cuius a suo favore.
Conseguentemente, la parte attrice non ha fornito elementi sufficienti per stabilire la sussistenza, nel caso di specie, della dedotta lesione della quota di legittima.
Ed invero, né in citazione né nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c. (dunque entro i termini per le preclusioni assertive e probatorie), è stata individuata la quota riservata dalla legge all'attrice, né è stato indicato il valore venale della massa e della quota di riserva (da riferire al momento della apertura della successione), né è stata precisata l'entità della lesione.
Nondimeno non sono stati allegati o prodotti elementi ulteriori (a titolo esemplificativo stime immobiliari) dai quali il Tribunale potesse ricavare tutti gli elementi occorrenti per decidere sulla domanda.
Peraltro, le allegazioni dell'attrice in ordine alla composizione dell'asse ereditario sono rimaste prive di qualsivoglia supporto probatorio.
In particolare, nulla ha allegato la in ordine ai debiti gravanti sulla massa ereditaria, tra cui CP_2
6 vanno ricompresi non solo i debiti propri del defunto, ma anche quelli sorti in occasione della sua morte e che sono conseguenza necessaria dell'apertura della successione, come le spese funerarie ed il pagamento dell'imposta di successione (v. Cass. civ., sez. II, 23.7.1966, n. 2023; Cassazione civile sez. II, 27/08/2020, n.17938: "Le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell'apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 c.c., sicché colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso da parte dei coeredi, purché essi non abbiano manifestato una volontà contraria alla sua attività gestoria").
L'attrice, come detto, ha omesso di indicare la quota di legittima violata. Ebbene, nel proporre la domanda di riduzione il legittimario deve denunciare la lesione di legittima senza l'uso di formule sacramentali o indicazioni in termini numerici, tuttavia precisando, quanto meno, entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva e indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata.
Anche sotto tale aspetto si ritiene che parte attrice non abbia adempiuto al suo onere probatorio, con conseguente rigetto della domanda.
4.1. Difatti, nel caso di specie, non può trovare applicazione l'onere della prova attenuato (Cass. n.
5458/2017) perché non si verte in ipotesi erede integralmente pretermesso.
Sul punto va evidenziato che, secondo la giurisprudenza, il legittimario completamente pretermesso
è colui che, nonostante abbia il diritto di partecipare alla successione secondo quanto previsto dalla normativa in materia di successione necessaria, non può prendervi parte a causa della volontà del testatore (in caso di successione testamentaria) oppure per atti compiuti in vita dal de cuius (in caso di successione legittima).
In particolare, la Suprema Corte in una recente pronuncia (Cassazione 19 novembre 2019 n. 30079) ha esplicitato quali siano i casi in cui si verifichi la posizione di legittimario completamente pretermesso: una prima ipotesi si presenta nella successione testamentaria (come quella che ci occupa), laddove il de cuius abbia disposto di tutti i suoi beni mediante istituzioni di erede a titolo universale. Altre ipotesi prese in considerazione dalla Suprema Corte riguardano la successione legittima (che non ci occupa nel caso di specie). Premesso quanto sopra, va rilevato che nella fattispecie che ci riguarda il testatore (il de cuius ) non ha istituito i convenuti Persona_1 eredi universali, ma si è limitato a disporre a favore degli stessi l'attribuzione di legati aventi ad oggetto alcuni beni immobili;
da ciò consegue che nel presente giudizio l'onere della prova attribuito dalla giurisprudenza agli eredi legittimari non subisce attenuazioni.
4.2. Del resto, tale filone interpretativo, sinora meno diffuso, che attenua l'onere probatorio in capo a colui che agisce in riduzione e in base al quale la prova della consistenza dell'asse e della conseguente lesione dei diritti di legittimario (quali componenti essenziali della riunione fittizia) può essere fornita anche a mezzo presunzioni purché munite dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c., non gioverebbe neanche all'attrice (Cassazione civile sez. II, 28/05/2024, n.14881; Cass. 2 settembre
2020 n. 18199, Cass. 19 gennaio 2017 n. 1357, Cass. 7 maggio 1971 n. 1297).
Invero, non è stata fornita la prova specifica della consistenza dell'asse, dei beni relitti e la prova della loro appartenenza al defunto al tempo dell'apertura della successione. L'indagine, infatti, deve investire l'identificazione dei beni ereditari e la prova dell'appartenenza di essi al defunto al momento dell'apertura della successione.
L'attrice, sulla quale incombeva l'onere di provare la dedotta consistenza della massa ereditaria, vi
7 ha abdicato, considerato che non ha prodotto titolo alcuno fondante la proprietà dei beni caduti in successione in capo al padre.
Non è stato provato, dunque, che i beni dei quali il defunto dispose con il testamento in questione fossero di sua proprietà, non essendo stati ritualmente depositati tutti i rispettivi titoli di provenienza e nemmeno una relazione notarile che li riguardi.
Pertanto, poiché non è possibile affermare con sicurezza da che cosa fosse costituito il patrimonio del de cuius, né se i beni dei quali ha disposto con i testamenti gli appartenessero e li potesse destinare ai suoi figli, il Collegio non è posto, comunque, nella condizione di poter dichiarare, accogliendo le doglianze sollevate, che la quota di legittima di non sia stata Parte_1 assicurata.
La parte attrice non ha fornito alcuna prova della titolarità dei beni oggetto della domanda e l'impossibilità di conoscere con certezza l'entità del patrimonio del de cuius esclude che possa essere accolta la domanda formulata dalla ricorrente.
Peraltro, nessuna valenza potrebbe avere nella specie la documentazione catastale (peraltro poco attendibile stante anche il frequente mancato aggiornamento delle stesse – v. Cass. civ. n.
5257/2011), essendo noto che tale documentazione alcuna rilevanza può avere ai fini della dimostrazione della proprietà in capo alle parti.
Difatti, è principio consolidato quello secondo il quale la prova della proprietà non può fondarsi sulla dichiarazione di successione, trattandosi di documento di mera rilevanza fiscale, privo di valore sul piano civilistico (cfr. Cass. Civ. n. 25149/2014) ovvero sulle sole visure catastali, essendo atti aventi il mero scopo di individuare i dati catastali di riferimento di un immobile (cfr. Cass. Civ.
n. 7567/2019). Né tantomeno assumono valore, al riguardo, le note di trascrizione che sono documenti, comunque, insufficienti dal punto di vista probatorio considerato che la Cassazione, secondo un consolidato e condivisibile principio di diritto, ha chiarito che in tema di prova dei diritti reali la nota di trascrizione, quale documentazione amministrativa, non costituisce ne' atto di parte, ne' valida fonte di prova in ordine al contenuto del titolo cui si riferisce, ma uno degli elementi sui quali il giudice può fondare il proprio convincimento (v. Cass. 22.6.2007 n. 14577).
Orbene, poiché la titolarità del bene si pone non già come requisito di legittimazione attiva, ma piuttosto come oggetto della controversia, le parti hanno l'onere di fornire una prova rigorosa della proprietà, non potendo tale ineludibile circostanza neppure essere surrogata dalla dimostrazione del titolo in via meramente presuntiva;
e quanto detto preclude altresì al giudice di desumere l'esistenza della proprietà in capo al de cuius dalla mancata contestazione delle parti sul punto.
4.3. Tutto quanto esposto, impone di ritenere inutilizzabile, in quanto affetta da nullità, la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio ed erroneamente disposta dal giudice istruttore precedentemente titolare della causa.
Si tratta infatti di un accertamento di natura esplorativa, come tale inammissibile.
Al riguardo, occorre infatti evidenziare come nel caso in cui il legittimario abbia omesso di allegare gli elementi necessari per verificare la sussistenza della lesione di legittima, tale carenza di allegazione non possa essere ovviata mediante consulenza tecnica d'ufficio.
Infatti, la consulenza tecnica, non essendo un mezzo di prova, non può esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, né può sopperire alla carenza di allegazione posta a carico della parte che agisce in giudizio.
In tal senso non può condividersi la decisione del G.I. in precedenza titolare del ruolo di ammissione della consulenza tecnica che avrebbe dovuto considerarsi meramente esplorativa e inammissibile
8 non potendo essa sopperire all'attività istruttoria che incombeva sulle parti (si ricorda che, in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, di fornire ausilio al Giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, o offerte di prova, ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati;
cfr., sul punto, Cassazione civile, sez. III, 6 aprile 2005, n. 7097). L'accertamento richiesto, pertanto, non poteva essere disposto dal Tribunale, non potendosi sopperire alle lacune probatorie e documentali della parte attrice relative ai fatti costitutivi della esperita domanda di riduzione.
Dunque, risulta pure inammissibile la documentazione acquisita dal CTU in sede di redazione dell'elaborato peritale. Ed infatti, la Suprema Corte, in relazione alla diversa ipotesi di acquisizione di documentazione relativa alla legittimità urbanistica di un immobile, ha evidenziato che “è consentito al CTU di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse” (Cass. civ. sentenza n. 14577 del 21.08.2012).
L'azione di riduzione, dunque, deve essere rigettata.
Al rigetto della domanda di riduzione consegue il rigetto delle ulteriori domande di parte attrice di rendiconto di natura consequenziale alla prima.
5. Vanno invece accolte, nei limiti di ragione, le domande riconvenzionali avanzate da CP_2
e da con le quali i convenuti hanno domandato il pagamento pro quota,
[...] Controparte_1 da parte dell'attrice, dei debiti ereditari da loro già pagati.
5.1. Al riguardo va puntualizzato che la Corte di Cassazione, con sentenza numero 5473 del 2008, ha inteso come debiti ereditari “tutti quelli che gravano sul de cuius al momento della sua morte”, precisando come fra essi vadano ricompresi anche gli interessi scaturenti dal rapporto debitorio maturati successivamente alla sua morte.
Sono esclusi invece quelli di natura strettamente personale e quelli intrasmissibili, come, ad esempio di quest'ultimi, le pene pecuniarie.
Si distinguono dai debiti ereditari i pesi ereditari. Questi sono delle obbligazioni che sorgono automaticamente in capo all'erede quando muore il de cuius, come, ad esempio, le spese funerarie, le spese per l'amministrazione del patrimonio ereditario e le spese sostenute per la divisione.
Orbene, ai sensi dell'articolo 752 del Codice Civile “I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”.
La ripartizione dei debiti ereditari avviene in proporzione alle quote possedute da ciascun erede in modo “automatico” all'apertura della successione, senza cadere in comunione ereditaria. Tale frazionamento dei debiti si pone come formula a tutela dei creditori. Questi, infatti, possono chiedere immediatamente all'apertura della successione il pagamento del loro credito senza dover attendere l'avvio e la conclusione del procedimento di divisione ereditaria.
In ogni caso il citato art. 752 c.c., nel finale della norma, aggiunge una diversa ipotesi di ripartizione dei debiti ereditari. Il de cuius, infatti, può determinare in maniera diversa rispetto a quella prevista dalla norma il vincolo alle obbligazioni nei confronti dei creditori. Può, ad esempio, stabilire che
9 tutti gli eredi siano solidalmente obbligati, limitare il peso dell'obbligazione ad alcuni di essi o stabilire la distribuzione dei debiti in misura diversa a quella delle quote. Tale regola vale solo nei rapporti interni tra eredi e non in quella che concerne il rapporto tra eredi e creditori, la cui posizione sarà sempre della proporzionalità rispetto alle quote ereditarie, senza possibilità di deroghe.
Venendo ai rapporti esterni tra eredi e creditori, deve essere richiamato l'articolo 754 del Codice
Civile. Tale norma, al primo comma, recita che “gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l'intero. Il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può ripetere dagli altri coeredi soltanto la parte per cui essi devono contribuire a norma dell'articolo 752, quantunque si sia fatto surrogare nei diritti dei creditori”.
Gli eredi rispondono dei debiti ereditari personalmente, quindi, non soltanto con i beni del patrimonio ereditario, ma anche con quelli propri. La norma cela un comportamento di natura processuale che gli eredi devono attuare per poter far valere la limitazione della propria responsabilità al pagamento dei debiti. Questi devono infatti dichiarare i limiti della propria quota al creditore rischiando altrimenti di dover rispondere per intero.
Se il debito è garantito da ipoteca, l'erede assegnatario del bene ipotecato in sede di divisione ereditaria sarà chiamato a rispondere per intero. L'ipoteca infatti è indivisibile. L'unico rimedio a sua disposizione sarà la ripetizione delle somme pagate oltre la sua quota agli altri coeredi, nei limiti della ripartizione interna tra gli stessi secondo l'art. 752 del Codice Civile. La stessa soluzione vale per l'erede successore del defunto debitore che estingue il debito pagando in misura superiore alla quota lui dovuta. In tal caso, la giurisprudenza ritiene ammissibile l'azione di regresso nei confronti degli altri coeredi, sia quando il pagamento ulteriore sia spontaneo sia obbligato.
Derogano al principio della partecipazione ai debiti ereditari in base alla propria quota quelli di natura tributaria. Infatti, l'art. 65 del D.P.R. numero 600 del 1973 stabilisce, al primo comma, che
“gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa“. L'Erario, dunque, richiede la responsabilità solidale degli eredi scavalcando il principio della ripartizione per quote. Può pertanto chiedere a ciascun erede di assolvere il debito tributario per intero.
5.2. Inoltre, deve essere precisato, perché di rilievo ai fini del presente giudizio, che “le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell'apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 c.c., sicché colui che ha anticipato tali spese ha diritto ad ottenerne il rimborso da parte di costoro, sempre che non si tratti di spese eccessive, sostenute contro la loro volontà” (cfr. sent. Cass. civ.
2.2.2016 n. 1994).
La giurisprudenza di merito, più in particolare, ha chiarito che “le spese funerarie sono da comprendere tra i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell'apertura della successione e che, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari - cioè dai debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento -, gravano sugli eredi per effetto dell'acquisto dell'eredità, concorrendo a costituire il passivo ereditario (...). Ne consegue che colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso dagli eredi, sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volontà espressa dai medesimi. E ciò vale anche per le spese del sepolcro e per le spese per la denuncia di successione" (Corte Appello Catania sez. 2, 18/07/2020, n. 1286).
10 5.3. Fatte le superiori premesse teoriche si ritiene che la domanda dei convenuti debba essere accolta nei termini che si dirà; in particolare merita accoglimento la domanda di rimborso dei debiti ereditari, delle spese funerarie e di sepoltura, delle spese di successione e di pubblicazione del testamento olografo (compensi notarili compresi), di spese di amministrazione dei beni ereditari
(utenze varie, tasse automobilistiche, certificati urbanistici, frazionamento conseguente alla successione) pari a complessivi euro 9.051,54, risultando per tabulas il loro sostenimento da parte dei convenuti (cfr. doc.ti 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e
37 fascicolo di parte Convenuta e in atti), non essendo Controparte_2 Controparte_1 stata dimostrata alcuna contribuzione dell'attrice al sostenimento delle stesse, di cui non è neanche stato eccepito il carattere eccessivo, ovvero contrario alla volontà dell'erede.
Sulla base dei documenti in atti e della quota ereditaria di pertinenza dell'attrice (2/12), la somma calcolata da rimborsare ai germani da parte di ammonta dunque ad euro 1.508,59, Parte_1 oltre interessi dalla data della domanda e fino al saldo effettivo.
Non è dovuta la rivalutazione trattandosi, per tutte le voci considerate a comporsi del dovuto, di debito di valuta e non sussistendo prova di un maggior danno.
6. In conclusione, devono essere respinte tutte le domande di parte attrice siccome infondate in fatto e in diritto e comunque rimaste indimostrate all'esito del giudizio;
va accolta, invece, la domanda riconvenzionale ex artt. 752 e 754 c.c. avanzata da e nei Controparte_2 Controparte_1 confronti della sorella e, di conseguenza, quest'ultima deve essere condannata al Parte_1 pagamento, a favore dei predetti convenuti e in solido tra loro, della somma di euro 1.508,59, oltre interessi dalla data della domanda e fino al saldo effettivo, a titolo di rimborso pro quota dei debiti e pesi ereditari pagati dai due germani.
7. In considerazione della particolarità delle questioni giuridiche affrontate oggetto anche di orientamenti giurisprudenziali non omogenei, dei motivi della decisione, degli stretti rapporti parentali tra le parti e della volontà del Tribunale di favorire una riconciliazione tra le stesse sussistono giusti motivi (nella formulazione dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis) per compensare, integralmente, tra tutte le parti in causa.
7.1. Le spese della CTU espletata in corso di causa devono, invece, essere poste definitivamente a carico dell'attrice in base al principio di soccombenza e in quanto parte richiedente la perizia, così come liquidate nel corso del giudizio con decreto del 22.7.2013.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) respinge tutte le domande di parte attrice;
2) accoglie la domanda riconvenzionale di e di e, per Controparte_2 Controparte_1
l'effetto, condanna la parte attrice a corrispondere ai due convenuti, in solido, l'importo di euro
1.508,59, oltre interessi dalla domanda e fino al saldo, per i titoli di cui in parte motiva;
3) compensa tra le parti le spese di lite;
4) pone definitivamente a carico di le spese della CTU svolta in corso di causa, Parte_1 come liquidate durante il corso del processo detratte le somme eventualmente già corrisposte a titolo di acconto;
5) dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella
11 sentenza.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del
22 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Salvatore Regasto dott. Giovanni Garofalo
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n.
209.
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE composto dai Magistrati: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott.ssa Teresa Valeria Grieco Giudice dott. Salvatore Regasto Giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3618/2009 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
18.12.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), pendente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ), via Sele n. 33, presso lo studio dell'avv. Paolo Mascaro, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ) E Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), entrambi elettivamente domiciliati in Lamezia Terme (CZ), via G. C.F._3
Marconi n. 62, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Notarianni, che li rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Maria Angela Isabella, giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTI
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Controparte_3 C.F._4
Terme (CZ), via G. Marconi n. 62, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Notarianni, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Maria Angela Isabella, giusta procura alle liti in atti
CONVENUTO
OGGETTO: cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima.
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127 ter c.p.c., in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Lamezia Terme i germani , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) dichiarare aperta la successione
[...] del sig. b) accertare e dichiarare che con riferimento alle disposizioni Persona_1 testamentarie e tenuto conto anche delle donazioni effettuate dal de cuius, sussiste lesione della quota di riserva di pertinenza dell'odierna attrice;
c) conseguentemente e per l'effetto, disporre la reintegrazione della quota di riserva in favore dell'attrice, previa riduzione ai sensi di legge delle disposizioni testamentarie, con conseguente condanna alla consegna e/o al rilascio in favore della stessa, oltre al rendiconto ed interessi. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
1 In particolare, a sostegno delle predette conclusioni, l'attrice premetteva: che, in data 22.12.2006, era deceduto, in Lamezia Terme (CZ), lasciando quali eredi legittimi i figli Persona_1
, , e;
che, il Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
28.2.2007, il figlio aveva richiesto al Notaio dott.ssa Controparte_2 Persona_2
la pubblicazione di un testamento olografo con il quale il padre aveva beneficiato della
[...] gran parte dei suoi beni i figli e;
che era evidente la Controparte_2 Controparte_1 lesione della quota di riserva di pertinenza dell'attrice; che i beni appartenenti al de cuius al momento dell'apertura della successione erano quelli meglio elencati in citazione;
che l'attrice aveva ricevuto in vita una donazione dal padre del 50% di un appartamento nel fabbricato di via Dei
Mille in Lamezia Terme (CZ) che al momento della liberalità era costituito solamente da solai e pilastri;
che vani erano risultati i tentativi di una definizione stragiudiziale della vertenza essendosi reso necessario il ricorso all'autorità giudiziaria per la risoluzione della vertenza successoria tra gli eredi.
In forza di tali premesse, l'attrice chiedeva di accertare e dichiarare la lesione della quota di legittima e, per l'effetto, disporre la reintegrazione mediante riduzione delle disposizioni testamentarie del de cuius, nonché di ordinare ai convenuti ex art. 263 c.c. la presentazione del rendiconto in ordine ai beni di cui gli stessi avevano avuto il godimento in via esclusiva a seguito dell'assegnazione testamentaria, il tutto con il successo delle spese e competenze di lite.
1.1. Resistevano alla pretesa attorea con unica comparsa di costituzione e risposta CP_2
e i quali contestavano la ricostruzione della controparte sostenendo che
[...] Controparte_1 le disposizioni testamentarie del padre, , avevano rispettato tutti i diritti dei Persona_1 legittimari e che l'attrice, nell'esercitare l'azione di riduzione, aveva omesso di imputare alla sua porzione legittima tutte le donazioni e le altre liberalità ricevute in vita dal de cuius, così violando l'art. 564, comma 2, c.c.. Adducevano, altresì, di avere pagato, senza alcun contributo dell'attrice, vari debiti ereditari per spese funerarie, spese di pubblicazione del testamento, tasse di successione, spese condominiali e per utenze varie di cui chiedevano il rimborso pro quota alla coerede attrice. I convenuti, quindi, concludevano nel modo seguente: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito: 1) rigettare la domanda così come proposta perché inammissibile, improponibile ed in ogni caso manifestamente infondata in fatto ed in diritto;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, condannare la sig.ra al pagamento pro quota dei debiti Parte_1 ereditari già pagati dai convenuti, nella misura che sarà accertata in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria;
3) condannare infine l'attrice alla rifusione delle spese e competenze del giudizio”.
1.2. Si costituiva in giudizio con comparsa del 8.5.2012 anche il quale, Controparte_3 riproponendo le medesime argomentazioni difensive dei germani e Controparte_2
, insisteva per il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di Controparte_1 processo.
1.3. La controversia veniva istruita mediante le produzioni documentali delle parti e attraverso la prova orale assentita;
veniva espletata altresì una consulenza tecnica d'ufficio volta a ricostruire la massa ereditaria e a predisporre un progetto di riduzione delle disposizioni testamentarie eventualmente lesive della quota di riserva dell'attrice (con elaborato peritale redatto dall'ing.
). Persona_3
La causa, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo (aggravato anche dall'emergenza epidemiologica da diffusione del Covid-19) ed alla necessità di trattenere in decisione cause di
2 maggiore urgenza e risalenza di iscrizione secondo le prescrizioni dei decreti presidenziali organizzativi sullo smaltimento dell'arretrato del settore civile, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2024 (svoltasi secondo il modulo procedimentale della trattazione scritta), con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente si evidenzia che la presente causa, vertendo in materia di azione di riduzione, deve essere decisa dal Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 50-bis, primo comma,
n.6 c.p.c. vigente ratione temporis.
3. La domanda attorea volta ad ottenere la reintegra della quota di legittima lesa, mediante riduzione delle disposizioni testamentarie del de cuius, non merita accoglimento.
3.1. Orbene, in linea generale, occorre osservare che l'azione di riduzione è volta a far dichiarare l'inefficacia, in tutto o in parte, delle disposizioni testamentarie e degli atti di liberalità posti in essere in vita dalla persona defunta che, eccedendo la quota disponibile (art. 556 c.c.), abbiano leso la quota riservata dalla legge ad alcune categorie di successibili, i legittimari.
La “causa petendi” è costituita dalla qualità di erede necessario e dall'avvenuta lesione della quota di legittima;
il “petitum”, invece, consiste nella diminuzione quantitativa o anche nella totale eliminazione delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore degli eredi o di terzi nella misura necessaria per reintegrare la quota di riserva e ciò con effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione (Cass. civ. sez. I, 11.06.2003 n. 9424).
Si tratta, pertanto, di una azione di accertamento costitutivo, perché diretta a verificare l'esistenza della lesione di legittima e la sussistenza delle altre condizioni dell'azione: da tale accertamento consegue automaticamente la modificazione giuridica del contenuto del diritto del legittimario, ossia l'integrazione della quota a lui riservata (Cass. civ. sez. II, 26.11.1987, n. 8780).
L'azione di riduzione viene inoltre configurata come: a) individuale, giacché ogni legittimario può agire per la sola sua quota di legittima (Cass. civ. sez. II, 12.5.1999, n. 4698; Cass. civ., 28.11.1978,
n. 5611); b) divisibile, in quanto ciascun legittimario può agire anche contro uno solo dei beneficiari sempre limitatamente alla quota di cui si ritiene da questo leso (Cass. civ. 17.05.1980 n. 3243); c) personale, poiché diretta a procurare al legittimario l'utile corrispondente alla quota di legittima. Non si tratta quindi di un'azione reale, come risulta confermato dal fatto che non si propone contro chi al momento è titolare del bene, che fu legato o donato, ma esclusivamente contro gli eredi, i legatari o i donatari (Cass. civ. sez. II, 22.3.2001, n. 4130).
3.2. Secondo giurisprudenza consolidata, nelle controversie aventi ad aggetto la pretermissione degli eredi necessari, il legittimario leso è tenuto ad un onere di allegazione quanto di prova piuttosto rigoroso. Costui ha l'onere di allegare e provare la propria qualità di erede necessario, l'avvenuta lesione della legittima e gli atti da ridurre, alla stregua di un preciso ordine cronologico (Cass., nn.:
11432/1992; 13310/2002; 14473/2011; 20830/2016; 1357/2017; 9192/2017).
E' noto, infatti, che l'azione di riduzione è il mezzo specifico concesso al legittimario per far dichiarare nei suoi confronti l'inefficacia delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che hanno leso i suoi intangibili diritti alla quota di legittima. La funzione di tale azione, in senso stretto, si esaurisce nel rendere inefficaci nei confronti del legittimario attore le disposizioni testamentarie e le donazioni lesive dei suoi diritti di legittima. Essa viene qualificata come azione di accertamento costitutivo perché accerta l'esistenza della lesione di legittima e delle altre condizioni dell'azione e dall'accertamento consegue automaticamente la modificazione giuridica del contenuto del diritto del
3 legittimario (cfr. sul punto Cass. 8780 del 1987).
È indirizzo consolidato, ormai, che il legittimario (ovvero il suo avente causa, ai sensi dell'art. 557 cod. civ.), che intenda proporre l'azione di riduzione, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione (cfr. Cass.,
Sez. II, 29 ottobre 1975, n. 3661; Cass., Sez. II, 17 ottobre 1992, n. 11432; Cass. 13310 del 2002).
L'allegazione della lesione della legittima comporta la definizione del valore della medesima quota.
Il legittimario leso deve determinare suddetto valore in ragione della consistenza del patrimonio relitto, specificando e dimostrando che non vi siano altri beni su cui soddisfarsi (oltre quelli che formano oggetto dell'azione), individuando le disposizioni lesive da riunire fittiziamente al patrimonio relitto (art. 556 c.c.) e precisando le donazioni e i legati ricevuti, rispetto ai quali non vi sia stata dispensa alcuna (art. 564, comma 2, c.c.).
Il pretermesso è tenuto, pertanto, ad un onere di allegazione specifico, cui si ricollega un altrettanto stringente onere probatorio, dovendo l'attore anche dimostrare quali siano i beni facenti parte dell'asse ereditario.
La giurisprudenza ritiene che tale onere si attenui solo quando l'erede sia stato integralmente pretermesso (Cass., n. 5458/2017) e si sia astenuto dall'esercizio dell'azione di divisione, chiedendo la sola partecipazione alla comunione ereditaria nella misura determinata dalla legge.
3.3. Per di più, le allegazioni che accompagnano la proposizione della domanda di riduzione non possono limitarsi ad una generica prospettazione dell'avvenuta lesione della legittima, ma devono anche contemplare l'individuazione delle quote di riserva e della parte disponibile, nonché degli atti di disposizione compiuti dal de cuius, tale che sia il convenuto sia il Giudice possano conoscere in che termini l'attore chieda la reintegrazione (Cass. civ. n. 9192/2017).
Con l'ulteriore specificazione che il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia o meno avvenuta ed in quale misura la lesione della quota di riserva, e quindi anche l'inesistenza nel patrimonio del "de cuius" di altri beni oltre quelli che formano oggetto dell'azione di riduzione, giacché in conformità del principio di cui all'art. 2697 cod. civ. anche i fatti negativi quando costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere in giudizio debbono essere provati dall'attore come i fatti positivi (cfr.
Cass. Sez. 2, sentenza n. 11432 del 17/10/1992).
3.4. Più nello specifico, in applicazione dell'ordinario criterio di cui all'art. 2697 c.c., l'onere della prova gravante sull'attore-legittimario è rigoroso, imponendogli di: 1) indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva;
2) determinare con esattezza il valore sia della massa ereditaria sia della quota di legittima violata;
3) allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se ed in quale misura sia avvenuta la lesione;
4) dimostrare la sussistenza delle ulteriori condizioni per l'esercizio dell'azione; 5) proporre espressa istanza di voler conseguire la legittima, previa determinazione della medesima e susseguente riduzione delle donazioni/disposizioni testamentarie lesive (Cass. 31 agosto 2018 n. 21503, Cass. 14 ottobre 2016 n. 20830, Cass. 30 giugno 2011 n.
14473, Cass. 12 settembre 2002 n. 13310).
In pratica, secondo il prevalente e consolidato orientamento della Corte di Cassazione, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti e alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e,
4 ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili e ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.)
e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto e il valore del "donatum", e imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.) (Cass. n. 12919/2012; Cass. 27352/2014).
Il legittimario che propone l'azione di riduzione, pertanto, ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota disponibile e della quota di legittima violata;
a tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, e in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva (Cass. n. 14473/2011; Cass. n. 20830/2016; Cass. n. 1357/2017; Cass.
21503/2018, Cass. 18199 del 2.9.2020).
La Suprema Corte ha evidenziato che "l'onere di allegazione della parte effettivamente impone di offrire un quadro soddisfacente della situazione patrimoniale del de cuius ai fini del compimento delle operazioni di riunione fittizia e di imputazioni, ciò soprattutto nel caso in cui già gli elementi probatori addotti in giudizio denotino l'esistenza di beni costituenti il relictum ovvero il compimento di atti di liberalità da parte del de cuius" precisando che, soddisfatto tale onere, deve reputarsi che l'attore "soddisfi l'onere di specificità della domanda impostogli dalle legge una volta che, richiamata la misura della sua quota di legittima, quale dettata dalla legge, assuma che per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero in conseguenza delle donazioni poste in essere in vita in favore di altri soggetti, e al netto di quanto ricevuto allo stesso titolo, residui una lesione" (v. Cass. cit.).
In altri termini, il legittimario leso ha l'onere di allegare e provare la propria qualità di erede necessario, l'avvenuta lesione della legittima e gli atti da ridurre, alla stregua di un preciso ordine cronologico (cfr. ex multis Cass. civ. n. 20830/2016: "In materia di successione testamentaria, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché quello della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius"; Cass. civ. n. 1357/2017:
“In materia di successione testamentaria, il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius"”).
3.5. Sul pretermesso grava un onere di allegazione specifico, cui si ricollega un altrettanto specifico onere probatorio, dovendo egli provare quali siano i beni facenti parte dell'asse ereditario. Le
5 allegazioni che accompagnano la proposizione della domanda di riduzione non possono, dunque, consistere in una generica prospettazione dell'avvenuta lesione della legittima, ma devono contenere l'individuazione delle quote di riserva e della parte disponibile, nonché degli atti di disposizione compiuti dal de cuius, tale che sia il convenuto sia il giudice possano conoscere in che termini l'attore chieda la reintegrazione (Cass. n. 9192/2017).
Tali condivisibili approdi della giurisprudenza di legittimità sono stati fatti propri, oltre che dall'intestato Tribunale, anche dalle corti di merito (v. Tribunale Roma sez. VIII, 24/07/2023,
n.11637; Tribunale Velletri sez. I, 04/10/2023, (ud. 27/09/2023, dep. 04/10/2023), n.1889; Corte
Appello Napoli sez. VI, 09/07/2020, n.2535; Tribunale Patti, 17/12/2021, n.987; Tribunale Tivoli sez. I, 01/12/2021, (ud. 19/11/2021, dep. 01/12/2021), n.1726; Tribunale Napoli Nord sez. V,
11/05/2022, n.1770; Tribunale Crotone sez. I, 19/04/2019, n.523; Tribunale Vibo Valentia sez. I,
10/02/2021, n.131; Tribunale Latina sez. I, 25/07/2018, (ud. 19/07/2018, dep. 25/07/2018), n.1989;
Tribunale Palermo sez. II, 11/07/2018, (ud. 11/07/2018, dep. 11/07/2018); Tribunale Crotone sez. I,
19/04/2019, n.520; Tribunale Vicenza, 26/02/2019, n.454; Tribunale Latina sez. I, 29/11/2018,
n.2885; Tribunale Sciacca sez. I, 05/11/2018, n.475; Tribunale S.Maria Capua V. sez. I, 18/05/2018,
n.1711; Tribunale Locri sez. I, 04/05/2018, n.624; Tribunale Palermo sez. II, 26/05/2017, (ud.
26/05/2017, dep. 26/05/2017); Tribunale Udine, 12/10/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 12/10/2016),
n.1208; Tribunale Trapani, 15/10/2018, n.928; Tribunale Ferrara, 11/08/2017, n.833; Tribunale
Lamezia Terme 12.1.2021).
4. Ebbene, nel caso di specie, l'attrice non ha assolto all'onere di allegazione e di prova su di essa gravante.
Infatti, parte attrice si è limitata ad allegare genericamente nell'atto di citazione la lesione della quota di legittima per effetto delle disposizioni attributive di beni contenute nel testamento olografo della de cuius pubblicato il 28.2.2007.
L'attrice, tuttavia, ha omesso di determinare ed allegare il valore monetario complessivo della massa ereditaria, il valore della quota disponibile e della quota di riserva.
Infatti, la ricorrente ha omesso di individuare tutti i beni costituenti l'asse ereditario (ad esempio nessun riferimento è stato fatto in citazione al Motocarro Piaggio 2T Ape con targa CZ 084502 appartenente al de cuius), ha omesso di indicare il valore monetario dei beni oggetto della disposizione testamentaria e dell'asse ereditario complessivo, non ha neppure dedotto la sussistenza di eventuali debiti da detrarre dalla massa attiva né ha specificamente individuato le donazioni di denaro disposte in vita dal de cuius a suo favore.
Conseguentemente, la parte attrice non ha fornito elementi sufficienti per stabilire la sussistenza, nel caso di specie, della dedotta lesione della quota di legittima.
Ed invero, né in citazione né nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c. (dunque entro i termini per le preclusioni assertive e probatorie), è stata individuata la quota riservata dalla legge all'attrice, né è stato indicato il valore venale della massa e della quota di riserva (da riferire al momento della apertura della successione), né è stata precisata l'entità della lesione.
Nondimeno non sono stati allegati o prodotti elementi ulteriori (a titolo esemplificativo stime immobiliari) dai quali il Tribunale potesse ricavare tutti gli elementi occorrenti per decidere sulla domanda.
Peraltro, le allegazioni dell'attrice in ordine alla composizione dell'asse ereditario sono rimaste prive di qualsivoglia supporto probatorio.
In particolare, nulla ha allegato la in ordine ai debiti gravanti sulla massa ereditaria, tra cui CP_2
6 vanno ricompresi non solo i debiti propri del defunto, ma anche quelli sorti in occasione della sua morte e che sono conseguenza necessaria dell'apertura della successione, come le spese funerarie ed il pagamento dell'imposta di successione (v. Cass. civ., sez. II, 23.7.1966, n. 2023; Cassazione civile sez. II, 27/08/2020, n.17938: "Le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell'apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 c.c., sicché colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso da parte dei coeredi, purché essi non abbiano manifestato una volontà contraria alla sua attività gestoria").
L'attrice, come detto, ha omesso di indicare la quota di legittima violata. Ebbene, nel proporre la domanda di riduzione il legittimario deve denunciare la lesione di legittima senza l'uso di formule sacramentali o indicazioni in termini numerici, tuttavia precisando, quanto meno, entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva e indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata.
Anche sotto tale aspetto si ritiene che parte attrice non abbia adempiuto al suo onere probatorio, con conseguente rigetto della domanda.
4.1. Difatti, nel caso di specie, non può trovare applicazione l'onere della prova attenuato (Cass. n.
5458/2017) perché non si verte in ipotesi erede integralmente pretermesso.
Sul punto va evidenziato che, secondo la giurisprudenza, il legittimario completamente pretermesso
è colui che, nonostante abbia il diritto di partecipare alla successione secondo quanto previsto dalla normativa in materia di successione necessaria, non può prendervi parte a causa della volontà del testatore (in caso di successione testamentaria) oppure per atti compiuti in vita dal de cuius (in caso di successione legittima).
In particolare, la Suprema Corte in una recente pronuncia (Cassazione 19 novembre 2019 n. 30079) ha esplicitato quali siano i casi in cui si verifichi la posizione di legittimario completamente pretermesso: una prima ipotesi si presenta nella successione testamentaria (come quella che ci occupa), laddove il de cuius abbia disposto di tutti i suoi beni mediante istituzioni di erede a titolo universale. Altre ipotesi prese in considerazione dalla Suprema Corte riguardano la successione legittima (che non ci occupa nel caso di specie). Premesso quanto sopra, va rilevato che nella fattispecie che ci riguarda il testatore (il de cuius ) non ha istituito i convenuti Persona_1 eredi universali, ma si è limitato a disporre a favore degli stessi l'attribuzione di legati aventi ad oggetto alcuni beni immobili;
da ciò consegue che nel presente giudizio l'onere della prova attribuito dalla giurisprudenza agli eredi legittimari non subisce attenuazioni.
4.2. Del resto, tale filone interpretativo, sinora meno diffuso, che attenua l'onere probatorio in capo a colui che agisce in riduzione e in base al quale la prova della consistenza dell'asse e della conseguente lesione dei diritti di legittimario (quali componenti essenziali della riunione fittizia) può essere fornita anche a mezzo presunzioni purché munite dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c., non gioverebbe neanche all'attrice (Cassazione civile sez. II, 28/05/2024, n.14881; Cass. 2 settembre
2020 n. 18199, Cass. 19 gennaio 2017 n. 1357, Cass. 7 maggio 1971 n. 1297).
Invero, non è stata fornita la prova specifica della consistenza dell'asse, dei beni relitti e la prova della loro appartenenza al defunto al tempo dell'apertura della successione. L'indagine, infatti, deve investire l'identificazione dei beni ereditari e la prova dell'appartenenza di essi al defunto al momento dell'apertura della successione.
L'attrice, sulla quale incombeva l'onere di provare la dedotta consistenza della massa ereditaria, vi
7 ha abdicato, considerato che non ha prodotto titolo alcuno fondante la proprietà dei beni caduti in successione in capo al padre.
Non è stato provato, dunque, che i beni dei quali il defunto dispose con il testamento in questione fossero di sua proprietà, non essendo stati ritualmente depositati tutti i rispettivi titoli di provenienza e nemmeno una relazione notarile che li riguardi.
Pertanto, poiché non è possibile affermare con sicurezza da che cosa fosse costituito il patrimonio del de cuius, né se i beni dei quali ha disposto con i testamenti gli appartenessero e li potesse destinare ai suoi figli, il Collegio non è posto, comunque, nella condizione di poter dichiarare, accogliendo le doglianze sollevate, che la quota di legittima di non sia stata Parte_1 assicurata.
La parte attrice non ha fornito alcuna prova della titolarità dei beni oggetto della domanda e l'impossibilità di conoscere con certezza l'entità del patrimonio del de cuius esclude che possa essere accolta la domanda formulata dalla ricorrente.
Peraltro, nessuna valenza potrebbe avere nella specie la documentazione catastale (peraltro poco attendibile stante anche il frequente mancato aggiornamento delle stesse – v. Cass. civ. n.
5257/2011), essendo noto che tale documentazione alcuna rilevanza può avere ai fini della dimostrazione della proprietà in capo alle parti.
Difatti, è principio consolidato quello secondo il quale la prova della proprietà non può fondarsi sulla dichiarazione di successione, trattandosi di documento di mera rilevanza fiscale, privo di valore sul piano civilistico (cfr. Cass. Civ. n. 25149/2014) ovvero sulle sole visure catastali, essendo atti aventi il mero scopo di individuare i dati catastali di riferimento di un immobile (cfr. Cass. Civ.
n. 7567/2019). Né tantomeno assumono valore, al riguardo, le note di trascrizione che sono documenti, comunque, insufficienti dal punto di vista probatorio considerato che la Cassazione, secondo un consolidato e condivisibile principio di diritto, ha chiarito che in tema di prova dei diritti reali la nota di trascrizione, quale documentazione amministrativa, non costituisce ne' atto di parte, ne' valida fonte di prova in ordine al contenuto del titolo cui si riferisce, ma uno degli elementi sui quali il giudice può fondare il proprio convincimento (v. Cass. 22.6.2007 n. 14577).
Orbene, poiché la titolarità del bene si pone non già come requisito di legittimazione attiva, ma piuttosto come oggetto della controversia, le parti hanno l'onere di fornire una prova rigorosa della proprietà, non potendo tale ineludibile circostanza neppure essere surrogata dalla dimostrazione del titolo in via meramente presuntiva;
e quanto detto preclude altresì al giudice di desumere l'esistenza della proprietà in capo al de cuius dalla mancata contestazione delle parti sul punto.
4.3. Tutto quanto esposto, impone di ritenere inutilizzabile, in quanto affetta da nullità, la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio ed erroneamente disposta dal giudice istruttore precedentemente titolare della causa.
Si tratta infatti di un accertamento di natura esplorativa, come tale inammissibile.
Al riguardo, occorre infatti evidenziare come nel caso in cui il legittimario abbia omesso di allegare gli elementi necessari per verificare la sussistenza della lesione di legittima, tale carenza di allegazione non possa essere ovviata mediante consulenza tecnica d'ufficio.
Infatti, la consulenza tecnica, non essendo un mezzo di prova, non può esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, né può sopperire alla carenza di allegazione posta a carico della parte che agisce in giudizio.
In tal senso non può condividersi la decisione del G.I. in precedenza titolare del ruolo di ammissione della consulenza tecnica che avrebbe dovuto considerarsi meramente esplorativa e inammissibile
8 non potendo essa sopperire all'attività istruttoria che incombeva sulle parti (si ricorda che, in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, di fornire ausilio al Giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, o offerte di prova, ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati;
cfr., sul punto, Cassazione civile, sez. III, 6 aprile 2005, n. 7097). L'accertamento richiesto, pertanto, non poteva essere disposto dal Tribunale, non potendosi sopperire alle lacune probatorie e documentali della parte attrice relative ai fatti costitutivi della esperita domanda di riduzione.
Dunque, risulta pure inammissibile la documentazione acquisita dal CTU in sede di redazione dell'elaborato peritale. Ed infatti, la Suprema Corte, in relazione alla diversa ipotesi di acquisizione di documentazione relativa alla legittimità urbanistica di un immobile, ha evidenziato che “è consentito al CTU di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse” (Cass. civ. sentenza n. 14577 del 21.08.2012).
L'azione di riduzione, dunque, deve essere rigettata.
Al rigetto della domanda di riduzione consegue il rigetto delle ulteriori domande di parte attrice di rendiconto di natura consequenziale alla prima.
5. Vanno invece accolte, nei limiti di ragione, le domande riconvenzionali avanzate da CP_2
e da con le quali i convenuti hanno domandato il pagamento pro quota,
[...] Controparte_1 da parte dell'attrice, dei debiti ereditari da loro già pagati.
5.1. Al riguardo va puntualizzato che la Corte di Cassazione, con sentenza numero 5473 del 2008, ha inteso come debiti ereditari “tutti quelli che gravano sul de cuius al momento della sua morte”, precisando come fra essi vadano ricompresi anche gli interessi scaturenti dal rapporto debitorio maturati successivamente alla sua morte.
Sono esclusi invece quelli di natura strettamente personale e quelli intrasmissibili, come, ad esempio di quest'ultimi, le pene pecuniarie.
Si distinguono dai debiti ereditari i pesi ereditari. Questi sono delle obbligazioni che sorgono automaticamente in capo all'erede quando muore il de cuius, come, ad esempio, le spese funerarie, le spese per l'amministrazione del patrimonio ereditario e le spese sostenute per la divisione.
Orbene, ai sensi dell'articolo 752 del Codice Civile “I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”.
La ripartizione dei debiti ereditari avviene in proporzione alle quote possedute da ciascun erede in modo “automatico” all'apertura della successione, senza cadere in comunione ereditaria. Tale frazionamento dei debiti si pone come formula a tutela dei creditori. Questi, infatti, possono chiedere immediatamente all'apertura della successione il pagamento del loro credito senza dover attendere l'avvio e la conclusione del procedimento di divisione ereditaria.
In ogni caso il citato art. 752 c.c., nel finale della norma, aggiunge una diversa ipotesi di ripartizione dei debiti ereditari. Il de cuius, infatti, può determinare in maniera diversa rispetto a quella prevista dalla norma il vincolo alle obbligazioni nei confronti dei creditori. Può, ad esempio, stabilire che
9 tutti gli eredi siano solidalmente obbligati, limitare il peso dell'obbligazione ad alcuni di essi o stabilire la distribuzione dei debiti in misura diversa a quella delle quote. Tale regola vale solo nei rapporti interni tra eredi e non in quella che concerne il rapporto tra eredi e creditori, la cui posizione sarà sempre della proporzionalità rispetto alle quote ereditarie, senza possibilità di deroghe.
Venendo ai rapporti esterni tra eredi e creditori, deve essere richiamato l'articolo 754 del Codice
Civile. Tale norma, al primo comma, recita che “gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l'intero. Il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può ripetere dagli altri coeredi soltanto la parte per cui essi devono contribuire a norma dell'articolo 752, quantunque si sia fatto surrogare nei diritti dei creditori”.
Gli eredi rispondono dei debiti ereditari personalmente, quindi, non soltanto con i beni del patrimonio ereditario, ma anche con quelli propri. La norma cela un comportamento di natura processuale che gli eredi devono attuare per poter far valere la limitazione della propria responsabilità al pagamento dei debiti. Questi devono infatti dichiarare i limiti della propria quota al creditore rischiando altrimenti di dover rispondere per intero.
Se il debito è garantito da ipoteca, l'erede assegnatario del bene ipotecato in sede di divisione ereditaria sarà chiamato a rispondere per intero. L'ipoteca infatti è indivisibile. L'unico rimedio a sua disposizione sarà la ripetizione delle somme pagate oltre la sua quota agli altri coeredi, nei limiti della ripartizione interna tra gli stessi secondo l'art. 752 del Codice Civile. La stessa soluzione vale per l'erede successore del defunto debitore che estingue il debito pagando in misura superiore alla quota lui dovuta. In tal caso, la giurisprudenza ritiene ammissibile l'azione di regresso nei confronti degli altri coeredi, sia quando il pagamento ulteriore sia spontaneo sia obbligato.
Derogano al principio della partecipazione ai debiti ereditari in base alla propria quota quelli di natura tributaria. Infatti, l'art. 65 del D.P.R. numero 600 del 1973 stabilisce, al primo comma, che
“gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa“. L'Erario, dunque, richiede la responsabilità solidale degli eredi scavalcando il principio della ripartizione per quote. Può pertanto chiedere a ciascun erede di assolvere il debito tributario per intero.
5.2. Inoltre, deve essere precisato, perché di rilievo ai fini del presente giudizio, che “le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell'apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 c.c., sicché colui che ha anticipato tali spese ha diritto ad ottenerne il rimborso da parte di costoro, sempre che non si tratti di spese eccessive, sostenute contro la loro volontà” (cfr. sent. Cass. civ.
2.2.2016 n. 1994).
La giurisprudenza di merito, più in particolare, ha chiarito che “le spese funerarie sono da comprendere tra i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell'apertura della successione e che, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari - cioè dai debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento -, gravano sugli eredi per effetto dell'acquisto dell'eredità, concorrendo a costituire il passivo ereditario (...). Ne consegue che colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso dagli eredi, sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volontà espressa dai medesimi. E ciò vale anche per le spese del sepolcro e per le spese per la denuncia di successione" (Corte Appello Catania sez. 2, 18/07/2020, n. 1286).
10 5.3. Fatte le superiori premesse teoriche si ritiene che la domanda dei convenuti debba essere accolta nei termini che si dirà; in particolare merita accoglimento la domanda di rimborso dei debiti ereditari, delle spese funerarie e di sepoltura, delle spese di successione e di pubblicazione del testamento olografo (compensi notarili compresi), di spese di amministrazione dei beni ereditari
(utenze varie, tasse automobilistiche, certificati urbanistici, frazionamento conseguente alla successione) pari a complessivi euro 9.051,54, risultando per tabulas il loro sostenimento da parte dei convenuti (cfr. doc.ti 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e
37 fascicolo di parte Convenuta e in atti), non essendo Controparte_2 Controparte_1 stata dimostrata alcuna contribuzione dell'attrice al sostenimento delle stesse, di cui non è neanche stato eccepito il carattere eccessivo, ovvero contrario alla volontà dell'erede.
Sulla base dei documenti in atti e della quota ereditaria di pertinenza dell'attrice (2/12), la somma calcolata da rimborsare ai germani da parte di ammonta dunque ad euro 1.508,59, Parte_1 oltre interessi dalla data della domanda e fino al saldo effettivo.
Non è dovuta la rivalutazione trattandosi, per tutte le voci considerate a comporsi del dovuto, di debito di valuta e non sussistendo prova di un maggior danno.
6. In conclusione, devono essere respinte tutte le domande di parte attrice siccome infondate in fatto e in diritto e comunque rimaste indimostrate all'esito del giudizio;
va accolta, invece, la domanda riconvenzionale ex artt. 752 e 754 c.c. avanzata da e nei Controparte_2 Controparte_1 confronti della sorella e, di conseguenza, quest'ultima deve essere condannata al Parte_1 pagamento, a favore dei predetti convenuti e in solido tra loro, della somma di euro 1.508,59, oltre interessi dalla data della domanda e fino al saldo effettivo, a titolo di rimborso pro quota dei debiti e pesi ereditari pagati dai due germani.
7. In considerazione della particolarità delle questioni giuridiche affrontate oggetto anche di orientamenti giurisprudenziali non omogenei, dei motivi della decisione, degli stretti rapporti parentali tra le parti e della volontà del Tribunale di favorire una riconciliazione tra le stesse sussistono giusti motivi (nella formulazione dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis) per compensare, integralmente, tra tutte le parti in causa.
7.1. Le spese della CTU espletata in corso di causa devono, invece, essere poste definitivamente a carico dell'attrice in base al principio di soccombenza e in quanto parte richiedente la perizia, così come liquidate nel corso del giudizio con decreto del 22.7.2013.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) respinge tutte le domande di parte attrice;
2) accoglie la domanda riconvenzionale di e di e, per Controparte_2 Controparte_1
l'effetto, condanna la parte attrice a corrispondere ai due convenuti, in solido, l'importo di euro
1.508,59, oltre interessi dalla domanda e fino al saldo, per i titoli di cui in parte motiva;
3) compensa tra le parti le spese di lite;
4) pone definitivamente a carico di le spese della CTU svolta in corso di causa, Parte_1 come liquidate durante il corso del processo detratte le somme eventualmente già corrisposte a titolo di acconto;
5) dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella
11 sentenza.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del
22 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Salvatore Regasto dott. Giovanni Garofalo
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n.
209.
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