Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/05/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg:
dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3202 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 16.04.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Parte_1 C.F._1
Scarpelli;
ATTRICE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marianna Controparte_1 C.F._2
Muscatello;
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso che aveva contratto matrimonio concordatario in data 10.08.2021, Parte_1
trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Salerno (Anno 2020, Parte I, Serie n. 13), con che dalla relazione sentimentale era nato il figlio , in data Controparte_1 Per_1
19.03.2018, che il Tribunale di Cosenza, con provvedimento reso in data 24.11.2022, aveva omologato la separazione alle condizioni specificate nel verbale del 13.10.2022, che era decorso il termine di legge, che era impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale tra le parti, chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
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mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie, evidenziando come il ricorrente potrà incontrare il figlio esclusivamente previo assenso della madre ed alla presenza di quest'ultima, con rinuncia della a qualsiasi forma di mantenimento per sé stessa Pt_1
nonché all'assegnazione della casa familiare.
Si costituiva rassegnando le seguenti conclusioni:” che l'On.le Tribunale di Controparte_1
Cosenza adito voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la sig.ra alle medesime condizioni della separazione e in Parte_1
particolare: 1) il minore è affidato alla sig.ra con la quale di Persona_2 Parte_1
fatto già convive in Scafati (NA), la quale assumerà tutte le decisioni relative alla vita dello stesso nell'esclusivo interesse del minore;
2) il padre contribuirà al mantenimento ordinario del minore con la somma di € 200,00 (duecento mensili) che corrisponderà Persona_2
alla sig.ra con le modalità che dalla stessa saranno indicate e parteciperà, altresì, alle Pt_1
spese straordinarie per salute ed istruzione nella misura del 50%; 3) il sig. Controparte_1
avrà facoltà e diritto di incontrare il figlio ogni qualvolta entrambi lo desiderino, previo accordo con la madre, che dovrà essere informata anticipatamente del tempo e del luogo dell'incontro e che provvederà ad accompagnare il minore e, se lo riterrà opportuno, avrà facoltà di presenziare agli incontri;
4) la sig.ra rinuncia a qualsiasi forma di Pt_1 mantenimento per sé stessa nonché all'assegnazione della casa familiare, che di fatto ha già lasciato da mesi essendosi trasferita con il minore in Scafati;
5) i coniugi dichiarano, pertanto, di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro in relazione alla presente controversia, ad eccezione di quanto dagli stessi stipulato con il presente accordo;
il tutto con compensazione delle spese di lite”.
La domanda di cessazione effetti civili del matrimonio è fondata e dev'essere pertanto accolta.
Al riguardo va infatti osservato che devono ritenersi accertate le circostanze relative alla intervenuta separazione, ed alla protrazione ininterrotta della stessa da oltre sei mesi a far data dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, atteso il rilievo da attribuire alla condotta tenuta da entrambe le parti, che hanno chiesto congiuntamente il divorzio, e considerato che tali circostanze trovano un preciso riscontro nella documentazione prodotta, ed in particolare nel provvedimento di omologa in atti.
2 Pertanto, considerato che risulta evidente l'impossibilità di costituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dev'essere dichiarata la cessazione effetti civili del matrimonio.
Dev'essere disposta la trasmissione a cura della cancelleria della presente pronuncia, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza.
Tanto premesso, deve darsi atto che le parti hanno rassegnato conformi conclusioni, peraltro le medesime della separazione, che si ritengono eque e confacenti all'interesse morale e materiale della prole nonché di entrambi, che, di conseguenza, si ritiene di recepire, per come indicato in dispositivo.
Appare equo compensare le spese di lite, attesa la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, tenuto conto delle conclusioni del P.M., rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
Controparte_1
- dispone l'affido esclusivo del minore alla madre, con possibilità per il padre di vederlo previo assenso della madre ed alla presenza di quest'ultima;
- dispone che versi, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del Controparte_1
minore con la somma di € 200,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza;
- dichiara compensate le spese di lite.
Cosenza, 28.5.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott. Andrea Palma
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