Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 23/06/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N.5/2025 R.G.V.G.
RE BLICA ITALIANA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE
dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE
dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 e vertente
TRA
Il sig. Parte_1 nato a Diber in [...] in data [...], cittadino italiano,residente in Mondolfo, Via Beato Angelico n. 20, rappresentato e difeso, giust aprocura in atti, dall'avv.Lucilla Fabi,
E
La sig.ra Parte_2 nata a Bllace Diber in [...], in data [...], cittadina italiana residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale Marra,
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso per la separazione dei coniugi su domanda congiunta ex art. 473 bis.51 cpc con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 cpc (separazione consensuale).
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 03 gennaio 2025, i ricorrenti, esponevano che:
di
TI), in regime di comunione dei beni,
Dal matrimonio sono nati i figli indicati in epigrafe;
l'ultimo domicilio eletto è stato in Urbino, Viale Sacco e Vanzetti n. 24 nell'immobile condotto in locazione dai coniugi. Il Sig. Parte_1 precedentemente operaio presso la Panta Rei con sede in loc Gallo di
Petriano è attualmente disoccupato e percepisce la Naspi per una somma di circa €
1.000,00
al mese.
È proprietario esclusivo della vettura Audi A4 del 2006 tg DK050YJ
Di comune accordo con la moglie ha già lasciato la casa familiare ed è attualmente ospite Per_1 in Mondolfo, dove ha trasferito la propria residenza.del fratello La Sig.ra Parte_2 lavora quale badante presso privati e addetta alla pulizia part time presso l'Ufficio postale di Urbino.
La figlia Per 2, ventunenne, è studentessa universitaria e non ancora economicamente autosufficiente, mentre il figlio Per_3 quasi tredicenne, è studente della scuola secondaria di primo grado.
Entrambi i ragazzi attualmente risiedono insieme alla madre presso la casa familiare in via
Sacco e Vanzetti 24, il cui canone di locazione è attualmente pari ad € 400,00 mensili. Il padre fa loro visita regolarmente.
Negli anni è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione
di una profonda incompatibilità caratteriale che ha reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza;
pertanto, le parti hanno deciso di addivenire alla separazione personale e all'esito allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di seguito riportate.".
Tanto premesso, previa dichiarazione di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione da sostituirsi con lo scambio di note scritte, domandavano all'adito
Tribunale, di omologare la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello stato civile le dovute trascrizioni;
2) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge i° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni.
3) Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.
4) I coniugi dichiarano di aver definito le rispettive questioni economiche e di non avere nulla altro a pretendere l'uno dall'altro, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso.
5) Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Per_3 assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, il minore sarà iscritto presso il domicilio della madre Pt_2
[...] nell'abitazione familiare sita in Urbino, Via Sacco e Vanzetti n. 24;
6) Stabilire che il padre, genitore non collocatario, potrà vedere il figlio quando vorrà, sempre compatibilmente con le primarie esigenze di salute e gli impegni scolastici e ludici, di questo;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere il figlio almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola sino indicativamente alle 21.00 ove, soprattutto durante i mesi invernali, potrà in via di massima usufruire della casa coniugale qualora continuasse a vivere lontano dal Comune di Urbino, oltre ad un fine settimana ogni due, dalle 18,00 del venerdì e sino alle 21,00 della domenica (si specifica che durante i fine settimana il minore dovrà alloggiare presso il padre); 15 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, tre giorni durante le vacanze pasquali. Durante le residue festività i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza mentre il giorno del compleanno di Per_3 sarà festeggiato con la presenza di entrambi. Si precisa che gli spostamenti per l'esercizio del diritto di visita del padre saranno a suo carico;
7) Stabilire che per il mantenimento ordinario dei due figli, e in ragione delle circostanze menzionate, il Sig. Parte_1 corrisponderà alla Sig.ra l'importo mensile di Parte_2
euro 400,00 (200,00 euro per ciascun figlio), anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
8) Stabilire che nell'ipotesi in cui il Sig. Parte_1 trovi una nuova occupazione con retribuzione pari o superiore ai 1.400,00 euro mensili, il contributo per il mantenimento dei figli sarà automaticamente elevato di ulteriori euro 100,00 (50,00 per ciascun figlio) da corrispondere anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
Parte_1 si impegna a trovare al più presto un Parte_2 ogni novità sulla proprialavoro e si obbliga a comunicare immediatamente a situazione reddituale;
9) Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative) secondo quanto previsto dal Protocollo sulle spese straordinarie del 10 luglio
2024 sottoscritto dal Presidente della Corte d'Appello delle Marche e cui hanno aderito i
Presidenti di tutti i Tribunali delle Marche e tutti i Consigli Forensi delle Marche e che entrambi i genitori usufruiscano al 50% delle detrazioni fiscali;
10) Stabilire che la casa coniugale sita in Urbino, Via Sacco e Vanzetti 24, in immobile condotta in locazione, sia assegnata alla Sig.ra Parte_2 presso la quale è collocata la prole, con ogni arredo e corredo;
disporre che la medesima provveda all'integrale pagamento del canone di locazione, e di tutte le relative spese per utenze.
11)Dichiarare compensate le spese tra le parti".
Formulavano contestualmente anche la domanda per lo scioglimento del matrimonio.
Con il depoisto delle note scritte congiunte del 28.03.2025 le parti hanno confermato le condizioni esposte nel ricorso congiunto domandandone l'integrazione nel seguente senso
"12) Parte_1 rinunzia, come ha già rinunziato, alla propria quota di Assegno Unico
99 Universale che sarà pertanto incassato integralmente da Parte_2
In data 10.05.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
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1. Sulla giurisdizione del Giudice nazionale.
Come riportato in premessa, i ricorrenti hanno contratto matrimonio a TI (atto 621
Municipio di TI), in data 20/03/2002. Tale atto depositato dai ricorrenti, sebbene non trascritto nei registri dello Stato civile, è certamente efficace in Italia, così rappresentando il necessario presupposto per richiedere la pronunzia di separazione.
Il matrimonio contratto all'estero tra cittadini all'epoca stranieri (oggi cittadini italiani), seppur non trascritto presso gli uffici dello stato civile italiano, è certamente efficace in
Italia, considerato che la trascrizione in Italia del matrimonio non è necessaria ai sensi dell'art. 28 della 1. n. 218 del 1995 e dell'art. 19 1. n. 396 del 2000 attesa la natura meramente certificativa e di pubblicità della trascrizione stessa.
Da questo punto di vista, infatti, insegnano ormai pacificamente la giurisprudenza di merito e quella di legittimità maggioritarie come la trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato all'estero da cittadini stranieri abbia la funzione di mera pubblicità notizia e non sia costitutiva di effetti giuridici;
sicché, la mancata trascrizione dell'atto, benché renda impossibile per i ricorrenti domandare la trascrizione della sentenza di separazione o divorzio, non pregiudica il pronunciamento da parte dell'organo giudiziario adito (cfr. Cass.
Civ. 569/1975).
Del resto, l'art. 19 del d.P.R. n. 396/2000, ove espressamente stabilisce che “su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti dello stato civile che li riguardano formati all'estero. [...] L'ufficiale dello stato civile può rilasciare copia integrale dell'atto trascritto a richiesta degli interessati", prevede una mera facoltà e non un obbligo di trascrizione;
dal che deve escludersi qualsiasi efficacia costitutiva alla trascrizione degli atti di matrimonio celebrati in paesi extra UE.
2. Sulla domanda di separazione e sulle condizioni di separazione
Poste queste necessarie premesse, la domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta posto che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte depositate in data 28.03.2025 risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Entrambe le parti, inoltre, hanno congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore Per_3 sono da considerarsi confacenti al suo preminente interesse. Soddisfacente per l'interesse del minore e conforme ai principi regolatori della materia, appare anche il calendario di incontri e visite predisposto dalle parti per garantire al minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con il figlio minore.
Entrambe le parti, inoltre, hanno congiuntamente concordato condizioni che, in relazione al mantenimento della figlia Per_2, maggiorenne e non economicamente autosufficiente, appaiono rispondenti all'interesse di quest'ultima.
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti sul punto giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
La causa deve invece proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, visti gli artt. 473-bis.49-51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi Parte_1 e Parte_2 che hanno contratto matrimonio a TI (atto 621 Municipio di TI) in data 20/03/2002, alle condizioni di cui al ricorso congiunto poi integrate nelle note del 28.03.2025 e tutte riportate in parte motiva. Nulla si dispone per l'annotazione della presente trattandosi di matrimonio non trascritto nei registri dello stato civile.
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del relatore.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale, il 18.06.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente
dott. Egidio de Leone