Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 18/04/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 91/2022 R.G.A.
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 91/22 R.G.A., posta in decisione all'udienza del
14.01.2025
vertente tra
Parte 1 nato a [...] il [...], c.f.: C.F. 1 e [...]
' in persona del Liquidatore, p. IVA: Controparte 1
,P.IVA 1 elettivamente domiciliati in Messina via Dei Mille n. 100 presso lo studio professionale dell'avv. Salvatore Ruggero Arena, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Appellanti
e in persona del proprio amministratore e legaleControparte_2 rappresentante pro tempore, c.f.: P.IVA 2 elettivamente domiciliato in Messina, Corso
,
Parte 2Vittorio Emanuele II n. 9 presso lo studio professionale Legale Prof. CP_3 rappresento e difeso dell'avv. Maurilio Scafidi;
Appellato
11.12.2021 e pubblicata in data 13.12.2021, in materia di appalto privato.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per gli appellanti: “…..1. preliminarmente, sospendere, per i motivi di cui in narrativa, l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata;
2. ritenere e dichiarare ammissibile nella forma e fondato nel merito l'appello proposto con il presente atto e, per l'effetto, ritenere e dichiarare inammissibili e comunque rigettare le domande proposte dal Controparte_2 con atto di citazione notificato il 30 luglio 2014, perché infondate in fatto e in diritto;
3. in via istruttoria, ove necessario, disporre il rinnovo della consulenza tecnica di ufficio e ammettere prova testimoniale (richiesta sia con la comparsa di costituzione, che con la memoria ai sensi dell'art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.) sulla seguente circostanza, anteponendo le parole "vero o non che": a. il contenuto della lettera 9 dicembre 2010 a firma dell'ing. Persona 1 e che V. S. mi mostra, contenuta nel fascicolo di parte convenuta, è del tutto veritiero. Si indica come teste l'ing. Persona 1 , residente in [...]a. 4. condannare il [...]
Controparte 2, alle spese e onorari, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A., del doppio grado di giudizio..."
Per l'appellato:
1. Ritenere e dichiarare inammissibile con ordinanza l'appello non avendo lo 66
...
stesso nessuna possibilità di essere accolto. 2.= Ritenere e dichiarare infondato l'appello e comunque rigettarlo 3.= Confermare l'impugnata sentenza. 4. = Rigettare la richiesta di sospensione della impugnata sentenza.
5. Con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente grado del giudizio...".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 30.07.2014, il Controparte 2 conveniva in in persona del legale rappresentante pro tempore nonchè giudizio Controparte_1 Parte 1 in proprio e nella qualità di amministratore della prefata società e, premessa la
,
manifestazione sin dal 2008 di umidità diffusa principalmente presso lungo la parete di mascheramento della paratia, cagionata da fenomeni infiltrativi di acqua, chiedeva l'accertamento che tali vizi fossero riconducibili alla mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori di costruzione del complesso edilizio ovvero a carenze progettuali, con conseguente riconoscimento del diritto all'eliminazione delle evidenziate infiltrazioni.
Chiedeva, altresì, che gli venisse riconosciuta la corresponsione delle somme necessarie per realizzare a regola d'arte la pendenza prospiciente il portone di ingresso, oltrechè le botole del sesto piano al fine di ultimare la realizzazione del passamano e del cancelletto collocato vicino al passaggio Enel. Invocava, pertanto, la condanna dei convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa delle suddette infiltrazioni d'acqua con conseguente erogazione di tutte le somme necessarie a porre rimedio ai lamentati difetti strutturali, oltrechè il rimborso di quelle versate l'accertamento degli stessi mediante apposite relazioni tecniche, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con distinte comparse di costituzione e risposta depositate in data 28.11.2014 si costituivano in giudizio, a mezzo del medesimo procuratore, la Controparte_1 ed Parte 1 '
quest'ultimo in proprio e nella qualità di amministratore della stessa società, entrambi eccependo l'improcedibilità del giudizio per la mancata istaurazione del procedimento di mediazione.
Nel merito, invece, la Controparte 1 rilevava l'infondatezza delle domande formulate ex adverso, poichè infondate in fatto ed in diritto, mentre, Parte 1 eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo parte attrice esplicitato le ragione legittimanti la chiamata in giudizio "in proprio", entrambi con vittoria di spese e compensi di lite.
Esaurita la fase introduttiva e di trattazione, con il deposito delle memorie ex art. 183, co. VI c.p.c., il Giudice di prime cure disponeva l'espletamento di C.T.U., assegnando all'ausiliario il compito di "a) provvedere ad individuare ed accertare le infiltrazioni di acqua esistenti all'interno del
Controparte_4 sito in Messina, Nuova Panoramica dello Stretto, loc.
Fosse; b) provvedere ad individuare ed accertare l'eventuale umidità lungo la parete di mascheramento della paratia per come indicato nell'atto di citazione;
c) indicare i rimedi per la eliminazione delle infiltrazioni di umidità e quantificarne i costi;
d) determinare il costo delle opere atte ad eliminare i vizi denunciati da parte attrice ove riscontrati;
e) determinare il costo di realizzazione delle botole del sesto piano, per la ultimazione del passamano e del cancelletto che si trova vicino al passaggio Enel.".
Depositata la consulenza tecnica, la causa veniva pertanto posta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza n. 2100 depositata in data 11.12.2021 e pubblicata in data 13.12.2021 il Tribunale così decideva:
"Accoglie la domanda di parte attrice di dichiarare che le infiltrazioni e la conseguente umidità sono state causate dalla non perfetta esecuzione a regola d'arte dei lavori di costruzioni del complesso e comunque dovute a carenze progettuali. Accoglie la domanda di parte attrice di dichiarare il diritto del CP 2 attore ad avere eliminate le infiltrazioni di acqua e la relativa umidità esistente principalmente lungo la parete di mascheramento della paratia. Accoglie la domanda di parte attrice di dichiarare il diritto del CP 2 attore ad avere corrisposte le somme necessarie per realizzare a regola d'arte la pendenza prospiciente il portone di ingresso e per realizzare le botole del sesto piano, per la ultimazione del passamano e del cancelletto che si trova vicino al passaggio Enel nella misura di euro 574,40 come accertato dal CTU, oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Condanna in solido la in personaControparte_1
personalmente, quale progettista del legale rappresentante pro tempore, e l'Ing. Parte 1
e direttore dei lavori, a risarcire tutti i danni subiti attore per effetto delle infiltrazioni CP 2
di acqua e della umidità diffusa lungo la parete di mascheramento della paratia. Condanna in in persona del legale rappresentante pro tempore, e l'Ing.solido la Controparte_1
Parte 1 personalmente, quale progettista e direttore dei lavori, a corrispondere al condominio attore le somme necessarie, nella misura di euro 18.749,85, come accertata dal ctu,
oltre interessi e rivalutazione sull'intero compendio risarcitorio trattandosi di debito di valore dalla domanda al soddisfo, per la esecuzione dei lavori necessari per la eliminazione delle infiltrazioni di acqua e della diffusa umidità lungo la parete di mascheramento della paratia.
Condanna in solido la in persona del legale rappresentante pro Controparte 1
Parte 1 personalmente, quale progettista e direttore dei lavori, a tempore, e l'Ing. rimborsare tutte le somme sostenute dal condominio per consulenze tecniche nella seguente misura: euro 3.104,00 corrisposta all'Ing. Per 1 ; per la somma di euro 3.146,00 corrisposta all'Ing. Per 2 e per la somma di euro 1.216,00 corrisposta sempre all'Ing. Per 1 oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Condanna al e Parte 1 Controparte_1 pagamento, in favore della parte attrice delle spese del presente Controparte_2 grado del giudizio, che liquida in € 7.254,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
pone le spese dell'espletata c.t.u. definitivamente a carico di [...]
Controparte_5 Parte 1
Avverso tale pronuncia, con atto di citazione ritualmente depositato in data 02.02.2022, Parte_1 proponevano appello nei
[...] in proprio e la società Controparte 1 chiedendo, previa la preliminare sospensione confronti del Controparte_2
,
dell'esecutorietà ex art. 283 c.p.c., la riforma, con vittoria di spese e compensi di lite.
In pendenza dell'incoato procedimento gli appellanti, con atto depositato in data 15.03.2022, proponevano incidentalmente formale istanza ex art. 283 c.p.c., che veniva rigettata dalla Corte.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.03.2022, si costituiva in giudizio il il quale, eccepita preliminarmente Controparte_2
l'inammissibilità del chiesto gravame ex art. 348 bis c.p.c., contestava la fondatezza dei motivi posti a sostegno del gravame, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite.
Disposta con decreto presidenziale in atti la trattazione con il rito cartolare ex artt. 127 ter, co. 2,
c.p.c. e 35 d. lgs. n. 149/2022, alla scadenza dei termini assegnati, la Corte, con ordinanza emessa in data 20.05.2022, rilevata preliminarmente l'insussistenza dei presupposti per l'inammissibilità del chiesto gravame ex art. 348 bis c.p.c. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, dovuti a ragioni organizzative della sezione, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note scritte, con successiva ordinanza del 16.01.2025 la Corte, già disposta la surroga del precedente relatore, assumeva la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Giova preliminarmente rilevare, quanto al profilo di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., dedotto dal CP 2 appellato, che esso è stato oggetto di specifica delibazione con precedente ordinanza emessa dalla Corte in data 20.05.2022.
*
2. Venendo al merito dell'impugnazione sub iudice, con il primo motivo di gravame, gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza impugnata per avere il giudice di prime cure, in accoglimento delle domande attoree, condannato in solido la Controparte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte 1 in proprio,quale progettista e direttore dei lavori, omettendo, tuttavia, di considerare che la responsabilità solidale di quest'ultimo era stata invocata solo in sede di comparsa conclusionale.
In particolare, osservano che il primo decidente aveva ritenuto di poter affermare la responsabilità solidale del predetto, quale progettista e direttore dei lavori, "in ragione di quanto dedotto nell'atto di citazione" e tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, senza però, considerare che nell'atto introduttivo non erano state, in alcun modo, enucleate specifiche condotte negligenti attribuibili al medesimo nella detta qualità, che potessero giustificare l'imputazione di una responsabilità personale in relazione alle paventate difformità.
La responsabilità solidale dell'Ing. Pt 1 a dire degli appellanti, era stata dedotta per la prima volta dal CP_2 attoreo solo in sede di comparsa conclusionale, in palese violazione delle norme processuali, in forza delle quali le comparse conclusionali rivestono la funzione di mero strumento illustrativo e chiarificatore delle conclusioni già formulate nei precedenti atti difensivi, non potendosi configurare come occasione per la proposizione di eccezioni nuove e inedite.
Tale conclusione, peraltro, risultava corroborata dal comportamento processuale adottato in primo grado dal CP 2 che, in sede di precisazioni delle conclusioni, aveva genericamente operato un rinvio a tutti gli atti e verbali di causa, omettendo di precisare la propria specifica domanda nei confronti di Parte 1 in proprio.
2.1 In ogni caso, continuano gli appellanti, esso Pt 1 era assolutamente estraneo rispetto ai danni lamentati da controparte, non avendo ricoperto la carica di progettista o direttore dei lavori rispetto alle opere da cui sarebbero derivanti i lamentati vizi.
Ed infatti, così come accertato dal c.t.u., le prime problematiche in ordine alle lamentate infiltrazioni, causate verosimilmente dai variati regimentazione e coinvolgimento delle acque a monte del fabbricato, erano state registrate nel 2008, ovvero quattro anni dopo rispetto alla realizzazione del complesso edilizio avvenuta nel 2004.
Evidenziano che, preso atto dell'insorgenza di tali problematiche, sebbene a distanza di molti anni dall'ultimazione del fabbricato, l'impresa appaltatrice, già a partire dall'11.06.2009, si era resa disponibile alla loro risoluzione, comunicando in data 02.07.2009 all'Amministratore del
Condominio di aver affidato all'Ing. Controparte_6 ed al geologo Controparte 7 l'incarico di redigere una perizia tecnica finalizzata alla soluzione delle infiltrazioni d'acqua nonché alla verifica della parancolata tirantata di contenimento.
Aggiungono che tra le parti era intervenuto un accordo, concluso in data 15.03.2010, per effetto del quale l'impresa si era impegnata ad eseguire le opere previste dalla perizia redatta dai nominati consulenti, anche in virtù di ulteriori elementi esecutivi prescritti dal CP 2 ed inerenti a detti lavori.
,Inoltre, il Condominio aveva affidato ad un tecnico di propria fiducia, ing. Per 2 l'incarico di redigere una perizia finalizzata all'individuazione delle cause delle lamentante infiltrazioni d'acqua e dei rimedi atti a porvi rimedio ed aveva pure nominato l'ing. Persona 1 quale "
assistente tecnico e direttore dei lavori, sicchè la problematica occorsa era stata affrontata in modo ancorchè il vizio fosse stato solo attenuatocondiviso fra l'impresa appaltatrice ed il CP_2 ma non definitivamente risolto.
Sulla scorta di tali argomentazioni, gli appellanti rilevano l'assenza di qualsivoglia comportamento negligente da imputarsi ad esso Pt 1 che non rivestiva la qualità né di progettista né di '
direttori dei lavori, rispettivamente assunte dall'ing. Per 2 e dall'ing. Per_1
Al riguardo, sottolineano che quest'ultimo. con lettera datata 9.12.2010, aveva comunicato al
CP 2 l'inizio dei lavori, che corrispondevano a quelli individuati dall'ing. Per 2 ( nominato dal detto ente) e dall'ing. CP 6 (nominato dalla impresa di costruzioni) ("I lavori concordati per la realizzazione della trincea drenante, secondo gli schemi esecutivi già definiti dall'ing. Persona 3 e dall'ing. Controparte 6 hanno avuto inizio come da precedente comunicazione"), e tale circostanza denotava l' assoluto concerto rispetto alle richieste del
CP 2
Con la medesima comunicazione nonché con ulteriori note, l'ing. Per_1 aveva comunicato che,
nel corso dell'esecuzione dei lavori, erano state aggiunte ulteriori migliorie, concordate con i Contr progettisti ed avallate dall'impresa Controparte 1 nella persona dell'Ing. Pt 1 che tuttavia, avevano richiesto un tempo di lavorazione superiore al previsto.
3.- Con il secondo motivo di appello gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in responsabile delle cui il Giudice di prime cure aveva ritenuto la Controparte_1 lamentate infiltrazioni e della correlata umidità nonché di altri inadempimenti.
Sostengono che il Tribunale, aderendo pedissequamente alle conclusioni rassegnate dal c.t.u.- che aveva ricondotto le infiltrazioni a difetti verificatisi nella fase di realizzazione del complesso residenziale e non a difetti di manutenzione ordinaria e straordinaria aveva omesso di
-
considerare, per un verso, che l'impresa appaltatrice aveva fornito maestranze, pagato professionisti e materiali secondo determinazioni tecniche disposte dal Condominio;
per altro verso, che quest'ultimo, gestendo la fase progettuale e di direzione dei lavori, si era assunto l'onere di risolvere le problematiche manifestatesi.
Contestano le conclusioni del consulente, il quale si era limitato a evidenziare le problematiche relative alle infiltrazioni d'acqua riscontrate ed a indicare le modalità per farvi fronte.
Il professionista, inoltre, aveva fatto riferimento all'ing. CP_6 e al geologo CP 7 come tecnici nominati dal Condominio, anziché dall'Impresa ed, invece, omesso ogni menzione all'operato dell'ing. Per 2 e dell'ing. Per_1, circoscrivendo il proprio esame esclusivamente agli interventi pregressi che, tuttavia, non avevano condotto a una risoluzione definitiva delle problematiche denunciate.
Lamentano gli appellanti che il giudice di prime cure erroneamente aveva fatto discendere la loro responsabilità dalla cattiva esecuzione dei lavori di realizzazione del complesso, posto che l'oggetto del giudizio andava individuato nei lavori eseguiti sotto la vigilanza (progettazione e direzione dei lavori) del CP_2 e non nelle opere originarie
Sostengono che la costante disponibilità economica e operativa dimostrata dall'Impresa al fine di porre rimedio alle lamentele riscontratesi non poteva costituire ragione per avanzare una richiesta risarcitoria da parte del CP 2
L'ente, infatti, assumendosi il compito di risolvere il problema tecnico, aveva generato una rilevante spesa a carico della ottenendo però solo una mitigazione e nonControparte 1 una definitiva risoluzione delle infiltrazioni contestate, mentre nessuna responsabilità poteva imputarsi all'impresa,considerando che la progettazione e la direzione dei lavori erano state affidate al CP 2 unico responsabile di un'errata analisi della problematica infiltrativa.
4.- Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti censurano il capo della sentenza impugnata con cui il Giudice di prime cure immotivatamente aveva riconosciuto "...il diritto del CP_2 attore ad avere corrisposte le somme necessarie per realizzare a regola d'arte la pendenza prospiciente il portone di ingresso e per realizzare le botole del sesto piano, per la ultimazione del passamano e del cancelletto che si trova vicino al passaggio Enel nella misura di euro 574,40 come accertato dal CTU, oltre interessi dalla domanda al soddisfo”.
Rilevano che sul punto il c.t.u. aveva affermato che "..circa la stima del costo delle botole del sesto piano per l'accesso al piano copertura, essendo queste già state realizzate, e non avendo individuato il passamano da quantificarne i costi, non è stata fornita ad oggi al sottoscritto dalle parti alcuna risposta in merito. Il costo della realizzazione del cancelletto lato Enel, da realizzare in ferro, ammonta ad: €. 574,40 Euro cinquecentosettantaquattro/40" e che, pertanto, non si comprendeva la ragione in base alla quale i costi, anche del cancelletto, fossero stati imputati all'impresa.
5.- Con il quarto motivo di appello gli appellanti, attesa la rilevata infondatezza delle domande attoree, alla stregua delle argomentazioni che precedono, invocano la riforma della sentenza impugnata anche per quanto attiene alla condanna al rimborso delle spese sostenute dal
CP 2 a titolo di consulenze tecniche ed al pagamento delle spese di lite.
*
I motivi di appello sopra illustrati, stante l'intrinseca connessione oggettiva, possono essere trattati congiuntamente.
Giova premettere, in punto di diritto, ai fini meramente qualificatori, che l'azione azione introdotta in prime cure dal CP 2 odierno appellato, deve essere ricondotta, vista la tipologia, la natura e l'entità dei vizi dedotti in lite, all'azione di risarcimento prevista dall'art. 1669 c.C., proponibile indistintamente, secondo consolidata giurisprudenza, contro tutti i soggetti che, a vario titolo, abbiano preso fattivamente parte alla realizzazione dell'immobile gravemente viziato e che abbiano concorso, ancorché a vario titolo, nella produzione del danno (consistente nella rovina o pericolo di rovina dell'immobile, ovvero nella manifestazione di gravi difetti)..
Nell'interpretare l'anzidetta disposizione, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato il principio secondo cui configurano gravi difetti dell'edificio, a norma dell'art. 1669 c.c., le carenze costruttive dell'opera che pregiudicano o alterano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima come nell'ipotesi in cui la
-
realizzazione sia avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, etc.) -, purché tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o anche mediante opere che integrano o mantengono in efficienza gli impianti tecnologici installati (cfr. Cassazione civile, sez.
II, 04 novembre 2005, n. 21351; Cassazione civile, sez. II, 28 aprile 2004, n. 8140; Cassazione civile, sez. II, 1 agosto 2003, n. 11740; Cassazione civile, sez. II, 01 agosto 2003, n. 11740).
I gravi difetti della costruzione, invero, non si identificano con quei fenomeni che influiscono sulla stabilità dell'edificio - potendo, in tal caso, rappresentarsi la diversa ipotesi di "pericolo di rovina", dovendo consistere in tutte quelle alterazioni che, pur riguardando direttamente anche solo una parte dell'opera, incidono sulla sua funzionalità globale, menomandone in modo apprezzabile il godimento, sì da renderla inidonea a fornire l'utilità cui è destinata, indipendentemente dalla somma di denaro necessaria per la loro eliminazione (Cass. n. 3752/2007; Cass. n. 117/2000; Cass.
n. 81/2000; Cass. n. 1203/1998; Cass. n. 8109/1997; Cass. n. 1081/1995).
Può, dunque, trattarsi di lesioni alle strutture, di imperfezioni o di difformità tali da diminuire sensibilmente il valore economico dell'edificio nel suo complesso, o di singole sue parti, senza che debba sussistere anche il pericolo di un crollo immediato (Cass. n. 2977/1998), ovvero di alterazioni che attengano a quegli elementi, accessori o secondari, che consentono però l'impiego duraturo cui l'opera è destinata (Cass. n. 11740/2003; Cass. n. 8811/2003; Cass. n. 9636/2001;
Cass. n. 456/1999), quali, ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l'impianto di riscaldamento, la canna fumaria (Cass. n. 11740/2003; Cass. n. 456/1999); nonché, più in generale, di rilevanti carenze strutturali dipendenti da inidonea progettazione dell'appaltatore
(Cass. n. 3752/2007), quali quelle sorte in conseguenza delle caratteristiche del suolo ove sia stata realizzata la costruzione (Cass. n. 26552/2017).
Per quanto in questa sede di specifico rilievo, va osservato che i gravi difetti previsti dalla disposizione richiamata sono stati ravvisati anche nelle infiltrazioni d'acqua o di umidità, che, costituendo espressione di un ammaloramento murario, rappresentano cause idonee a pregiudicare la salubrità del contesto interessato.
Sul punto, infatti, si registra un granitico orientamento giurisprudenziale, secondo il quale costituiscono gravi difetti ai fini dell'art. 1669 c.c. tutte quelle alterazioni che, pur non incidendo sulla staticità dell'edificio, riducono il godimento di un bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura, come tipicamente si verifica nel caso di infiltrazioni d'acqua o di umidità che incidono sulla funzionalità dell'opera menomandone il godimento (v. Cass. Civ., Sez. II, 4 ottobre
2018 n. 24230; Cass. Civ., Sez. II, 17 novembre 2017, n. 27315; Cass. Civ., Sez. II, 3 gennaio
2013, n. 84; Cass. Civ., Sez. II, 4 novembre 2005, n. 21351; Cass. Civ., Sez. II, 8 gennaio 2000, n.
117).
Il difetto di costruzione, ex art. 1669 c.c., legittima l'esperimento dell'azione di responsabilità extracontrattuale non solo a carico del costruttore, ma anche a carico di coloro che abbiano collaborato nella costruzione, sia nella fase della progettazione, che in quella di direzione dell'esecuzione dell'opera, qualora la rovina o i difetti siano ricollegabili a fatto a loro imputabile
( ex ultimis Cass.29251/2024).
Per quanto concerne il profilo di responsabilità dei soggetti coinvolti a vario titolo nella realizzazione delle opere, è pacifico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dal committente, è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, comma 1, e 1292 c.c.,
assolvendo questi ultimi ad una particolare posizione di garanzia che li rende corresponsabili, unitamente all'appaltatore, delle difformità paventatesi sull'immobile ammalorato (Cass. n.
17874/2013; Cass. n. 8016/2012; Cass. n. 13158/2002; Cass. n. 10719/2000).
In ragione di tale corresponsabilità, il giudice deve procedere all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda in tal senso, facendo ricorso al criterio sussidiario della parità delle colpe - di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. - nel caso in cui, per l'impossibilità di provare le diverse entità degli apporti causali, residui una situazione di dubbio oggettivo e reale (Cass.n. 14378/2023).
Ex multis "In materia di appalto privato, il progettista è responsabile ex art. 1669 C.C. verso il committente insieme all'appaltatore ed al direttore dei lavori, allorché l'opera presenti gravi difetti dipendenti da errata progettazione, trovando ciò fondamento nel principio di cui all'articolo 2055 del C.C., il quale, dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale, a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità. Infatti, tali soggetti, quando con le proprie condotte attive od omissive commettono autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi tipici indicati nel medesimo articolo 1669 del Cc, rispondono tutti dell'unico illecito extracontrattuale risentito dal committente e a detto titolo. In altre parole, configurando l'articolo
1669 del C.C. una responsabilità di tipo aquiliano, nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore/costruttore del fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, anche tutti quei soggetti che, prestando la loro professionalità nella realizzazione dell'opera, hanno comunque contribuito, per colpa, alla determinazione dell'evento dannoso costituito dall'insorgenza dei vizi in questione." (Cass.n. 28947/22).
Ricorrendo i menzionati presupposti operativi, considerati quali requisiti indefettibili per esperire l'azione ex art. 1669 c.c., il committente può richiedere in definitiva la condanna solidale dell'appaltatore e del progettista (e del direttore dei lavori) alternativamente o al pagamento della somma di denaro corrispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi ovvero alla diretta esecuzione delle opere stesse.
Sulla scorta di tali principi, l'appello deve ritenersi infondato, sebbene nei limiti che di seguito si esporranno.
Privo di pregio risulta il primo motivo di appello, con cui è stata eccepita la novità della domanda volta a far valere la responsabilità solidale dell'ing. Pt 1 in proprio, quale progettista e direttore dei lavori.
Vale osservare che la qualifica rivestita dal predetto all'interno della società appaltatrice nonché il ruolo specifico assunto relativamente ai lavori originari di costruzione del Condominio [...]
CP 2 - momento che, come si dirà infra, riveste assoluta rilevanza in relazione alle cause all'origine delle difformità lamentate sono stati chiaramente indicati dal CP_2 attore nel corso del giudizio di primo grado sin dall'atto introduttivo.
Basti, infatti, osservare che detto ente ha convenuto in giudizio anche l' "in proprio" Pt 1
chiedendo l'accertamento della riconducibilità delle infiltrazioni alla "non perfetta esecuzione a regola d'arte dei lavori di costruzione del complesso e/o comunque a carenze progettuali'
....
Parte 1 oltre ad essere e testualmente affermando : "...Sin da adesso si precisa che l'Ing. amministratore della predetta società, è stato pure direttore dei lavori e progettista del complesso residenziale realizzato."
Pertanto, non assume alcuna rilevanza il fatto che nell'intestazione dell'atto di citazione il CP 2 non abbia riportato espressamente tale qualità del convenuto (progettista e direttore dei lavori) dato che il contenuto sostanziale dell'atto consentiva di individuare univocamente
,
la qualità in forza della quale l' Pt_1 era stato evocato in giudizio in proprio. Invero, l'esplicito riferimento alla cattiva esecuzione dei lavori di costruzione del complesso condominiale e/o a carenze progettuali, quale causa dei lamentati vizi, in uno all'altrettanto univoca attribuzione delle qualifiche di direttore dei lavori e progettista, consentiva di identificare con certezza nell' Pt 1 in proprio, nella veste di progettista e direttore dei lavori, l' altro destinatario dell'iniziativa giudiziaria del Condominio.
Nessuna censura merita, dunque, l'individuazione dei convenuti, compiuta dal Tribunale sulla scorta del consolidato principio, secondo cui il giudice di merito "nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non
è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante".
Dette qualità, che, peraltro, l' Pt 1 non contesta con riferimento agli originari lavori di costruzione del complesso condominiale, sono state pure accertate dal c.t.u. e riscontrate dalla copiosa documentazione versata in atti.
Ed infatti, è lo stesso consulente che, a pag. 2 del proprio elaborato, ha affermato "Il condominio interessato è un complesso residenziale edificato nel 2004 dalla società Controparte_1 questi inoltre ha ricoperto il ruolo diil cui amministratore unico è l'ing. Parte 1
progettista delle opere oltre ad altri professionisti incaricati (ing. Controparte_8 e ing.
Controparte_9 e di direttore dei lavori durante la realizzazione di detto complesso edilizio”.
A conferma della qualifica rivestita dall'Ing. Pt 1 all'epoca dell'esecuzione dei lavori di costruzione del complesso residenziale oggetto del presente giudizio deve richiamarsi il certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Messina in data 10.10.2008,.
In tale atto, l'ente medesimo, sulla scorta di una perizia giurata depositata il 25 luglio 2005 e sottoscritta dagli ingegneri Pt 1 CP 8 e CP 9 attestava la conformità delle opere eseguite al progetto depositato dal direttore dei lavori, la cui qualifica, per come affermato dagli appellanti medesimi, in quel momento era rivestita dall' Pt 1
Ciò posto, il consulente tecnico d'ufficio ha fornito una ricostruzione chiara ed articolata delle cause che hanno determinato i fenomeni infiltrativi e di umidità, lamentati dall'attore,
riconducendoli a difetti strutturali dell'immobile risalenti alla sua realizzazione originaria e non attribuendo rilievo alcuno ai successivi interventi riparativi, eseguiti dalla ditta [...]
Controparte_1 e affidati agli ingegneri Per 2 e Per 1, con i quali si era tentato di porre rimedio ad una problematica già manifestatasi. Il consulente, infatti, verificata la presenza nel corso di sopralluoghi, di“ fenomeni infiltrativi sui muri di quelle cantine poste a confine con il muro di separazione dell'intercapedine sul cui calpestio insiste il letto della trincea drenante", ha accertato che “Tali fenomeni di umidità sono senz'altro da attribuire ai ristagni di acqua, percolanti dalla palificata, sopra la porzione di solaio, a tergo della parete di mascheramento pali edificata sulle verande di pertinenza dei primi piani dell'edificio, (vedi documentazione fotografica - Allegato 2). Tale condizione si è venuta a creare poiché il solaio interessato, in fase di realizzazione, è stato gettato a contrasto con la paratia di pali formando pertanto un'unica struttura con l'opera di sostegno senza soluzione di continuità, impedendo conseguentemente il deflusso delle acque percolanti dalla palificata.”.
Tale modalità costruttiva, omettendo di prevedere una soluzione di continuità tra le diverse strutture, ha determinato il ristagno delle acque infiltratesi, generando i gravi fenomeni di ammaloramento evidenziati nella relazione.
-Il consulente, inoltre, a seguito dei sopralluoghi, ha accertato e documentato mediante allegati fotografici l'attuale sussistenza di fenomeni infiltrativi sui muri delle cantine poste a confine con il muro di separazione dell'intercapedine sul cui calpestio insiste il letto della trincea drenante.
In particolare, ha rilevato la presenza di fenomeni di esfoliazione delle finiture, produzione di efflorescenze saline e di corrosione delle armature dei travetti del solaio, "senz'altro da attribuire ai ristagni di acqua, percolanti dalla palificata, sopra la porzione di solaio, a tergo della parete di mascheramento pali edificata sulle verande di pertinenza dei primi piani dell'edificio".
Il c.t.u., dunque, ha accertato in maniera inequivocabile l'eziologica riconducibilità delle problematiche riscontrate a vizi strutturali, risalenti alla fase progettuale ed esecutiva originaria.
Ha, invece, escluso qualsiasi incidenza causale legata all'assenza di manutenzione ordinaria da parte del CP_2 privando così di consistenza il contrario assunto degli appellanti, per vero genericamente riproposto anche in questa sede, senza il supporto di alcun riscontro tecnico.
Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio forniscono un quadro esaustivo e documentato delle cause strutturali che hanno determinato i fenomeni infiltrativi e di umidità riscontrati presso il complesso immobiliare oggetto di causa, avendo il professionista individuato, con rigore e precisione scientifica, la connessione diretta tra le problematiche emerse e le carenze progettuali ed esecutive riconducibili alla fase originaria di costruzione dell'immobile.
E', altresì, significativo, al riguardo, anche il comportamento tenuto dalla ditta appaltatrice, che,
a distanza di quattro anni dalla costruzione del complesso condominiale, si è fatta carico dell'esecuzione di interventi volti a ovviare alle difformità lamentate, senza avanzare alcuna contestazione in punto di responsabilità.
Tale condotta, infatti, ad avviso del Collegio, costituisce un elemento indiziario di rilievo, che lascia trasparire un implicito riconoscimento di responsabilità per l'inadempimento agli obblighi di diligenza e perizia nella fase di realizzazione originaria dell'immobile.
Sulla base di tali considerazioni, non può essere accolta l'argomentazione formulata dagli appellanti circa l'assenza di presupposti per configurare una loro responsabilità per avere i lavori di riparazione, commissionati dal CP 2 appellato e diretti da consulenti di fiducia dello stesso, sebbene non risolutivi, determinato, comunque, un'attenuazione dei danni.
In ordine a tali interventi di riparazione effettuati dalla stessa appaltatrice per ovviare alle problematiche lamentate, il c.t.u. ha specificato che “Si deve premettere che precedentemente, nel complesso edilizio, si erano verificati, in prossimità di alcuni locali cantine e garage, gravi e diffusi fenomeni di umidità, determinati dall'infiltrazione di acque provenienti dal terreno posto a monte della paratia di pali trivellati;
queste trapelando attraverso lo spazio tra i pali dell'opera di contenimento, si estendevano fino al piano delle fondazioni dell'edificio causando alle strutture ed alle finiture del piano terra (cantine e garage) gravi ammaloramenti. Per contrastare tali fenomeni infiltrativi, il Condominio affidava all'ing. Controparte_6 e al geologo dott. CP 7
[...] la determinazione dei rimedi per porre fine a detta situazione di degrado. Si addiveniva quindi, da parte dei tecnici incaricati, ad una soluzione di progetto consistente nell'esecuzione di una trincea drenante da collocare al piede dell'opera di contenimento, posizionando la stessa, previo opportuno scavo, alla profondità del piano di posa delle fondazioni dell'edificio, al fine di allontanare e convogliare le acque percolanti, provenienti dall'opera di sostegno, mediante utilizzo di tubi fessurati, all'interno di pozzetti, dotati di pompe con galleggiante, ad avvio automatico per lo spurgo delle acque versate al loro interno (vedi doc. fotografica - Allegato 2).
La società Pt 1 si assumeva l'onere di eseguire le CP 1 nella persona dell'Ing. succitate opere drenanti iniziando i lavori in data 27/09/2010. A completamento dei suddetti, la realizzazione dell'opera, pur apportando sensibili miglioramenti alle strutture, non si è rivelata tuttavia nel tempo del tutto risolutiva, in base ai motivi di seguito riportati. Dai sopralluoghi effettuati è infatti emerso che sussistono ancora fenomeni infiltrativi sui muri di quelle cantine poste a confine con il muro di separazione dell'intercapedine sul cui calpestio insiste il letto della trincea drenante. Negli angoli formati tra la parete ed il soffitto e nelle loro immediate adiacenze e negli angol i tra la parete ed il pavimento dei suddetti locali, così come nel locale garage, si manifestano chiar e tracce di umidità consistenti nella esfoliazione della finitura e nella produzione di efflorescenze saline;
inoltre all'interno dello spazio di isolamento di piano terra, sull'intradosso del solaio delle verande soprastanti, porzione delimitata tra i tramezzi delle cantine e la palificata, risaltano palesi fenomeni di degrado consistenti nella corrosione delle armature dei travetti del solaio;
esse aumentando di volume hanno causato, su alcune porzioni, lo sfondellamento delle pignatte.".
Il consulente ha, pertanto, accertato che i lavori di riparazione da parte della ditta appaltatrice non sono stati affatto risolutivi, risultando le evidenziate problematiche riconducibili a vizi originari, che avrebbero richiesto, già all'epoca della costruzione, opportune modalità costruttive.
Alla luce di tali risultanze, può ritenersi provato che i lavori originari di costruzione dell'immobile, cui sono correlati eziologicamente i danni verificatisi, siano stati caratterizzati da una grave carenza di diligenza e perizia, in violazione dei principi di regolarità tecnica ed esecuzione a regola d'arte, determinando fenomeni infiltrativi e danni strutturali e, conseguentemente, alterando in modo incisivo la funzionalità del complesso residenziale.
Pertanto, in adesione alla statuizione impugnata, deve condividersi l'affermata corresponsabilità della società appaltatrice e dell'ing. Pt 1 che, nella qualità di direttore dei lavori e progettista, ha contribuito maniera incisiva, mediante la violazione delle regole dell'arte edilizia, alla verificazione delle lamentate difformità.
Come ante evidenziato, il vincolo di responsabilità solidale, ex artt. 1669 c.c. (nonché ex art 1667
c.c.) e 2055 c.c., fra appaltatore, progettista e direttore dei lavori, ricorre allorché i rispettivi colposi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente
(o dell'altro soggetto legittimato, ex art. 1669 c.c., a farne valere la responsabilità).
Riguardo alla posizione del direttore dei lavori, rivestita dall' Pt 1 al momento della realizzazione del complesso residenziale di cui si discute, si osserva che l'obbligazione gravante su tale figura professionale, sebbene sia funzionalmente collegata a quella dell'appaltatore, che è tipicamente di risultato, è qualificata, da una più che consolidata giurisprudenza, come obbligazione di mezzi, in quanto ha per oggetto la prestazione di un'opera intellettuale, che non si estrinseca, nemmeno in parte, in un risultato di cui si possa cogliere tangibilmente la consistenza, non sfociando in un'opera materiale (Cass. civ., sez. II, 24 aprile 2008, n. 10728, Cass. civ., sez.
II, 20 luglio 2005, n. 15255 e Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3264).
Più nel dettaglio, il direttore dei lavori presta, per conto del committente, un'opera professionale in esecuzione di una obbligazione di mezzi e non di risultati, ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di particolari e peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto (ex pluris, Cass. civ., n. 8700/2016).
Ne discende che tra i compiti del direttore dei lavori rientrano la segnalazione delle situazioni anomale riscontrate e l'adozione degli accorgimenti volti a garantire che l'opera risulti immune da difetti costruttivi.
Egli, inoltre, è tenuto a impartire le disposizioni e le istruzioni che si rivelino necessarie affinché
l'opera venga realizzata conformemente alle aspettative del committente, nonché a verificarne l'ottemperanza da parte dei soggetti ai quali sono indirizzate.
Alla luce delle risultanze acquisite, come sopra riassunte, non può ritenersi che, nella specie,
l'ingegner Pt 1 quale direttore dei lavori, abbia adempiuto all'obbligo di effettuare il controllo rigoroso dello stato dei lavori e la conformità degli stessi alle regole dell'arte edilizia.
L'omissione di tali attività di supervisione e verifica ha costituito un comportamento gravemente negligente, cui, per quanto già detto, sono direttamente riconducibili le problematiche denunciate
CP 2dal
L'appello merita, invece, di essere accolto quanto alla condanna alla rifusione in favore del CP 2 le somme necessarie per realizzare a regola d'arte la pendenza prospiciente il portone d'ingresso, le botole del sesto piano, il passamano ed il cancelletto collocato vicino al passaggio
Enel, che non risulta, invero, sostenuta da alcuna adeguata motivazione.
Invero, a fronte dell'allegazione del CP 2 circa la mancata e/o cattiva esecuzione di tali opere, il primo decidente ha integralmente accolto la domanda di condanna alla refusione delle spese occorrenti, senza alcun accertamento in merito alla responsabilità dell'impresa in merito alla mancata realizzazione delle botole, del cancelletto e del corrimano.
Il c.t.u., infatti, al riguardo, si è limitato a segnalare che “e) Circa la determinazione del costo delle botole del sesto pian o per l'accesso al piano copertura, essendo queste già state realizzate, durante le operazioni peritali di accesso ai luoghi al sottoscritto non sono state fornite esaurienti risposte in merito. Parimenti, circa i costi del passamano, non si deduce quale questo si riferisca. Ad oggi non è stata a data al sottoscritto dalle parti alcuna risposta in merito. Il costo della realizzazione del cancelletto lato Enel, da realizzare in ferro, ammonta ad: €. 574,40 - Euro cinquecentosettanta quattro/40 Circa maggiori dettagli si faccia riferimento al computo metrico estimativo (Allegato 4).".
Né può ritenersi che la responsabilità dell'impresa non sia stata oggetto di contestazione, dato che tale circostanza neanche è stata allegata dal CP_2 e che, peraltro, anche in questa sede la società ha lamentato il difetto di motivazione a sostegno della contestata condanna.
Anche in merito alla pendenza prospiciente il portone di ingresso, non vi è alcuna prova in merito alla mancata esecuzione da regola d'arte.
Se tale accertamento può ritenersi ricompreso nel mandato conferito al c.t.u.( comprendente, tra l'altro, l'incarico di "d) determinare il costo delle opere atte ad eliminare i vizi denunciati da parte attrice ove riscontrati", ), nondimeno, non risulta dalla relazione in atti che la cattiva realizzazione della pendenza sia stata verificata.
Ne consegue che, come lamentato dagli appellanti, la sentenza, nella parte in cui “Accoglie la domanda di parte attrice di dichiarare il diritto del CP 2 attore ad avere corrisposte le somme necessarie per realizzare a regola d'arte la pendenza prospiciente il portone di ingresso...." sia del tutto immotivata.
L'appello va, pertanto, accolto, sebbene limitatamente a tali capi che rivestono, tuttavia, una marginale rilevanza nell'ambito della più consistente condanna.
*
Restano da regolamentare le spese di lite che, in conseguenza della marginale riforma della sentenza impugnata, vanno compensate, in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, nella misura di 1/4.
Segue, quanto al giudizio di primo grado, la condanna degli appellanti, in solido, tra loro alla rifusione in favore del CP 2 della residua quota secondo la liquidazione già operata dal primo decidente.
Le spese di c.t.u., come già liquidate dal primo decidente, vanno poste definitivamente a carico dell' nella misura di 3/4 e delControparte 1 e di Parte 1
Controparte_2 nella residua quota
Quanto, invece, al presente grado, la residua quota delle spese di lite da porre a carico degli appellanti va liquidata, avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile-complessità bassa) ed alle questioni giuridiche trattate, come da dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. n.55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n.147/2022 (in vigore dal
23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art.6 del citato D.M. 147/22 invero
"le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore").
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, deve tenersi conto anche della fase di trattazione a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio (Cass.
8561/2023).
Tuttavia, la ridotta articolazione della detta fase giustifica l'applicazione, limitatamente ad essa, di parametri minimi.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 91/22
R.G. sull'appello proposto da Parte 1 e Parte_3 avverso
la sentenza n. 2100/2021, emessa dal Tribunale di Messina in data 11.12.2021 e pubblicata in data
13.12.2021, in parziale riforma della stessa che conferma nel resto, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello, rigetta la domanda avanzata in primo grado dal e volta ad ottenere la condanna di controparte alla rifusione leControparte_2 somme necessarie per realizzare a regola d'arte la pendenza prospiciente il portone d'ingresso, le botole del sesto piano, il passamano ed il cancelletto collocato vicino al passaggio Enel;
rigetta, per il resto, l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara compensate nella misura di 1/4 le spese del primo grado di giudizio come già liquidate dal primo decidente e per l'effetto condanna gli appellanti, in solido, al pagamento, in favore del della residua quota;
Controparte_2 pone le spese di c.t.u., come già liquidate dal primo decidente, definitivamente a carico e di dell' Controparte 1 Parte 1 nella misura di 3/4 e del nella residua quota;
Controparte_2
dichiara compensate nella misura di 1/4 le spese di questo grado di giudizio e, per l'effetto, condanna gli appellanti, in solido, al pagamento, in favore del Controparte_2 delle residua quota, che liquida in complessivi € 6.341,00 (di cui € 1.543,00 per la fase di studio;
€ 1.063,00 per quella introduttiva;
€ 1.142,00 per quella di trattazione ed € 2.593,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva.
Così deciso nella camera di consiglio in data 15.04.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario del
Processo Dott. Giovanni Iovine.