Art. 1813.
Scatti per invalidita' di servizio ((agli ufficiali
generali e agli ufficiali superiori)) ((44))
(( 1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori si applicano le norme previste per il personale militare di cui all'articolo 1801. ((44)) ((44)) --------------- AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Scatti per invalidita' di servizio ((agli ufficiali
generali e agli ufficiali superiori)) ((44))
(( 1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori si applicano le norme previste per il personale militare di cui all'articolo 1801. ((44)) ((44)) --------------- AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.