Articolo 1813 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1821Articolo 1814
Versione
9 ottobre 2010
>
Versione
7 luglio 2017
Art. 1813.
Scatti per invalidita' di servizio ((agli ufficiali
generali e agli ufficiali superiori)) ((44))

(( 1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori si applicano le norme previste per il personale militare di cui all'articolo 1801. ((44)) ((44)) --------------- AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente