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Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/06/2024, n. 1807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1807 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
N. 5569/2023 R.G.
Tribunale di TO TA
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di TO TA, dott.ssa Luisa Zicari, ha pronunciato
S E N T E N Z A EX ART. 281 sexies c.p.c. nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 5569/2023 R.G., vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...] al Parte_1
Corso Italia n° 261 C.F. assistita, rappresentata e difesa, giusta procura C.F._1 speciale su foglio separato allegato al presente atto, dall'Avv. Cira Concetta Schiano (C.F.
) con studio in Portici (NA) alla Via Libertà n° 67 P.co Sapio Scala E, ed C.F._2
ivi elettivamente domiciliata
OPPONENTE
E
in p. del l.r.p.t. sig. (C.F. corrente in CP_1 CP_2 C.F._3
Sorrento (NA) alla Via degli Aranci n° 99 P.IV.A. rapp.ta e difesa dagli Avv.ti P.IVA_1
Francesco Pane e Veronica Castellano Email_1 con studio in Sorrento (NA) alla Via degli Aranci n° Email_2
145
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a DI 1255 /2023 ( appalto privato)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi Parte_1
a questo Tribunale proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CP_3
1255/2023, con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'opposto, dell'importo di € 10.963,89, oltre interessi moratori a titolo di saldo lavori presso l'immobile in Sorrento
Corso Italia 261.
Si costituiva in giudizio instando per il rigetto dell'opposizione. CP_3
Non concessa la provvisoria esecutorietà e dato un rinvio per bonario componimento all'udienza del 18-06-2024 la parte opponente depositava la rinuncia agli atti del giudizio con contestuale accettazione della rinuncia formulata dalla controparte al decreto ingiuntivo n. 1255/2023, mentre la parte opposta depositava atto di rinuncia al decreto ingiuntivo n. 1255/2023, con contestuale accettazione della rinuncia agli atti del giudizio di opposizione formulata dalla controparte.
Entrambe le parti chiedevano, quindi, dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
2. Nel caso di specie sussistono i presupposti perché sia dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Come è noto, infatti, l'art. 653, co. I, c.p.c. trova applicazione nel solo caso in cui la rinuncia agli atti provenga dalla sola parte opponente, mentre laddove, come nel caso di specie, si verifichino contestualmente la rinuncia agli atti del giudizio di opposizione e la rinuncia al decreto ingiuntivo occorre procedere, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., all'estinzione non solo del giudizio di opposizione, ma anche della fase monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. A tal fine- mutuando la soluzione accolta dal consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale in materia di opposizione a decreto ingiuntivo la declaratoria di incompetenza del giudice adito, implicando la revoca del titolo, debba essere effettuata con sentenza e non con ordinanza (cfr. tribunale di
Torino, 24209/2020) - l'estinzione del giudizio deve essere dichiarata con sentenza.
Dunque, posto che nella specie le reciproche rinunce risultano ritualmente formulate ed accettate, va dichiarata l'estinzione del giudizio, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1255/2023 emesso da questo tribunale.
3. Tenuto conto della concorde richiesta delle parti sul punto, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO TA, definitivamente pronunziando ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) Dichiara l'estinzione del giudizio.
B) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1255/2023 emesso dal Tribunale di TO TA, sez. II civile.
C) Compensa integralmente le spese di lite.
TO TA, 18-06-2024
Il giudice monocratico dott. ssa Luisa Zicari
Tribunale di TO TA
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di TO TA, dott.ssa Luisa Zicari, ha pronunciato
S E N T E N Z A EX ART. 281 sexies c.p.c. nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 5569/2023 R.G., vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...] al Parte_1
Corso Italia n° 261 C.F. assistita, rappresentata e difesa, giusta procura C.F._1 speciale su foglio separato allegato al presente atto, dall'Avv. Cira Concetta Schiano (C.F.
) con studio in Portici (NA) alla Via Libertà n° 67 P.co Sapio Scala E, ed C.F._2
ivi elettivamente domiciliata
OPPONENTE
E
in p. del l.r.p.t. sig. (C.F. corrente in CP_1 CP_2 C.F._3
Sorrento (NA) alla Via degli Aranci n° 99 P.IV.A. rapp.ta e difesa dagli Avv.ti P.IVA_1
Francesco Pane e Veronica Castellano Email_1 con studio in Sorrento (NA) alla Via degli Aranci n° Email_2
145
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a DI 1255 /2023 ( appalto privato)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi Parte_1
a questo Tribunale proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CP_3
1255/2023, con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'opposto, dell'importo di € 10.963,89, oltre interessi moratori a titolo di saldo lavori presso l'immobile in Sorrento
Corso Italia 261.
Si costituiva in giudizio instando per il rigetto dell'opposizione. CP_3
Non concessa la provvisoria esecutorietà e dato un rinvio per bonario componimento all'udienza del 18-06-2024 la parte opponente depositava la rinuncia agli atti del giudizio con contestuale accettazione della rinuncia formulata dalla controparte al decreto ingiuntivo n. 1255/2023, mentre la parte opposta depositava atto di rinuncia al decreto ingiuntivo n. 1255/2023, con contestuale accettazione della rinuncia agli atti del giudizio di opposizione formulata dalla controparte.
Entrambe le parti chiedevano, quindi, dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
2. Nel caso di specie sussistono i presupposti perché sia dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Come è noto, infatti, l'art. 653, co. I, c.p.c. trova applicazione nel solo caso in cui la rinuncia agli atti provenga dalla sola parte opponente, mentre laddove, come nel caso di specie, si verifichino contestualmente la rinuncia agli atti del giudizio di opposizione e la rinuncia al decreto ingiuntivo occorre procedere, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., all'estinzione non solo del giudizio di opposizione, ma anche della fase monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. A tal fine- mutuando la soluzione accolta dal consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale in materia di opposizione a decreto ingiuntivo la declaratoria di incompetenza del giudice adito, implicando la revoca del titolo, debba essere effettuata con sentenza e non con ordinanza (cfr. tribunale di
Torino, 24209/2020) - l'estinzione del giudizio deve essere dichiarata con sentenza.
Dunque, posto che nella specie le reciproche rinunce risultano ritualmente formulate ed accettate, va dichiarata l'estinzione del giudizio, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1255/2023 emesso da questo tribunale.
3. Tenuto conto della concorde richiesta delle parti sul punto, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO TA, definitivamente pronunziando ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) Dichiara l'estinzione del giudizio.
B) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1255/2023 emesso dal Tribunale di TO TA, sez. II civile.
C) Compensa integralmente le spese di lite.
TO TA, 18-06-2024
Il giudice monocratico dott. ssa Luisa Zicari