TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/04/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 239/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 239/2025 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Mary Pozzati
ATTORE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Liana Controparte_1 C.F._2
Mastella Trentin e Elena Franceschetti
CONVENUTA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni comuni delle parti: “A modifica della condizione di divorzio n. 6 e 7 contenuta nell'accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza in data 15/12/2020, così come risulta già modificata in forza degli accordi conclusi a seguito di negoziazione assistita autorizzati dal Procuratore della
pagina 1 di 3 Repubblica di Vicenza le parti prevedono le seguenti condizioni di divorzio:
1) la madre procederà al mantenimento della figlia on l'importo di € 175 al mese, rivalutabile Per_1
annualmente in base agli indici Instat, tramite bonifico entro il 15 di ogni mese con decorrenza dal
15.4.2025; le spese straordinarie per entrambi i figli, come da protocollo del Tribunale di Vicenza, saranno ripartite, con decorrenza dal 15.4.2025, al 60 % a carico del padre e al 40% a carico della madre;
2) la rinuncia al contributo per il mantenimento per la figlia er i mesi successivi al CP_1 Per_1
luglio 2024 compreso;
3) spese compensate”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 21.1.2025 ha adito l'intestato ufficio chiedendo la modifica Parte_2 delle condizioni di divorzio da – regolate con accordo concluso a seguito di Controparte_1
convenzione di negoziazione assistita, autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza in data 15/12/2020, poi modificate con accordi conclusi a seguito di negoziazione assistita, autorizzati dal Procuratore della Repubblica di Vicenza rispettivamente l'11/09/2023 e il 15/01/2024 - con riferimento al mantenimento della figlia maggiorenne Per_1
Con comparsa in data 20.3.2025 si è costituita la chiedendo il rigetto delle domande attoree CP_1
e chiedendo, in via riconvenzionale, modificarsi le condizioni di divorzio in misura diversa da quanto richiesto dal marito.
All'udienza del 4.4.2025, avanti il Giudice Relatore, le parti hanno raggiunto un accordo nei termini riportati a verbale.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, in quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse del figlio minore Ludovico, e non essendovi motivo di disattendere le determinazioni circa il mantenimento della figlia maggiorenne Per_1
Le spese, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
i) dispone che le condizioni di divorzio delle parti, regolate con accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita, autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza in data 15/12/2020, poi modificate con accordi conclusi a seguito di negoziazione assistita, autorizzati dal Procuratore della Repubblica di Vicenza rispettivamente l'11/09/2023 e da ultimo il pagina 2 di 3 15/01/2024, e in particolare i punti n. 6 e 7, siano modificati nei termini seguenti:
1) la madre procederà al mantenimento della figlia on l'importo di € 175 al mese, rivalutabile Per_1
annualmente in base agli indici Instat, tramite bonifico entro il 15 di ogni mese con decorrenza dal
15.4.2025; le spese straordinarie per entrambi i figli, come da protocollo del Tribunale di Vicenza, saranno ripartite, con decorrenza dal 15.4.2025, al 60 % a carico del padre e al 40% a carico della madre;
2) la rinuncia al contributo per il mantenimento per la figlia er i mesi successivi al CP_1 Per_1
luglio 2024 compreso;
ii)compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 239/2025 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Mary Pozzati
ATTORE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Liana Controparte_1 C.F._2
Mastella Trentin e Elena Franceschetti
CONVENUTA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni comuni delle parti: “A modifica della condizione di divorzio n. 6 e 7 contenuta nell'accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza in data 15/12/2020, così come risulta già modificata in forza degli accordi conclusi a seguito di negoziazione assistita autorizzati dal Procuratore della
pagina 1 di 3 Repubblica di Vicenza le parti prevedono le seguenti condizioni di divorzio:
1) la madre procederà al mantenimento della figlia on l'importo di € 175 al mese, rivalutabile Per_1
annualmente in base agli indici Instat, tramite bonifico entro il 15 di ogni mese con decorrenza dal
15.4.2025; le spese straordinarie per entrambi i figli, come da protocollo del Tribunale di Vicenza, saranno ripartite, con decorrenza dal 15.4.2025, al 60 % a carico del padre e al 40% a carico della madre;
2) la rinuncia al contributo per il mantenimento per la figlia er i mesi successivi al CP_1 Per_1
luglio 2024 compreso;
3) spese compensate”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 21.1.2025 ha adito l'intestato ufficio chiedendo la modifica Parte_2 delle condizioni di divorzio da – regolate con accordo concluso a seguito di Controparte_1
convenzione di negoziazione assistita, autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza in data 15/12/2020, poi modificate con accordi conclusi a seguito di negoziazione assistita, autorizzati dal Procuratore della Repubblica di Vicenza rispettivamente l'11/09/2023 e il 15/01/2024 - con riferimento al mantenimento della figlia maggiorenne Per_1
Con comparsa in data 20.3.2025 si è costituita la chiedendo il rigetto delle domande attoree CP_1
e chiedendo, in via riconvenzionale, modificarsi le condizioni di divorzio in misura diversa da quanto richiesto dal marito.
All'udienza del 4.4.2025, avanti il Giudice Relatore, le parti hanno raggiunto un accordo nei termini riportati a verbale.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, in quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse del figlio minore Ludovico, e non essendovi motivo di disattendere le determinazioni circa il mantenimento della figlia maggiorenne Per_1
Le spese, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
i) dispone che le condizioni di divorzio delle parti, regolate con accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita, autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza in data 15/12/2020, poi modificate con accordi conclusi a seguito di negoziazione assistita, autorizzati dal Procuratore della Repubblica di Vicenza rispettivamente l'11/09/2023 e da ultimo il pagina 2 di 3 15/01/2024, e in particolare i punti n. 6 e 7, siano modificati nei termini seguenti:
1) la madre procederà al mantenimento della figlia on l'importo di € 175 al mese, rivalutabile Per_1
annualmente in base agli indici Instat, tramite bonifico entro il 15 di ogni mese con decorrenza dal
15.4.2025; le spese straordinarie per entrambi i figli, come da protocollo del Tribunale di Vicenza, saranno ripartite, con decorrenza dal 15.4.2025, al 60 % a carico del padre e al 40% a carico della madre;
2) la rinuncia al contributo per il mantenimento per la figlia er i mesi successivi al CP_1 Per_1
luglio 2024 compreso;
ii)compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 3 di 3