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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 09/06/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 668 /2024 RG Prev
Tribunale di Sulmona Sez. Previdenza
(Verbale -sentenza)
All'udienza del giorno 09/06/2025 dinanzi al Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis
sono presenti l'Avv. LIBERATORE in sostituzione dell'Avv. TEDESCHI ENRICO, per la parte
[...]
, il quale si riporta e insiste nella nomina di nuovo ctu Parte_1
l'Avv. CUCCHIELLA , per la parte si oppone al rinnovo e chiede che la causa venga Pt_2
decisa.
Si da quindi corso alla discussione all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore Dott.ssa Anna Maria De Sanctis così decide.
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SULMONA
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di prima istanza iscritta al nr. 668 dell'anno 2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. TEDESCHI ENRICO elettivamente Parte_1
domiciliato in giusta delega in atti;
- Ricorrente
E
, in persona del Presidente pro-tempore, domiciliato presso la Sede Provinciale di Sulmona Pt_2
alla via Sardi, rappresentato dall'Avvocatura dell'Istituto, giusta delega in atti;
- Resistente
OGGETTO: ricorso merito a seguito di atp
FATTO E DIRITTO
provvedeva ad impugnare l'esito dell'ATP, ritenendo non esaustiva la Parte_1
esperita CTU e chiedendo la condanna dell' alla concessione dell'indennità di Pt_2 accompagnamento e per il diritto al relativo beneficio dalla data della domanda amministrativa con vittoria delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio l' , rilevando che la CTU, esperita nella fase ATP, risulta immune Pt_2
da vizi logici e giuridici e chiedendo pertanto il rigetto del presente ricorso presentato per il diritto all'accompagnamento mentre in fase ATP era stato riconosciuto il solo beneficio ex art
104/92.
Con ordinanza, veniva rigettata la richiesta di rinnovo CTU e, la causa rinviata per la discussione.
Rileva che il CTU dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, immune da vizi logici e giuridici, è pervenuto alle conclusioni medico-legali, pienamente condivisibili. Il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente indicate nell'elaborato peritale e da intendersi qui riportate.
Deve quindi ritenersi che non sussistono le condizioni di legge per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, rimanendo il riconoscimento del diritto L104/92 art 3 comma
3 dal luglio 2024, come accertato in fase ATP.
Non ricorrendo, nella fattispecie, i presupposti della manifesta infondatezza e della temerarietà della pretesa di parte ricorrente non può pronunciarsi ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. C.p.c. la condanna alle spese che vanno integralmente compensate tra le parti.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto nell'ATP, restano a carico dell' . Pt_2
P. Q. M.
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, definitivamente pronunciando sul ricorso proposta da
/ in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 Pt_2
così decide
• rigetta il ricorso per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento
• compensa le spese tra le parti;
• pone a definitivo carico dell' le spese di CTU. Pt_2
Così deciso a Sulmona, nell'udienza del 09/06/2025
Il Giudice On. Dr.ssa Anna Maria De Sanctis