Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 12/06/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 00254/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00112/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 116 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 112 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Sara Maggiali e dall’avv. Luigi Migliaccio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Sara Maggiali in Parma, vicolo dei Mulini n. 6, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Questura di Piacenza, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege ;
per l'annullamento
del diniego di accesso ai documenti richiesti dal ricorrente con l’istanza del -OMISSIS-;
…………….. per l’accertamento …….
del diritto di accesso al fascicolo amministrativo del richiedente il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, del d.lgs. n. 286 del 1998 (istanza presentata alla Questura di Piacenza il -OMISSIS-), con conseguente obbligo dell’Amministrazione di esibizione della relativa documentazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Piacenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 11 giugno 2025 il dott. Italo Caso, nessuno intervenuto per le parti;
Considerato che, secondo quanto esposto dal ricorrente – cittadino di nazionalità egiziana –, in data -OMISSIS- egli presentava alla Questura di Piacenza una domanda di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, del d.lgs. n. 286 del 1998;
che il -OMISSIS- la Questura di Piacenza gli notificava il solo parere negativo della “Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale” di Bologna, ma non anche il provvedimento di diniego;
che, in ragione di ciò, con istanza di accesso del -OMISSIS- l’interessato chiedeva l’ostensione di copia digitale del provvedimento adottato a definizione della pratica;
che, in assenza di riscontro da parte dell’Amministrazione, si è formato – a suo dire – il silenzio-rigetto in data -OMISSIS-, e ciò per essere decorso invano il termine di trenta giorni di cui all’art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 (“ Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta …”), sì da poter essere adito il giudice amministrativo ai sensi dell’art. 116, comma 1, cod.proc.amm.;
che a tal fine il ricorrente invoca l’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 – secondo cui “ deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici …” –, esigenza nella circostanza fondata sulla necessità e sull’interesse, concreto ed ancora attuale, di conoscere le determinazioni dell’Amministrazione circa l’avanzata domanda di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale, al fine di valutare l’esperimento di eventuali rimedi giurisdizionali o, comunque, di conoscere lo stato della pratica;
che l’interessato denuncia il palese contrasto con i principi costituzionali di buona amministrazione, imparzialità e ragionevolezza, nonché la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3, 22, 24 e 25 della legge n. 241 del 1990 e delle norme attuative di cui al d.P.R. n. 184 del 2006, in assenza peraltro di esigenze di segretezza riconducibili alle tassative ipotesi di cui all’art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990;
che, in conclusione, dichiarata l’illegittimità del silenzio-diniego, il ricorrente chiede che se ne accerti il diritto di accedere ai documenti richiesti con la suddetta istanza e che, ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod.proc.amm., si ordini alla Questura di Piacenza l’esibizione di copia del provvedimento reso a definizione della domanda di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, del d.lgs. n. 286 del 1998 o, quantomeno, l’esplicitazione dello stato della pratica attraverso l’ostensione della documentazione presente nel fascicolo amministrativo;
che si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Piacenza, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato;
che in data 5 giugno 2025 è stata depositato il giudizio il sopraggiunto provvedimento questorile di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, del d.lgs. n. 286 del 1998 (v. atto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-);
che, a seguito di ciò, il ricorrente ha chiesto “… dichiararsi cessata la materia del contendere e vinte le spese da distrarsi in favore del difensore antistatario, ponendo il contributo unificato a carico di parte virtualmente soccombente …”;
che alla camera di consiglio del 11 giugno 2025 la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il diritto di accesso agli atti amministrativi può essere esercitato solo con riferimento a documenti già esistenti e detenuti dall’Amministrazione, visto che l’obbligo di concreta ostensione incontra il limite della oggettiva possibilità e che i documenti sono ostensibili solo se esistenti, non potendosi predicare l’esibizione di atti che non risultano formati (v., tra le altre, TAR Puglia, Bari, Sez. I, 14 agosto 2023 n. 1078);
che, del resto, l’istanza di accesso pone in capo alla pubblica Amministrazione un mero dovere di ‘dare’, ossia di rendere conoscibile un quid già precostituito, e non anche un preliminare dovere di ‘facere’, ossia di confezionare una documentazione prima inesistente (v., ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 14 dicembre 2021 n. 8333);
che, in effetti, l’istanza di accesso agli atti ha lo scopo di consentire di prendere visione e ottenere copia di documenti amministrativi al fine di garantire la trasparenza e la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica nonché la difesa dei loro interessi giuridicamente protetti, e tale istanza non può dunque contenere un obbligo di facere , ovvero un comando rivolto alla pubblica Amministrazione di compiere un’azione oltre la semplice ostensione dei documenti, vale a dire un’attività diversa ed ulteriore dalla consegna dei documenti richiesti già esistenti (v., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 5 maggio 2025 n. 3774);
che, ciò premesso, la circostanza che il provvedimento questorile di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, del d.lgs. n. 286 del 1998 sia stato emesso solo il -OMISSIS-, ovvero quando il giudizio era già stato instaurato, rivela come l’istanza di accesso del ricorrente sia stata proposta – in data -OMISSIS- – relativamente ad un atto allora inesistente e sopraggiunto solo nelle more del giudizio;
che, d’altra parte, il ricorso è stato proposto ai sensi dell’art. 116 cod.proc.amm., e non già per rimediare alla situazione in cui l’Amministrazione resti inerte non portando l’ iter procedimentale avviato su istanza di parte alla sua fisiologica conclusione mediante l’adozione di un provvedimento espresso, situazione per la quale l’ordinamento tutela l’interesse pretensivo del privato mettendogli a disposizione l’azione avverso il silenzio (v. art. 117 cod.proc.amm.);
che, in conclusione, non si presenta condivisibile la richiesta del ricorrente di declaratoria della cessazione della materia del contendere, emergendo piuttosto l’inammissibilità di un ricorso risoltosi nella proposizione di un’ actio ad exibendum relativa ad atto non ancora venuto ad esistenza (nell’istanza di accesso del -OMISSIS- si chiedeva di “… trasmettere e notificare allo scrivente difensore, copia (digitale) dell’esito provvedimentale relativo alla domanda di protezione speciale ex art.19, co.1.2, tui, presentata il -OMISSIS- …”);
Considerato, in definitiva, che il ricorso va dichiarato inammissibile;
che, tenuto conto della particolarità della vicenda, emergono i presupposti per la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente, Estensore
Caterina Luperto, Referendario
Paola Pozzani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Italo Caso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.