Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 22/05/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
193/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nelle persone dei consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
rappresentata dall'avv. Gianfranco Parte_1
Nasuti, per mandato allegato alla citazione di appello.
APPELLANTE
CONTRO
e CP_1 Controparte_2 CP_3
e difesi dall'avv. Frederic
[...] CP_4
Marie Lettera per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta di appello.
APPELLATA
CONCLUSIONI:
PER PARTE APPELLANTE: "Piaccia all'Ecc.ma Corte
d'Appello di Genova, reiectis contrariis, in accoglimento del presente gravame, tenuto conto della riserva di ricorso in Cassazione avverso la sentenza parziale n. 1278/2024 del 22 ottobre
2024, in riforma dell'impugnata sentenza e, comunque, respinte tutte le eccezioni formulate da controparte, previa eventuale sospensione
1
2) rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi tutti di cui a tutti gi at ti difensivi della 3) nell'ipotesi la conchiudente Parte_1 provvedesse al pagamento delle spese legali, ordinare agli appellati la restituzione delle somme versate, oltre interessi e rivalutazione;
4) protestate spese diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
PER PARTE APPELLANTE “Voglia l'Ill.ma Corte
d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda e diverse istanze, eccezioni e conclusioni, previ gli accertamenti e le declaratorie meglio viste e ritenute: - in via preliminare e pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità dell'appello anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; in ogni caso respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'appellata sentenza in quanto infondata;
- nel merito, in via principale, rigettare l'appello proposto da - Parte_1 accertare, definitivamente il diritto di servitù di cui sono titolari i sig.ri , Parte_2 CP_2
e ed in
[...] Controparte_3 CP_4 qualità di proprietari del fondo sito in Alassio ed individuato al Catasto Terreni al Foglio 19 mappale
339, ordinando alla convenuta la cessazione immediata della suddetta condotta molesta ed impeditiva dell'esercizio del diritto di servitù di passaggio pedonale e/o carrabile, attraverso il fondo servente individuato al Catasto terreni del
Comune di Alassio al foglio 19 mappale 716, con la
2 rimozione di tutte le opere all'uopo poste in essere
e/o ordinare l'immediata consegna delle chiavi di accesso al cancello apposto;
- In via Subordinata, dichiarare che gli attori, meglio in epigrafe qualificati, sono titolari esclusivi, per maturata usucapione, della servitù di passaggio, esercitata seguendo la strada che da via RI LI in
Alassio attraversa l'immobile sito in Alassio e distinto al Catasto Terreni al Foglio 19 mappale
716, di proprietà di , per l'utilità del proprio Pt_1 fondo sito in Alassio e distinto al Catasto Terreni al foglio 19 mappale 339. Con il pieno favore delle spese, diritti ed onorari di lite, di primo e secondo grado, con rimborso in via forfettaria nella misura del 15%, oltre IVA e CPA”.
Parole chiave: servitù di passo – prova proprietà
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado
e CP_1 Controparte_2 CP_3
e la società hanno citato in
[...] CP_4 giudizio, innanzi al Tribunale di VO , Parte_1 ed hanno sostenuto:
• di essere comproprietari (i primi 3 per la quota di
1/9, la società per la quota di 2/3) del fondo censito al catasto terreni del Comune di Alassio, foglio 19, particella 339, adibito ad uliveto e parcheggio auto vetture;
• che tale fondo aveva diritto di servitù di passo sul confinante fondo Foglio 19, mappale 716, (già contraddistinto nel Catasto Terreni del Comune di
Alassio al foglio 19, particella 12) di proprietà della , per contratto o per usucapione Pt_1 ultraventennale;
3 • che, dal mese di luglio 2019, la società Parte_1 aveva costruito ed installato una cancellata chiusa da lucchetto tra via RI LI
(all'altezza del civico 21/23) ed il mappale posto al foglio 19 n. 716, che impediva l'esercizio della servitù a favore del mapp 339; su queste premesse, gli attori hanno concluso chiedendo di accertare l'esistenza della servitù di passo e di ordinare alla convenuta la cessazione immediata della suddetta condotta molesta ed impeditiva dell'esercizio del diritto di servitù di passaggio pedonale e/o carrabile .
La società si è costituita in giudizio ed ha Pt_1 chiesto di respingere ogni domanda proposta nei suoi confronti.
La causa è stata decisa, dopo un'istruttoria documentale, con la sentenza 656 del 2023 , pronunziata il 15.09.2023 e pubblicata in pari data, che ha così deciso, in dispositivo: “- Accoglie la domanda di accertamento del diritto di servitù di passaggio - formulata da , Parte_2 [...]
CP_2 Controparte_3 personalmente ed in qualità di legale rappresentante di e, per l'effetto, Dichiara CP_4 che gli stessi, quali proprietari del fondo dominante sito in Alassio ed individuato al Catasto Terreni al
Foglio 19 mapp 339, sono titolari del diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile sul fondo servente individuato al Catasto terreni del Com une di Alassio al foglio 19 mapp. 716, attualmente nella materiale disponibilità della odierna convenuta società - Ordina alla convenuta Parte_1 Pt_1 la cessazione di ogni turbativa o molestia, o
[...]
4 comunque di ogni condotta impeditiva dell'esercizio del diritto, oltre alla consegna – agli odierni attori
- delle chiavi di accesso al cancello ubicato tra via
RI LI (all'altezza del civico 21/23) ed il mappale 716; - Rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata dagli attori;
- Condanna la alla rifusione delle spese processuali, Parte_1 che qui si liquidano in € 5.331,02 per compensi professionali ed € 545,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario per le spese generali al 15% sugli onorari, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge”.
Nel merito, il Tribunale ha sostenuto che il diritto di servitù di passo in esame sull'immobile della parte convenuta era stato costituito per effetto del contratto di compravendita 54746 dell'11.1.1975,
a firma del Notaio e nella relativa nota Persona_1 di trascrizione n. 424 del 1975 presso l'Ufficio del
Territorio di Finale Ligure e del rogito Per_2 del 1969.
2 il giudizio di appello
La società ha impugnato la sentenza in Pt_1 esame ed ha chiesto che, in riforma della stessa, la domanda attorea venisse respinta.
Gli appellati si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto di dichiarare inammissibile ex art 348 bis c.p.c. e, comunque, di respingere l'appello e confermare la sentenza impugnata.
La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta in data 9 ottobre 2024.
Con sentenza non definitiva n. 1278/24, la Corte di Appello ha respinto il primo motivo di appello proposto da , con la quale quest'ultima ha Pt_1
5 lamentato che il Tribunale aveva erroneamente respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla società . Pt_1
La causa è stata, quindi, rimessa in istruttoria ed istruita con prove testimoniali.
All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione in data 14 maggio 2025.
3 i motivi di appello
Rimane da decidere unicamente il secondo motivo.
Con tale motivo, la società appellante ha contestato che le controparti avessero dato prova dell'esistenza del diritto di servitù, com'era loro onere. I rogiti richiamati nella sentenza impugnata non identificavano alcuna servitù; in particolare, il rogito del 1969, relativo al trasferimento del fondo asseritamente dominante, non indicava qual era il fondo servente;
il rogito del 1975, relativo, invece, al trasferimento del fondo servente, richiamava sì un diritto di servitù di passo, già oggetto del rogito del 1969, ma neanche questo identificava adeguatamente il fondo servente, con conseguente nullità della clausola costitutiva. Il suddetto rogito prevedeva che la servitù venisse esercitata sulla strada privata che si dipartiva dalla via LI.
Tuttavia, nessuna strada privata di collegamento al fondo era mai esistita nella proprietà CP_2 della parte convenuta.
4 il diritto di servitù di passo
a) i contratti
Secondo la sentenza appellata, il diritto di servitù oggetto di causa derivava dai rogiti Notaio
del 1969 e dal successivo rogito Di Per_2
6 del 1975. Per_1
Con il primo rogito (prod. 4 di parte appellante) ,
originario proprietario de gli attuali Per_3 mapp. 339 e 716, cedette a (dante Persona_4 causa degli attuali proprietari) il mapp. 12 C (oggi mapp. 339, cioè, il fondo asseritamente dominante).
Il rogito conteneva la seguente clausola: “La parte acquirente per accedere alla porzione di terreno in oggetto avrà diritto di passaggio pedonale e con auto – veicoli da una strada privata che dipartendosi da quella principale di proprietà della
Società “LI” adduce al lotto in oggetto. Le parti danno atto che una porzione del lotto venduto, della superficie di circa mq. 10 (dieci) e posta sull'angolo nord-ovest, interessata dalla detta strada privata, dovrà essere adibita a strada privata”.
Risulta pacifico in causa che la strada per accedere al fondo dominante, oggetto del presente giudizio, nel 1969, non era ancora esistente.
Con il rogito del 1975 (prod. 8 di parte Persona_1 appellata), rimasto proprietario del Per_3 mapp. 716 (cioè, il fondo asseritamente servente) , cedette diversi fondi alla società Blau ER (dante causa degli attori), e, cioè, i fondi Fg. 19 Mapp.li
307, 12A (oggi mapp. 716), 338 A (oggi 338), 338
B (oggi 449) e 302. Nel contratto, fu precisato, all'art. 2, con clausola trascritta (doc. 14 di parte appellata), che la vendita avveniva con le servitù passive esistenti e, in particolare, con quella “di passaggio pedonale e carraio a favore del terreno identificato nel N.C.R. del Comune di Alassio al
7 Foglio 19 – mappale 339 in oggi di proprietà CP_2 da esercitarsi sulla strada privata che si diparte da quella principale di proprietà della Società
“So.li.be.na”, servitù costituita con atto Notaio
in data 5/7/1969 trascritto a Finale Per_2
Ligure il 19/9/1969 ai nn. 6154/5085”. Il venditore assume per sé ed aventi causa, obbligo di trasferire a proprie cure e spese (compresi oneri fiscali) e con ogni necessaria e/o richiesta opera, la servitù costituita a favore del terreno di proprietà di cui al presente articolo, in mod o CP_2 che essa abbia a gravare soltanto nella parte terminale, in adiacenza al mappale 337 con il relativo spostamento del cancello di ingresso al punto dominante. La parte acquirente al fine di realizzare tale spostamento, si obbliga sin d'ora a mettere a disposizione, a qualsiasi titolo, l'area necessaria ad accogliere la sede stradale per il nuovo accesso alla proprietà predetta nel CP_2 limite massimo di mq 200 (duecento) fermo restando il vincolo di asservimento di detta superficie alla lottizzazione”.
Secondo la giurisprudenza, il contratto costitutivo della servitù deve identificare “tutti gli elementi atti ad individuarla (fondo dominante, fondo servente, natura del peso imposto su quest'ultimo, estensione), modalità di esercizio (Cass. 9741/02;
Cass. 5699/01).
Tale esigenza non richiede la espressa indicazione e l'analitica descrizione del fondo dominante, di quello servente e del contenuto dell'assoggettamento di questo all'utilità del primo, essendo sufficiente che tali elementi siano
8 comunque desumibili, attraverso i consueti strumenti ermeneutici, dal contenuto dell'atto
(Cass. 4241/10).
Tuttavia, “occorre che la convenzione rechi - espresse o ad ogni modo desumibili che siano - tutte le specificazioni anzi dette, incluso quanto necessario ad identificare con certezza il fondo dominante, di guisa che tutti e non solo alcuni degli elementi costitutivi della servitù ricadano sotto la signoria del medesimo accordo" (Cass. 17044 /15).
Ai fini dell'identificazione degli elementi costitutivi essenziali, non sono sufficienti generici riferimenti a stati di fatto preesistenti, come nell'ipotesi in cui la servitù venga identificata secondo la clausola "diritto di passaggio ove in atto si trova” (Cass. 11674/00; Cass. 18349/12).
Nella specie, il rogito del 1969 identifica il fondo dominante, ma non il fondo servente, limitandosi a menzionare, senza, però, identificar la, una strada, all'epoca neppure costruita (il rogito prevede che la servitù debba essere esercitata sulla “strada privata che si diparte da quella principale di proprietà della Società “So.li.be.na”, ma non ci sono elementi oggettivi per poter identificare tale strada con quella oggetto di causa).
Il rogito del 1975 richiama la servitù costituita con il rogito precedente, ma neppure questo identifica il fondo servente. Per essere più precisi, essendo 5 i terreni ceduti nel contratto del 1975, non è possibile associare la servitù in questione al fondo oggetto della causa, non essendo, quindi, possibile capire dove la servitù avrebbe dovuto
9 essere esercitata. Né può sostenersi che il fondo servente doveva necessariamente identificarsi con il fondo mapp. 716, in quanto unico fondo confinante, in quanto la giurisprudenza esclude che “il fondo dominante s'identifichi automaticamente in quello che in concreto abbia la possibilità di goderne, se pure ciò non si desume dal titolo” … “Identificato il peso a carico di un fondo, per la costituzione della servitù prediale corrispondente non basta un immobile vicino e alieno che possa trarre vantaggio da tale aggravio”
(Cass. 40577/21). Lo stesso ragionamento deve essere seguito per l'ipotesi opposta e, cioè, per identificare il fondo servente. In ogni caso, essendo il contratto costitutivo di una servitù soggetto alla forma scritta ex art. 1350 c.c., per iscritto devono risultare tutti gli elementi costitutivi del relativo diritto, non essendo possibile pretendere che chi acquisti debba consultare le mappe catastali per capire se il fondo è gravato o meno da servitù.
b) L'usucapione
La parte appellata ha, comunque, invocato , anche ex art. 346 c.p.c., un acquisto per usucapione della servitù di passo a favore del proprio fondo.
Dall'istruttoria condotta in appello, è emerso che i luoghi oggetto di causa sono ripresi nelle foto prod. 9 di parte appellata.
La rappresentazione grafica attuale è contenuta nella prod. 21 di parte appellante.
In estrema sintesi, da via priv. LI , si incontra un cancello (ripreso nella foto 9 di parte appellata) che dà accesso al fondo 716. Superato
10 tale cancello, proseguendo verso il mapp. 339, si incontra un altro cancello (ripreso nelle foto 9a e
9b di parte appellata), che dà accesso , invece, alla proprietà degli appellati. Il percorso tra i due cancelli è ripreso nelle foto da 9c a 9j di parte appellata.
Non è chiaro da quando è presente il primo cancello di cui sopra, di accesso al mapp. 716 presente su via LI, di cui alla foto 9.
I testi non hanno fornito indicazioni univoche. Per
, questo è presente dal 2019/20; per CP_5
, dal 2010/11; per dal 2019; per CP_6 Parte_3
dal 2015/16; per il cancello è Pt_4 Pt_5 presente da 3 anni dalla deposizione (quindi,
2021); per , dal 2020/21; per 4 o 5 Pt_6 Pt_7 anni prima della deposizione (quindi, 2019/20).
Risulta, invece, sostanzialmente confermato che prima del cancello, vi era solo una catena.
Considerato che lo stesso teste ha CP_6 collegato la realizzazione del cancello all'inizio del cantiere e che i lavori non sono cominciati prima dell'aprile 2019, è presumibile che la data di installazione del cancello risale appunto a tale anno, come sostenuto dalla maggioranza dei testi intervenuti.
Non è, invece, contestato che il cancello , che dà accesso alla proprietà è in loco dagli anni CP_2
70', come, del resto, confermato anche dal teste
, che ha confermato che, dalla metà CP_5 degli anni 90' ad oggi, i luoghi non sono mutati.
Per quanto riguarda, invece, il percorso di collegamento tra i 2 cancelli, si osserva che, secondo i testimoni di parte appellante ( , CP_6
11 , ) tale percorso era Pt_4 Pt_6 Tes_1 costituito da terreno incolto, coperto da rovi ed arbusti. Secondo i testi di parte appellante
( , e ), comunque, CP_5 Parte_3 Pt_5 Pt_7 ciò non impediva il passaggio a piedi e con mezzi, anche perché il terreno era interessato da lavori di pulizia eseguiti dal giardiniere degli appellati.
L'art. 1061 c.c. precisa che possono essere usucapite solo le servitù apparenti , definite, in termini negativi, dal secondo comma della disposizione in esame.
Tali sono le servitù al cui esercizio sono destinate opere permanenti e visibili.
Ai fini dell'accoglimento della domanda di usucapione, è necessario che la presenza delle opere permanenti e visibili si protragga continuativamente per il periodo necessario per usucapire (sul punto, Cass. 13818/19; Cass.
15447/07).
Tale prova può dirsi raggiunta.
Al di là della impervietà del percorso, comunque, vi è una striscia di terreno che si presentava come più pianeggiante e priva di alberi, a differenza delle zone circostanti, che giungeva fino al cancello che dà accesso alla proprietà Sul CP_2 punto, si rimanda alle foto prodotte dalla stessa parte appellante (in particolare, si veda la foto 18).
Se è vero che tali foto riproducono lo stato dei luoghi successivamente alle opere di pulizia della società appellante, è anche vero che, comunque, un sentiero era, comunque, percepibile. Non si spiegherebbe altrimenti perché fu posizionato prima una catena e poi un cancello proprio in quel
12 punto, all'imbocco da via priv. LI in corrispondenza della strada indicata da parte appellata. Che lo stato dei luoghi fosse tale anche negli anni 90 è stato ulteriormente confermato da i testi e i quali hanno riferito di CP_5 Pt_5 utilizzare tale percorso sin dalla metà degli anni
90' e che ha escluso che questo sia stato modificato nel corso degli anni. Del resto, il percorso in esame era pulito periodicamente (teste
, e ), ragion per cui è da CP_5 Pt_5 Pt_7 escludere che esso scomparisse del tutto.
L'art. 1061 c.c. precisa che possono essere usucapite solo le servitù apparenti , definite, in termini negativi, dal secondo comma della disposizione in esame.
Tali sono le servitù al cui esercizio sono destinate opere permanenti e visibili.
Il requisito dell'apparenza deve rivelare in modo inequivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in quanto deve far presumere la conoscenza al proprietario del fondo asservito, senza necessità di particolari interpretazioni e indagini ovvero senza che, allo scopo, divenga indispensabile l'intervento di un perito, occorrendo, piuttosto, che, in un qualunque osservatore, a cominciare dal proprietario del fondo servente, s'insinui il legittimo sospetto – se non la conoscenza - che il fondo sia gravato dal peso, in modo tale da avere piena consapevolezza del fatto che il suo bene è gravato da una servitù.
La visibilità dell'opera non deve necessariamente riguardare l'opera nel suo complesso (Cass.
14292/17), essendo, invece, sufficiente che le
13 opere visibili rendano certi e manifesti a chiunque
–e, perciò, anche all'acquirente nel fondo gravato - il contenuto e le modalità di esercizio del corrispondente diritto di asservimento (Cass.
10425/01; Cass. 277/97).
Tale requisito rappresenta profilo del tutto distinto dalla conoscenza meramente soggettiva che il proprietario del fondo "servente" abbia dell'esercizio, in atto, della servitù (Cass.
12898/03).
In quest'ottica, quindi, l'esistenza ultraventennale di un percorso, associata alla presenza del cancello di accesso alla proprietà CP_2 rappresenta quell'opera permanente e visibile che dimostra l'esistenza del vincolo sul fondo servente.
Secondo giurisprudenza, le opere permanenti e visibili, rilevanti ex art. 1061 c.c., devono essere tali da dimostrare a chiunque che quel fondo è specificamente asservito a quell'altro e devono rendere manifesto il contenuto ed il profilo funzionale dell'asservimento.
Deve sussistere un raccordo tra il fondo dominante e quello servente univoco, che qui manca.
Secondo la giurisprudenza, l'opera, sia essa naturale o artificiale, deve essere non solo visibile e permanente, ma specificamente orientata all'esercizio della servitù, manifestando, senz'ambiguità, la sua funzione e la condizione di asservimento alle esigenze di un altro immobile. A tal fine, non è sufficiente una destinazione generica o concorrente, o anche prevalente,
14 occorrendo, invece, una destinazione esclusiva.
Il cancello di accesso alla proprietà CP_2 dimostra, appunto, che quel percorso era proprio a servizio di tale proprietà.
Infine, vi è la prova di un possesso ultraventennale. Ancora una volta, al riguardo, valgono le dichiarazioni dei testi , e Pt_7 Pt_5
, che attestano un uso del fondo di parte CP_5 appellante ultraventennale. Tale impiego è compatibile con un esercizio saltuario del passaggio: “In tema di servitù discontinue,
l'esercizio saltuario non è di ostacolo a configurarne il possesso, dovendo lo stesso essere determinato in riferimento alle peculiari caratteristiche ed alle esigenze del fondo dominante;
pertanto, ove non risultino chiari segni esteriori diretti a manifestare l'animus derelinquendi, la relazione di fatto instaurata dal possessore con il fondo servente non viene meno per l'utilizzazione non continuativa quando possa ritenersi che il bene sia rimasto nella virtuale disponibilità del possessore” (Cass. 9626/24).
Da quanto precede, discende che la sentenza di primo grado va confermata, per quanto di ragione, identificando il percorso oggetto della servitù di passo in quello rappresentato dalle foto di cui alla prod. 9 di parte appellata e dalla rappresentazione grafica contenuta nella prod. 7, pag. 2 di parte appellata.
5 Le spese di lite
Queste seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, secondo i parametri medi , valore determinato come in primo grado
15 (indeterminato, complessità bassa).
PQM
Conferma la sentenza del Tribunale di VO per quanto di ragione;
condanna a rifondere agli appellati le Parte_1 spese di lite del giudizio di appello, che liquida in
9.991,00 euro per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
Si dà atto che le parti appellanti sono tenute al versamento del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dpr 115/02.
Genova 20 maggio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno
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