Articolo 752 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 751Articolo 753
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9 ottobre 2010
Art. 752. Ammissione degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri al corso superiore di stato maggiore interforze 1. I maggiori e i tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri possono essere ammessi al corso superiore di stato maggiore interforze, sulla base della disciplina prevista ai sensi dell'articolo 751, comma 4, ad avvenuto compimento del periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di capitano, e dopo aver superato il corso d'istituto di cui all'articolo 755. 2. L'elenco degli ufficiali utilmente collocati in graduatoria e' sottoposto dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri al Capo di stato maggiore della difesa per l'approvazione.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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