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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 26/03/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in camera di consiglio, in presenza dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Agostino ABATE Presidente
2) Dott. Marco MANCINI Giudice rel
3) Dott. Luciano Pietro ALIQUO' Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso del 1.2.2024 la società con sede legale in Mozzate (CO), Via Anna Parte_1
Frank 3/D, C.F., P.IVA ha chiesto che fosse concesso il termine per il deposito P.IVA_1 della proposta di concordato preventivo con riserva ex art 44 comma 1 lett a) CCII.
Il Collegio - concessi termini, per come prorogati, per il deposito della proposta, del piano e della documentazione, con decreto del 10.6.2024, valutata la ritualità della proposta, la non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori ed alla conservazione dei valori aziendali, la correttezza dei criteri di formazione delle classi di creditori - ha dichiarato aperta la procedura ex art. 47 CCII, nominando giudice delegato il dott. Marco Mancini e commissario giudiziale il stabilendo, per come differita, la data iniziale del Testimone_1
20.1.2025 e finale del 24.1.2025 per l'espressione del voto dei creditori.
Veniva infine disposto che la società depositasse nel termine fissato la somma di euro
19.000,00 per le spese della procedura, somma depositata.
La proposta di concordato di natura liquidatoria prevede la formazione di 2 classi per i creditori chirografari. Come attestato nella relazione del commissario Giudiziale ex art 110 CCII, il concordato liquidatorio è stato approvato dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto ed anche la maggioranza nel numero di classi ex art. 109, co 1, CCII.
Con decreto del 3.2.2025, il Collegio preso atto che risultava raggiunta la maggioranza richiesta dalla legge, fissava per il giorno 17.3.2025 l'udienza camerale per la comparizione del debitore, del commissario giudiziale e per le eventuali contestazioni, disponendo che il decreto fosse iscritto nel registro delle imprese ai sensi del comma 1 dell'art. 48 CCII e notificato a cura del debitore al commissario giudiziale e ai creditori dissenzienti.
Non risultano creditori dissenzienti e nemmeno opposizioni presentate.
La proposta di concordato liquidatorio prevede:
1. il pagamento integrale di tutte le spese in prededuzione, incluse le spese di procedura;
2. il pagamento integrale dei creditori privilegiati e dei debiti garantiti da MCC;
3. il soddisfacimento parziale dei crediti erariali degradati e dei creditori chirografari suddivisi in 2 classi: - banche con fideiussioni per € 941.062 cui è previsto un soddisfacimento nella misura del 62,24%; - altri creditori chirografari (compresi i creditori privilegiati degradati per incapienza) per € 871.878 cui è previsto un soddisfacimento nella misura del 48,94%.
Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, sussistano tutte le condizioni di legge per addivenire alla omologazione del concordato preventivo.
In primo luogo, deve procedersi ad un controllo di legittimità fissato dall'art. 112, c. 1 in forza del quale il tribunale omologa il concordato verificati:
a) la regolarità della procedura;
b) l'esito della votazione;
c) l'ammissibilità della proposta;
d) la corretta formazione delle classi;
e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe;
In primo luogo confermarsi in questa sede il giudizio - già positivo in occasione del decreto di apertura della procedura adottato da questo tribunale - sulla sussistenza in capo alla società debitrice della qualifica soggettiva di imprenditore commerciale oltre le soglie di cui all'art. 2, c. 1, lett. d), CCII, nonché sulla presenza di uno stato di crisi aziendale, di fatto integrante una conclamata situazione oggettiva di insolvenza.
Del pari, deve ritenersi riscontrata la completezza e la regolarità della documentazione depositata ex art. 39 CCII. Risulta poi raggiunta la maggioranza per creditori e per classi richiesta ai fini dell'approvazione del concordato dall'art. 109, c. 1 CCII (si veda la relazione del commissario giudiziale ex art 110 CCII da intendersi qui integralmente richiamata).
Deve infine ritenersi positivo il giudizio sulla corretta formazione delle classi ed alla parità di trattamento dei creditori all'interno di esse.
Il Collegio in sede di omologa deve altresì svolgere una valutazione di fattibilità, intesa, ai sensi dell'art. 112, c. 1, lett. g) “come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati”. Definizione identica a quella contenuta nell'art. 47, c. 1, lett. a) il che evidenzia l'omogeneità del controllo affidato al tribunale durante tutto il corso della procedura
A tal proposito, deve rilevarsi, in sintonia con quanto osservato dal Commissario Giudiziale in sede di rilascio del proprio parere motivato ex art. 48, c. 2, CCII, come l'indagine prognostica sulla “fattibilità” del piano - già prospettata dalla debitrice a fondamento della originaria proposta di ammissione alla procedura (come attestato dal professionista incaricato della redazione della relazione ex art. 87, c. 3, CCII ed oggetto di positivo riscontro nella relazione ex art. 105, c. 1, CCII del Commissario Giudiziale) in termini fattuali potenzialmente migliorativi per gli interessi della massa dei creditori - abbia ricevuto piena conferma di attendibilità (e, appunto, di concreta fattibilità), non emergendo né essendo state dedotte o segnalate dal Commissario Giudiziale vicende rilevate successivamente al decreto di apertura della procedura che possano incidere negativamente.
A fronte del parere favorevole dal commissario giudiziale, è appena il caso di aggiungere come il giudizio di fattibilità del piano concordatario presentato dalla società debitrice nella specie appaia, di fatto, intrinsecamente imposto dalle stesse modalità previste dal piano e dalla proposta e riassumibili come di seguito:
- incasso crediti;
- vendita beni (tra i quali 2 capannoni industriali all'interno dei quali era esercitata l'attività);
- apporto indiretto di risorse esterne del 10 % derivante dal ricavato netto di vendita di un terzo capannone industriale di proprietà di (oggi Controparte_1
), socio al 48 % della società debitrice. Controparte_2
Il passivo concordatario è indicato in € 3.846.292, di cui 503.921 in prededuzione (tra cui €
90.171 a titolo di compenso per il commissario giudiziale ed € 67.789 a titolo di compenso per il liquidatore), € 776.414 a titolo di debiti privilegiati, € 753.017 a titolo di debiti garantiti da Mediocredito Centrale (MCC) ed € 1.812.940 a titolo di debiti chirografari.
Il totale dell'attivo da destinare a pagamento delle spese di procedura ed a soddisfacimento dei creditori è stimato in € 3.045.768, comprensivo di € 509.593 provenienti dalle risorse esterne.
E' rispettato quanto disposto dall'art. 84, c. 4, CCII, secondo il quale la proposta deve prevedere “un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo”.
L'apporto di risorse esterne del 10% avviene mediante il conferimento in un Trust appositamente istituito delle quote di (che nel frattempo è stata posta in CP_2 liquidazione volontaria) onerata di vendere l'immobile di sua proprietà e, dopo aver pagato tutti i debiti, con obbligo a chiusura della fase liquidatoria di destinare il ricavato netto che ne residuerà alla procedura;
rispetto all'attivo dichiarato alla presentazione della domanda (pari a euro 2.970.384), il valore dell'immobile pari ad oltre 509.000 pare in astratto idoneo ad incrementare l'attivo disponibile.
Le risorse destinate ai creditori consentono di ritenere verosimile che i creditori chirografari potranno ricevere una soddisfazione non inferiore al 20% dei loro crediti.
In considerazione di quanto precede, dunque, il Tribunale ritiene che il piano concordatario proposto possa essere omologato.
Dispone che il Commissario Giudiziale sorvegli l'esecuzione del concordato:
- riferendo al GD ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori;
- predisponendo relazioni semestrali ex art 118 CCII, in relazione all'art 130 co 9 CCII, da trasmettere anche ai creditori, per dare conto delle attività compiute dalla società nel periodo e del rispetto delle previsioni del piano concordatario e di ogni , segnalando anche eventuali omissioni o ritardi nel compimento di atti necessari all'esecuzione del concordato;
- informando il Tribunale, in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, per attivare eventualmente i poteri sostitutivi ex art 118 comma 4 CCII ed informi altresì i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 119 e 120 CCII, qualora non valuti di attivarsi direttamente;
- una volta ricevuta dal liquidatore la informativa semestrale del liquidatore sulle informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione, dandone notizia, con le sue osservazioni, al PM e ai creditori e depositandone copia in Tribunale;
- esprimendo il proprio parere, in caso di nomina di avvocati, consulenti tecnici ed altri coadiutori, nomina che andrà comunicata almeno 7 giorni prima del conferimento dell'incarico nonché, prima che siano disposti i pagamenti all'esito ed in base ai piani di riparto che saranno predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti e che Con dovranno essere vistati dal;
- una volta ricevuta dal liquidatore la comunicazione di conclusione dell'esecuzione del concordato, dandone notizia, con le sue osservazioni, al PM e ai creditori e depositandone copia in Tribunale.
Essendo prevista anche la cessione dei beni, l'esecuzione del concordato deve essere affidata ad un liquidatore giudiziale che il Collegio indica come in dispositivo e che dovrà attenersi alle istruzioni sotto indicate.
Il compenso del liquidatore, oltre a quello del CG, è previsto nella proposta e nel piano. Il liquidatore della procedura si atterrà alle seguenti disposizioni: a) dovrà tenere informato il
Commissario giudiziale, in ordine ai fatti rilevanti relativi all'andamento della liquidazione mediante relazioni almeno semestrali e, se richiesto dal Commissario giudiziale o dal comitato dei creditori, mediante riunioni alle quali parteciperà anche il Commissario giudiziale;
b) dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del
Commissario Giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, nominare avvocati, coadiutori e consulenti tecnici;
c) entro
90 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al Commissario Giudiziale;
d) alle vendite, alle cessioni ed ai trasferimenti legalmente posti in essere in esecuzione del concordato, applicherà le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale dettate dall'art. 216 CCII, in quanto compatibili e comunque effettuerà la pubblicità ex art 490 co 1 cpc fissando il termine entro cui eseguirla;
e) dovrà depositare sul conto corrente bancario già in essere e intestato alla procedura le somme ricavate dalla liquidazione, con prelievo vincolato al visto preventivo del Commissario Giudiziale e all'autorizzazione del Giudice delegato nonché registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale previamente vidimato dal Giudice Delegato;
e) effettuerà i pagamenti all'esito ed in base ai piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti e vistati dal Commissario giudiziale e dal GD, previo parere del Comitato dei creditori;
f) dovrà informare semestralmente il Commissario Giudiziale dei fatti rilevanti relativi all'andamento del concordato preventivo;
g) dovrà comunicare al Commissario Giudiziale, conclusa l'esecuzione del concordato, un rapporto riepilogativo finale accompagnato dal conto della gestione e dagli estratti conto bancari e/o postali.
Resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato.
Il comitato dei creditori è nominato come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) omologa il concordato preventivo presentato dalla società con sede legale in Parte_1
Mozzate (CO), Via Anna Frank 3/D, C.F., P.IVA P.IVA_1
2) conferma la nomina quale Commissario Giudiziale del Dr Testimone_1
3) nomina Liquidatore Giudiziale la Dr.ssa ; Per_1
4) nomina nel Comitato dei Creditori:
- (privilegio dipendente) c/o Avv. Andrea Oliva;
Persona_2
- (creditore chirografario garantito da MCC – Classe 1 e 2); Controparte_4 - Controparte_5
(creditore chirografario – Classe 3) c/o Avv. Giovanna Garrone;
5) dichiara la chiusura della procedura.
Dispone a cura della cancelleria la notificazione e l'iscrizione nel registro delle imprese della presente sentenza a norma dell'art. 45 CCII.
Como, il 17.3.2025
Il Giudice rel Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in camera di consiglio, in presenza dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Agostino ABATE Presidente
2) Dott. Marco MANCINI Giudice rel
3) Dott. Luciano Pietro ALIQUO' Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso del 1.2.2024 la società con sede legale in Mozzate (CO), Via Anna Parte_1
Frank 3/D, C.F., P.IVA ha chiesto che fosse concesso il termine per il deposito P.IVA_1 della proposta di concordato preventivo con riserva ex art 44 comma 1 lett a) CCII.
Il Collegio - concessi termini, per come prorogati, per il deposito della proposta, del piano e della documentazione, con decreto del 10.6.2024, valutata la ritualità della proposta, la non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori ed alla conservazione dei valori aziendali, la correttezza dei criteri di formazione delle classi di creditori - ha dichiarato aperta la procedura ex art. 47 CCII, nominando giudice delegato il dott. Marco Mancini e commissario giudiziale il stabilendo, per come differita, la data iniziale del Testimone_1
20.1.2025 e finale del 24.1.2025 per l'espressione del voto dei creditori.
Veniva infine disposto che la società depositasse nel termine fissato la somma di euro
19.000,00 per le spese della procedura, somma depositata.
La proposta di concordato di natura liquidatoria prevede la formazione di 2 classi per i creditori chirografari. Come attestato nella relazione del commissario Giudiziale ex art 110 CCII, il concordato liquidatorio è stato approvato dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto ed anche la maggioranza nel numero di classi ex art. 109, co 1, CCII.
Con decreto del 3.2.2025, il Collegio preso atto che risultava raggiunta la maggioranza richiesta dalla legge, fissava per il giorno 17.3.2025 l'udienza camerale per la comparizione del debitore, del commissario giudiziale e per le eventuali contestazioni, disponendo che il decreto fosse iscritto nel registro delle imprese ai sensi del comma 1 dell'art. 48 CCII e notificato a cura del debitore al commissario giudiziale e ai creditori dissenzienti.
Non risultano creditori dissenzienti e nemmeno opposizioni presentate.
La proposta di concordato liquidatorio prevede:
1. il pagamento integrale di tutte le spese in prededuzione, incluse le spese di procedura;
2. il pagamento integrale dei creditori privilegiati e dei debiti garantiti da MCC;
3. il soddisfacimento parziale dei crediti erariali degradati e dei creditori chirografari suddivisi in 2 classi: - banche con fideiussioni per € 941.062 cui è previsto un soddisfacimento nella misura del 62,24%; - altri creditori chirografari (compresi i creditori privilegiati degradati per incapienza) per € 871.878 cui è previsto un soddisfacimento nella misura del 48,94%.
Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, sussistano tutte le condizioni di legge per addivenire alla omologazione del concordato preventivo.
In primo luogo, deve procedersi ad un controllo di legittimità fissato dall'art. 112, c. 1 in forza del quale il tribunale omologa il concordato verificati:
a) la regolarità della procedura;
b) l'esito della votazione;
c) l'ammissibilità della proposta;
d) la corretta formazione delle classi;
e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe;
In primo luogo confermarsi in questa sede il giudizio - già positivo in occasione del decreto di apertura della procedura adottato da questo tribunale - sulla sussistenza in capo alla società debitrice della qualifica soggettiva di imprenditore commerciale oltre le soglie di cui all'art. 2, c. 1, lett. d), CCII, nonché sulla presenza di uno stato di crisi aziendale, di fatto integrante una conclamata situazione oggettiva di insolvenza.
Del pari, deve ritenersi riscontrata la completezza e la regolarità della documentazione depositata ex art. 39 CCII. Risulta poi raggiunta la maggioranza per creditori e per classi richiesta ai fini dell'approvazione del concordato dall'art. 109, c. 1 CCII (si veda la relazione del commissario giudiziale ex art 110 CCII da intendersi qui integralmente richiamata).
Deve infine ritenersi positivo il giudizio sulla corretta formazione delle classi ed alla parità di trattamento dei creditori all'interno di esse.
Il Collegio in sede di omologa deve altresì svolgere una valutazione di fattibilità, intesa, ai sensi dell'art. 112, c. 1, lett. g) “come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati”. Definizione identica a quella contenuta nell'art. 47, c. 1, lett. a) il che evidenzia l'omogeneità del controllo affidato al tribunale durante tutto il corso della procedura
A tal proposito, deve rilevarsi, in sintonia con quanto osservato dal Commissario Giudiziale in sede di rilascio del proprio parere motivato ex art. 48, c. 2, CCII, come l'indagine prognostica sulla “fattibilità” del piano - già prospettata dalla debitrice a fondamento della originaria proposta di ammissione alla procedura (come attestato dal professionista incaricato della redazione della relazione ex art. 87, c. 3, CCII ed oggetto di positivo riscontro nella relazione ex art. 105, c. 1, CCII del Commissario Giudiziale) in termini fattuali potenzialmente migliorativi per gli interessi della massa dei creditori - abbia ricevuto piena conferma di attendibilità (e, appunto, di concreta fattibilità), non emergendo né essendo state dedotte o segnalate dal Commissario Giudiziale vicende rilevate successivamente al decreto di apertura della procedura che possano incidere negativamente.
A fronte del parere favorevole dal commissario giudiziale, è appena il caso di aggiungere come il giudizio di fattibilità del piano concordatario presentato dalla società debitrice nella specie appaia, di fatto, intrinsecamente imposto dalle stesse modalità previste dal piano e dalla proposta e riassumibili come di seguito:
- incasso crediti;
- vendita beni (tra i quali 2 capannoni industriali all'interno dei quali era esercitata l'attività);
- apporto indiretto di risorse esterne del 10 % derivante dal ricavato netto di vendita di un terzo capannone industriale di proprietà di (oggi Controparte_1
), socio al 48 % della società debitrice. Controparte_2
Il passivo concordatario è indicato in € 3.846.292, di cui 503.921 in prededuzione (tra cui €
90.171 a titolo di compenso per il commissario giudiziale ed € 67.789 a titolo di compenso per il liquidatore), € 776.414 a titolo di debiti privilegiati, € 753.017 a titolo di debiti garantiti da Mediocredito Centrale (MCC) ed € 1.812.940 a titolo di debiti chirografari.
Il totale dell'attivo da destinare a pagamento delle spese di procedura ed a soddisfacimento dei creditori è stimato in € 3.045.768, comprensivo di € 509.593 provenienti dalle risorse esterne.
E' rispettato quanto disposto dall'art. 84, c. 4, CCII, secondo il quale la proposta deve prevedere “un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo”.
L'apporto di risorse esterne del 10% avviene mediante il conferimento in un Trust appositamente istituito delle quote di (che nel frattempo è stata posta in CP_2 liquidazione volontaria) onerata di vendere l'immobile di sua proprietà e, dopo aver pagato tutti i debiti, con obbligo a chiusura della fase liquidatoria di destinare il ricavato netto che ne residuerà alla procedura;
rispetto all'attivo dichiarato alla presentazione della domanda (pari a euro 2.970.384), il valore dell'immobile pari ad oltre 509.000 pare in astratto idoneo ad incrementare l'attivo disponibile.
Le risorse destinate ai creditori consentono di ritenere verosimile che i creditori chirografari potranno ricevere una soddisfazione non inferiore al 20% dei loro crediti.
In considerazione di quanto precede, dunque, il Tribunale ritiene che il piano concordatario proposto possa essere omologato.
Dispone che il Commissario Giudiziale sorvegli l'esecuzione del concordato:
- riferendo al GD ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori;
- predisponendo relazioni semestrali ex art 118 CCII, in relazione all'art 130 co 9 CCII, da trasmettere anche ai creditori, per dare conto delle attività compiute dalla società nel periodo e del rispetto delle previsioni del piano concordatario e di ogni , segnalando anche eventuali omissioni o ritardi nel compimento di atti necessari all'esecuzione del concordato;
- informando il Tribunale, in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, per attivare eventualmente i poteri sostitutivi ex art 118 comma 4 CCII ed informi altresì i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 119 e 120 CCII, qualora non valuti di attivarsi direttamente;
- una volta ricevuta dal liquidatore la informativa semestrale del liquidatore sulle informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione, dandone notizia, con le sue osservazioni, al PM e ai creditori e depositandone copia in Tribunale;
- esprimendo il proprio parere, in caso di nomina di avvocati, consulenti tecnici ed altri coadiutori, nomina che andrà comunicata almeno 7 giorni prima del conferimento dell'incarico nonché, prima che siano disposti i pagamenti all'esito ed in base ai piani di riparto che saranno predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti e che Con dovranno essere vistati dal;
- una volta ricevuta dal liquidatore la comunicazione di conclusione dell'esecuzione del concordato, dandone notizia, con le sue osservazioni, al PM e ai creditori e depositandone copia in Tribunale.
Essendo prevista anche la cessione dei beni, l'esecuzione del concordato deve essere affidata ad un liquidatore giudiziale che il Collegio indica come in dispositivo e che dovrà attenersi alle istruzioni sotto indicate.
Il compenso del liquidatore, oltre a quello del CG, è previsto nella proposta e nel piano. Il liquidatore della procedura si atterrà alle seguenti disposizioni: a) dovrà tenere informato il
Commissario giudiziale, in ordine ai fatti rilevanti relativi all'andamento della liquidazione mediante relazioni almeno semestrali e, se richiesto dal Commissario giudiziale o dal comitato dei creditori, mediante riunioni alle quali parteciperà anche il Commissario giudiziale;
b) dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del
Commissario Giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, nominare avvocati, coadiutori e consulenti tecnici;
c) entro
90 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al Commissario Giudiziale;
d) alle vendite, alle cessioni ed ai trasferimenti legalmente posti in essere in esecuzione del concordato, applicherà le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale dettate dall'art. 216 CCII, in quanto compatibili e comunque effettuerà la pubblicità ex art 490 co 1 cpc fissando il termine entro cui eseguirla;
e) dovrà depositare sul conto corrente bancario già in essere e intestato alla procedura le somme ricavate dalla liquidazione, con prelievo vincolato al visto preventivo del Commissario Giudiziale e all'autorizzazione del Giudice delegato nonché registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale previamente vidimato dal Giudice Delegato;
e) effettuerà i pagamenti all'esito ed in base ai piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti e vistati dal Commissario giudiziale e dal GD, previo parere del Comitato dei creditori;
f) dovrà informare semestralmente il Commissario Giudiziale dei fatti rilevanti relativi all'andamento del concordato preventivo;
g) dovrà comunicare al Commissario Giudiziale, conclusa l'esecuzione del concordato, un rapporto riepilogativo finale accompagnato dal conto della gestione e dagli estratti conto bancari e/o postali.
Resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato.
Il comitato dei creditori è nominato come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) omologa il concordato preventivo presentato dalla società con sede legale in Parte_1
Mozzate (CO), Via Anna Frank 3/D, C.F., P.IVA P.IVA_1
2) conferma la nomina quale Commissario Giudiziale del Dr Testimone_1
3) nomina Liquidatore Giudiziale la Dr.ssa ; Per_1
4) nomina nel Comitato dei Creditori:
- (privilegio dipendente) c/o Avv. Andrea Oliva;
Persona_2
- (creditore chirografario garantito da MCC – Classe 1 e 2); Controparte_4 - Controparte_5
(creditore chirografario – Classe 3) c/o Avv. Giovanna Garrone;
5) dichiara la chiusura della procedura.
Dispone a cura della cancelleria la notificazione e l'iscrizione nel registro delle imprese della presente sentenza a norma dell'art. 45 CCII.
Como, il 17.3.2025
Il Giudice rel Il Presidente