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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 21.01.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 228 / 2024;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 15/01/2024 ed iscritto al n 228 - 2024 RG , vertente tra
- avv. c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Via Montevergine n. 13 presso e nello studio legale associato il quale agisce in proprio ed è Pt_1 anche rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Gangemi c. f. ; C.F._2
- ricorrente -
contro
(C.F. Controparte_1
– P.IVA ), con sede in OM, in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Ettore Triolo (CF
- PEC t) e C.F._3 Email_1 dall'Avv. Valeria Grandizio (CF ), in virtù di C.F._4 procura generale alle liti per atto Notar del 22.03.2024 in Persona_1
OM (repertorio 37875 – raccolta 7313);
- resistente - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
1 - CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 15.01.2024 l'odierno ricorrente propone azione avverso e per l'annullamento dell'avviso di addebito n.39420230003717380000, notificato a mezzo pec il 30.12.2023 con i l quale viene intimato il pagamento della somma di Euro 3.424,96 per contributi commercianti IVS percentuale entro il minimale e sanzioni periodo 01/2002 al 12/2022. Eccepisce l'infondatezza della pretesa in ragione del fatto che lo stesso svolge l'attività libera professionale di avvocato ed è iscritto nella relativa cassa di appartenenza, eccezione di giudicato sostanziale esterno portato dalla sentenza di Corte di Appello n. 287-2018 e da altre conformi anche del
Tribunale di RC, illegittimità ed infondatezza per assenza di prova.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che CP_2 nella sua memoria precisa che “l'avviso di addebito oggetto del presente procedimento è stato annullato (ed il relativo credito è stato oggetto di sgravio) come da estratto che si allega”), per cui chiede dichiararsi cessata la materia del contendere.
§ 2.1. La difesa del ricorrente, preso atto dello sgravio operato dall' , CP_2 non si oppone alla richiesta di cessata materia del contendere e insiste per la condanna alle spese legali in virtù del principio della soccombenza virtuale.
§ 3. Considerato che l' ha proceduto in autotutela all'annullamento e CP_2 sgravio dell'avviso di addebito, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in conformità alle conclusioni delle parti.
§ 4. Le spese legali vengono regolare secondo il principio della soccombenza virtuale, liquidate ex DM 55/2014 come in dispositivo.
p.q.m.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' Controparte_3
, in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese legali
[...] in favore del ricorrente, che liquida in € 2.620,00 per compenso di avvocato, in € 43,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti e Francesca Gangemi dichiaratisi procuratori Parte_1 antistatari.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 21/01/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
2
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 21.01.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 228 / 2024;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 15/01/2024 ed iscritto al n 228 - 2024 RG , vertente tra
- avv. c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Via Montevergine n. 13 presso e nello studio legale associato il quale agisce in proprio ed è Pt_1 anche rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Gangemi c. f. ; C.F._2
- ricorrente -
contro
(C.F. Controparte_1
– P.IVA ), con sede in OM, in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Ettore Triolo (CF
- PEC t) e C.F._3 Email_1 dall'Avv. Valeria Grandizio (CF ), in virtù di C.F._4 procura generale alle liti per atto Notar del 22.03.2024 in Persona_1
OM (repertorio 37875 – raccolta 7313);
- resistente - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
1 - CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 15.01.2024 l'odierno ricorrente propone azione avverso e per l'annullamento dell'avviso di addebito n.39420230003717380000, notificato a mezzo pec il 30.12.2023 con i l quale viene intimato il pagamento della somma di Euro 3.424,96 per contributi commercianti IVS percentuale entro il minimale e sanzioni periodo 01/2002 al 12/2022. Eccepisce l'infondatezza della pretesa in ragione del fatto che lo stesso svolge l'attività libera professionale di avvocato ed è iscritto nella relativa cassa di appartenenza, eccezione di giudicato sostanziale esterno portato dalla sentenza di Corte di Appello n. 287-2018 e da altre conformi anche del
Tribunale di RC, illegittimità ed infondatezza per assenza di prova.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che CP_2 nella sua memoria precisa che “l'avviso di addebito oggetto del presente procedimento è stato annullato (ed il relativo credito è stato oggetto di sgravio) come da estratto che si allega”), per cui chiede dichiararsi cessata la materia del contendere.
§ 2.1. La difesa del ricorrente, preso atto dello sgravio operato dall' , CP_2 non si oppone alla richiesta di cessata materia del contendere e insiste per la condanna alle spese legali in virtù del principio della soccombenza virtuale.
§ 3. Considerato che l' ha proceduto in autotutela all'annullamento e CP_2 sgravio dell'avviso di addebito, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in conformità alle conclusioni delle parti.
§ 4. Le spese legali vengono regolare secondo il principio della soccombenza virtuale, liquidate ex DM 55/2014 come in dispositivo.
p.q.m.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' Controparte_3
, in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese legali
[...] in favore del ricorrente, che liquida in € 2.620,00 per compenso di avvocato, in € 43,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti e Francesca Gangemi dichiaratisi procuratori Parte_1 antistatari.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 21/01/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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