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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/06/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo sezione terza civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Antonella
Belgeri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2854 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da
, c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato BRAZESCO MARZIO del foro di Mila- no, procuratore e domiciliatario giusta procura allegata all'atto di citazione
- attrice - contro
P.IV , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
procuratore speciale dott. rappresentata e difesa dall'avvocato CP_2
CUGNO GARRANO VINCENZO del foro di Bergamo, procuratore e do- miciliatario giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta –
residente a [...], dichiarato CP_3
contumace
1 - convenuto –
e nei confronti di
, c.f. Controparte_4
e c.f. C.F._2 Controparte_5
, rappresentati e difesi dall'avvocato MARCONCINI C.F._3
GIORGIO del foro di Milano, procuratore e domiciliatario giusta procura al- legata alla comparsa di costituzione e risposta
- terzi chiamati – avente ad OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI
Per : come da foglio di pre- Parte_1
cisazione delle conclusioni del 13 dicembre 2024.
Per come da note di trattazione Controparte_1
scritta del 17 dicembre 2024.
Per e Controparte_4 [...]
come da note di trattazione scritta del Controparte_5
13 dicembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenIV in giu- Parte_2
dizio e davanti all'intestato Tribunale CP_3 Controparte_1
per veder dichiarata la responsabilità del per la causazione del sinistro CP_3
occorso in Spinone al lago il 21 maggio 2020 e, per l'effetto, veder condannati in solido i convenuti al risarcimento dei danni dalla stessa patiti;
in merito, la esponeva che: Pt_1
- in data 21 maggio 2020, stava percorrendo a piedi via Manzoni in direzione
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Ranzanico;
giunta all'altezza della sua abitazione al civico n. 7, venIV raggiun- ta e colpita da un'automobile Fiat tg. DH639CJ (condotta dal proprietario, sig. e, a causa dell'urto, venIV prima sbalzata sul cofano dell'auto CP_3
e poi proiettata contro il cancello della propria abitazione;
- il conducente si allontanava senza prestare soccorso e la venIV poi Pt_1
trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano, dove, a causa dell'urto, venIVno accertate lesioni gravi consistenti in “Lesione splenica OIS 3.
Frattura terzo medio del perone sinistro”;
- in data 10.11.2020 le riconosceva a titolo di provvisionale la CP_1
somma di € 5.000,00.
Ciò premesso, l'attrice, riconducendo al la responsabilità esclusIV del CP_3
sinistro, ne chiedeva la condanna, in solido con la di lui assicurazione CP_6
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed
[...]
indiretti, dalla stessa subiti e subendi a causa del sinistro, al netto dell'importo di € 5.000,00 già versato.
L'assicurazione si costituIV regolarmente con comparsa di costitu- CP_1
zione e risposta con la quale contestava la ricostruzione dell'incidente offerta da controparte, osservava in particolare che: la responsabilità del sinistro non era imputabile al in quanto lo stesso stava transitando regolarmente CP_3
all'interno della carreggiata quando l'attrice sarebbe comparsa all'improvviso – rimanendo celata fino all'ultimo momento dalla siepe che fuoriuscIV dalla proprietà dei fratelli ( e ) – e avrebbe at- Pt_1 CP_5 CP_4
traversato la strada, in assenza di strisce pedonali, omettendo di concedere la precedenza all'automobile del convenuto.
La convenuta evidenziava in ogni caso la carenza di idonei riscon- CP_1
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tri, sotto il profilo quantitativo, dei danni lamentati dall'attrice.
Ciò premesso, chiedeva e venIV autorizzata alla chiamata in causa CP_1
di e di , riconducendo agli stessi una corresponsa- CP_5 CP_4
bilità colposa nella causazione dell'evento e chiedendo dunque di essere dagli stessi manlevata, garantita e/o tenuta indenne di tutte le somme che fosse condannata a corrispondere a titolo di rIVlsa ex art. 1916 c.c. e/o in via di re- gresso anche ex art. 2055 c.c.
Si costituIVno quindi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta
[...]
e i quali, in primo luogo, contestavano la ricostruzio- CP_7 CP_4
ne dei fatti svolta dalla convenuta assicurazione e, in secondo luogo, osserva- vano nel merito di non aver mai ricevuto la lettera del al Parte_3
lago nella quale l'ente pubblico, qualche mese prima dei fatti, li invitava a ri- durre l'ingombro della siepe e che, in ogni caso, detta lettera prevedeva che nell'ipotesi in cui gli stessi non avessero provveduto entro 15 giorni ad adem- piere all'ordine trasmesso, sarebbe intervenuto il stesso quale “cu- Pt_3
stode” della strada;
chiedevano dunque di essere mandati esenti da responsa- bilità.
Assunte le deposizioni di alcuni testimoni ed effettuata CTU medico legale sulla persona dell'attrice, all'udienza del 18 dicembre 2024, le parti venIVno invitate a precisare le conclusioni e, previa assegnazione di termine per il de- posito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa venIV trattenuta in decisione.
Ciò premesso, la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Le emergenze di causa confermano la dinamica del sinistro dedotta in citazio- ne;
parte convenuta non contesta – sebbene il conducente rimasto con- CP_3
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tumace, nell'imminenza del fatto lo avesse negato - l'investimento ma deduce un comportamento colposo dell'attrice che non sarebbe comparsa all'improvviso – rimanendo celata fino all'ultimo momento dalla siepe che fuoriuscIV dalla proprietà dei fratelli ( e ) – e avrebbe at- Pt_1 CP_5 CP_4
traversato la strada, in assenza di strisce pedonali, omettendo di concedere la precedenza.
Invero, la versione dei fatti offerta dalla convenuta appare a tratti inverosimile e comunque non adeguatamente suffragata da evidenze probatorie. Pure non essendo stato possibile ricostruire con esattezza il punto di investimento, è certo che il on si è fermato a prestare soccorso a seguito dell'incidente CP_3
ma ha continuato la marcia fino a casa sua, dove ha lasciato la macchina per poi tornare, accompagnato da alcuni parenti, sul luogo del sinistro. Il condu- cente, sentito dai Carabinieri di Casazza, ha dichiarato di non aver visto nes- suno, sostenendo, al contrario, di aver pensato di aver investito un cagnolino
(doc. 14 convenuta).
In causa è stato acquisita la denuncia presentata dal depositata CP_3 CP_6
in versione integrale dalla difesa dei terzi chiamati (doc. 2).
E' altresì' risultato in atti che sono state elevate al sig. alle Autorità, che CP_3
contestavano al convenuto la mancata osservanza dell'art, 189 comma 1 e 6 del Cds per in quanto coinvolto in un incidente con feriti non ottemperava l'obbligo di fermarsi e di restare a disposizione dell'organo di polizia ed ex art
189/VI cds poiché, “coinvolto in un incidente stradale ricollegato al suo comportamento, non prestarsi assistenza alle persone ferite.
Inoltre la presenza dei danni riscontrati sulla vettura del (fotogrammi CP_3
1,2,3,5,9,11 degli allegati al rapporto doc. 1b di parte attrice) risultano compa-
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tibili con la dinamica (sfondamento del parabrezza…., introflessione del cofa- no e di parte del paraurti ).
Tale dinamica dell'urto è stata peraltro confortata dal CTU, il quale ha affer- mato: “si deve osservare che, lesioni quali quelle riportate dalla Sig. per Parte_2
loro sede e caratteristiche intrinseche, appaiono del tutto compatibili con la modalità lesIV di urto, caricamento e proiezione al suolo” e “(le lesioni) risultano del tutto compatibili per un urto con caricamento le immagini fotografiche illustranti i danni dell'autovettura che ha investito la Sig. ”. Parte_2
Tanto detto, non avendo la assicurazione convenuta offerto una prova libera- toria idonea a superare la presunzione di colpa gravante sul conducente ai sensi dell'art. 2054 c. 1 c.c., deve essere dichiarata la responsabilità esclusIV del ella causazione del sinistro per cui è causa. CP_3
Infatti la fattispecie in esame è riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 2054 c.c. che, al primo comma, sancisce l'obbligo per il conducente di un veicolo di ri- sarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo stes- so, salvo che provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Grava dunque sul conducente una presunzione di colpa, che lo stesso può vincere solamente fornendo la prova liberatoria dell'impossibilità di evitare l'evento dannoso, nel caso di specie l'investimento di un pedone. Si osserva che la giurisprudenza è particolarmente rigorosa in punto di prova liberatoria in quanto sostiene che tutto ciò che costituisce l'ambiente normale in cui una determinata attività è costretta ad esplicarsi, quale ad esempio la strada per il conducente di un autoveicolo, condiziona l'azione ed inerisce la stessa, con la conseguenza che l'agente non può esimersi da responsabilità per danni even- tualmente cagionati a terzi ove questi dipendano da modifiche prevedibili e
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intervenute nell'ambiente, mentre il fatto deve intendersi ascrivibile a caso fortuito se le modifiche siano improvvise, del tutto imprevedibili e al di fuori della norma. In questo senso, si osserva che la presenza di una siepe lungo la carreggiata, ancorché ingombrante la banchina stradale, non è esimente in quanto si tratta di un elemento normale ed affatto imprevedibile o inevitabile, tanto più che, come mostrano le fotografie prodotte da parte convenuta
(docc. da 1 a 11), si tratta di un lieve ingombro insistente lungo un tratto retti- lineo. Peraltro, si osserva che le fotografie prodotte mostrano ingombri diver- si e nessuna di esse è datata sicché non è neppure possibile stabilire l'effettivo ingombro della siepe al momento dei fatti per cui è causa. In ogni caso, la presenza della siepe avrebbe dovuto indurre il conducente diligente a viaggia- re discosto dal potenziale pericolo ma così non è stato nel caso di specie po- sto che il come dichiarato dalla teste ai Carabinieri di Casazza, CP_3 Tes_1
procedeva raso la siepe (“l'uomo percorreva la strada rigorosamente lungo il margine destro sino a strusciare la siepe sulla destra con la fiancata dell'auto”, doc. 14 convenu- ta). Questi argomenti, in uno con il rilievo per cui l'investimento è avvenuto in mattinata, in condizioni di piena visibilità (doc. 14 convenuta), portano ad escludere che il conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nessuna prova è stata fornita dalla convenuta che l'attrice tenne un Pt_1
comportamento imprevedibile o anche solo colpevole nel senso di palesarsi improvvisamente dalla siepe dei terzi chiamati e d'improvvisoo uscendo dal cancello di casa per portare fuori il cane. Invero il teste ha Testimone_2
confermato come l'attrice uscì “tra le 8,00 e le 8,40 circa perché uscIV con il cane come tutte le mattine” per poi far rientro a casa per le 10.30, quando venne investita.
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Né è stato provato che l'attrice si trovasse a piedi con il cane al guin- Pt_1
zaglio, sulla parte centro-sinistra della semicarreggiata percorsa dal la CP_3
teste – che seguIV con la sua auto il – ha dichiarato che stava Tes_1 CP_3
sopraggiungendo un'auto nella corsia e nel senso opposto e che il che CP_3
stando nella sua corsia leggermente ha sfiorato la siepe.
Giova anche puntualizzare che la giurisprudenza è costante nel ritenere che
“la prova liberatoria non deve essere necessariamente data in modo diretto, dimostrando di aver tenuto un comportamento esente da colpa e pienamente conforme alle norme del codice della strada, ma può risultare anche dall'accer- tamento che il comportamento della vittima è stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso non evitabile da parte del conducente con l'adozione di efficienti manovre di emergenza. A tal fine, però non è sufficiente l'accerta- mento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ra- gionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (Cass. civ., sez. 3, n.
9856/2022). Anche sotto questo profilo non può dirsi integrata la prova libe- ratoria.
Inoltre sulla base degli elementi raccolti può desumersi che sia rimasto indi- mostrato che la presenza o le condizioni della siepe di proprietà dei terzi chiamati abbia avuto efficacia causale nel sinistro
Infatti dagli accertamenti effettuati in loco dall' Autorità (doc. 2 all. a memoria n. 2 terzi chiamati), nessuna “pericolosità/ingombro/ostruzione” della siepe venne rilevata dai Carabinieri in loco e nell'immediatezza del sinistro, tanto-
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ché il teste Comandante ha confermato che la siepe occupava solo Tes_3
parte della banchina, siepe cui peraltro il conducente non fece mai CP_3
cenno nelle sue dichiarazioni. Dunque alcun addebito può essere mosso, con riferimento ai fatti di causa, ai terzi chiamati e . CP_4 CP_5
Occorre ora quantificare il danno risarcibile. Quanto all'entità del danno pa- trimoniale, l'attrice ha provato (doc. 14 attrice) di aver sostenuto spese Pt_1
mediche – ritenute congrue ed adeguate dal CTU – per un totale di € 3.267,75
(ad esclusione delle spese per la consulenza medico-legale che non attengono alla cura della persona); per quanto riguarda la spesa per l'acquisto del plantare
(solette computerizzate), va equitatIVmente riconosciuto per la durata di un anno per la spesa complessIV di € 360,00, posto che tale presidio è stato con- sigliato e non prescritto dall'ortopedico (Dott. visita ortopedi- Persona_1
ca del 16/10/2020) senza alcuna indicazione temporale di utilizzo. Quanto agli indumenti, non è possibile stimare il valore che gli stessi avevano al mo- mento del sinistro in quanto non ne ha stata documentata la data di acquisto e neanche sono stati documentati i costi di riparazione di tali oggetti, per cui nessuna somma può essere riconosciuta all'attrice, ad eccezione del costo del rifacimento degli occhiali (doc. 20 e 21) per i quali, pertanto, la ha di- Pt_1
ritto alla somma di € 570,00.
Quanto infine alla richiesta di risarcimento delle spese sostenute nella fase stragiudiziale, si osserva che la Cassazione a Sezioni Unite (n. 26973/2008) ha riconosciuto, in tema di responsabilità civile da circolazione, la risarcibilità delle spese di assistenza stragiudiziale in quanto “anche le spese relative alla assi- stenza tecnica nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro costituiscono danno patri- moniale consequenziale dell'illecito, secondo il principio della regolarità causale (art. 1223
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c.c.)”. Sicché alla danneggiata deve essere riconosciuta l'ulteriore somma di €
3.662,50, oltre IV e cpa, corrispondente all'attività stragiudiziale svolta dal le- gale della e adeguatamente documentata (doc. 22 attrice). Pt_1
Il danno patrimoniale complessivo ammonta quindi ad € 7.860,25.
Quanto all'entità del danno non patrimoniale, dalla relazione del CTU dott.
, le cui conclusioni meritano senz'altro adesione, essendo sup- Persona_2
portate da puntuale indagine medica, lineari e congruamente motIVte e sulle quali CC.TT.PP e le Parti non hanno presentato osservazioni, risulta in primo luogo che le lesioni patite da in conseguenza dell'evento og- Parte_2
getto del presente giudizio sono consistite in “Lesione splenica OIS 3. Frattura terzo medio del perone sinistro”; a tali lesioni è conseguito per l'attrice un danno biologico temporaneo così indicato: 6 giorni al 100%; 30 giorni al 75%; 30 giorni al 50%; 60 giorni al 25%; nonché postumi a carattere permanente valu- tabili nella misura complessIV del 9%, come danno biologico permanente.
All'attrice . che aveva 53 anni all'epoca del sinistro - spettano dunque, a titolo di risarcimento del danno biologico, riferite alle Tabelle 2004, dovendosi aver riguardo ai valori vigenti all'epoca dell'aestimatio, € 27.025,50 di cui €
20.298,00 a titolo di danno biologico permanente (valore punto medio €
115,00) ed € 6.727,50 di danno biologico temporaneo;
non sono stati prodotti elementi utili da parte attrice per giustificare una personalizzazione dell'entità del risarcimento. I postumi residuati peraltro, come affermato in CTU “non incidono sulla capacità lavoratIV specifica della perizianda ed in particolare non sono tali da incidere sull'attività di casalinga. In caso di attività sportIV sostenuta e protratta gli esiti residuati possono creare una condizione di “di- sagio” (non altrimenti specificabile) alla perizianda”. Dalla somma di €
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27.025,50 riconosciuta per il danno non patrimoniale va dedotto l'acconto di
€ 5.000,00 versato dalla Compagnia ante causam così residuando dunque €
22.025,50.
All'attrice va riconosciuta complessIVmente la somma di € 29.885,75.
Trattandosi di somma dovuta per il risarcimento di un danno diverso dal me- ro inadempimento di un debito pecuniario liquido ed esigibile, la stessa rap- presenta debito di valore, e cioè un debito sul quale devono essere calcolati non solo la rIVlutazione, ma anche gli interessi c.d. “compensativi” nella mi- sura del tasso legale (cfr. Cass. n. 1622/2000). Tale somma deve essere deva- lutata all'epoca del fatto e rIVlutata di anno in anno fino alla pubblicazione della presente sentenza, sulla somma così ottenuta andranno poi calcolati gli interessi legali da tale data fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, in ossequio al criterio della soccombenza, sono poste in via solidale a carico di entrambi i convenuti nei confronti dell'attrice e a carico della sola convenuta nei confronti dei terzi da lei chiamati in causa, CP_1
nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitIVmente pronunciando, ogni contraria do- manda o eccezione respinta o assorbita:
- condanna e , in solido tra loro, a ri- CP_3 Controparte_1
fondere all'attrice la somma di € 29.885,75 liquidata al valore attuale e maggio- rata degli interessi al tasso legale da calcolarsi sulla somma riconosciuta deva- lutata all'epoca del fatto e rIVlutata di anno in anno fino alla pubblicazione della presente sentenza. Sulla somma così ottenuta andranno poi calcolati gli interessi legali da tale data fino all'effettivo soddisfo;
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- condanna e , in solido tra loro, a ri- CP_3 Controparte_1
fondere all'attrice le spese di lite che liquida in € 4.500,00 (così determinati, in base alla somma liquidata: fase di studio della controversia € 1.200,00, fase in- troduttIV del giudizio € 600,00, fase istruttoria e/o di trattazione € 1.200,00, fase decisionale, € 1.500,00) oltre 15% rimb. forf. e cpa e IV come per legge, oltre ad anticipazioni per € 545,00;
- condanna a rifondere ai terzi chiamati Controparte_1 [...]
e le spese Controparte_5 Pt_1 Controparte_4
di lite che liquida in € 4.500,00 (così determinati, in base alla somma liquidata: fase di studio della controversia € 1.200,00, fase introduttIV del giudizio €
600,00, fase istruttoria e/o di trattazione € 1.200,00, fase decisionale, €
1.500,00), oltre 15% rimb. forf. e cpa e IV come per legge.
Così deciso in Bergamo in data 10/06/2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella Belgeri, Gop
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