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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/03/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa
Alessandra Tedesco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7563 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Andrea Lerro, presso Parte_1
il cui studio elettivamente domicilia in Teano alla via Nuova n. 5;
ATTORE
E
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Antonella Ciriello, Controparte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia in Vitulazio alla via Nievo n. 27;
CONVENUTA
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato - premesso di aver concesso in Parte_1 locazione in favore di l'immobile sito in Caserta alla via Laviano n. 98, meglio Controparte_1
identificato in atti, per il canone di € 430,00 mensile, e che la conduttrice non ha più corrisposto i canoni di locazione dal mese di marzo del 2024 – ha intimato sfratto per morosità e citato il conduttore per la convalida.
Non si è costituita la convenuta e, stante il perfezionamento della notifica dell'atto di intimazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., con provvedimento del 18.12.2024 il Giudice non ha convalidato lo sfratto ed ha disposto il mutamento del rito fissando l'udienza del 3.2.2025, rinviata all'udienza del
24.3.2025 per la comunicazione dell'ordinanza di mutamento del rito alla intimata.
1 Nella memoria integrativa depositata l'attore ha insistito nella domanda di risoluzione del contratto di locazione e di condanna della conduttrice al rilascio dell'immobile.
In data 14.3.2025 si è costituita la conduttrice, chiedendo il rigetto della domanda proposta.
In particolare, la conduttrice ha eccepito la nullità del contratto di locazione per mancanza di registrazione, di aver sempre corrisposto la somma di € 69,00 in più al mese rispetto al canone di locazione previsto nel contratto e, in ogni caso, di aver corrisposto il canone di locazione del mese di marzo del 2024 con bonifico del 15.5.2024, nonché di aver pagato la somma di € 1.000,00 con bonifico del 25.9.2024 dove per errore è stata indicata l'imputazione ai mesi di gennaio e febbraio del 2024, essendo il canone per tali due mensilità già stato corrisposto.
Va innanzitutto affermata la procedibilità della domanda, essendo stato esperito il procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 28/2010 (come novellato dal D.l 69/2013 conv. in legge n.98/2013) come documentato in atti (cfr. verbale di mancata conciliazione del 20.1.2025).
Nel merito, la domanda attorea di risoluzione contrattuale è fondata e merita accoglimento nei limiti e per le motivazioni di seguito esplicitate.
In tema di inadempimento per i contratti di locazione ad uso abitativo è noto che, a seguito dell'entrata in vigore della l. 27 luglio 1978 n. 392, la valutazione - quanto al pagamento del canone
- della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto, non è più rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice (“nel caso in cui il conduttore … abbia omesso di pagare una o più mensilità del canone locativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento, non è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente ai sensi degli art. 5 e 55 l. 27 luglio 1978 n. 392”: cfr.
Cass. 23257/2010), ma è predeterminata legalmente mediante previsione di un parametro ancorato - ai sensi degli artt. 5 e 55 della stessa legge (non abrogati dalla successiva L. 9 dicembre 1998 n.
431) - a due elementi: l'uno di ordine quantitativo afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o all'omesso pagamento degli oneri accessori per un importo superiore a due mensilità del canone;
l'altro di ordine temporale relativo al ritardo consentito o tollerato, fermo restando, ai fini della declaratoria di risoluzione del contratto, il concorso dell'elemento soggettivo dell'inadempimento, costituito dall'imputabilità della mora debendi a dolo o colpa grave del debitore.
Nel caso in esame il locatore ha prodotto il contratto di locazione e la prova della registrazione dello stesso ed ha dedotto il mancato pagamento dei canoni di locazione dal mese di marzo del 2024.
2 La conduttrice nel costituirsi in giudizio ha, in primo luogo, eccepito di essere creditrice del locatore della somma di € 2.070,00 per aver corrisposto mensilmente la somma di € 69,00 in più rispetto al canone di locazione previsto nel contratto.
Tale circostanza è rimasta del tutto sfornita di prova.
Inoltre, la conduttrice ha eccepito di aver pagato il canone del mese di marzo del 2024 con bonifico del 15.5.2024 e di aver corrisposto la somma di € 1.000,00 nel mese di settembre del 2024 erroneamente riferita ai canoni di locazione del mese di gennaio e febbraio.
Tali circostanze, contestate dal locatore all'udienza del 24.3.2024 successiva alla costituzione della conduttrice, a prescindere dalla loro dimostrazione, comunque non escludono la morosità della conduttrice, ormai pari ad un anno.
Pertanto, a prescindere dal pagamento della somma di € 1.525,00, comunque la conduttrice ha maturato una rilevante morosità tale da integrare un inadempimento grave ed imputabile.
Acclarato, pertanto, l'inadempimento della conduttrice, il contratto in atti va dichiarato risolto per fatto e colpa di parte convenuta, con conseguente condanna al rilascio del bene, libero e vuoto da persone e cose, in favore del locatore e determinazione della data di rilascio ex art. 56 L.392/78 che, in considerazione del tempo trascorso senza il pagamento del canone, comparato con le esigenze della conduttrice di reperire altra dimora, tenuto anche conto delle gravi condizioni di salute della stessa, stimasi equo fissare per il 15.9.2025.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza. Esse vengono liquidate come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M.
147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe così provvede:
- risolve il contratto di locazione per il quale è causa, avente ad oggetto l'immobile sito in
Caserta alla via Laviano n. 98, meglio identificato in atti;
- ordina alla conduttrice di rilasciare l'immobile entro il 15.9.2025;
3 - condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore che si liquidano in complessivi € 1.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 24.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Tedesco
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa
Alessandra Tedesco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7563 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Andrea Lerro, presso Parte_1
il cui studio elettivamente domicilia in Teano alla via Nuova n. 5;
ATTORE
E
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Antonella Ciriello, Controparte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia in Vitulazio alla via Nievo n. 27;
CONVENUTA
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato - premesso di aver concesso in Parte_1 locazione in favore di l'immobile sito in Caserta alla via Laviano n. 98, meglio Controparte_1
identificato in atti, per il canone di € 430,00 mensile, e che la conduttrice non ha più corrisposto i canoni di locazione dal mese di marzo del 2024 – ha intimato sfratto per morosità e citato il conduttore per la convalida.
Non si è costituita la convenuta e, stante il perfezionamento della notifica dell'atto di intimazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., con provvedimento del 18.12.2024 il Giudice non ha convalidato lo sfratto ed ha disposto il mutamento del rito fissando l'udienza del 3.2.2025, rinviata all'udienza del
24.3.2025 per la comunicazione dell'ordinanza di mutamento del rito alla intimata.
1 Nella memoria integrativa depositata l'attore ha insistito nella domanda di risoluzione del contratto di locazione e di condanna della conduttrice al rilascio dell'immobile.
In data 14.3.2025 si è costituita la conduttrice, chiedendo il rigetto della domanda proposta.
In particolare, la conduttrice ha eccepito la nullità del contratto di locazione per mancanza di registrazione, di aver sempre corrisposto la somma di € 69,00 in più al mese rispetto al canone di locazione previsto nel contratto e, in ogni caso, di aver corrisposto il canone di locazione del mese di marzo del 2024 con bonifico del 15.5.2024, nonché di aver pagato la somma di € 1.000,00 con bonifico del 25.9.2024 dove per errore è stata indicata l'imputazione ai mesi di gennaio e febbraio del 2024, essendo il canone per tali due mensilità già stato corrisposto.
Va innanzitutto affermata la procedibilità della domanda, essendo stato esperito il procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 28/2010 (come novellato dal D.l 69/2013 conv. in legge n.98/2013) come documentato in atti (cfr. verbale di mancata conciliazione del 20.1.2025).
Nel merito, la domanda attorea di risoluzione contrattuale è fondata e merita accoglimento nei limiti e per le motivazioni di seguito esplicitate.
In tema di inadempimento per i contratti di locazione ad uso abitativo è noto che, a seguito dell'entrata in vigore della l. 27 luglio 1978 n. 392, la valutazione - quanto al pagamento del canone
- della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto, non è più rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice (“nel caso in cui il conduttore … abbia omesso di pagare una o più mensilità del canone locativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento, non è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente ai sensi degli art. 5 e 55 l. 27 luglio 1978 n. 392”: cfr.
Cass. 23257/2010), ma è predeterminata legalmente mediante previsione di un parametro ancorato - ai sensi degli artt. 5 e 55 della stessa legge (non abrogati dalla successiva L. 9 dicembre 1998 n.
431) - a due elementi: l'uno di ordine quantitativo afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o all'omesso pagamento degli oneri accessori per un importo superiore a due mensilità del canone;
l'altro di ordine temporale relativo al ritardo consentito o tollerato, fermo restando, ai fini della declaratoria di risoluzione del contratto, il concorso dell'elemento soggettivo dell'inadempimento, costituito dall'imputabilità della mora debendi a dolo o colpa grave del debitore.
Nel caso in esame il locatore ha prodotto il contratto di locazione e la prova della registrazione dello stesso ed ha dedotto il mancato pagamento dei canoni di locazione dal mese di marzo del 2024.
2 La conduttrice nel costituirsi in giudizio ha, in primo luogo, eccepito di essere creditrice del locatore della somma di € 2.070,00 per aver corrisposto mensilmente la somma di € 69,00 in più rispetto al canone di locazione previsto nel contratto.
Tale circostanza è rimasta del tutto sfornita di prova.
Inoltre, la conduttrice ha eccepito di aver pagato il canone del mese di marzo del 2024 con bonifico del 15.5.2024 e di aver corrisposto la somma di € 1.000,00 nel mese di settembre del 2024 erroneamente riferita ai canoni di locazione del mese di gennaio e febbraio.
Tali circostanze, contestate dal locatore all'udienza del 24.3.2024 successiva alla costituzione della conduttrice, a prescindere dalla loro dimostrazione, comunque non escludono la morosità della conduttrice, ormai pari ad un anno.
Pertanto, a prescindere dal pagamento della somma di € 1.525,00, comunque la conduttrice ha maturato una rilevante morosità tale da integrare un inadempimento grave ed imputabile.
Acclarato, pertanto, l'inadempimento della conduttrice, il contratto in atti va dichiarato risolto per fatto e colpa di parte convenuta, con conseguente condanna al rilascio del bene, libero e vuoto da persone e cose, in favore del locatore e determinazione della data di rilascio ex art. 56 L.392/78 che, in considerazione del tempo trascorso senza il pagamento del canone, comparato con le esigenze della conduttrice di reperire altra dimora, tenuto anche conto delle gravi condizioni di salute della stessa, stimasi equo fissare per il 15.9.2025.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza. Esse vengono liquidate come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M.
147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe così provvede:
- risolve il contratto di locazione per il quale è causa, avente ad oggetto l'immobile sito in
Caserta alla via Laviano n. 98, meglio identificato in atti;
- ordina alla conduttrice di rilasciare l'immobile entro il 15.9.2025;
3 - condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore che si liquidano in complessivi € 1.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 24.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Tedesco
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