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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 16/01/2026, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 327/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CONTE MARIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 261/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620240009533513000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620240009533513000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620240009533513000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.1.2025 Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di Pagamento n. 296 2024 00095335 13 000, notificata in data 9.11.2024, per il recupero dell'importo di € 3.897,46 relativa alla tassa Addizionale Comunale IRPEF ed Imposta sul valore aggiunto per l'anno 2010 (di seguito anche
“Tasse IRPEF”) dovuta per la dichiarazione dei redditi per l'anno 2010, assumendo l'intervenuta prescrizione e la mancanza di motivazione.
L'Agenzia delle Entrate si é costituita sostenendo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso in quanto relativo a cartella diversa da quella indicata, nonché, nel merito, la legittimità dell'imposizione e chiedendo il rigetto della richiesta di sospensione.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 14.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Come correttamente rilevato dalla resistente, dalla lettura dell'atto introduttivo, si evince che l'oggetto del giudizio è delimitato dall'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 2962024 0009533513, notificata in data 09/11/2024.
Tuttavia, come può desumersi dalla documentazione allegata, l'unico atto notificato dall'Agente relativo alla prodromica cartella di pagamento è l'intimazione n. 29620249034643170, notificata a mani proprie in data 12/11/2024.
In mancanza di certezza circa l'atto impugnato e l'oggetto della domanda, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi del quarto comma dell'art. 18 del D. Lgs. 546/92 ed il ricorrente condannato al pagamento della somma di euro 500,00 per spese in favore della resistente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 500,00 per spese in favore della resistente. Palermo, 14.1.2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CONTE MARIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 261/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620240009533513000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620240009533513000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620240009533513000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.1.2025 Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di Pagamento n. 296 2024 00095335 13 000, notificata in data 9.11.2024, per il recupero dell'importo di € 3.897,46 relativa alla tassa Addizionale Comunale IRPEF ed Imposta sul valore aggiunto per l'anno 2010 (di seguito anche
“Tasse IRPEF”) dovuta per la dichiarazione dei redditi per l'anno 2010, assumendo l'intervenuta prescrizione e la mancanza di motivazione.
L'Agenzia delle Entrate si é costituita sostenendo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso in quanto relativo a cartella diversa da quella indicata, nonché, nel merito, la legittimità dell'imposizione e chiedendo il rigetto della richiesta di sospensione.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 14.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Come correttamente rilevato dalla resistente, dalla lettura dell'atto introduttivo, si evince che l'oggetto del giudizio è delimitato dall'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 2962024 0009533513, notificata in data 09/11/2024.
Tuttavia, come può desumersi dalla documentazione allegata, l'unico atto notificato dall'Agente relativo alla prodromica cartella di pagamento è l'intimazione n. 29620249034643170, notificata a mani proprie in data 12/11/2024.
In mancanza di certezza circa l'atto impugnato e l'oggetto della domanda, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi del quarto comma dell'art. 18 del D. Lgs. 546/92 ed il ricorrente condannato al pagamento della somma di euro 500,00 per spese in favore della resistente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 500,00 per spese in favore della resistente. Palermo, 14.1.2026