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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/08/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 573/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 573/2024 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa
DA
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Solunto n. 10 (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. C.F._1
Elisabetta Gilestro che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] e residente a [...], nella CP_1
Via Fratelli Belleo n. 21 (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Ines Perri, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Rimessa al collegio per la decisione, senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del 21.5.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto. Con ricorso depositato in data 28.02.2024, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra lo stesso e celebrato a CP_1
Ragusa il 22.04.1985, con atto trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune, al n. 11
Parte II, serie A dell'anno 1985 e dalla cui unione sono nati i figli (25/02/1987) e Per_1 Per_2
(23/04/1992), e di porre a proprio carico l'obbligo di corrispondere alla entro il 5 di ogni CP_1 mese, la somma di 350,00 euro, come già previsto nella sentenza di separazione giudiziale.
Costituitasi in giudizio, ha dichiarato di aderire a tutte le domande del ricorrente, CP_1 salvo a precisare che dalla separazione il ricorrente non ha mai adempiuto al proprio obbligo di versare l'assegno di mantenimento disposto in suo favore.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione tra le parti, all'udienza di comparizione del
6.6.2024, la causa alla successiva udienza sostituita da note scritte del 21.5.2025, è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, cui sono stati trasmessi gli atti nulla ha opposto.
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Invero, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia ella sentenza di separazione emessa inter-partes dal Tribunale di Ragusa in data 8.6.2023, passata in giudicato, mentre la protrazione di tale regime, per un periodo eccedente il prescritto termine di legge, deve presumersi non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti.
Le parti hanno convenuto (nulla essendo stato domandato relativamente ai due figli maggiorenni della coppia, che risultano già quali maggiorenni ed autonomi economicamente nella sentenza di separazione giudiziale, passata in giudicato) che il divorzio proceda con la condizione che venga disposto l'obbligo in capo a di versare, a titolo di assegno divorzile la somma Parte_1 mensile di di euro 350,00, entro il giorno cinque di ogni mese, in favore di e da CP_1 rivalutarsi secondo gli indici Istat, come per legge;
La superiore condizione (peraltro già prevista in sede di separazione) può essere recepita in quanto non in contrasto con disposizioni di legge.
Relativamente alle spese processuali attesa la natura del giudizio le stesse possono dichiararsi compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Ragusa tra Parte_1
e in data 22 aprile 1985, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di
[...] CP_1 detto Comune dell'anno 1985 al N. 11, parte 2 Serie A Ufficio 1.
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il cinque di Parte_1 CP_1 ogni mese, la somma di euro 350,00, mensili, a titolo di assegno divorzile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
Spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 23.07.2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 573/2024 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa
DA
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Solunto n. 10 (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. C.F._1
Elisabetta Gilestro che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] e residente a [...], nella CP_1
Via Fratelli Belleo n. 21 (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Ines Perri, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Rimessa al collegio per la decisione, senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del 21.5.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto. Con ricorso depositato in data 28.02.2024, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra lo stesso e celebrato a CP_1
Ragusa il 22.04.1985, con atto trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune, al n. 11
Parte II, serie A dell'anno 1985 e dalla cui unione sono nati i figli (25/02/1987) e Per_1 Per_2
(23/04/1992), e di porre a proprio carico l'obbligo di corrispondere alla entro il 5 di ogni CP_1 mese, la somma di 350,00 euro, come già previsto nella sentenza di separazione giudiziale.
Costituitasi in giudizio, ha dichiarato di aderire a tutte le domande del ricorrente, CP_1 salvo a precisare che dalla separazione il ricorrente non ha mai adempiuto al proprio obbligo di versare l'assegno di mantenimento disposto in suo favore.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione tra le parti, all'udienza di comparizione del
6.6.2024, la causa alla successiva udienza sostituita da note scritte del 21.5.2025, è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, cui sono stati trasmessi gli atti nulla ha opposto.
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Invero, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia ella sentenza di separazione emessa inter-partes dal Tribunale di Ragusa in data 8.6.2023, passata in giudicato, mentre la protrazione di tale regime, per un periodo eccedente il prescritto termine di legge, deve presumersi non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti.
Le parti hanno convenuto (nulla essendo stato domandato relativamente ai due figli maggiorenni della coppia, che risultano già quali maggiorenni ed autonomi economicamente nella sentenza di separazione giudiziale, passata in giudicato) che il divorzio proceda con la condizione che venga disposto l'obbligo in capo a di versare, a titolo di assegno divorzile la somma Parte_1 mensile di di euro 350,00, entro il giorno cinque di ogni mese, in favore di e da CP_1 rivalutarsi secondo gli indici Istat, come per legge;
La superiore condizione (peraltro già prevista in sede di separazione) può essere recepita in quanto non in contrasto con disposizioni di legge.
Relativamente alle spese processuali attesa la natura del giudizio le stesse possono dichiararsi compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Ragusa tra Parte_1
e in data 22 aprile 1985, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di
[...] CP_1 detto Comune dell'anno 1985 al N. 11, parte 2 Serie A Ufficio 1.
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il cinque di Parte_1 CP_1 ogni mese, la somma di euro 350,00, mensili, a titolo di assegno divorzile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
Spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 23.07.2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti