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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/05/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3210/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Anna Mantovani Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere rel. dr. Cristina Giannelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(P. IVA: CHE 116.288.787), corrente in Parte_1
Zurigo (CH) – Mythenquai n° 2, in persona dei Procuratori alle liti, Sigg. CP_1
e , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli
[...] Controparte_2
Avv.ti Luigi Luciano Tedoldi (C.F. ) e Prof. Alberto Maria Tedoldi (C.F. CodiceFiscale_1 [...]
) ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Milano, via Beato Angelico n. C.F._2
1; APPELLANTE
CONTRO
(C.F. P.I. del Gruppo IVA Controparte_3 P.IVA_1 Controparte_4
), quale successore di C.F. e p.i. P.IVA_2 Controparte_5
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Andrea P.IVA_3
Orlandoni (C.F.: elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in CodiceFiscale_3
Como, via Mugiasca n. 10; APPELLATA
APPELLATO CONTUMACE CP_6
Avente ad oggetto: assicurazione contro i danni pagina 1 di 8 Sulle seguenti conclusioni:
IC AG: Parte_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza respinta, in riforma parziale della sentenza del
Tribunale di Como n. 455/2024, pubblicata il 17/04/2024, non notificata, così giudicare: NEL
MERITO: visti gli articoli 1916 e 2054, comma 1 c.c. e l'art. 142 Cod. Ass., condannare i convenuti/appellati, in via solidale o alternativa, a rimborsare a Parte_1
[...
(anche) l'importo di FR.SV. 85.432,41 per la causale di cui in narrativa, al cambio corrente al momento dell'effettivo pagamento. Il tutto oltre a rivalutazione monetaria, interessi (legali dal dovuto alla data di notifica della citazione e successivamente ex art. 1284, 4° comma, c.c.) e maggior danno.
Con la refusione delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio. IN VIA STRUTTORIA: qualora di necessità, si richiamano le istanze istruttorie tutte di cui alle memorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c., nella parte in cui non sono state ammesse o assunte.
Controparte_3
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Como, contrariis rejectis, pronunciate tutte le declaratorie del caso, Nel merito In via principale: respingere le domande di parte attrice poiché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per tutti i motivi di cui in atti. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga accertata una responsabilità del sig. accertare la quota di CP_6 responsabilità nel determinismo dell'evento lesivo e del danno da imputare al sig. e CP_7 conseguentemente, escludere o contenere il risarcimento eventualmente dovuto all'esito dell'istruttoria in funzione del grado di responsabilità che sarà allo stesso ascritto. In ogni caso, Con vittoria di spese
e competenze di giudizio.
In via istruttoria
Si chiede ammettere la prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) Vero che, con riferimento al sinistro stradale avvenuto il 18.3.2017 in Como, viale Giulio Cesare il sig. ha ricevuto da sul proprio conto corrente CP_7 Controparte_5 avente codice IBAN CH86002472472104614H un bonifico di € 277.262,53 datato 9.3.2020 ed un altro bonifico di € 381.350,39 datato 20.1.2022 come da documento (doc. 2) che le si mostra?
Si indicano quali testimoni il sig. e l'avv. Roberto Galleri. CP_7
pagina 2 di 8 2) Vero che tutte le necessarie prestazioni medico-sanitarie affrontate dal sig. ed CP_7
indicate nel suo elaborato peritale e nella documentazione di Parte_1
(doc. 4, fasc. ) potevano essere offerte dal Servizio Sanitario Nazionale? CP_8
Si indica quale testimone il dott. . Tes_1
In via alternativa si chiede l'ammissione di CTU medico-legale volta esclusivamente all'accertamento della necessità e congruità delle spese effettivamente sostenute da Parte_1
[...
e riportate nel doc.
4. Il tutto, con espressa valutazione della possibile erogazione delle medesime prestazioni da parte del SSN italiano e della spesa che sarebbe stata affrontata dal paziente usufruendo del servizio sanitario pubblico.
Si chiede l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti ulteriori capitoli:
3) Vero che in data 18.3.2017 alle ore 12.20 circa si trovava in Como in viale Giulio Cesare in corrispondenza del n. civico 2/B?
4) Vero che in data 18.3.2017 alle ore 12.20 il veicolo tg BR176TX del sig. si trovava CP_7
in sosta dinanzi al n. civico 2/B di viale Giulio Cesare al di fuori degli spazi dedicati al parcheggio dei veicoli, come da documento che le si mostra (doc. 11)?
5) Vero che in occasione del sinistro del 18.3.2017 il veicolo tg EG361MK, condotto dal sig. CP_6
urtava col suo spigolo anteriore sinistro il sig. mentre quest'ultimo si trovava
[...] CP_7
fermo sulla corsia di marcia dei veicoli di viale Giulio Cesare in Como ed in prossimità del lato posteriore sinistro del suo veicolo tg BR176TX?
Si indicano quali testimoni i sig.ri e Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Per_1
[...]
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Giudizio di primo grado
(d'ora in poi solo ) citava in giudizio Parte_1 CP_8
e la quale successore della CP_6 Controparte_9 Controparte_10
per sentirli condannare, ex artt. 1916 e 2054, c. 1, c.c. ed ex art. 142 Controparte_5
Cod. Ass.ni, al rimborso dell'importo complessivo di FR.SV. 170.156,80.=, oltre rivalutazione e interessi, che aveva corrisposto in qualità di assicurazione sociale (LAINF), a titolo di indennità giornaliera, spese di cura e danno biologico al proprio assicurato ( – polizza n. CP_11
14.638.326), datore di lavoro di , il quale in data 18.3.2017 era stato investito dalla VW CP_7
Golf tg. EG361MK, condotta dal proprietario assicurato per la rca dalla . CP_6 CP_5
pagina 3 di 8 rimaneva contumace, si costituiva in giudizio, eccependo il concorso di CP_6 Controparte_3
colpa del danneggiato e contestando il quantum delle tre voci di danno richieste. In sede di memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. meglio precisava e documentava che l'importo di CHF 14.470,80 CP_8
era stato versato a titolo di spese di cura, mentre le indennità giornaliere ammontavano a CHF
39.910,00 e CHF 45.522,41, per un totale di CHF 169.557,21 complessivamente corrisposti all'assicurato. dal canto suo, produceva l'intervenuta sentenza n. 44/2022 del Tribunale di CP_3
Como, passata in giudicato, che l'aveva condannata unitamente all al pagamento della somma di CP_6
€658.612,92 a favore del , accertando l'esclusiva responsabilità dell nella causazione del CP_7 CP_6
sinistro. eccepiva, pertanto, di aver estinto ogni obbligazione risarcitoria, avendo dato CP_3
esecuzione alla predetta sentenza. Sottolineava inoltre, la correttezza e la piena conformità della sua condotta al disposto di cui all'art.142 Cod. Ass. perché la dopo averle comunicato la sua volontà CP_8
di surrogarsi in qualità di assicuratore sociale, non aveva più dato riscontro alla sua richiesta di informazioni sull'ammontare del risarcimento entro il termine di 45 gg come previsto dalla norma, pertanto, non potendo riservare un accantonamento di somme in attesa che l'attrice le comunicasse gli importi, aveva dovuto procedere al pagamento a favore del danneggiato come stabiliti nella sentenza, cosicché del tutto infondata era domanda di surroga.
Il Tribunale di Como con la sentenza n. 455/2024 ha parzialmente accolto la domanda di , CP_8
ritenendo che la surroga potesse operare solo con riferimento al minor importo di CHF 84.124,80, oltre interessi, corrispondente a quanto liquidato da quest'ultima all'assicurato a titolo di spese mediche e di danno biologico, importo questo, che la sentenza che aveva definito il giudizio relativo al sinistro aveva defalcato da quanto riconosciuto a favore del e che non gli aveva corrisposto. CP_7 CP_3
Viceversa, rigettava la domanda di surroga con riferimento all'importo di € 85.432,41 liquidato da all'assicurato a titolo di indennità giornaliera, ritenendo che non fosse rimborsabile, perché la CP_8
predetta somma era già stata pagata al dalle ex art. 142 comma 1 cod. Ass. La CP_7 CP_3
liquidazione definitiva era stata validamente disposta sia perché l'ente gestore dell'assicurazione sociale non aveva più dato riscontro alla richiesta di informazioni dell'impresa di assicurazione sia, soprattutto, perché non aveva concluso alcuna transazione con il danneggiato né aveva CP_3
proceduto a una propria quantificazione, bensì, aveva corrisposto gli importi risarcitori stabiliti da un provvedimento giudiziale;
in ogni caso, il Tribunale osservava che la norma non prevede una sanzione per l'impresa di assicurazione che paghi in favore del danneggiato (ma solo nei confronti del danneggiato stesso ove il suo comportamento abbia pregiudicato l'azione di surrogazione).
pagina 4 di 8 Giudizio di appello
Avverso tale sentenza, proponeva appello, deducendo con un unico motivo lamentando la CP_8 violazione e/o falsa applicazione dell'art. 142 Cod. Ass.: il Tribunale, rigettando la domanda di rimborso dell'importo di CHF 85.432,41 corrisposto all'assicurato a titolo di indennità giornaliera, aveva palesemente disapplicato e/o erroneamente interpretato gli art. 1916 e 142 cod. ass posto che era a piena conoscenza dell'intervenuta surroga dell'assicuratore sociale sin dal 17 luglio CP_3
2018, la quale comporta ex se il venir meno del corrispondente diritto risarcitorio in capo al danneggiato e rende inopponibile all'assicuratore sociale qualsivoglia successiva erogazione da parte dell'assicurazione del danneggiante, anche in virtù di provvedimenti giudiziali, al danneggiato.
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta del 25.2.2025 con la quale ha CP_3
sostanzialmente riproposto le stesse eccezioni e deduzioni svolte in primo grado – secondo cui CP_8 sarebbe stata “inerte” nel comunicare l'entità della rivalsa e ciò avrebbe legittimato a non CP_3
accantonare alcuna somma e a pagare direttamente il danneggiato, , in esecuzione della CP_7
sentenza del Tribunale di Como n. 44/2022. non si costituiva e veniva dichiarato contumace. CP_6
Alla prima udienza del 20.3.2025, il Consigliere Istruttore, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 350, c. 3, c.p.c., invitava le parti a precisare le proprie conclusioni e disponeva la discussione orale della causa davanti al Collegio ex art. 350 bis c.p.c. per il 15.5.2025, assegnando il termine per il deposito delle presenti note conclusionali. Alla predetta udienza, le parti discutevano oralmente riportandosi ai rispettivi atti e la Corte tratteneva la causa in decisione che, poi, veniva discussa nella camera di consiglio del 21.05.2025
Opinione delle Corte
Premesso che relazione alla dinamica del sinistro, al danno arrecato al , al nesso causale tra CP_7
questo e la condotta dell e alla esclusiva imputabilità a quest'ultimo.si è formato il giudicato e CP_6
che parimenti non vi è contestazione sugli importi richiesti dalla , ritiene la Corte di dover CP_8
accogliere il gravame.
La surroga dell'assicuratore è disciplinata dall'art. 1916 c.c. e costituisce una successione a titolo particolare dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato, verso il terzo responsabile, che si realizza quando l'assicuratore comunica al terzo responsabile l'avvenuto pagamento dell'indennizzo manifestando la volontà di avvalersi della surroga.
pagina 5 di 8 È stato altresì chiarito che “la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato prevista dall'art.
1916 cod. civ., integra una forma di successione a titolo particolare nel credito alla prestazione risarcitoria, il che significa che, con la relativa azione, l'assicuratore deduce un diritto proprio e non già, in via di legittimazione straordinaria, il diritto dell'assicurato. Vale a dire che l'esistenza e la validità del contratto di assicurazione o il pagamento dell'indennità all'effettivo "assicurato", costituiscono un presupposto perché l'assicuratore acquisti, per successione ex lege, la titolarità del diritto al risarcimento del danno che era già dell'assicurato; e non perché acquisti la legittimazione a far valere in giudizio il diritto al medesimo risarcimento del quale sia ancora titolare l'assicurato”
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7300 del 1991).
Nel caso di specie il Tribunale ha erroneamente interpretato l'art. 142 cod. ass., là dove ha ritenuto liberatorio il pagamento effettuato dall'assicuratore della r.c.a. nonostante questi avesse appreso della volontà di di surrogarsi. L'art. 142 cod. ass., infatti, costituisce una applicazione particolare del CP_8
generale principio di cui all'art. 1189 c.c., e deve essere interpretato nel senso che l'assicuratore della r.c.a. non è liberato dalle sue obbligazioni nei confronti dell'assicuratore sociale, quando risarcisca il danneggiato pur sapendo che l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi, a nulla rilevando in tal caso il silenzio serbato dall'assicuratore sociale nei 45 giorni stabiliti dall'art. 1423 cod. ass..( vedi Sez. 3 - , Sentenza n. 14981 del 11/05/2022).
Ebbene, dagli atti risulta che:
- in data 17/07/2018, l'appellante aveva informato la appellata del proprio diritto di rivalsa, precisando che il caso non poteva essere, per il momento, definito (doc. 7 fasc. I grado ); CP_8
- in data 24/06/2019, la appellata aveva chiesto se il caso fosse stato definito, così da “procedere con la trattazione del danno con il legale avversario al fine di riconoscere le somme differenziali”, e la aveva risposto negativamente, promettendo di informarla al momento CP_8
della conclusione della pratica, indicata come prossima (doc. 12 fasc. I grado ); CP_8
- in data 10/10/2019, la appellata aveva sollecitato un urgente riscontro circa la definizione della posizione “stante la notifica di atto di citazione”, senza che l'attrice, da quanto risulta, abbia mai risposto;
- in data 09/03/2020, la appellata ha eseguito un primo bonifico di €277.262,53 in favore di
(doc. 3 fasc. I grado;
CP_7 CP_3
- in data 11/05/2021, l'appellante ha richiesto a il rimborso delle spese indicate nella CP_3 citazione dell'odierno giudizio (doc. 8 fasc. I grado ); CP_8
- in data 20/01/2022, la appellata ha eseguito un secondo bonifico di €381.350,39 in favore di
(doc. 3 fasc. I grado . CP_7 CP_3
pagina 6 di 8 Tali comunicazioni evidenziano chiaramente che ha formalmente comunicato la propria CP_8 intenzione di surrogarsi nei diritti del danneggiato, in conformità con quanto previsto dall'art. 142 del
Codice delle Assicurazioni. In particolare, la comunicazione del 17 luglio 2018 rappresenta un atto fondamentale, in quanto segna l'inizio dell'esercizio del diritto di surroga da parte di , ed CP_8 obbligava a prendere atto di tale surroga e a procedere all'accantonamento delle somme CP_3
dovute.
La mancata risposta da parte di alla richiesta di informazioni formulata da non può CP_8 CP_3
essere interpretata come una rinuncia al diritto di surrogazione, pertanto, in conformità all'orientamento della Suprema Corte e di questa stessa sezione “il debitore di una obbligazione risarcitoria il cui creditore sia mutato per effetto di surrogazione ex art. 1916 c.c., se adempie la propria obbligazione nelle mani del danneggiato paga male (e potrà essere costretto ad un secondo pagamento a favore del surrogante) se ha adempiuto sapendo, o potendo sapere con l'ordinaria diligenza, dell'avvenuta surrogazione: regola, quest'ultima, che non è altro se non un'applicazione peculiare del generale principio dell'effetto liberatorio del pagamento effettuato al creditore apparente (art. 1189 c.c) (vedi cass. jSez. 3 - , Ordinanza n. 6716 del 13/03/2024).
In parziale riforma della sentenza impugnata, gli appellati vanno, dunque, condannati in solido a rimborsare a anche l'importo di CHF 85.432,41 al cambio corrente al momento dell'effettivo CP_8
pagamento, oltre agli interessi legali dal dovuto alla data di notifica della citazione e successivamente ex art. 1284, 4° comma, c.c., dalla citazione al saldo.
L'accoglimento dell'appello comporta la condanna degli appellati al rimborso delle spese di lite che erano già state poste a loro carico dal Tribunale quanto al primo grado;
condanna questa che deve essere confermata atteso il medesimo scaglione di riferimento. Quelle del presente grado vengono liquidate in dispositivo facendo riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa, dei criteri stabiliti dagli artt. 4 e 5 del citato D.M. e senza alcun riconoscimento per la non espletata fase istruttoria con riferimento al giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_3
sentenza n. 455/2024 del Tribunale di Como, in parziale riforma, così provvede:
- 1) Condanna gli appellati in solido, a rimborsare all'appellante l'ulteriore importo di CHF
85.432,41, al cambio corrente al momento dell'effettivo pagamento oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dagli esborsi alla notifica della citazione ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla pagina 7 di 8 notifica della citazione al saldo, confermando nel resto i due capi di condanna dell'impugnata sentenza;
- 2) Condanna gli appellati in solido al rimborso, in favore della
[...]
, delle spese del presente grado di giudizio che Parte_1 liquida, ai sensi del D.M. 147/22 (da € 52.000,01 a € 260.000,00) in complessivi € 9991,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie
Così deciso in Milano, il 21 maggio 2025. la Consigliera est.
Maria Teresa Brena La Presidente
Anna Mantovani
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Anna Mantovani Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere rel. dr. Cristina Giannelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(P. IVA: CHE 116.288.787), corrente in Parte_1
Zurigo (CH) – Mythenquai n° 2, in persona dei Procuratori alle liti, Sigg. CP_1
e , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli
[...] Controparte_2
Avv.ti Luigi Luciano Tedoldi (C.F. ) e Prof. Alberto Maria Tedoldi (C.F. CodiceFiscale_1 [...]
) ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Milano, via Beato Angelico n. C.F._2
1; APPELLANTE
CONTRO
(C.F. P.I. del Gruppo IVA Controparte_3 P.IVA_1 Controparte_4
), quale successore di C.F. e p.i. P.IVA_2 Controparte_5
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Andrea P.IVA_3
Orlandoni (C.F.: elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in CodiceFiscale_3
Como, via Mugiasca n. 10; APPELLATA
APPELLATO CONTUMACE CP_6
Avente ad oggetto: assicurazione contro i danni pagina 1 di 8 Sulle seguenti conclusioni:
IC AG: Parte_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza respinta, in riforma parziale della sentenza del
Tribunale di Como n. 455/2024, pubblicata il 17/04/2024, non notificata, così giudicare: NEL
MERITO: visti gli articoli 1916 e 2054, comma 1 c.c. e l'art. 142 Cod. Ass., condannare i convenuti/appellati, in via solidale o alternativa, a rimborsare a Parte_1
[...
(anche) l'importo di FR.SV. 85.432,41 per la causale di cui in narrativa, al cambio corrente al momento dell'effettivo pagamento. Il tutto oltre a rivalutazione monetaria, interessi (legali dal dovuto alla data di notifica della citazione e successivamente ex art. 1284, 4° comma, c.c.) e maggior danno.
Con la refusione delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio. IN VIA STRUTTORIA: qualora di necessità, si richiamano le istanze istruttorie tutte di cui alle memorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c., nella parte in cui non sono state ammesse o assunte.
Controparte_3
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Como, contrariis rejectis, pronunciate tutte le declaratorie del caso, Nel merito In via principale: respingere le domande di parte attrice poiché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per tutti i motivi di cui in atti. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga accertata una responsabilità del sig. accertare la quota di CP_6 responsabilità nel determinismo dell'evento lesivo e del danno da imputare al sig. e CP_7 conseguentemente, escludere o contenere il risarcimento eventualmente dovuto all'esito dell'istruttoria in funzione del grado di responsabilità che sarà allo stesso ascritto. In ogni caso, Con vittoria di spese
e competenze di giudizio.
In via istruttoria
Si chiede ammettere la prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) Vero che, con riferimento al sinistro stradale avvenuto il 18.3.2017 in Como, viale Giulio Cesare il sig. ha ricevuto da sul proprio conto corrente CP_7 Controparte_5 avente codice IBAN CH86002472472104614H un bonifico di € 277.262,53 datato 9.3.2020 ed un altro bonifico di € 381.350,39 datato 20.1.2022 come da documento (doc. 2) che le si mostra?
Si indicano quali testimoni il sig. e l'avv. Roberto Galleri. CP_7
pagina 2 di 8 2) Vero che tutte le necessarie prestazioni medico-sanitarie affrontate dal sig. ed CP_7
indicate nel suo elaborato peritale e nella documentazione di Parte_1
(doc. 4, fasc. ) potevano essere offerte dal Servizio Sanitario Nazionale? CP_8
Si indica quale testimone il dott. . Tes_1
In via alternativa si chiede l'ammissione di CTU medico-legale volta esclusivamente all'accertamento della necessità e congruità delle spese effettivamente sostenute da Parte_1
[...
e riportate nel doc.
4. Il tutto, con espressa valutazione della possibile erogazione delle medesime prestazioni da parte del SSN italiano e della spesa che sarebbe stata affrontata dal paziente usufruendo del servizio sanitario pubblico.
Si chiede l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti ulteriori capitoli:
3) Vero che in data 18.3.2017 alle ore 12.20 circa si trovava in Como in viale Giulio Cesare in corrispondenza del n. civico 2/B?
4) Vero che in data 18.3.2017 alle ore 12.20 il veicolo tg BR176TX del sig. si trovava CP_7
in sosta dinanzi al n. civico 2/B di viale Giulio Cesare al di fuori degli spazi dedicati al parcheggio dei veicoli, come da documento che le si mostra (doc. 11)?
5) Vero che in occasione del sinistro del 18.3.2017 il veicolo tg EG361MK, condotto dal sig. CP_6
urtava col suo spigolo anteriore sinistro il sig. mentre quest'ultimo si trovava
[...] CP_7
fermo sulla corsia di marcia dei veicoli di viale Giulio Cesare in Como ed in prossimità del lato posteriore sinistro del suo veicolo tg BR176TX?
Si indicano quali testimoni i sig.ri e Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Per_1
[...]
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Giudizio di primo grado
(d'ora in poi solo ) citava in giudizio Parte_1 CP_8
e la quale successore della CP_6 Controparte_9 Controparte_10
per sentirli condannare, ex artt. 1916 e 2054, c. 1, c.c. ed ex art. 142 Controparte_5
Cod. Ass.ni, al rimborso dell'importo complessivo di FR.SV. 170.156,80.=, oltre rivalutazione e interessi, che aveva corrisposto in qualità di assicurazione sociale (LAINF), a titolo di indennità giornaliera, spese di cura e danno biologico al proprio assicurato ( – polizza n. CP_11
14.638.326), datore di lavoro di , il quale in data 18.3.2017 era stato investito dalla VW CP_7
Golf tg. EG361MK, condotta dal proprietario assicurato per la rca dalla . CP_6 CP_5
pagina 3 di 8 rimaneva contumace, si costituiva in giudizio, eccependo il concorso di CP_6 Controparte_3
colpa del danneggiato e contestando il quantum delle tre voci di danno richieste. In sede di memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. meglio precisava e documentava che l'importo di CHF 14.470,80 CP_8
era stato versato a titolo di spese di cura, mentre le indennità giornaliere ammontavano a CHF
39.910,00 e CHF 45.522,41, per un totale di CHF 169.557,21 complessivamente corrisposti all'assicurato. dal canto suo, produceva l'intervenuta sentenza n. 44/2022 del Tribunale di CP_3
Como, passata in giudicato, che l'aveva condannata unitamente all al pagamento della somma di CP_6
€658.612,92 a favore del , accertando l'esclusiva responsabilità dell nella causazione del CP_7 CP_6
sinistro. eccepiva, pertanto, di aver estinto ogni obbligazione risarcitoria, avendo dato CP_3
esecuzione alla predetta sentenza. Sottolineava inoltre, la correttezza e la piena conformità della sua condotta al disposto di cui all'art.142 Cod. Ass. perché la dopo averle comunicato la sua volontà CP_8
di surrogarsi in qualità di assicuratore sociale, non aveva più dato riscontro alla sua richiesta di informazioni sull'ammontare del risarcimento entro il termine di 45 gg come previsto dalla norma, pertanto, non potendo riservare un accantonamento di somme in attesa che l'attrice le comunicasse gli importi, aveva dovuto procedere al pagamento a favore del danneggiato come stabiliti nella sentenza, cosicché del tutto infondata era domanda di surroga.
Il Tribunale di Como con la sentenza n. 455/2024 ha parzialmente accolto la domanda di , CP_8
ritenendo che la surroga potesse operare solo con riferimento al minor importo di CHF 84.124,80, oltre interessi, corrispondente a quanto liquidato da quest'ultima all'assicurato a titolo di spese mediche e di danno biologico, importo questo, che la sentenza che aveva definito il giudizio relativo al sinistro aveva defalcato da quanto riconosciuto a favore del e che non gli aveva corrisposto. CP_7 CP_3
Viceversa, rigettava la domanda di surroga con riferimento all'importo di € 85.432,41 liquidato da all'assicurato a titolo di indennità giornaliera, ritenendo che non fosse rimborsabile, perché la CP_8
predetta somma era già stata pagata al dalle ex art. 142 comma 1 cod. Ass. La CP_7 CP_3
liquidazione definitiva era stata validamente disposta sia perché l'ente gestore dell'assicurazione sociale non aveva più dato riscontro alla richiesta di informazioni dell'impresa di assicurazione sia, soprattutto, perché non aveva concluso alcuna transazione con il danneggiato né aveva CP_3
proceduto a una propria quantificazione, bensì, aveva corrisposto gli importi risarcitori stabiliti da un provvedimento giudiziale;
in ogni caso, il Tribunale osservava che la norma non prevede una sanzione per l'impresa di assicurazione che paghi in favore del danneggiato (ma solo nei confronti del danneggiato stesso ove il suo comportamento abbia pregiudicato l'azione di surrogazione).
pagina 4 di 8 Giudizio di appello
Avverso tale sentenza, proponeva appello, deducendo con un unico motivo lamentando la CP_8 violazione e/o falsa applicazione dell'art. 142 Cod. Ass.: il Tribunale, rigettando la domanda di rimborso dell'importo di CHF 85.432,41 corrisposto all'assicurato a titolo di indennità giornaliera, aveva palesemente disapplicato e/o erroneamente interpretato gli art. 1916 e 142 cod. ass posto che era a piena conoscenza dell'intervenuta surroga dell'assicuratore sociale sin dal 17 luglio CP_3
2018, la quale comporta ex se il venir meno del corrispondente diritto risarcitorio in capo al danneggiato e rende inopponibile all'assicuratore sociale qualsivoglia successiva erogazione da parte dell'assicurazione del danneggiante, anche in virtù di provvedimenti giudiziali, al danneggiato.
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta del 25.2.2025 con la quale ha CP_3
sostanzialmente riproposto le stesse eccezioni e deduzioni svolte in primo grado – secondo cui CP_8 sarebbe stata “inerte” nel comunicare l'entità della rivalsa e ciò avrebbe legittimato a non CP_3
accantonare alcuna somma e a pagare direttamente il danneggiato, , in esecuzione della CP_7
sentenza del Tribunale di Como n. 44/2022. non si costituiva e veniva dichiarato contumace. CP_6
Alla prima udienza del 20.3.2025, il Consigliere Istruttore, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 350, c. 3, c.p.c., invitava le parti a precisare le proprie conclusioni e disponeva la discussione orale della causa davanti al Collegio ex art. 350 bis c.p.c. per il 15.5.2025, assegnando il termine per il deposito delle presenti note conclusionali. Alla predetta udienza, le parti discutevano oralmente riportandosi ai rispettivi atti e la Corte tratteneva la causa in decisione che, poi, veniva discussa nella camera di consiglio del 21.05.2025
Opinione delle Corte
Premesso che relazione alla dinamica del sinistro, al danno arrecato al , al nesso causale tra CP_7
questo e la condotta dell e alla esclusiva imputabilità a quest'ultimo.si è formato il giudicato e CP_6
che parimenti non vi è contestazione sugli importi richiesti dalla , ritiene la Corte di dover CP_8
accogliere il gravame.
La surroga dell'assicuratore è disciplinata dall'art. 1916 c.c. e costituisce una successione a titolo particolare dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato, verso il terzo responsabile, che si realizza quando l'assicuratore comunica al terzo responsabile l'avvenuto pagamento dell'indennizzo manifestando la volontà di avvalersi della surroga.
pagina 5 di 8 È stato altresì chiarito che “la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato prevista dall'art.
1916 cod. civ., integra una forma di successione a titolo particolare nel credito alla prestazione risarcitoria, il che significa che, con la relativa azione, l'assicuratore deduce un diritto proprio e non già, in via di legittimazione straordinaria, il diritto dell'assicurato. Vale a dire che l'esistenza e la validità del contratto di assicurazione o il pagamento dell'indennità all'effettivo "assicurato", costituiscono un presupposto perché l'assicuratore acquisti, per successione ex lege, la titolarità del diritto al risarcimento del danno che era già dell'assicurato; e non perché acquisti la legittimazione a far valere in giudizio il diritto al medesimo risarcimento del quale sia ancora titolare l'assicurato”
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7300 del 1991).
Nel caso di specie il Tribunale ha erroneamente interpretato l'art. 142 cod. ass., là dove ha ritenuto liberatorio il pagamento effettuato dall'assicuratore della r.c.a. nonostante questi avesse appreso della volontà di di surrogarsi. L'art. 142 cod. ass., infatti, costituisce una applicazione particolare del CP_8
generale principio di cui all'art. 1189 c.c., e deve essere interpretato nel senso che l'assicuratore della r.c.a. non è liberato dalle sue obbligazioni nei confronti dell'assicuratore sociale, quando risarcisca il danneggiato pur sapendo che l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi, a nulla rilevando in tal caso il silenzio serbato dall'assicuratore sociale nei 45 giorni stabiliti dall'art. 1423 cod. ass..( vedi Sez. 3 - , Sentenza n. 14981 del 11/05/2022).
Ebbene, dagli atti risulta che:
- in data 17/07/2018, l'appellante aveva informato la appellata del proprio diritto di rivalsa, precisando che il caso non poteva essere, per il momento, definito (doc. 7 fasc. I grado ); CP_8
- in data 24/06/2019, la appellata aveva chiesto se il caso fosse stato definito, così da “procedere con la trattazione del danno con il legale avversario al fine di riconoscere le somme differenziali”, e la aveva risposto negativamente, promettendo di informarla al momento CP_8
della conclusione della pratica, indicata come prossima (doc. 12 fasc. I grado ); CP_8
- in data 10/10/2019, la appellata aveva sollecitato un urgente riscontro circa la definizione della posizione “stante la notifica di atto di citazione”, senza che l'attrice, da quanto risulta, abbia mai risposto;
- in data 09/03/2020, la appellata ha eseguito un primo bonifico di €277.262,53 in favore di
(doc. 3 fasc. I grado;
CP_7 CP_3
- in data 11/05/2021, l'appellante ha richiesto a il rimborso delle spese indicate nella CP_3 citazione dell'odierno giudizio (doc. 8 fasc. I grado ); CP_8
- in data 20/01/2022, la appellata ha eseguito un secondo bonifico di €381.350,39 in favore di
(doc. 3 fasc. I grado . CP_7 CP_3
pagina 6 di 8 Tali comunicazioni evidenziano chiaramente che ha formalmente comunicato la propria CP_8 intenzione di surrogarsi nei diritti del danneggiato, in conformità con quanto previsto dall'art. 142 del
Codice delle Assicurazioni. In particolare, la comunicazione del 17 luglio 2018 rappresenta un atto fondamentale, in quanto segna l'inizio dell'esercizio del diritto di surroga da parte di , ed CP_8 obbligava a prendere atto di tale surroga e a procedere all'accantonamento delle somme CP_3
dovute.
La mancata risposta da parte di alla richiesta di informazioni formulata da non può CP_8 CP_3
essere interpretata come una rinuncia al diritto di surrogazione, pertanto, in conformità all'orientamento della Suprema Corte e di questa stessa sezione “il debitore di una obbligazione risarcitoria il cui creditore sia mutato per effetto di surrogazione ex art. 1916 c.c., se adempie la propria obbligazione nelle mani del danneggiato paga male (e potrà essere costretto ad un secondo pagamento a favore del surrogante) se ha adempiuto sapendo, o potendo sapere con l'ordinaria diligenza, dell'avvenuta surrogazione: regola, quest'ultima, che non è altro se non un'applicazione peculiare del generale principio dell'effetto liberatorio del pagamento effettuato al creditore apparente (art. 1189 c.c) (vedi cass. jSez. 3 - , Ordinanza n. 6716 del 13/03/2024).
In parziale riforma della sentenza impugnata, gli appellati vanno, dunque, condannati in solido a rimborsare a anche l'importo di CHF 85.432,41 al cambio corrente al momento dell'effettivo CP_8
pagamento, oltre agli interessi legali dal dovuto alla data di notifica della citazione e successivamente ex art. 1284, 4° comma, c.c., dalla citazione al saldo.
L'accoglimento dell'appello comporta la condanna degli appellati al rimborso delle spese di lite che erano già state poste a loro carico dal Tribunale quanto al primo grado;
condanna questa che deve essere confermata atteso il medesimo scaglione di riferimento. Quelle del presente grado vengono liquidate in dispositivo facendo riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa, dei criteri stabiliti dagli artt. 4 e 5 del citato D.M. e senza alcun riconoscimento per la non espletata fase istruttoria con riferimento al giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_3
sentenza n. 455/2024 del Tribunale di Como, in parziale riforma, così provvede:
- 1) Condanna gli appellati in solido, a rimborsare all'appellante l'ulteriore importo di CHF
85.432,41, al cambio corrente al momento dell'effettivo pagamento oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dagli esborsi alla notifica della citazione ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla pagina 7 di 8 notifica della citazione al saldo, confermando nel resto i due capi di condanna dell'impugnata sentenza;
- 2) Condanna gli appellati in solido al rimborso, in favore della
[...]
, delle spese del presente grado di giudizio che Parte_1 liquida, ai sensi del D.M. 147/22 (da € 52.000,01 a € 260.000,00) in complessivi € 9991,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie
Così deciso in Milano, il 21 maggio 2025. la Consigliera est.
Maria Teresa Brena La Presidente
Anna Mantovani
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