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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/09/2025, n. 3404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3404 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela
Notaro,
vista la propria ordinanza del 12.07.2025, con cui si disponeva il deposito di note scritte entro il termine perentorio del 10.09.2025, ore 9:00, ai sensi dell'art.127
ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 987/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato ai fini del giudizio in Palermo, via Tripoli n. 3, presso lo studio dell'avv.
Carlo Riela, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione;
ATTORE
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
CONTRO
n.q. di impresa designata ex artt.283 e Controparte_1
ss. D. Lvo 209/2005, con sede legale in Bologna, via Stalingrado n. 45, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, via
Mariano Stabile n. 172, presso lo studio dell'avv. Daniela Cascio, dal quale è
rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: lesione personale
Il Tribunale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) condanna la al pagamento, in favore Controparte_1
della somma di € 9.612,82, oltre interessi legali Parte_1
dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
2) condanna la al pagamento in favore Controparte_1
dell'attore delle spese di lite da quest'ultimo sostenute che liquida in complessivi € 5.622,00, di cui € 545,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso,
oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario,
avv. Carlo Riela;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico della Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Terza Sezione Civile
Con atto di citazione notificato il 12 gennaio 2023, Parte_1
conveniva in giudizio la n.q. di impresa designata Controparte_1
per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada (d'ora innanzi denominata per brevità soltanto n.q.) per sentirla CP_1
condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti
(quantificati in complessivi euro 48.723,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria).
Esponeva, infatti, che:
1) in data 22.09.2021, alle ore 11:30 circa, in Palermo, mentre stava attraversando a piedi la carreggiata di Viale Michelangelo sulle strisce pedonali,
poste nei pressi dell'intersezione con la via Brunelleschi, era stato investito da un'autovettura non identificata, che proveniva dalla via Brunelleschi e svoltava per immettersi in viale Michelangelo;
2) subito dopo l'urto il conducente si era dato alla fuga, impedendo ai presenti di identificare il mezzo e annotare la targa;
3) a causa del sinistro aveva riportato lesioni personali, accertate e refertate presso l'Ospedale Ingrassia di Palermo, ove gli era stato diagnosticato un “trauma spalla e polso dx, frattura polso dx riduzione della frattura e stabilizzazione
con apparecchio gessato”;
4) aveva subìto quindi danni patrimoniali e non patrimoniali e,
precisamente, un danno patrimoniale pari € 1.170,00 per spese mediche sostenute, un danno biologico da postumi invalidanti permanenti nella percentuale dell'15%, da inabilità temporanea assoluta di giorni 60, da inabilità
temporanea parziale di giorni 30; danni tutti quantificati nella somma
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complessiva di € 48.723,00, oltre interessi e rivalutazione.
La n.q., ritualmente costituitasi, contestava la fondatezza della CP_1
domanda, sia in ordine all'an che al quantum, e ne chiedeva il rigetto.
Ed invero, evidenziava una serie di circostanze anomale e precisamente che:
-l'attore non aveva sporto alcuna denuncia al fine di individuare il responsabile del sinistro;
- nessuna delle tante persone che avevano prestato soccorso aveva annotato il numero di targa;
- inoltre, nessuno dei presenti aveva allertato le forze dell'ordine per denunciare l'evento e cristallizzare la dinamica anche sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali dei soccorritori e dei rilievi sul luogo del sinistro.
Assunte le prove orali ed espletata c.t.u. medico legale, la causa veniva rinviata per la discussione orale.
All'odierna udienza di discussione fissata con la modalità della trattazione scritta, la causa viene decisa, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Ciò premesso, deve darsi atto, in primo luogo, della proponibilità in rito della domanda, avendo l'attore provveduto ad inviare richiesta stragiudiziale di indennizzo alla Consap s.p.a. e alla n.q. a norma dell'art. 287 C.d.A., a CP_1
mezzo pec del 21 febbraio 2022 (vedi allegato n. 1 dell'atto di citazione) ed avendo intrapreso il giudizio decorso il termine di moratoria di legge.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.
L'assunto dell'attore in ordine alla dinamica del sinistro e alla non identificazione del veicolo risulta, infatti, confermata dalle risultanze della deposizione della teste . Testimone_1
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La teste ha, infatti, riferito quanto segue:
- con riferimento al capitolo n. 1 ha dichiarato che: “della memoria istruttoria di
parte attrice ricordo che nel mese di settembre del 2021 in tarda mattinata mentre
mi trovavo al di fuori dell'autovettura in attesa che sopraggiungesse il sig.
ho visto lo stesso attraversare sulle strisce pedonali dal lato Parte_1
opposto verso il mio la carreggiata di questo viale Michelangelo in prossimità
dell'intersezione con la via Brunelleschi.”
- con riferimento al capitolo n. 2 (“Vero è che il sig. mentre Parte_1
attraversava la Via Michelangelo sulle strisce pedonali, veniva investito da
un'autovettura che, provenendo dalla Via Brunelleschi, ove insiste segnaletica di
Stop, svoltava a destra immettendosi sul Viale Michelangelo”), ha confermato la circostanza;
- con riferimento al capitolo n. 3 (“Vero è che riconosco nella foto estratta da google
masp di cui all'allegato n. 1 della presente memoria le strisce pedonali dove
attraversava il sig. nei pressi dell'intersezione con la Via Parte_1
Brunelleschi”), ha confermato la circostanza, precisando che “l'impatto tra il
mezzo e il sig. avveniva all'incirca al centro della fase di attraversamento Parte_1
delle strisce. Preciso che io mi trovavo sul marciapiede lato sinistro così come
raffigurato nella foto che mi viene esibita”;
- con riferimento al capitolo n. 4 (“Vero è che riconosco nella foto estratta da google
maps di cui all'allegato n. 2 della presente memoria la Via Brunelleschi ove insiste
segnaletica di Stop all'intersezione con Viale Michelangelo”), ha confermato la circostanza;
- con riferimento al capitolo n. 5, ha dichiarato che “ricordo che dopo l'urto
l'autovettura, se non erro una utilitaria di colore scuro, rallentava la marcia per
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ripartire subito dopo e allontanarsi. Non sono stata in grado di identificare meglio il
veicolo anche attraverso la targa dello stesso, poiché il mio interesse era orientato a
soccorrere il sig. ”; Parte_1
- infine, ha confermato i capitoli nn. 6 (“Vero è che a causa dell'impatto, il sig.
rovinava per terra e subiva lesioni personali per i quali veniva Parte_1
accompagnato presso il pronto soccorso dell'ospedale Ingrassia di Palermo”) e 7
(“Vero è che in particolare il sig. accusava dolori al polso destro e alla Parte_1
spalla destra”);
- ha dichiarato altresì che “ricordo che i punti d'urto furono i seguenti: parte
anteriore sinistra del veicolo, lato destro del corpo del pedone” e “non ricordo
esattamente che manovra effettuò il veicolo una volta che il era a terra”; Parte_1
Ora, la deposizione che precede deve ritenersi attendibile, perché, pur provenendo da un soggetto legato alla parte attrice da vincoli di amicizia, è coerente e non contraddette da elementi contrari.
Non costituisce elemento decisivo in senso contrario la circostanza dedotta dall convenuta con riferimento alla mancata denuncia dell'evento CP_1
lesivo alle autorità di polizia.
Ed invero, per costante giurisprudenza di legittimità “La vittima di un sinistro
stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il
risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della
strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno
non è che un mero indizio, visto che l'accertamento da compiere non deve concernere il
profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma
esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo
non identificato, sicché il giudice di merito potrà tener conto delle modalità con cui, fin
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dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una
denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli
elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della
denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e
rigetto della domanda (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 17 febbraio 2016, n. 3019; Cass. Sez. 3, sent.
4 novembre 2014, n. 23434; Cass. Sez. 3, sent. 2 settembre 2013, n. 20066)”.
Alla luce delle risultanze sopra esposte, deve ritenersi che la responsabilità del sinistro è ascrivibile in via esclusiva al conducente dell'autoveicolo non identificato,
il quale, dopo avere investito il , si dava alla fuga. Parte_1
In considerazione di quanto sopra, la convenuta n.q. va condannata a CP_1
risarcire i danni sofferti dall'attore e riconducibili eziologicamente al sinistro in parola.
A tal proposito, il c.t.u. nominato nel corso del giudizio, dott. , Persona_1
sulla scorta della documentazione offerta in produzione dall'attore e dell'accertamento clinico, ha accertato che “Il sig. ha Parte_1
riportato nelle circostanze di tempo, modo e luogo suddette una frattura, ingranata della
regione metaepifisaria distale del radio di destra ed una lieve entesopatia distale del
sovraspinoso della spalla omolaterale.” (vedi pag. 5 della relazione).
In ordine al nesso causale il c.t.u. ha ritenuto che “Si è trattato di un trauma a media
energia lesiva compatibile con la dinamica descritta” (vedi pag. 5 della relazione di c.t.u.).
Inoltre, il c.t.u., motivando le sue conclusioni – che si condividono - ha quantificato i postumi permanenti nella misura del 6%, oltre un periodo di inabilità
temporanea assoluta di 5 gg, di inabilità temporanea relativa al 75% di gg. 10, al
50% di ulteriori gg. 20 e al 25% di 30 gg. (vedi pag. 5 della relazione).
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Infine, ha evidenziato che risultano documentate e congrue le spese mediche quantificate in € 1.170,00.
Le conclusioni del c.t.u. – su cui le parti non hanno mosso rilievi - appaiono condivisibili, in quanto congruamente motivate sulla base della documentazione sanitaria in atti e della visita medico legale.
Passando alla liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della
Suprema Corte di Cassazione,- condiviso da questo giudice – “In tema di
quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento
prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo
il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-
relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze
dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed
indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna
personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce
duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno
esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art.
32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma
valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in
conseguenza della lesione del diritto alla salute” (in termini la massima di Cass.
n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), peraltro, deve essere oggetto specifico di allegazione e prova (vedi Cass. n.901/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del
danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi
lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione
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economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini
risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna
esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a
pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta
istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a
tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le
presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non
patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d.
danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della
disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano
nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
In proposito, i giudici di legittimità hanno precisato che “qualora la lesione ad una
persona derivi dalla circolazione di veicoli a motore o natanti, il danno non patrimoniale da
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micropermanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che
derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il
rinvio al decreto annualmente emanato dal Ministro delle attività produttive (art. 139,
comma 5, d.lg. n. 209 del 2005), salvo l'aumento da parte del giudice, in misura non
superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del
danneggiato” (Cass. civ. n. 12408/2011).
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dal D.M. 18/07/2025
(valore del primo punto di invalidità € 963,40), spetta a a titolo Parte_1
di danno biologico permanente, tenuto conto della invalidità del 6%, del coefficiente moltiplicatore applicato al punto percentuale del 6% (1,7), dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (66 anni compiuti) e della percentuale di riduzione per l'età ( 28%), la somma complessiva di € 7.075,21 ( € 963,40 x 6 x 1,7 = 9.826,68 –
28%) secondo i valori attuali.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e parziale, così come accertato dal C.T.U., si liquida ad equità la somma di € 56,18 al giorno prevista dal citato D.M. 16/07/2024, per un totale di € 1.685,40 (€ 280,90 + € 421,35 + 561,80 +
421,35 = € 1685,40).
Non si ritiene, infatti, di riconoscere l'incremento per il danno morale in assenza di allegazioni e prova neppure presuntiva sul punto.
Parimenti, non si ritiene di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, stante la mancanza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attore che fuoriescono dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
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Il danno complessivo non patrimoniale ascende dunque, in moneta attuale, ad €
8.760,61 (€ 1.685,40 per danno temporaneo ed € 7.075,21 per danno permanente).
Quanto al danno patrimoniale, vanno riconosciute le spese mediche documentate di € 1.170,00 ritenute pertinenti dal c.t.u. (allegato n. 3 atto di citazione).
Per quanto concerne il danno emergente da spese stragiudiziali, questo non può
essere riconosciuto.
Invero, sebbene il danneggiato abbia la facoltà, in ragione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale introdotta con L.
n. 990 del 1969, qualora la pretesa risarcitoria sfoci in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente delle spese giudiziali,
nella misura in cui trovano adeguato compenso nei parametri per le prestazioni giudiziali.
L'attore non ha documentato spese vive per l'attività stragiudiziale e ha allegato soltanto la pec inviata per la richiesta di risarcimento.
Ne consegue che l'attività stragiudiziale può considerarsi già remunerata con la liquidazione delle spese giudiziali.
Ciò detto, al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte devono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione, occorre procedere ad una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale ( danno
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biologico permanente e temporaneo), rapportandole all'equivalente alla data di insorgenza del danno (data del 22 settembre 2021, assunta come data unica sia per il danno da inabilità temporanea che per il danno da invalidità permanente, stante il breve intervallo prima della stabilizzazione dei postumi) e procedere quindi alla rivalutazione, dalla data di insorgenza del danno fino alla data della odierna decisione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della
Suprema Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 1712/1995; successive conformi tra le altre Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n.
18028/2010).
La somma riconosciuta, liquidata in valori attuali, infatti, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario, ad oggi, della compromissione di beni giuridicamente protetti, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Nei
debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
In assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale.
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Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno non patrimoniale sopra indicato in valori attuali (€ 8.760,61), si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data di insorgenza dei crediti in
€ 7.513,39, il capitale devalutato di € 7.513,39 viene sommato alle spese mediche già
sostenute di € 1.170,00 (assumendo come epoca di esborso la stessa data unica del
22.09.2021, in ragione della esiguità dell'importo), quindi il capitale devalutato totale, comprensivo di danno patrimoniale e non patrimoniale di € 8.683,39 viene rivalutato dal 22.09.2021 alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi maturati calcolati come sopra indicato.
Si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante all'attore, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ascende ad € 9.612,82 (di cui €
1.247,22 per rivalutazione e € 852,21 per interessi) per danno patrimoniale e non patrimoniale.
Sulla somma di € 9.612,82 – al cui pagamento va condannata la convenuta
– sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente CP_2
sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo,
sulla base della tabella 2 relativa ai “giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, con riferimento allo scaglione da € 5.201 a € 26.000 in cui ricade il valore della domanda accolta,
applicando i parametri medi su tutte le fasi del giudizio (studio, introduttiva,
istruttoria e decisionale), tenuto conto dell'attività in concreto svolta, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Carlo Riela.
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Le spese di c.t.u. vengono poste definitivamente a carico della convenuta.
Palermo, 10.09.2025
IL GIUDICE
Angela Notaro
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritto con firma
digitale dal Giudice Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto
dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del
decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite
dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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