Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/04/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RG 678/2024 VG trattenuta in decisione in data 2.4.2025 avente ad oggetto: Divorzio
T R A
), Parte_1 C.F._1
E
( ), Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Claudia Pugliese – giusta procura in atti -;
Ricorrenti Nonché
PM – sede intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 3.12.2024, i ricorrenti - premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 26.2.2011 e che dall'unione nascevano due figlie, Controparte_1
(cl. 2011) e (cl. 2017); di essere separati consensualmente con Decreto di
[...] Per_1 omologa Cron. 3629/2023 dell'intestato Tribunale reso in data 16.5.2023 nell'ambito della causa civile RGC 152/2023 (successivamente corretto per errore materiale con Decreto del
31.05.2023) – chiedevano congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiaravano di non volersi riconciliare e di avvalersi della trattazione sostitutiva ex art. 127 ter cpc.
Fissata l'udienza ex art. 473-bis. 51 cpc e 127 ter cpc dinanzi al Giudice relatore -
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Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze in atti, ritiene il Collegio che la domanda di divorzio vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dall' art. 1 L. 6 .5. 2015 n. 55; essendo invero decorsi i termini di legge nel procedimento RGC n. 152/2023 avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, definita con decreto di omologa Cron. 3639/2023 reso in data 16.5.2023 (corretto per errore materiale con Decreto del 31.05.2023) dal Tribunale di
Vibo Valentia e, tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, è perdurata ininterrottamente la separazione.
I coniugi hanno poi concordato le condizioni del loro divorzio nei termini che di seguito pedissequamente si riportano:
“1) Le figlie minori, nata a [...] il [...] e Persona_2
nata a [...] il [...] vengono affidate in modo congiunto Persona_3 ad entrambi i coniugi con collocamento principale presso la residenza materna sita in Nicotera alla via La Corte snc;
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
2) La casa familiare concessa in comodato d'uso dal padre della signora resterà in Pt_3 uso alla stessa e alle figlie;
3) Il Sig. verserà a favore della sig.ra a Parte_2 Parte_4 titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma di € 400,00 (cioè € 200,00 per ciascuna di esse), somma che verrà versata entro il 15 di ogni mese, a decorrere dall'omologa delle condizioni riportate nel presente ricorso e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT. L'importo del predetto mantenimento viene aumentato dal 1 novembre 2025 ad € 500,00 (€ 250,00 cadauno a figlio)
4) Per quanto concerne le spese straordinarie da sostenersi per le figlie esse sono a carico dei ricorrenti nella misura del 50% cadauno e devono essere previamente concordate (salvo quanto appresso) e rimborsate al coniuge che le ha anticipate e/o sostenute, previa esibizione di idonea documentazione entro un mese dalle stesse, salvi casi di necessità ed urgenza, e per la loro individuazione le parti di comune accordo decidono di rinviare alle linee guida per “La regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” stabilite dal Consiglio Nazionale Forense in data 29.11.2017 e precisamente:
- Spese extra assegno obbligatorie (per le quali non è richiesta la previa concertazione): libri scolastici, spesa sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di
Pag. 2 a 4 accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accorso di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
- Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: Iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica e parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. 5) Essendo la posizione economica dei coniugi quasi equiparata, ed essendo quindi i medesimi economicamente indipendenti non è prevista la corresponsione di alcun assegno divorzile, avendo i medesimi definito ogni reciproco rapporto di carattere economico- patrimoniale.; PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
1) II padre avrà la facoltà, previa intesa, di vedere e tenere con sé le figlie ogni qualvolta lo vorrà, salvo giustificato e valido dissenso per motivi scolastici e/o di salute. Il padre avrà diritto, inoltre, a tenere con sé le figlie per il pernottamento notturno il lunedì ed il mercoledì di ogni settimana, dalle ore 18,30 sino alle ore 8,30 del giorno seguente, orario in cui il Sig. accompagnerà le figlie presso i relativi istituti scolastici. La madre Parte_2 invece, accompagnerà le bambine dal padre alle ore 18,30 dei giorni a lui assegnati.
2) Il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé le figlie, a fine settimana alternati, dal venerdì dalle 18 fino al lunedì mattina ore 8,30 orario in cui provvederà ad accompagnarle a scuola, nonché a settimane alternate durante le vacanze estive;
Pag. 3 a 4 3) Salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse delle figlie , le figlie trascorreranno il Natale con un genitore, ed il Capodanno con l'altro genitore, alternando le predette festività di anno in anno con ciascuno dei genitori e trascorreranno la Pasqua e la Pasquetta un anno presso uno dei genitori e l'anno successivo presso l'altro, comunque sempre nel principio dell'alternanza tra i coniugi in modo che possano trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, e un'altra volta con l'altro genitore, anche le ferie estive dovranno seguire il principio dell'alternanza con le figlie che avranno diritto di stare una settimana con il padre ed una settimana con la madre”.
Non apparendo tali accordi in contrasto con norme imperative né agli interessi della prole, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e ;
[...] Parte_2
B) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Nicotera (VV) (R.A.M. Anno 2011 Numero 2 Parte II Serie A) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D. 9.7.1939
n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) in conformità dell'art.10 L.
1.12.1970 n.898 e s.m.i (ex L.
6.3.1987 n.74); 152 septies disp. Att. cpc.
C) Spese compensate.
Così deciso nella C.C. da remoto del 18.4.2025
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
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