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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/02/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati: DR. Raffaele Sdino Presidente
DR.SSA Valeria Rosetti giudice estensore
DR.SSA Viviana Criscuolo giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13536 /2024 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
nata in data [...] a [...] Parte_1 C.F._1 difensore avv. MISSAGLIA DANIELA domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico attore
E nato [...] a [...] CP_1 C.F._2
Difensore avv RUGGIERO TIZIANA domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico convenuto CON L'INTERVENTO DEL P.M. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/06/2024, la parte ricorrente chiedeva Parte_1 pronunziarsi la separazione in relazione al matrimonio contratto con in Napoli CP_1 il 08/09/2012 (atto n 151. , P. II, Serie. A, anno 2012), riferendo che dall'unione tra i predetti nascevano e (8.10.08 e 12.6.13). Per_1 Per_2
Fin dal ricorso introduttivo la parte attrice chiedeva emettersi sentenza non definitiva di separazione personale, chiedendo la prosecuzione della causa per l'ulteriore corso.
Non si opponeva il convenuto
Premesso che in ordine alla richiesta di sentenza non definitiva di separazione il Tribunale è tenuto a pronunciarsi quando la causa sia, sul punto, matura per la decisione in quanto costituisce uno strumento di accelerazione dello svolgimento del processo che non determina un'arbitraria discriminazione nei confronti del coniuge economicamente più debole, all'esito dell'udienza di prima comparizione e dei provvedimenti provvisori ex art 473 bis 22 cpc veniva riservata la causa per la decisione parziale al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva in modo conforme.
Va pertanto emessa, ai sensi dell'art.473 bis 22 co 4 c. p. c., sentenza non definitiva relativa alla separazione. Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse reciprocamente mosse e l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
Si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1 comma c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
e Parte_1 CP_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n 151. , P. II, Serie. A, anno 2012),
• spese al definitivo
• dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 14.2.25
Il Giudice estensore dr.ssa V Rosetti il Presidente dr. Raffaele Sdino
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati: DR. Raffaele Sdino Presidente
DR.SSA Valeria Rosetti giudice estensore
DR.SSA Viviana Criscuolo giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13536 /2024 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
nata in data [...] a [...] Parte_1 C.F._1 difensore avv. MISSAGLIA DANIELA domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico attore
E nato [...] a [...] CP_1 C.F._2
Difensore avv RUGGIERO TIZIANA domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico convenuto CON L'INTERVENTO DEL P.M. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/06/2024, la parte ricorrente chiedeva Parte_1 pronunziarsi la separazione in relazione al matrimonio contratto con in Napoli CP_1 il 08/09/2012 (atto n 151. , P. II, Serie. A, anno 2012), riferendo che dall'unione tra i predetti nascevano e (8.10.08 e 12.6.13). Per_1 Per_2
Fin dal ricorso introduttivo la parte attrice chiedeva emettersi sentenza non definitiva di separazione personale, chiedendo la prosecuzione della causa per l'ulteriore corso.
Non si opponeva il convenuto
Premesso che in ordine alla richiesta di sentenza non definitiva di separazione il Tribunale è tenuto a pronunciarsi quando la causa sia, sul punto, matura per la decisione in quanto costituisce uno strumento di accelerazione dello svolgimento del processo che non determina un'arbitraria discriminazione nei confronti del coniuge economicamente più debole, all'esito dell'udienza di prima comparizione e dei provvedimenti provvisori ex art 473 bis 22 cpc veniva riservata la causa per la decisione parziale al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva in modo conforme.
Va pertanto emessa, ai sensi dell'art.473 bis 22 co 4 c. p. c., sentenza non definitiva relativa alla separazione. Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse reciprocamente mosse e l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
Si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1 comma c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
e Parte_1 CP_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n 151. , P. II, Serie. A, anno 2012),
• spese al definitivo
• dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 14.2.25
Il Giudice estensore dr.ssa V Rosetti il Presidente dr. Raffaele Sdino