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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 04/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del Dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1805/2023 R.G., vertente
TRA
C.F.: ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Nicola Rigobello (C.F.: ), C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore, sito in Rovigo, via All'Ara 8
- ricorrente -
CONTRO
(C.F. , in qualità di Presidente della CP_1 C.F._2
(C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_2
- resistente contumace -
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Condannare nato a [...] [...], c.f. CP_1 Parte_1
, in qualità di Presidente dell' C.F._2 Controparte_2
, c.f. , al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal
[...] P.IVA_2
Comune nella misura di complessivi € 89.182,55, o nella diversa maggiore o minor Parte_1
somma che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi maturandi sino al soddisfo effettivo e rivalutazione monetaria, per la causale di cui in narrativa;
con vittoria di spese ed onorari del procedimento di ATP RG 768/2023 del Tribunale di Rovigo comprese le spese di CTU e di CTP;
con vittoria di spese ed onorari del procedimento di negoziazione assistita;
con vittoria di spese diritti e onorari della presente causa.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 15.9.2023, il Parte_1
ha convenuto in giudizio nella sua qualità di Presidente
[...] CP_1 dell' , perché venga condannato al pagamento dei Controparte_2
danni cagionati per aver riconsegnato il centro sportivo, concessogli in gestione, in condizioni difformi rispetto allo stato dei luoghi iniziali, demolendone completamente alcune parti e danneggiandone gravemente altre.
Il Comune ricorrente ha dedotto di aver concesso in gestione alla predetta con scrittura CP_2
privata dell'1.7.2013, per la durata di dieci anni, il centro sportivo ricreativo sito nella struttura comunale di via Sabbioni 69 e composto da un locale al piano terra adibito a spazio polifunzionale destinato all'attività di bar ristoro corredato da servizio e locale deposito, due spogliatoi, un edificio contenente quattro campi da bocce, un campo da tennis in terra rossa, un campo di calcio in erba sintetica e un campo da beach volley.
Il ha dedotto che, durante il periodo di gestione dell'associazione, sono state realizzate alcune Pt_1
opere di miglioria, al fine di rendere il centro maggiormente fruibile.
Segnatamente: sul lato ovest del bar, in prosecuzione della tettoia già esistente, realizzata nel 2006 dallo stesso nel corso della precedente gestione, è stata realizzata una struttura in legno CP_1
finestrata con lastre in plexiglass, coperta con falda in legno e manto di copertura in tegole canadesi;
sono stati acquistati nuovi giochi per l'area bimbi;
è stato realizzato un campo in sabbia per beach volley;
sono statio ristrutturati gli spogliatoi (docce e pavimentazione); è stata realizzata una recinzione del campo da calcetto;
è stato rifatto il manto in erba sintetica.
Il ricorrente ha poi allegato che nel 2022 l' , versando in una situazione di difficoltà CP_2
economica resa manifesta dal mancato pagamento dei canoni di concessione, ha ottenuto la risoluzione anticipata del contratto con decorrenza dal 30.11.2022 e che, in tale occasione, la morosità è stata parzialmente sanata mediante compensazione con il deposito cauzionale versato inizialmente dalla concessionaria.
Il ha allegato di aver quindi indetto una gara per la vendita dei beni che compongono il centro Pt_1
sportivo, dopo averne stimato il valore, mediante apposita perizia, in euro 184.604,25, e di avere quindi aggiudicato il lotto in data 18.11.2022.
Al momento della riconsegna del circolo sportivo da parte dell'Associazione, tuttavia, avvenuta in data
2.12.2022, il Comune ha riscontrato che i campi da tennis, calcetto e da beach volley erano stati
2 distrutti, le recinzioni dei campi rimosse, così come le tettoie e l'intera area era ricoperta di scarti e immondizia.
A causa di tali danni, quantificati inizialmente dallo stesso Comune in euro 37.430,00, il trasferimento a favore dell'aggiudicatario non si è perfezionato.
Il attivata con esito negativo la negoziazione assistita, ha quindi instaurato un procedimento Pt_1
ex art. 696 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Rovigo nei confronti dell'Associazione che, tuttavia, è rimasta contumace.
Il procedimento si è concluso con il deposito dell'elaborato peritale del C.T.U., ing. che ha Per_1
quantificato in euro 89.182,55 i lavori necessari per il ripristino dello stato dei luoghi.
Successivamente, introdotto il presente giudizio, il ha chiesto condannarsi parte resistente al Pt_1
risarcimento dei danni patiti.
Svolta l'udienza di comparizione in data 7.2.2024, nella quale è stata dichiarata la contumacia dell' convenuta, la causa è stata istruita documentalmente anche mediante l'acquisizione CP_2
del fascicolo del procedimento per ATP ante causam.
All'udienza del 20.11.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
2. In via del tutto preliminare, giova porre in rilievo che il ha agito nei confronti di Pt_1 CP_1
in qualità di Presidente dell' (di seguito
[...] Controparte_2
anche Associazione).
La domanda svolta è riconducibile all'ambito applicativo dell'art. 38 c.c., in forza del quale “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”.
Nella specie, è riscontrabile per tabulas che abbia sottoscritto in qualità di Presidente CP_1 dell'Associazione la Convenzione stipulata con il Comune di , il piano gestionale Parte_1 tecnico organizzativo, l'accordo di risoluzione della concessione di gestione del centro sportivo (Cfr. doc. n. 1, 2, 4).
D'altronde, come chiarito dalla Suprema Corte, la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta (collegata non alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, ma all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa, concretantesi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi) non è riferibile, neppure in parte, ad un'obbligazione propria dell'associato, ma ha carattere accessorio rispetto
3 alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, di talché detta obbligazione (di natura solidale) è legittimamente inquadrabile fra quelle di garanzia "ex lege", assimilabili alla fideiussione. Ne consegue che tale responsabilità grava esclusivamente sui soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, attesa l'esigenza di tutela dei terzi che, nell'instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti, non potendo il semplice avvicendamento nelle cariche sociali del sodalizio comportare alcun fenomeno di successione nel debito in capo al soggetto subentrante, con esclusione di quello (attualmente sostituito) che aveva in origine contratto l'obbligazione. (Nell'affermare il principio di diritto che precedere, e nello specificare, ancora, che, per l'effetto, il presidente di un sodalizio non riconosciuto è passivamente legittimato all'azione del creditore anche dopo la cessazione della carica con riguardo alle obbligazioni risalenti al periodo in cui egli aveva esercitato le funzioni di presidente, la Corte Cass. ha così cassato la sentenza della Corte di merito che aveva invece ritenuto, con riferimento ad un contratto di locazione sottoscritto, "illo tempore", dall'allora presidente di un'associazione non riconosciuta in nome e per conto di quest'ultima, che tutte le relative obbligazioni, ivi inclusa quella della riconsegna alla scadenza
- nonchè quella risarcitoria riconnessa all'eventuale ritardo nella consegna - non gravassero su quest'ultimo, bensì sull'attuale legale rappresentante dell'ente) (Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 455 del
12/01/2005).
3. Tanto premesso, si osserva che la questione oggetto di giudizio verte sulla risarcibilità dei danni asseritamente arrecati dall' ai beni che compongono il circolo sportivo e riscontrati il CP_2
2.12.2022, al momento della sua riconsegna al per effetto dell'anticipata risoluzione della Pt_1
convenzione.
Nel ricorso introduttivo, il Comune ha evidenziato di aver accertato, proprio in occasione della riconsegna, che erano stati rimossi:
- alcuni telai a vetro nell'appartamento al piano primo (non rientrante nella concessione);
- le due tettoie esterne del bar e il caminetto in muratura;
- i condizionatori, l'illuminazione interna alle pareti ed al soffitto, la caldaia per il riscaldamento e l'autoclave degli spogliatoi;
- i pali di sostegno, con illuminazione soprastante, della recinzione del campo di calcetto e del campo da beach volley nonché le stesse recinzioni;
Secondo la prospettazione del come invero riscontrabile per tabulas, molte di queste Pt_1
rimozioni sono state verificate in contraddittorio con un rappresentante dell'associazione al momento
4 della riconsegna dell'immobile e la sottoscrizione apposta al verbale che le descrive ne costituirebbe riconoscimento.
Orbene, si osserva che, per consolidata giurisprudenza, la riconsegna dell'immobile deve ritenersi adempiuta mediante la restituzione delle chiavi o con l'incondizionata messa a disposizione del medesimo (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 17/01/2012, n. 550).
Tale precisazione appare opportuna, in quanto, nel caso di specie, secondo quanto risultante dal verbale di riconsegna, parte resistente non ha provveduto alla restituzione di tutte le chiavi in suo possesso, atteso che nel documento si dà espressamente atto che mancano quelle degli spogliatoi, dei campi da tennis e del bocciodromo.
Siffatta ricostruzione, per vero, non appare in contrasto con le allegazioni del che non ha reso Pt_1
specificazioni in ordine a tale circostanza, come detto riscontrabile per tabulas, essendosi limitato a dedurre di essere rientrato nel possesso dell'immobile il 2.12.2022.
Orbene, a maggiore specificazione, si rileva che nel verbale redatto nella predetta occasione viene data evidenza degli elementi aggiunti e rimossi dall' , così come delle modifiche dalla stessa CP_2
effettuate rispetto allo stato di fatto antecedente alla Convenzione (Cfr. doc. n. 9).
Segnatamente, nel verbale si legge:
- “Non c'è caldaia, bensì split elettrici (ora rimossi)”
- “Elementi aggiunti: campo calcetto + tennis nel bocciodromo, recinzione campo calcetto, erba sintetica campo calcetto, costruzione + rimozione tettoie lato ovest palazzina, ristrutturazione spogliatoi (pavimenti + docce), campo beach volley, giochi per bambini, piattaforma lato ovest palazzina”;
- “Elementi rimossi: rimozione struttura ricovero automezzi comunali, piste bocce ora sostituite da campo calcetto/tennis”;
- “Modifiche effettuate: allestimento banco bar poi rimosso”.
Viene pertanto espressamente riconosciuta dallo stesso rappresentante dell' l'asportazione CP_2
della tettoia ovest (completa di impianti, illuminazione etc..), del banco bar e del condizionatore.
Ciò posto, non sfugge a questo giudicante che nel verbale, in corrispondenza dello stato di conservazione, è scritto ordinario deperimento; tuttavia, si ritiene che tale espressione non assuma particolare pregnanza atteso che, nel medesimo verbale, alla voce quantificazione danni rilevati e da rilevare, non viene scritto nessuno, come pure sarebbe logico attendersi a riscontro di un ordinario deperimento, bensì non disponibile, così riconoscendone l'esistenza ed implicitamente rinviando a un secondo momento la relativa quantificazione.
5 4. Tanto premesso, giova esaminare le risultanze dell'espletato accertamento tecnico.
Orbene, il quesito formulato al C.T.U. nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (RG 768/2023) era volto prima di tutto ad ottenere una dettagliata descrizione delle condizioni attuali degli immobili in questione, con precisazione delle differenze rispetto a quanto inizialmente pattuito nel contratto.
A tal proposito, si evidenzia che in questo giudizio e in quello di A.T.P., non è stato prodotto il verbale di consegna dell'immobile all' che, secondo quanto indicato all'art. 29 della Convenzione, CP_2
avrebbe dovuto essere redatto in contraddittorio delle parti al momento della stipula della stessa.
Ad ogni buon conto, il Tribunale reputa che, in assenza di elementi di segno contrario, si deve presumere che l'immobile sia stato consegnato in buono stato di manutenzione.
Ciò posto, si rileva che, nel fornire risposta al quesito, il C.T.U. ha confrontato lo stato dei luoghi al
18.11.2022 (data di aggiudicazione del lotto), così come evincibile dalle fotografie estratte dal fascicolo del procedimento per A.T.P. (allegato 6 dell'elaborato), con la condizione attuale del complesso immobiliare, e così riscontrando:
- la completa demolizione della tettoia antistante l'ingresso della palazzina A;
- la completa demolizione della tettoia laterale (prospetto ovest palazzina A) e quindi anche dell'impianto elettrico e di climatizzazione a servizio del locale tettoia oltre alla parziale demolizione del camino a legna;
- nella zona bar (piano terra, palazzina A), la rimozione dei banconi, degli arredi e di tutte le apparecchiature, la parziale rimozione dell'impianto elettrico (corpi illuminanti, climatizzatori etc.) e il danneggiamento degli impianti idrico, frigoriferi e scarico;
Par
- nei locali retrostanti il la rimozione di parte degli impianti elettrici e del generatore di calore;
- il danneggiamento di n. 3 finestre del primo piano (escluso dalla Convenzione);
- la rimozione autoclave presente negli spogliatoi;
- la demolizione della tettoia adiacente agli spogliatoi;
- nel campo di calcetto, la rimozione, con taglio a filo terra, di n. 5 pali e n. 4 pali di controventatura, rimozione del 50% recinzione metallica e del 50% rete plastica;
- nel campo da tennis, la rimozione recinzione lato sud (in adiacenza al campo di calcetto) e del terreno di finitura del campo da gioco;
- nel campo di beach volley, la rimozione della rete, e di n. 4 pali con fari per l'illuminazione notturna;
Tali descritte differenze confermano gli assunti del ricorrente che, pertanto, devono ritenersi provati trovando altresì riscontro nella documentazione fotografica prodotta (Cfr. doc. 9 bis.).
6 4.1 È necessario dare sin da subito rilevo alla circostanza, ricavabile dagli atti, che le rimozioni descritte riguardano le opere di miglioria eseguite dall' e per le quali lo stesso CP_2 Pt_1
nel ricorso introduttivo, conferma di aver concesso preventiva autorizzazione, con particolare riferimento alla realizzazione delle due tettoie, del campo da beach volley, alla ristrutturazione degli spogliai, all'installazione della recinzione del campo da calcetto.
Invece, non è rinvenibile traccia di una autorizzazione rilasciata dal Comune riguardo alla costruzione della tettoia antistante l'edificio degli spogliatoi.
Ad eccezione di quest'ultima, peraltro, le tettoie della palazzina sono state tutte realizzate previa presentazione di regolare pratica edilizia e quindi l'autorizzazione scritta, richiesta dall'art. 10 della
Convenzione per qualsiasi modifica o miglioria, è riscontrabile per tabulas (Cfr. doc. 4 e g allegati all'elaborato peritale depositato in data 29.8.2023 nel procedimento di A.T.P. n.R.G. 768/2023).
Posto che la violazione dell'obbligo di riconsegna dell'immobile in buono stato, quale risultato di una diligente ed adeguata manutenzione (come previsto dall'art. 29 della Convenzione), può determinare un danno risarcibile e quindi rispetto ad esso l' deve ritenersi responsabile, per quanto CP_2
concerne gli ulteriori danni, consistenti nelle rimozioni/eliminazioni descritte, la valutazione sottesa al giudizio di risarcibilità non può prescindere dal preventivo accertamento della loro illiceità od illegittimità che, qualora questa venisse accertata, andrebbe contemperata con l'eventuale diritto in capo all' al rimborso o all'indennità per averle eseguite. CP_2
Siffatta precisazione appare necessaria, in quanto il contegno processuale adottato dalla parte resistente, rimasta contumace e dunque connotato da neutralità, non giustificherebbe comunque che il risarcimento richiesto, e in ipotesi riconosciuto, si traduca in una indebita locupletazione a vantaggio del danneggiato.
4.2 Alla luce di tale impostazione, si opina che le rimozioni del banco bar e della tettoia lato ingresso debbano intendersi giustificate dalle stesse previsioni contrattuali.
Infatti, con riferimento al banco bar è sufficiente rilevare che è la stessa Convenzione, all'art. 29, a disporre: "Al termine della concessione, gli arredi e le attrezzature del bar-ristoro dovranno essere rimosse a cura e spese del concessionario e il locale dovrà essere lasciato in buone condizioni”.
Ferma pertanto la risarcibilità dei danni cagionati agli impianti e corrispondenti ai costi necessari al ripristino del buono stato dei locali, non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno in relazione ai costi per “ripristino banco bar con relativi allacci idrici e scarichi”, pure quantificata dal
C.T.U. in euro 18.585,50, per le ragioni sopra espresse.
7 4.3 Con riferimento alla tettoia, si rileva che il verbale di riconsegna contiene la seguente precisazione:
“n.b.: seguirà richiesta di accesso alla struttura, per completare gli interventi di pulizia e rimozione tettoia lato sud palazzina installata dal precedente gestore”.
Dalle fotografie scattate il giorno della riconsegna, depositate dalla ricorrente e tutte contraddistinte dalla filigrana riportante la data 2.12.2022, emerge chiaramente che la tettoia antistante l'ingresso, in quel momento, era ancora esistente.
Dunque, a parere di questo giudicante, l'aver precisato a verbale che, in un momento successivo alla formale riconsegna dei beni, la parte resistente avrebbe formulato richiesta di accesso alla struttura per rimuoverla e considerato che tale rimozione risulta poi essere stata effettivamente eseguita - come dedotto dal ricorrente, verificato dal C.T.U. e raffigurato nelle foto sub doc. 10) – essa non può che intendersi come eseguita in accordo e su specifica autorizzazione dell'odierno ricorrente.
In altri termini, non può dolersi il Comune di avere patito un danno consistente nella rimozione della tettoia, atteso che tale rimozione è seguita a specifico accordo con la parte resistente.
Infatti, in caso contrario, il Comune bene avrebbe potuto negare l'ulteriore accesso per tale scopo, né sarebbe logico o verosimile ipotizzare che il abbia autorizzato l'accesso alla resistente per Pt_1
rimuovere la tettoia per poi dolersene, chiedendo di essere risarcito di tale rimozione;
in tale ultima ipotesi, infatti, verrebbe meno ogni riferibilità causale tra il lamentato danno e la condotta della resistente.
4.4 Per quanto concerne tutte le ulteriori rimozioni, si rileva che dall'esame di tutti i documenti prodotto, anche nel procedimento di A.T.P., non emerge l'esistenza di alcuno specifico accordo tra le parti o di alcuna autorizzazione del alla rimozione delle migliorie precedentemente realizzate;
Pt_1 autorizzazione che, peraltro, a norma dell'art. 29 della stessa Convenzione, avrebbe dovuto essere rilasciata per iscritto, trattandosi a tutti gli effetti di una modifica, eventualmente anche da regolarizzare da un punto di vista edilizio-catastale.
5. Tutto quanto premesso, è d'uopo verificare se le voci di danno dedotte finiscano per costituire una ingiustificata locupletazione per il in quanto in taluni casi riferibili a migliorie apportate Pt_1
direttamente dalla resistente.
A tal proposito, merita rilievo la circostanza che l'esecuzione di opere di miglioria era stata proposta dalla stessa sin dall'inizio dell'ultimo periodo di gestione, quale elemento utile ai fini CP_2
della concessione, essendo esplicitata nel Piano gestionale tecnico-organizzativo -modello D- allegato alla Convenzione (Cfr. doc. 2), il quale contiene la previsione secondo cui “l'organo amministrativo
8 della , punta a realizzare interventi di manutenzione straordinaria incrementativi delle CP_2 strutture esistenti, per rendere le strutture più funzionali e godibili da parte dell'utenza sociale”.
L'Associazione, poi, nel documento denominato Elementi di valutazione modello E – anch'esso allegato alla Convenzione (Cfr. doc. 2, Elementi di valutazione, pag. 11) e redatto al fine di partecipare alla procedura di affidamento – ha indicato le seguenti proposte di miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dell'impianto:
- “Con riferimento ai campi da tennis e da calcio a 5: l'installazione di coperture mobili per la stagione invernale”;
- “Spogliatoi comuni: interventi di ristrutturazione dei locali adibiti a spogliatoi, ritenuti ormai fatiscenti. Installazione di impianto di riscaldamento”;
- “Campi in sabbia: i campi in sabbia saranno ristrutturati al fine di consentire la pratica di tutti gli sport su quella superficie”;
- “Bocciodromo: è volontà dell'Organo direttivo della installare, previo parere positivo CP_2 dell'amministrazione comunale una parete attrezzata per la pratica dell'arrampicata libera […]”
- “Aree esterne verdi e parco giochi: è volontà della , previo parere positivo CP_2 dell'amministrazione comunale, sostituire ed implementare le giostre del parco giochi ritenute vecchie
e fatiscenti”.
Tali previsioni consentono di ritenere che le opere di miglioria realizzate dalla concessionaria hanno costituito adempimento di precisi impegni assunti dall' al fine di ottenere l'affidamento CP_2 della concessione e miranti al miglioramento dell'efficacia e della funzionalità dell'impianto.
Siffatta circostanza, in assenza di ulteriori elementi di segno contrario, conduce ad escludere che l' avesse diritto ad una indennità o ad un rimborso per l'esecuzione delle opere poi CP_2
rimosse; pertanto, è condivisibile la soluzione ermeneutica offerta dal ricorrente, che ha quantificato e parametrato il danno risarcibile a tutte le voci indicate in ricorso, se non per quella parte da escludersi per le ragioni sopra espresse.
Ciò posto, può certamente farsi rinvio alla quantificazione dei danni eseguita dal C.T.U., condivisibile, in quanto congrua e dettagliata, nonché frutto di un iter argomentativo logico ed esente da vizi metodologici e motivazionali.
6. Dunque, per tutte le ragioni sopra precisate, al totale complessivo dei costi di ripristino, quantificato in euro 89.182,55, devono essere detratte le spese per il rifacimento della tettoia lato ingresso
(quantificate in euro 9.864,00) e per il ripristino del banco bar (quantificate in euro 18.585,50), risultando così la somma di euro 60.733,05, nello specifico composta come di seguito:
9 Tettoia laterale € 24.054,80
Piano terra (escluso ripristino banco bar) € 12.310,00
Primo piano (danneggiamento finestre) € 750,00
Spogliatoi € 1.180,00
Parete esterna spogliatoi € 299,25
Campo da calcetto € 4.999,00
Campo da tennis in terra rossa € 9.000,00
Campo da beach volley € 5.840,00
Atri lavori di ripristino € 2.300,00
Non si trascura che tali valori sono stati quantificati dal C.T.U. al momento del deposito dell'elaborato peritale, ossia il 29.8.2023; occorre pertanto esprimere detto valore all'attualità e quindi rivalutarlo secondo gli indici ISTA FOI alla data attuale e così ottenendo la somma complessiva di euro
61.644,05.
Dunque, il danno va quantificato nella somma di euro 61.218,91 e quindi la domanda risarcitoria va accolta in tale misura.
Il ricorrente ha chiesto anche il riconoscimento a suo favore degli interessi sino al saldo Pt_1
effettivo e la rivalutazione monetaria.
Le domande sono accoglibili, posto che il risarcimento del danno richiesto nel presente giudizio costituisce un debito di valore e non di valuta.
La relativa quantificazione pecuniaria è soggetta a rivalutazione per effetto e nella misura della perdita di valore della moneta nel periodo compreso tra la data dell'illecito e quello della sentenza di condanna, con l'aggiunta degli interessi, che hanno funzione compensativa e che vanno poi calcolati, nella misura legale, anno per anno, sulle somme via via rivalutate (Cassazione civile sez. I, 11/07/2013, n.17201;
Cass. 16894/2010; 16637/2008; 7891/2007; sez. un. 1712/1995).
Essendo stato il risarcimento complessivo già espresso in valori attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite
(v. Cass. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito.
È stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta
10 fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni, l' dovrà corrispondere al Comune ricorrente gli interessi CP_2 al tasso legale, inizialmente calcolati sull'importo di € 60.258,11 (importo corrispondente a quello risultante dalla "devalutazione", in base agli indici ISTAT, al 2.12.2022, quale momento in cui il danno
è stato scoperto e verificato) e, quindi, anno per anno, a partire dal 2.12.2023 e fino al momento della presente decisione, sulla somma risultante dalla rivalutazione di quelle sopra precisate, così come indicato in dispositivo.
Con riferimento agli interessi, si osserva che gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e distinto danno, ma esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento nel quale è emanata la pronuncia giudiziale finale (Cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24468 del 04/11/2020).
Nondimeno, giova precisare che l'obbligazione risarcitoria costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
ed occorrerà altresì sottolineare come la relativa determinazione non sia in nessun modo automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il
11 mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 36878 del
26/11/2021).
Infatti, coerentemente ai principi sopra richiamati, l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (D.Lgs. n. 231 del 2002), dopo aver stabilito che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", ha cura di precisare che le medesime disposizioni "non trovano applicazione per (i) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno" (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del
20/04/2020, Rv. 657571 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 - 01; v. anche
Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023).
Rispetto a tali premesse sistematiche, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “Tutte le volte, infatti, in cui il giudice provvede alla liquidazione di un danno, la circostanza che abbia ritenuto di utilizzare uno specifico criterio di liquidazione degli interessi 'compensativì a preferenza di un altro non attiene più all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì all'applicazione dell'art. 1223 c.c. (ed eventualmente dell'art. 1226 c.c.): ossia a regole che, nel presiedere al procedimento di liquidazione del danno, vincolano il giudice unicamente alle risultanze degli elementi di prova destinati ad attestare
l'entità del danno effettivamente subito dal danneggiato, potendo, a tal fine, fare ricorso anche alle presunzioni che ritiene opportuno valorizzare, oppure, ricorrendo i presupposti dell'art. 1226 c.c., ai criteri equitativi ritenuti più adeguati” (Cfr. in motivazione Cassazione civile sez. III, 05/07/2023,
n.19063).
Nella specie, l'obbligazione risarcitoria, sebbene derivante da inadempimento contrattuale, non aveva natura originariamente pecuniaria e la sua necessaria liquidazione determina la connotazione del debito di valore.
Dunque, questo giudicante reputa che, in assenza di elementi che giustifichino il ricorso a diversi parametri, gli interessi "compensativi" quale componente costitutiva del danno rivendicato possono essere liquidati applicando il parametro rappresentato dall'art. 1284 c.c., comma 1.
De iure, Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle singole somme sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale ex art. 1224, comma 1,
c.c..
7. Per quanto concerne le determinazioni da assumersi ai sensi degli artt. 91 ss. c.p.c., si osserva che la parte resistente è risultata totalmente soccombente.
Per quanto concerne le spese del procedimento di A.T.P., il Tribunale ritiene di aderire all'approccio ermeneutico per il quale le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a
12 conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14268 del 08/06/2017).
Dunque, le spese di A.T.P., come da decreto del 9.2.2024 nel procedimento R.G. n. 768/2023, vanno poste in via definitiva a carico di parte resistente.
Le spese di lite che seguono la soccombenza, anche relative al procedimento di A.T.P., si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, dell'attività in concreto svolta e della complessità delle questioni affrontate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna in qualità di CP_1
Presidente dell' , al pagamento, in favore del ricorrente, Controparte_2 della somma di euro 61.644,05, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro
60.258,11 e, quindi, anno per anno, a partire dal 2.12.2023 e fino al momento della presente decisione, sulla somma risultante dalla rivalutazione;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
condanna in qualità di Presidente dell' CP_1 Controparte_2
, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite del procedimento di A.T.P. e del
[...]
presente giudizio, liquidate in:
- euro 324,77 per spese vive ed euro 3.056,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%,
I.V.A. e C.p.A. come per legge, per il procedimento di A.T.P. (R.G. n. 768/2023);
- euro 801,28 per spese vive ed euro 8.328,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%,
I.V.A. e C.p.A. come per legge, per il presente giudizio;
pone in via definitiva le spese di A.T.P., come da decreto del 9.2.2024 nel procedimento R.G. n.
768/2023, a carico di parte resistente CP_1
Così deciso in Rovigo, il 4.3.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del Dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1805/2023 R.G., vertente
TRA
C.F.: ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Nicola Rigobello (C.F.: ), C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore, sito in Rovigo, via All'Ara 8
- ricorrente -
CONTRO
(C.F. , in qualità di Presidente della CP_1 C.F._2
(C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_2
- resistente contumace -
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Condannare nato a [...] [...], c.f. CP_1 Parte_1
, in qualità di Presidente dell' C.F._2 Controparte_2
, c.f. , al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal
[...] P.IVA_2
Comune nella misura di complessivi € 89.182,55, o nella diversa maggiore o minor Parte_1
somma che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi maturandi sino al soddisfo effettivo e rivalutazione monetaria, per la causale di cui in narrativa;
con vittoria di spese ed onorari del procedimento di ATP RG 768/2023 del Tribunale di Rovigo comprese le spese di CTU e di CTP;
con vittoria di spese ed onorari del procedimento di negoziazione assistita;
con vittoria di spese diritti e onorari della presente causa.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 15.9.2023, il Parte_1
ha convenuto in giudizio nella sua qualità di Presidente
[...] CP_1 dell' , perché venga condannato al pagamento dei Controparte_2
danni cagionati per aver riconsegnato il centro sportivo, concessogli in gestione, in condizioni difformi rispetto allo stato dei luoghi iniziali, demolendone completamente alcune parti e danneggiandone gravemente altre.
Il Comune ricorrente ha dedotto di aver concesso in gestione alla predetta con scrittura CP_2
privata dell'1.7.2013, per la durata di dieci anni, il centro sportivo ricreativo sito nella struttura comunale di via Sabbioni 69 e composto da un locale al piano terra adibito a spazio polifunzionale destinato all'attività di bar ristoro corredato da servizio e locale deposito, due spogliatoi, un edificio contenente quattro campi da bocce, un campo da tennis in terra rossa, un campo di calcio in erba sintetica e un campo da beach volley.
Il ha dedotto che, durante il periodo di gestione dell'associazione, sono state realizzate alcune Pt_1
opere di miglioria, al fine di rendere il centro maggiormente fruibile.
Segnatamente: sul lato ovest del bar, in prosecuzione della tettoia già esistente, realizzata nel 2006 dallo stesso nel corso della precedente gestione, è stata realizzata una struttura in legno CP_1
finestrata con lastre in plexiglass, coperta con falda in legno e manto di copertura in tegole canadesi;
sono stati acquistati nuovi giochi per l'area bimbi;
è stato realizzato un campo in sabbia per beach volley;
sono statio ristrutturati gli spogliatoi (docce e pavimentazione); è stata realizzata una recinzione del campo da calcetto;
è stato rifatto il manto in erba sintetica.
Il ricorrente ha poi allegato che nel 2022 l' , versando in una situazione di difficoltà CP_2
economica resa manifesta dal mancato pagamento dei canoni di concessione, ha ottenuto la risoluzione anticipata del contratto con decorrenza dal 30.11.2022 e che, in tale occasione, la morosità è stata parzialmente sanata mediante compensazione con il deposito cauzionale versato inizialmente dalla concessionaria.
Il ha allegato di aver quindi indetto una gara per la vendita dei beni che compongono il centro Pt_1
sportivo, dopo averne stimato il valore, mediante apposita perizia, in euro 184.604,25, e di avere quindi aggiudicato il lotto in data 18.11.2022.
Al momento della riconsegna del circolo sportivo da parte dell'Associazione, tuttavia, avvenuta in data
2.12.2022, il Comune ha riscontrato che i campi da tennis, calcetto e da beach volley erano stati
2 distrutti, le recinzioni dei campi rimosse, così come le tettoie e l'intera area era ricoperta di scarti e immondizia.
A causa di tali danni, quantificati inizialmente dallo stesso Comune in euro 37.430,00, il trasferimento a favore dell'aggiudicatario non si è perfezionato.
Il attivata con esito negativo la negoziazione assistita, ha quindi instaurato un procedimento Pt_1
ex art. 696 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Rovigo nei confronti dell'Associazione che, tuttavia, è rimasta contumace.
Il procedimento si è concluso con il deposito dell'elaborato peritale del C.T.U., ing. che ha Per_1
quantificato in euro 89.182,55 i lavori necessari per il ripristino dello stato dei luoghi.
Successivamente, introdotto il presente giudizio, il ha chiesto condannarsi parte resistente al Pt_1
risarcimento dei danni patiti.
Svolta l'udienza di comparizione in data 7.2.2024, nella quale è stata dichiarata la contumacia dell' convenuta, la causa è stata istruita documentalmente anche mediante l'acquisizione CP_2
del fascicolo del procedimento per ATP ante causam.
All'udienza del 20.11.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
2. In via del tutto preliminare, giova porre in rilievo che il ha agito nei confronti di Pt_1 CP_1
in qualità di Presidente dell' (di seguito
[...] Controparte_2
anche Associazione).
La domanda svolta è riconducibile all'ambito applicativo dell'art. 38 c.c., in forza del quale “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”.
Nella specie, è riscontrabile per tabulas che abbia sottoscritto in qualità di Presidente CP_1 dell'Associazione la Convenzione stipulata con il Comune di , il piano gestionale Parte_1 tecnico organizzativo, l'accordo di risoluzione della concessione di gestione del centro sportivo (Cfr. doc. n. 1, 2, 4).
D'altronde, come chiarito dalla Suprema Corte, la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta (collegata non alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, ma all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa, concretantesi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi) non è riferibile, neppure in parte, ad un'obbligazione propria dell'associato, ma ha carattere accessorio rispetto
3 alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, di talché detta obbligazione (di natura solidale) è legittimamente inquadrabile fra quelle di garanzia "ex lege", assimilabili alla fideiussione. Ne consegue che tale responsabilità grava esclusivamente sui soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, attesa l'esigenza di tutela dei terzi che, nell'instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti, non potendo il semplice avvicendamento nelle cariche sociali del sodalizio comportare alcun fenomeno di successione nel debito in capo al soggetto subentrante, con esclusione di quello (attualmente sostituito) che aveva in origine contratto l'obbligazione. (Nell'affermare il principio di diritto che precedere, e nello specificare, ancora, che, per l'effetto, il presidente di un sodalizio non riconosciuto è passivamente legittimato all'azione del creditore anche dopo la cessazione della carica con riguardo alle obbligazioni risalenti al periodo in cui egli aveva esercitato le funzioni di presidente, la Corte Cass. ha così cassato la sentenza della Corte di merito che aveva invece ritenuto, con riferimento ad un contratto di locazione sottoscritto, "illo tempore", dall'allora presidente di un'associazione non riconosciuta in nome e per conto di quest'ultima, che tutte le relative obbligazioni, ivi inclusa quella della riconsegna alla scadenza
- nonchè quella risarcitoria riconnessa all'eventuale ritardo nella consegna - non gravassero su quest'ultimo, bensì sull'attuale legale rappresentante dell'ente) (Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 455 del
12/01/2005).
3. Tanto premesso, si osserva che la questione oggetto di giudizio verte sulla risarcibilità dei danni asseritamente arrecati dall' ai beni che compongono il circolo sportivo e riscontrati il CP_2
2.12.2022, al momento della sua riconsegna al per effetto dell'anticipata risoluzione della Pt_1
convenzione.
Nel ricorso introduttivo, il Comune ha evidenziato di aver accertato, proprio in occasione della riconsegna, che erano stati rimossi:
- alcuni telai a vetro nell'appartamento al piano primo (non rientrante nella concessione);
- le due tettoie esterne del bar e il caminetto in muratura;
- i condizionatori, l'illuminazione interna alle pareti ed al soffitto, la caldaia per il riscaldamento e l'autoclave degli spogliatoi;
- i pali di sostegno, con illuminazione soprastante, della recinzione del campo di calcetto e del campo da beach volley nonché le stesse recinzioni;
Secondo la prospettazione del come invero riscontrabile per tabulas, molte di queste Pt_1
rimozioni sono state verificate in contraddittorio con un rappresentante dell'associazione al momento
4 della riconsegna dell'immobile e la sottoscrizione apposta al verbale che le descrive ne costituirebbe riconoscimento.
Orbene, si osserva che, per consolidata giurisprudenza, la riconsegna dell'immobile deve ritenersi adempiuta mediante la restituzione delle chiavi o con l'incondizionata messa a disposizione del medesimo (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 17/01/2012, n. 550).
Tale precisazione appare opportuna, in quanto, nel caso di specie, secondo quanto risultante dal verbale di riconsegna, parte resistente non ha provveduto alla restituzione di tutte le chiavi in suo possesso, atteso che nel documento si dà espressamente atto che mancano quelle degli spogliatoi, dei campi da tennis e del bocciodromo.
Siffatta ricostruzione, per vero, non appare in contrasto con le allegazioni del che non ha reso Pt_1
specificazioni in ordine a tale circostanza, come detto riscontrabile per tabulas, essendosi limitato a dedurre di essere rientrato nel possesso dell'immobile il 2.12.2022.
Orbene, a maggiore specificazione, si rileva che nel verbale redatto nella predetta occasione viene data evidenza degli elementi aggiunti e rimossi dall' , così come delle modifiche dalla stessa CP_2
effettuate rispetto allo stato di fatto antecedente alla Convenzione (Cfr. doc. n. 9).
Segnatamente, nel verbale si legge:
- “Non c'è caldaia, bensì split elettrici (ora rimossi)”
- “Elementi aggiunti: campo calcetto + tennis nel bocciodromo, recinzione campo calcetto, erba sintetica campo calcetto, costruzione + rimozione tettoie lato ovest palazzina, ristrutturazione spogliatoi (pavimenti + docce), campo beach volley, giochi per bambini, piattaforma lato ovest palazzina”;
- “Elementi rimossi: rimozione struttura ricovero automezzi comunali, piste bocce ora sostituite da campo calcetto/tennis”;
- “Modifiche effettuate: allestimento banco bar poi rimosso”.
Viene pertanto espressamente riconosciuta dallo stesso rappresentante dell' l'asportazione CP_2
della tettoia ovest (completa di impianti, illuminazione etc..), del banco bar e del condizionatore.
Ciò posto, non sfugge a questo giudicante che nel verbale, in corrispondenza dello stato di conservazione, è scritto ordinario deperimento; tuttavia, si ritiene che tale espressione non assuma particolare pregnanza atteso che, nel medesimo verbale, alla voce quantificazione danni rilevati e da rilevare, non viene scritto nessuno, come pure sarebbe logico attendersi a riscontro di un ordinario deperimento, bensì non disponibile, così riconoscendone l'esistenza ed implicitamente rinviando a un secondo momento la relativa quantificazione.
5 4. Tanto premesso, giova esaminare le risultanze dell'espletato accertamento tecnico.
Orbene, il quesito formulato al C.T.U. nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (RG 768/2023) era volto prima di tutto ad ottenere una dettagliata descrizione delle condizioni attuali degli immobili in questione, con precisazione delle differenze rispetto a quanto inizialmente pattuito nel contratto.
A tal proposito, si evidenzia che in questo giudizio e in quello di A.T.P., non è stato prodotto il verbale di consegna dell'immobile all' che, secondo quanto indicato all'art. 29 della Convenzione, CP_2
avrebbe dovuto essere redatto in contraddittorio delle parti al momento della stipula della stessa.
Ad ogni buon conto, il Tribunale reputa che, in assenza di elementi di segno contrario, si deve presumere che l'immobile sia stato consegnato in buono stato di manutenzione.
Ciò posto, si rileva che, nel fornire risposta al quesito, il C.T.U. ha confrontato lo stato dei luoghi al
18.11.2022 (data di aggiudicazione del lotto), così come evincibile dalle fotografie estratte dal fascicolo del procedimento per A.T.P. (allegato 6 dell'elaborato), con la condizione attuale del complesso immobiliare, e così riscontrando:
- la completa demolizione della tettoia antistante l'ingresso della palazzina A;
- la completa demolizione della tettoia laterale (prospetto ovest palazzina A) e quindi anche dell'impianto elettrico e di climatizzazione a servizio del locale tettoia oltre alla parziale demolizione del camino a legna;
- nella zona bar (piano terra, palazzina A), la rimozione dei banconi, degli arredi e di tutte le apparecchiature, la parziale rimozione dell'impianto elettrico (corpi illuminanti, climatizzatori etc.) e il danneggiamento degli impianti idrico, frigoriferi e scarico;
Par
- nei locali retrostanti il la rimozione di parte degli impianti elettrici e del generatore di calore;
- il danneggiamento di n. 3 finestre del primo piano (escluso dalla Convenzione);
- la rimozione autoclave presente negli spogliatoi;
- la demolizione della tettoia adiacente agli spogliatoi;
- nel campo di calcetto, la rimozione, con taglio a filo terra, di n. 5 pali e n. 4 pali di controventatura, rimozione del 50% recinzione metallica e del 50% rete plastica;
- nel campo da tennis, la rimozione recinzione lato sud (in adiacenza al campo di calcetto) e del terreno di finitura del campo da gioco;
- nel campo di beach volley, la rimozione della rete, e di n. 4 pali con fari per l'illuminazione notturna;
Tali descritte differenze confermano gli assunti del ricorrente che, pertanto, devono ritenersi provati trovando altresì riscontro nella documentazione fotografica prodotta (Cfr. doc. 9 bis.).
6 4.1 È necessario dare sin da subito rilevo alla circostanza, ricavabile dagli atti, che le rimozioni descritte riguardano le opere di miglioria eseguite dall' e per le quali lo stesso CP_2 Pt_1
nel ricorso introduttivo, conferma di aver concesso preventiva autorizzazione, con particolare riferimento alla realizzazione delle due tettoie, del campo da beach volley, alla ristrutturazione degli spogliai, all'installazione della recinzione del campo da calcetto.
Invece, non è rinvenibile traccia di una autorizzazione rilasciata dal Comune riguardo alla costruzione della tettoia antistante l'edificio degli spogliatoi.
Ad eccezione di quest'ultima, peraltro, le tettoie della palazzina sono state tutte realizzate previa presentazione di regolare pratica edilizia e quindi l'autorizzazione scritta, richiesta dall'art. 10 della
Convenzione per qualsiasi modifica o miglioria, è riscontrabile per tabulas (Cfr. doc. 4 e g allegati all'elaborato peritale depositato in data 29.8.2023 nel procedimento di A.T.P. n.R.G. 768/2023).
Posto che la violazione dell'obbligo di riconsegna dell'immobile in buono stato, quale risultato di una diligente ed adeguata manutenzione (come previsto dall'art. 29 della Convenzione), può determinare un danno risarcibile e quindi rispetto ad esso l' deve ritenersi responsabile, per quanto CP_2
concerne gli ulteriori danni, consistenti nelle rimozioni/eliminazioni descritte, la valutazione sottesa al giudizio di risarcibilità non può prescindere dal preventivo accertamento della loro illiceità od illegittimità che, qualora questa venisse accertata, andrebbe contemperata con l'eventuale diritto in capo all' al rimborso o all'indennità per averle eseguite. CP_2
Siffatta precisazione appare necessaria, in quanto il contegno processuale adottato dalla parte resistente, rimasta contumace e dunque connotato da neutralità, non giustificherebbe comunque che il risarcimento richiesto, e in ipotesi riconosciuto, si traduca in una indebita locupletazione a vantaggio del danneggiato.
4.2 Alla luce di tale impostazione, si opina che le rimozioni del banco bar e della tettoia lato ingresso debbano intendersi giustificate dalle stesse previsioni contrattuali.
Infatti, con riferimento al banco bar è sufficiente rilevare che è la stessa Convenzione, all'art. 29, a disporre: "Al termine della concessione, gli arredi e le attrezzature del bar-ristoro dovranno essere rimosse a cura e spese del concessionario e il locale dovrà essere lasciato in buone condizioni”.
Ferma pertanto la risarcibilità dei danni cagionati agli impianti e corrispondenti ai costi necessari al ripristino del buono stato dei locali, non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno in relazione ai costi per “ripristino banco bar con relativi allacci idrici e scarichi”, pure quantificata dal
C.T.U. in euro 18.585,50, per le ragioni sopra espresse.
7 4.3 Con riferimento alla tettoia, si rileva che il verbale di riconsegna contiene la seguente precisazione:
“n.b.: seguirà richiesta di accesso alla struttura, per completare gli interventi di pulizia e rimozione tettoia lato sud palazzina installata dal precedente gestore”.
Dalle fotografie scattate il giorno della riconsegna, depositate dalla ricorrente e tutte contraddistinte dalla filigrana riportante la data 2.12.2022, emerge chiaramente che la tettoia antistante l'ingresso, in quel momento, era ancora esistente.
Dunque, a parere di questo giudicante, l'aver precisato a verbale che, in un momento successivo alla formale riconsegna dei beni, la parte resistente avrebbe formulato richiesta di accesso alla struttura per rimuoverla e considerato che tale rimozione risulta poi essere stata effettivamente eseguita - come dedotto dal ricorrente, verificato dal C.T.U. e raffigurato nelle foto sub doc. 10) – essa non può che intendersi come eseguita in accordo e su specifica autorizzazione dell'odierno ricorrente.
In altri termini, non può dolersi il Comune di avere patito un danno consistente nella rimozione della tettoia, atteso che tale rimozione è seguita a specifico accordo con la parte resistente.
Infatti, in caso contrario, il Comune bene avrebbe potuto negare l'ulteriore accesso per tale scopo, né sarebbe logico o verosimile ipotizzare che il abbia autorizzato l'accesso alla resistente per Pt_1
rimuovere la tettoia per poi dolersene, chiedendo di essere risarcito di tale rimozione;
in tale ultima ipotesi, infatti, verrebbe meno ogni riferibilità causale tra il lamentato danno e la condotta della resistente.
4.4 Per quanto concerne tutte le ulteriori rimozioni, si rileva che dall'esame di tutti i documenti prodotto, anche nel procedimento di A.T.P., non emerge l'esistenza di alcuno specifico accordo tra le parti o di alcuna autorizzazione del alla rimozione delle migliorie precedentemente realizzate;
Pt_1 autorizzazione che, peraltro, a norma dell'art. 29 della stessa Convenzione, avrebbe dovuto essere rilasciata per iscritto, trattandosi a tutti gli effetti di una modifica, eventualmente anche da regolarizzare da un punto di vista edilizio-catastale.
5. Tutto quanto premesso, è d'uopo verificare se le voci di danno dedotte finiscano per costituire una ingiustificata locupletazione per il in quanto in taluni casi riferibili a migliorie apportate Pt_1
direttamente dalla resistente.
A tal proposito, merita rilievo la circostanza che l'esecuzione di opere di miglioria era stata proposta dalla stessa sin dall'inizio dell'ultimo periodo di gestione, quale elemento utile ai fini CP_2
della concessione, essendo esplicitata nel Piano gestionale tecnico-organizzativo -modello D- allegato alla Convenzione (Cfr. doc. 2), il quale contiene la previsione secondo cui “l'organo amministrativo
8 della , punta a realizzare interventi di manutenzione straordinaria incrementativi delle CP_2 strutture esistenti, per rendere le strutture più funzionali e godibili da parte dell'utenza sociale”.
L'Associazione, poi, nel documento denominato Elementi di valutazione modello E – anch'esso allegato alla Convenzione (Cfr. doc. 2, Elementi di valutazione, pag. 11) e redatto al fine di partecipare alla procedura di affidamento – ha indicato le seguenti proposte di miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dell'impianto:
- “Con riferimento ai campi da tennis e da calcio a 5: l'installazione di coperture mobili per la stagione invernale”;
- “Spogliatoi comuni: interventi di ristrutturazione dei locali adibiti a spogliatoi, ritenuti ormai fatiscenti. Installazione di impianto di riscaldamento”;
- “Campi in sabbia: i campi in sabbia saranno ristrutturati al fine di consentire la pratica di tutti gli sport su quella superficie”;
- “Bocciodromo: è volontà dell'Organo direttivo della installare, previo parere positivo CP_2 dell'amministrazione comunale una parete attrezzata per la pratica dell'arrampicata libera […]”
- “Aree esterne verdi e parco giochi: è volontà della , previo parere positivo CP_2 dell'amministrazione comunale, sostituire ed implementare le giostre del parco giochi ritenute vecchie
e fatiscenti”.
Tali previsioni consentono di ritenere che le opere di miglioria realizzate dalla concessionaria hanno costituito adempimento di precisi impegni assunti dall' al fine di ottenere l'affidamento CP_2 della concessione e miranti al miglioramento dell'efficacia e della funzionalità dell'impianto.
Siffatta circostanza, in assenza di ulteriori elementi di segno contrario, conduce ad escludere che l' avesse diritto ad una indennità o ad un rimborso per l'esecuzione delle opere poi CP_2
rimosse; pertanto, è condivisibile la soluzione ermeneutica offerta dal ricorrente, che ha quantificato e parametrato il danno risarcibile a tutte le voci indicate in ricorso, se non per quella parte da escludersi per le ragioni sopra espresse.
Ciò posto, può certamente farsi rinvio alla quantificazione dei danni eseguita dal C.T.U., condivisibile, in quanto congrua e dettagliata, nonché frutto di un iter argomentativo logico ed esente da vizi metodologici e motivazionali.
6. Dunque, per tutte le ragioni sopra precisate, al totale complessivo dei costi di ripristino, quantificato in euro 89.182,55, devono essere detratte le spese per il rifacimento della tettoia lato ingresso
(quantificate in euro 9.864,00) e per il ripristino del banco bar (quantificate in euro 18.585,50), risultando così la somma di euro 60.733,05, nello specifico composta come di seguito:
9 Tettoia laterale € 24.054,80
Piano terra (escluso ripristino banco bar) € 12.310,00
Primo piano (danneggiamento finestre) € 750,00
Spogliatoi € 1.180,00
Parete esterna spogliatoi € 299,25
Campo da calcetto € 4.999,00
Campo da tennis in terra rossa € 9.000,00
Campo da beach volley € 5.840,00
Atri lavori di ripristino € 2.300,00
Non si trascura che tali valori sono stati quantificati dal C.T.U. al momento del deposito dell'elaborato peritale, ossia il 29.8.2023; occorre pertanto esprimere detto valore all'attualità e quindi rivalutarlo secondo gli indici ISTA FOI alla data attuale e così ottenendo la somma complessiva di euro
61.644,05.
Dunque, il danno va quantificato nella somma di euro 61.218,91 e quindi la domanda risarcitoria va accolta in tale misura.
Il ricorrente ha chiesto anche il riconoscimento a suo favore degli interessi sino al saldo Pt_1
effettivo e la rivalutazione monetaria.
Le domande sono accoglibili, posto che il risarcimento del danno richiesto nel presente giudizio costituisce un debito di valore e non di valuta.
La relativa quantificazione pecuniaria è soggetta a rivalutazione per effetto e nella misura della perdita di valore della moneta nel periodo compreso tra la data dell'illecito e quello della sentenza di condanna, con l'aggiunta degli interessi, che hanno funzione compensativa e che vanno poi calcolati, nella misura legale, anno per anno, sulle somme via via rivalutate (Cassazione civile sez. I, 11/07/2013, n.17201;
Cass. 16894/2010; 16637/2008; 7891/2007; sez. un. 1712/1995).
Essendo stato il risarcimento complessivo già espresso in valori attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite
(v. Cass. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito.
È stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta
10 fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni, l' dovrà corrispondere al Comune ricorrente gli interessi CP_2 al tasso legale, inizialmente calcolati sull'importo di € 60.258,11 (importo corrispondente a quello risultante dalla "devalutazione", in base agli indici ISTAT, al 2.12.2022, quale momento in cui il danno
è stato scoperto e verificato) e, quindi, anno per anno, a partire dal 2.12.2023 e fino al momento della presente decisione, sulla somma risultante dalla rivalutazione di quelle sopra precisate, così come indicato in dispositivo.
Con riferimento agli interessi, si osserva che gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e distinto danno, ma esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento nel quale è emanata la pronuncia giudiziale finale (Cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24468 del 04/11/2020).
Nondimeno, giova precisare che l'obbligazione risarcitoria costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
ed occorrerà altresì sottolineare come la relativa determinazione non sia in nessun modo automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il
11 mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 36878 del
26/11/2021).
Infatti, coerentemente ai principi sopra richiamati, l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (D.Lgs. n. 231 del 2002), dopo aver stabilito che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", ha cura di precisare che le medesime disposizioni "non trovano applicazione per (i) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno" (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del
20/04/2020, Rv. 657571 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 - 01; v. anche
Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023).
Rispetto a tali premesse sistematiche, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “Tutte le volte, infatti, in cui il giudice provvede alla liquidazione di un danno, la circostanza che abbia ritenuto di utilizzare uno specifico criterio di liquidazione degli interessi 'compensativì a preferenza di un altro non attiene più all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì all'applicazione dell'art. 1223 c.c. (ed eventualmente dell'art. 1226 c.c.): ossia a regole che, nel presiedere al procedimento di liquidazione del danno, vincolano il giudice unicamente alle risultanze degli elementi di prova destinati ad attestare
l'entità del danno effettivamente subito dal danneggiato, potendo, a tal fine, fare ricorso anche alle presunzioni che ritiene opportuno valorizzare, oppure, ricorrendo i presupposti dell'art. 1226 c.c., ai criteri equitativi ritenuti più adeguati” (Cfr. in motivazione Cassazione civile sez. III, 05/07/2023,
n.19063).
Nella specie, l'obbligazione risarcitoria, sebbene derivante da inadempimento contrattuale, non aveva natura originariamente pecuniaria e la sua necessaria liquidazione determina la connotazione del debito di valore.
Dunque, questo giudicante reputa che, in assenza di elementi che giustifichino il ricorso a diversi parametri, gli interessi "compensativi" quale componente costitutiva del danno rivendicato possono essere liquidati applicando il parametro rappresentato dall'art. 1284 c.c., comma 1.
De iure, Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle singole somme sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale ex art. 1224, comma 1,
c.c..
7. Per quanto concerne le determinazioni da assumersi ai sensi degli artt. 91 ss. c.p.c., si osserva che la parte resistente è risultata totalmente soccombente.
Per quanto concerne le spese del procedimento di A.T.P., il Tribunale ritiene di aderire all'approccio ermeneutico per il quale le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a
12 conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14268 del 08/06/2017).
Dunque, le spese di A.T.P., come da decreto del 9.2.2024 nel procedimento R.G. n. 768/2023, vanno poste in via definitiva a carico di parte resistente.
Le spese di lite che seguono la soccombenza, anche relative al procedimento di A.T.P., si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, dell'attività in concreto svolta e della complessità delle questioni affrontate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna in qualità di CP_1
Presidente dell' , al pagamento, in favore del ricorrente, Controparte_2 della somma di euro 61.644,05, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro
60.258,11 e, quindi, anno per anno, a partire dal 2.12.2023 e fino al momento della presente decisione, sulla somma risultante dalla rivalutazione;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
condanna in qualità di Presidente dell' CP_1 Controparte_2
, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite del procedimento di A.T.P. e del
[...]
presente giudizio, liquidate in:
- euro 324,77 per spese vive ed euro 3.056,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%,
I.V.A. e C.p.A. come per legge, per il procedimento di A.T.P. (R.G. n. 768/2023);
- euro 801,28 per spese vive ed euro 8.328,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%,
I.V.A. e C.p.A. come per legge, per il presente giudizio;
pone in via definitiva le spese di A.T.P., come da decreto del 9.2.2024 nel procedimento R.G. n.
768/2023, a carico di parte resistente CP_1
Così deciso in Rovigo, il 4.3.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
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