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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 18/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
1336 /2023 R.G.
All'udienza del 18/02/2025 alle ore 10.44, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello,
sono comparsi:
l'Avv. SIMONE DARA in sostituzione dell'Avv. BAIATA PAOLO per parte attrice Parte_1
l'Avv. VINCENZO SAMMARTANO in sostituzione dell'Avv. PICCIONE DUILIO per parte convenuta
Controparte_1
procuratori concludono e discutono la causa insistendo nei rispettivi atti, domande ed
[...] eccezioni.
Il g.i.
Si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 14.52, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, il giudice ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1336/2023 R.G.
OGGETTO: condannatorio-pagamento somme derivanti da contratto di affitto di azienda vertente tra nata a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. BAIATA PAOLO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo,
-attrice-ricorrente
E
nata a [...] in data [...], codice fiscale Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusto mandato ad litem allegato alla memoria di C.F._2
costituzione, dall'Avv. PICCIONE DUILIO, elettivamente domiciliata presso lo studio del suo procuratore,
-convenuta-resistente
Conclusioni delle parti:
Attore: Voglia il Tribunale ordinare alla sig.ra di versare alla ricorrente sig.ra Controparte_1 Parte_1
le somme relative alla procedura esecutiva avviata dal sig. nonché le somme relative
[...] Parte_2
alle spese maturate durante il periodo di locazione dell'azienda, per un totale di Euro 15.361,60 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
vinte le spese.
Convenuto: Voglia il Tribunale in via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda di parte ricorrente per non essere stata esperita la negoziazione assistita e la mediazione obbligatoria in tema di locazione;
- sempre preliminarmente dichiarare prescritto il diritto ad agire di parte ricorrente stante che
è ampiamente spirato il termine di cui all'art. 2948 c.c. - nel merito ridurre l'importo richiesto di parte ricorrente, stante le somme già elargite da a e stante il pagamento di parte CP_1 Parte_1
delle bollette relative all'energia elettrica;
; vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
OMISSISS MOTIVI DELLA DECISIONE chiede la condanna della resistente al pagamento dei canoni di locazione e dei consumi Parte_1
per forniture di acqua e luce, rimasti impagati nel periodo in cui ha gestito l'attività sita Controparte_1
in Pantelleria nei locali di proprietà di Parte_2
Nello specifico riferisce di aver concesso in affitto alla resistente l'azienda sita in Pantelleria nel Corso
Umberto I, nei locali di proprietà di il quale, di conseguenza, aveva provveduto a registrare Parte_2
il relativo subentro della resistente anche nel contratto di locazione dell'immobile.
Stante l'inadempimento di quest'ultima alle obbligazioni assunte sia con il contratto di affitto di azienda che con il contratto di locazione dell'immobile, a seguito di precipuo sfratto, aveva Parte_1
riconsegnato l'azienda rimanendo tuttavia morso sia per canoni di locazione dell'immobile sia per i consumi delle forniture idriche ed elettriche.
Stante il perpetrarsi dell'inadempimento la ricorrente era stata costretta a pagare il credito vantato da e cristallizzato nel decreto ingiuntivo da questi ottenuto nei confronti delle odierne Parte_2
comparenti in solido.
Ritenuto pertanto di vantare un credito nei confronti dell'odierna resistente pari all'importo versato per canoni di locazione rimasti impagati, spese del d.i. e dell'atto di precetto e, infine, per consumi di energia elettrice ed acqua, chiede la condanna della resistente al pagamento della complessiva somma di €
15.361,60.
contestati tutti gli assunti avversari, ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità Controparte_1
dell'azione per mancato esperimento della negoziazione assistita e della mediazione, condizioni di procedibilità del giudizio.
Nel merito ha poi eccepito l'avvenuta prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2948 c.c. e, infine, ne ha contestato l'ammontare, in parte per compensazione con l'importo della cauzione versata alla ricorrente in sede di stipula del contratto di affitto di azienda ed in parte per aver pagato parte dei consumi richiesti.
Per l'effetto ha chiesto il rigetto delle domande avversarie. Il procedimento, assegnato termine entro cui introdurre il tentativo di mediazione, condizione di procedibilità dell'azione, e disposto il mutamento di rito, trattandosi di procedimento in materia locatizia,
è stato istruito attraverso la documentazione riversata in atti e deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione orale.
******
Le domande avanzate dalla ricorrente non possono essere accolte per avvenuta Parte_1
prescrizione del diritto di credito.
Innanzitutto va chiarito che il credito azionato dalla ricorrente trova la sua fonte nel contratto di locazione di immobile, relativamente ai canoni di locazione, e nel contratto di affitto di azienda, con riferimento ai consumi per forniture di energia elettrica ed acqua.
Correttamente pertanto la resistente ha eccepito l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c. a mente del quale si prescrivono in cinque anni le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni.
Né può condividersi l'assunto di parte ricorrente che tenta di qualificare l'azione come ripetizione di indebito laddove, di contro, nel caso di cessione di contratto il cedente ed il cessionario restano obbligati in solido nei confronti del locatore.
È pertanto incontrovertibile che l'azione promossa rientra nel novero dell'azione di regresso in cui va applicato il termine prescrizionale previsto per il rapporto obbligatorio originario.
Da ciò discende che, in mancanza di prova in ordine ad atti interruttivi della prescrizione (non potendosi ritenere tali gli atti privi di prova in relazione al loro esito), l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente viene accolta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1336 /2023 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta l'azione per avvenuta prescrizione del credito;
condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite, liquidate in € 2.500,00 per compensi di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge, il tutto distratto in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Marsala in data 18/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
SEZIONE CIVILE
1336 /2023 R.G.
All'udienza del 18/02/2025 alle ore 10.44, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello,
sono comparsi:
l'Avv. SIMONE DARA in sostituzione dell'Avv. BAIATA PAOLO per parte attrice Parte_1
l'Avv. VINCENZO SAMMARTANO in sostituzione dell'Avv. PICCIONE DUILIO per parte convenuta
Controparte_1
procuratori concludono e discutono la causa insistendo nei rispettivi atti, domande ed
[...] eccezioni.
Il g.i.
Si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 14.52, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, il giudice ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1336/2023 R.G.
OGGETTO: condannatorio-pagamento somme derivanti da contratto di affitto di azienda vertente tra nata a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. BAIATA PAOLO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo,
-attrice-ricorrente
E
nata a [...] in data [...], codice fiscale Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusto mandato ad litem allegato alla memoria di C.F._2
costituzione, dall'Avv. PICCIONE DUILIO, elettivamente domiciliata presso lo studio del suo procuratore,
-convenuta-resistente
Conclusioni delle parti:
Attore: Voglia il Tribunale ordinare alla sig.ra di versare alla ricorrente sig.ra Controparte_1 Parte_1
le somme relative alla procedura esecutiva avviata dal sig. nonché le somme relative
[...] Parte_2
alle spese maturate durante il periodo di locazione dell'azienda, per un totale di Euro 15.361,60 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
vinte le spese.
Convenuto: Voglia il Tribunale in via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda di parte ricorrente per non essere stata esperita la negoziazione assistita e la mediazione obbligatoria in tema di locazione;
- sempre preliminarmente dichiarare prescritto il diritto ad agire di parte ricorrente stante che
è ampiamente spirato il termine di cui all'art. 2948 c.c. - nel merito ridurre l'importo richiesto di parte ricorrente, stante le somme già elargite da a e stante il pagamento di parte CP_1 Parte_1
delle bollette relative all'energia elettrica;
; vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
OMISSISS MOTIVI DELLA DECISIONE chiede la condanna della resistente al pagamento dei canoni di locazione e dei consumi Parte_1
per forniture di acqua e luce, rimasti impagati nel periodo in cui ha gestito l'attività sita Controparte_1
in Pantelleria nei locali di proprietà di Parte_2
Nello specifico riferisce di aver concesso in affitto alla resistente l'azienda sita in Pantelleria nel Corso
Umberto I, nei locali di proprietà di il quale, di conseguenza, aveva provveduto a registrare Parte_2
il relativo subentro della resistente anche nel contratto di locazione dell'immobile.
Stante l'inadempimento di quest'ultima alle obbligazioni assunte sia con il contratto di affitto di azienda che con il contratto di locazione dell'immobile, a seguito di precipuo sfratto, aveva Parte_1
riconsegnato l'azienda rimanendo tuttavia morso sia per canoni di locazione dell'immobile sia per i consumi delle forniture idriche ed elettriche.
Stante il perpetrarsi dell'inadempimento la ricorrente era stata costretta a pagare il credito vantato da e cristallizzato nel decreto ingiuntivo da questi ottenuto nei confronti delle odierne Parte_2
comparenti in solido.
Ritenuto pertanto di vantare un credito nei confronti dell'odierna resistente pari all'importo versato per canoni di locazione rimasti impagati, spese del d.i. e dell'atto di precetto e, infine, per consumi di energia elettrice ed acqua, chiede la condanna della resistente al pagamento della complessiva somma di €
15.361,60.
contestati tutti gli assunti avversari, ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità Controparte_1
dell'azione per mancato esperimento della negoziazione assistita e della mediazione, condizioni di procedibilità del giudizio.
Nel merito ha poi eccepito l'avvenuta prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2948 c.c. e, infine, ne ha contestato l'ammontare, in parte per compensazione con l'importo della cauzione versata alla ricorrente in sede di stipula del contratto di affitto di azienda ed in parte per aver pagato parte dei consumi richiesti.
Per l'effetto ha chiesto il rigetto delle domande avversarie. Il procedimento, assegnato termine entro cui introdurre il tentativo di mediazione, condizione di procedibilità dell'azione, e disposto il mutamento di rito, trattandosi di procedimento in materia locatizia,
è stato istruito attraverso la documentazione riversata in atti e deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione orale.
******
Le domande avanzate dalla ricorrente non possono essere accolte per avvenuta Parte_1
prescrizione del diritto di credito.
Innanzitutto va chiarito che il credito azionato dalla ricorrente trova la sua fonte nel contratto di locazione di immobile, relativamente ai canoni di locazione, e nel contratto di affitto di azienda, con riferimento ai consumi per forniture di energia elettrica ed acqua.
Correttamente pertanto la resistente ha eccepito l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c. a mente del quale si prescrivono in cinque anni le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni.
Né può condividersi l'assunto di parte ricorrente che tenta di qualificare l'azione come ripetizione di indebito laddove, di contro, nel caso di cessione di contratto il cedente ed il cessionario restano obbligati in solido nei confronti del locatore.
È pertanto incontrovertibile che l'azione promossa rientra nel novero dell'azione di regresso in cui va applicato il termine prescrizionale previsto per il rapporto obbligatorio originario.
Da ciò discende che, in mancanza di prova in ordine ad atti interruttivi della prescrizione (non potendosi ritenere tali gli atti privi di prova in relazione al loro esito), l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente viene accolta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1336 /2023 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta l'azione per avvenuta prescrizione del credito;
condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite, liquidate in € 2.500,00 per compensi di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge, il tutto distratto in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Marsala in data 18/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.