Sentenza 23 febbraio 2021
Ordinanza collegiale 18 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 18/03/2022, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/03/2022
N. 01222/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1222 del 2019, proposto da
NI RE, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul Decreto della Corte di Appello di Lecce n. 143/2016 reso in data 31.03.2016, depositato in Cancelleria in data 01.04.2016, passato in giudicato e certificato in data 29.05.2017, reso esecutivo in data 08.04.2016 e spedito in forma esecutiva in data 12.04.2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che:
- con sentenza n. 320/2021 questo TAR ha condannato il Ministero della Giustizia a prestare esecuzione al giudicato formatosi sul Decreto della Corte di Appello di Lecce n. 143/2016, reso in data 31.03.2016, recante la condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma di € 13.600,00 a titolo di indennizzo ex legge 89/2001;
- con reclamo in data 29.11.2021 parte ricorrente ha sollecitato l’esecuzione del giudicato, lamentando che “l’agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis DPR n. 602/73 e nonostante il decorso dei termini, di cui all’art. 3 comma VI D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, il Ministero della Giustizia non ha provveduto al pagamento delle somme spettanti al ricorrente”;
- in data 31.01.2022 la difesa erariale ha comprovato l’avvenuto pagamento della somma di €. 13.600,00, su conto concorrente intestato all’ Agenzia delle Entrate, a seguito del pignoramento crediti presso terzi emesso dalla stessa Agenzia delle Entrate in data 17.11.2021 all’esito della verifica di cui agli artt. 72-bis e 48-bis del DPR 602/1973;
Rilevato che parte ricorrente, con memoria in data 3.3.2022, ha eccepito l’irritualità/inefficacia del predetto pagamento per violazione dei termini e della sequenza del relativo procedimento;
Considerato che:
- la procedura coattiva speciale intrapresa dall’Agenzia delle Entrate - Agente della Riscossione ai sensi degli artt. 72 bis e 48 bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602 si applica anche ai pagamenti scaturenti da un giudizio di ottemperanza (cfr. Circolare MEF 21 marzo 2018);
- le norme non imputano effetti decadenziali alla decorrenza termini di cui alla procedura coattiva anzidetta;
- in ogni caso, il ricorrente non ha comprovato di aver utilmente proposto opposizione al pignoramento presso terzi, che pertanto ha esplicato effetti vincolati nei confronti dell’Amministrazione resistente;
- è ben evidente che l’Amministrazione non può essere chiamata in questa sede a duplicare l’adempimento della medesima obbligazione, altrimenti determinandosi un ingiustificato arricchimento in favore del ricorrente;
Ritenuto che, in mancanza di ulteriori e diverse contestazioni, il pagamento disposto in favore dell’Agenzia delle Entrate ha comportato l’esecuzione del decisum di cui alla sentenza di questo TAR n. 320/2021;
Ritenuto che esula da questa sede ogni ipotetica ulteriore questione concernente l’effettiva sussistenza della posizione debitoria del ricorrente nei confronti della Agenzia delle Entrate e/o la legittimità del pignoramento presso terzi;
Ritenuto che le predette circostanze determinano il non luogo a provvedere sul reclamo presentato dal ricorrente in data 29.11.2021 ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima dichiara il non luogo a provvedere sul reclamo presentato in data 29.11.2021.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO